Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1964/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1964/2022 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Patrizia Turco
ATTORE contro
(Cod. Fisc. e P.IVA ) in p.l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dall'Avv. Nicoletta Boccanera
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da note ex art 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha convenuto in giudizio onde opporsi al precetto da quest'ultima Parte_1 CP_1 notificatogli in data 12.03.2022 e con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di €
51.762,62, oltre interessi, in forza di decreto ingiuntivo n. 533/2020 -fondato su fatture commerciali emesse dalla predetta società per fornitura di energia elettrica per le annualità 2017 e 2018- eccependone l'improcedibilità, nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 248, commi 2 e 4, 252, comma 4, D. Lvo 267/2000 e dell'art. 5, comma 2, D.L. n.80/2004, stante l'intervenuta dichiarazione dello stato di dissesto dell'ente del di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 23.11.2020 e pagina 1 di 4
Ha, quindi, chiesto, “previa sospensione “inaudita altera parte” dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 12/03/2022 ed ivi opposto, giuste argomentazioni di cui al presente atto, accogliere la presente opposizione per le causali di cui in narrativa e per l'effetto accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 12/03/2022, dichiarando che l'odierna convenuta non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'Amministrazione attrice”. ha resistito all'opposizione contestando la riconducibilità della propria pretesa alla CP_1
Parte competenza dell' e lamentando l'omessa comunicazione da parte del della situazione di Pt_1
dissesto finanziario e dell'invito a specificare il proprio credito ai fini del bilancio riequilibrato da approvare, che non ha consentito l'inserimento nella procedura liquidatoria delle istanze riservate ai creditori, con ulteriore suo pregiudizio.
Ha, quindi, chiesto “in via preliminare, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo (d.i. n. 533/2020 – RG 1433/2020 del Tribunale di Cosenza), per tutti i motivi meglio esposti in atti;
nel merito, in via principale, respingere ogni domanda avversaria, e per
l'effetto, confermare la legittimità e l'efficacia dell'atto di precetto notificato in data 12.3.2022, con dichiarazione del diritto di a procedere all'esecuzione forzata nei confronti del Controparte_1
; in ogni caso: con vittoria di spese e compenso di giudizio”. Parte_1
Accolta l'istanza di sospensione, la causa, istruita sulla base della documentazione offerta in comunicazione, è stata trattenuta in decisione in data 21.12.2024, a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 codice di rito.
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L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
A mente dell'art. 248, comma 2, T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000), “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”; l'art. 252, comma 4, a sua volta, stabilisce che “l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il
31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”; la norma è stata pagina 2 di 4 integrata dall'art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004 (convertito con L. n. 140/2004), secondo cui, “ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, … si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11”.
Ciò posto, costituisce dato pacifico (esposto dalla stessa società precettante) che “le fatture insolute risultano scadute già nel 2017/2018” e che pertanto “la fonte delle obbligazioni oggetto del decreto ingiuntivo n. 533/2020 risale ad un periodo precedente sia alla delibera del 23.11.2020, avente ad oggetto la dichiarazione di dissesto finanziario, che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, ad oggi non ancora approvato”.
Tanto osservato non risulta condivisibile l'assunto della difesa dell'opposta secondo cui “l'applicazione di una competenza retroattiva ad libitum in favore dell'Organismo Straordinario di Liquidazione attrarrebbe a sé qualsivoglia credito a prescindere dell'effettiva collocazione temporale dello stesso, rischiando di frustrare eccessivamente l'interesse ed i diritti dei creditori”, in quanto fondata sull'assunto che “la normativa in esame pone dei limiti temporali ben precisi, che non possono essere estesi”-da intendersi, evidentemente, come termini massimi a ritroso- non confortato dal tenore delle esposte disposizioni legislative.
Di contro, infatti, la disciplina del TUEL mira ad estendere la competenza dell'organo liquidatorio a tutti i fatti ed atti di gestione verificatisi ante dissesto, con il chiaro fine di concentrare i costi economici della gestione dissestata nella speciale procedura concorsuale di risanamento ed alla completa eliminazione dei debiti pregressi, nel rispetto della par condicio creditorum.
Parte Trattandosi dunque di pretesa rientrante nella competenza dell' per effetto della normativa sopra richiamata, resta inibita l'azione esecutive individuale nei confronti dell'Ente, al che consegue la declaratoria di nullità del precetto ciò nonostante notificato al Pt_1
Non conducono infine a diversa conclusione le doglianze della difesa dell'opposta relative alla omessa comunicazione alla società, da parte del , del dissesto e dell'invito alla specificazione Parte_1
del proprio credito ai fini della redazione del bilancio riequilibrato, posto che dette comunicazioni non sono affatto previste dal TUEL.
pagina 3 di 4 L'art. 246 del Dlvo 267/2000 pone infatti a carico del il solo obbligo di trasmettere la Pt_1
deliberazione dello stato di dissesto al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione;
la deliberazione è poi pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del detto Ministero, unitamente al D.P.R. di nomina dell'organo straordinario di liquidazione. Ciò posto è agli atti dell'opponente la delibera di dissesto disponente le prescritte trasmissioni, di cui risulta peraltro la contestuale pubblicazione nell'albo pretorio.
L'art. 254, II co. Tuel stabilisce dispone poi che (non il ma) l'Organismo di liquidazione dia Pt_1 avviso mediante affissione all'albo pretorio ed a mezzo stampa dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente, contenente invito ai creditori a presentare le domande di pagamento. Ciò rilevato, è in atti la delibera dell'OSL n. 1 del 8.4.2021 di approvazione dell'avviso pubblico di inizio della procedura di rilevazione delle passività e dei relativi estratti, contenente, a sua volta, disposizione di affissione e pubblicazione come per legge.
La peculiarità della ragione di arresto dell'iniziativa esecutiva individuale, non imputabile al creditore,
e le questioni interpretative connesse alla vertenza conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Dichiara la nullità del precetto opposto;
spese compensate.
Cosenza il 4.6.2025 Il Giudice (dott. Carmen Misasi)
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