Sentenza 16 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, per i reati di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi prima della data di entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle leggi 21 febbraio 2014, n. 10 e 16 maggio 2014, n. 79 - che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo, attenuandone anche il trattamento sanzionatorio - è configurabile l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta qualora il giudice abbia utilizzato i parametri edittali antecedenti alle indicate novelle legislative.
Commentari • 2
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Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2014, n. 47750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47750 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 16/10/2014
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1913
Dott. GRASSO G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 4523/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI NI, N. IL 12/09/1987;
avverso la sentenza n. 1694/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del 17/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 17/7/2013, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, nel resto confermata, emessa in data 12/12/2012, ritenuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, rideterminò la pena inflitta a EL LA in un anno e sei mesi di reclusione 2.000 Euro di multa, giudicato colpevole del delitto di detenzione non ad esclusivo uso personale di canapa indiana, nonché di violazione dell'art. 110 c.p., art. 61 c.p., comma 1, n. 2) e art. 337 c.p., disponendo la sospensione condizionale.
2. Ricorre l'imputato prospettando plurime censure.
2.1. Con il primo motivo, denunziante vizio motivazionale, il ricorrente assume che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuta configurata l'ipotesi delittuosa contestata, in quanto lo stupefacente rinvenuto era destinato ad uso esclusivamente personale (25 gr. si appartenevano a lui e gli altri 25 al coimputato). Il quantitativo di dosi medie giornaliere ricavabili dai predetti 25 gr. (n. 73,45) era del tutto compatibile con l'uso personale, peraltro evidenziato dalla mancanza di frazionamento, con la conseguenza che l'epilogo assolutorio, almeno sotto il profilo del ragionevole dubbio, s'imponeva.
2.2. Con il successivo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale per non essere stata riconosciuta, a suo dire, l'ipotesi di cui del citato art. 73, comma 5.
2.3. Con l'ultimo motivo il EL prospetta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio (pena e benefici di legge), non essendosi tenuto conto dello stato d'incensuratezza, della personalità dell'imputato e non essendosi distinta la pozione di costui da quella del coimputato, segnato da recidiva reiterata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La proposta censura, diretta a contestare valutazione di merito in ordine alla penale responsabilità in questa sede incensurabile, è infondata.
Ovviamente, nel giudizio di legittimità non sarebbe consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo apparisse di una qualche plausibilità.
Sull'argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n. 15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46,
con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il "novum" normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un'inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione.
La sentenza impugnata ha logicamente spiegato le ragioni che, sulla base dell'evidenza probatoria, facevano escludere la destinazione ad esclusivo uso personale dello stupefacente (il principio attivo complessivamente ricavabile, idoneo al confezionamento di oltre centocinquanta dosi medie giornaliere e le circostanze nell'immediato cadute sotto gli occhi dei CC, pag. 2).
Addirittura inammissibili appaiono le altre critiche. Il comma 5 e la sospensione condizionale sono stati riconosciuti dal Giudice d'appello.
Il motivo d'appello concernente la misura della pena faceva esclusivo riferimento "alla valutazione complessiva del fatto", invocandosi, inoltre, un contenuto aumento a titolo di continuazione;
la Corte d'appello, accogliendo tale motivo (al fine lenisce il disvalore derivante dal quantitativo invece valorizzato dal Tribunale), cospicuamente ridotto la pena, concedendo, inoltre, la sospensione condizionale, senza, peraltro, erroneamente, disporre l'aumento a titolo di continuazione per il delitto di cui all'art. 337 c.p.. Ciò posto la censura di legittimità sul punto si mostra macroscopicamente infondata, prospettando, per un verso, profili di critica prima non avanzati e, per altro verso, ignorando la riduzione operata dal Giudice d'appello.
4. La sentenza, tuttavia, deve, per altra ragione, essere annullata. Al EL è stata riconosciuta l'ipotesi (all'epoca costituente attenuante) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, che, secondo la disciplina al tempo vigente, importava una pena da uno a sei anni di reclusione e da 3.000 a 26.000 Euro.
Con il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, ora convertito nella L. 16 maggio 2014, n. 79, alla fattispecie in esame, riscritta come autonoma ipotesi di reato, è stato attribuito un diverso e meno grave trattamento sanzionatorio: da sei mesi a quattro anni di reclusione e da 1.032 a 10.329 euro di multa (nella prima versione di reato autonomo minore introdotta con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella L. 21 febbraio 2014, n. 10, le cui previsioni sono state prematuramente poste in crisi dalla citata sentenza della Corte cost. n. 32/01 4, il reato risultava punito con la reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da 3.000 a 26.000 Euro). Si pone, quindi, l'esigenza di sottoporre, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, al giudice del merito il più favorevole assetto normativo sopravvenuto, pur non essendo al medesimo vietato (salvo, ovviamente, il divieto di riforma peggiorativa) mantenere il trattamento penale così come disposto (ove compatibile con il nuovo range sanzionatorio), a condizione che dimostri di tenere debitamente conto nella determinazione della pena dei nuovi parametri sanzionatori introdotti dal legislatore.
In sede di legittimità, si è più volte chiarito (Cass., Sez. 5, n. 345 del 13/11/2002, Rv. 224220; Sez. 1, n. 1711 del 14/4/1994, Rv. 197464) in siffatti casi che il rispetto del principio di legalità della pena (comb. disp. art. 2 c.p., comma 4 e art. 129 c.p.p., comma 2) impone annullamento d'ufficio della statuizione di merito. Salvo a registrasi contrasto sull'idoneità del ricorso inammissibile a dar vita ad un tale esercizio officioso (in senso contrario: Sez. 2, n. 44667 dell'8/7/2013, Rv. 257612; Sez. 5, n. 36293 del 977/2004, Rv. 230636; nel senso dell'ininfluenza: Sez. 6, n. 21982 del 16/5/2013). Siccome condivisamente illustrato in profondità nella sentenza di questa stessa Sezione n. 13903/14 del 28/2/2014, il principio di retroattività della norma più favorevole si fonda sulla legge ordinaria (art. 2 c.p., comma 4) e, giudicata non pertinente l'evocazione degli artt. 13 e 25, Cost., sull'art. 3 Cost.. Con la conseguenza che "il livello di rilevanza dell'interesse preservato dal principio di retroattività della lex mitior - quale emerge dal grado di protezione accordatogli dal diritto interno, oltre che dal diritto internazionale convenzionale e dal diritto comunitario - impone di ritenere che il valore da esso tutelato può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo (quali - a titolo esemplificativo - quelli dell'efficienza del processo, della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi o esigenze dell'intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo;
cfr. sentenze n. 24 del 2004; n. 10 del 1997, n. 353 e n. 171 del 1996; n. 218 e n. 54 del 1993). Con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole" (C. cost. sent. n. 393/2006; per la giurisprudenza di legittimità, Sez. 3, n. 34117 del 27/04/2006 - dep. 12/10/2006, Alberini e altro, Rv. 235051).
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 236 del 19/7/2011, dopo aver ripreso le norme sovranazionali rilevanti in materia, ha escluso che l'art. 7 CEDU imponga una maggior tutela della retroattività della lex mitior, anzi rilevando che nella CEDU si rinviene il limite del giudicato, valicabile, invece, secondo lo stato dell'elaborazione interna, oltre a segnare un'incidenza, per estensione di materia, inferiore all'area delineata dall'art. 2 c.p., comma 4. 9. Ciò posto la sentenza impugnata, nel resto divenuta irrevocabile, deve essere annullata in punto di trattamento sanzionatorio, non ostandovi nessuna delle superiori esigenze individuate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 393, sopra citata. La sentenza è irrevocabile in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato (art. 624 c.p.p.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per l'illegalità della pena in ordine al reato concernente la detenzione di canapa indiana di cui al capo a) della rubrica. Rinvia per nuovo esame al riguardo alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Rigetta nel resto il ricorso.
Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine ad entrambi i reati.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014