TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/06/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7125/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 7125 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “Contratti bancari”
Tra
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parte_2
Grafas, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Fiume n.
17, come da procura in calce all'atto di citazione
Attrice
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Lombardo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Antonelli n. 4, come da procura generale alle liti rilasciata in data 29/10/2010 per atto a rogito Notaio Per_1 di Bologna, Repertorio n. 115840 e Fascicolo n. 33105 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 11 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 rappresentando che, in data 11/03/2013, la società stipulava il Parte_3 mutuo chirografario n. 4304453, per euro 210.000,00 presso l Controparte_2 di Assisi – Petrignano, il cui adempimento era garantito con fideiussione prestata in pari data dalla società attrice sino alla concorrenza Parte_1 dell'importo di euro 310.000,00.
Ha dedotto che, successivamente, si rendeva inadempiente al Parte_3 rimborso delle rate di mutuo e doBank S.p.a., quale mandataria di CP_1
intimava alla debitrice principale e ai fideiussori il pagamento dell'importo
[...] complessivo di euro 276.747,37.
Versando in atti perizia tecnica di parte, parte attrice ha lamentato l'illegittima applicazione di interessi usurari, sul presupposto che la verifica del rispetto della soglia usura debba tener conto anche della commissione di estinzione anticipata del finanziamento.
Ha, quindi, sostenuto che, in ragione della nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa, sarebbe nullo anche il negozio fideiussorio, facendone discendere come conseguenza che nulla sarebbe dovuto dall'attrice alla banca.
In via subordinata, ha assunto la nullità parziale del contratto principale per nullità della clausola determinativa degli interessi, con conseguente gratuità del mutuo, chiedendo l'accertamento che nulla è dovuto dalla società attrice a titolo di interessi.
Parte attrice ha anche lamentato l'illegittimità degli interessi pattuiti per indeterminatezza, a fronte della discrepanza tra quanto riportato nelle condizioni generali di contratto, in cui si legge che il tasso di interesse è determinato sulla base della quotazione Euribor a 6 mesi, e quanto indicato all'art. 4 del contratto in cui è scritto “il finanziamento è regolato ad un tasso variabile semestrale pari alla medesima quotazione dell'Euribor a 3 mesi”.
Ha anche sostenuto che la banca avrebbe applicato l'Euribor a 6 mesi a partire dal trimestre successivo alla scadenza del periodo di preammortamento,
“contravvenendo alle iniziali pattuizioni che prevedevano per i finanziamenti a rata semestrale l'applicazione dell'Euribor a sei mesi variabile semestralmente”.
pagina 2 di 11 In ragione di tale dedotta indeterminatezza del tasso di interesse applicato, ha chiesto la rideterminazione degli interessi mediante applicazione del tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c.
All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 12/12/2018,
è stata dichiarata la contumacia di e sono stati concessi i termini Controparte_1 di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
L'attrice non ha depositato le memorie istruttorie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/10/2020, si è costituita in giudizio la quale ha contestato le doglianze Controparte_1 avversarie, chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attrice, sull'assunto che il contratto stabilisce espressamente e in maniera univoca la misura degli interessi applicati.
Sulla lamentata usurarietà degli interessi applicati, parte convenuta ha eccepito il difetto di allegazione in capo alla società attrice del tasso soglia applicabile nel periodo di riferimento e, comunque, l'infondatezza della doglianza avversaria, risultando sia il tasso di interesse corrispettivo che quello di mora inferiore ai rispettivi tassi soglia vigenti;
ha anche sostenuto che l'attore sarebbe incorso in un vizio metodologico nella verifica del superamento della soglia di usura, laddove ha computato anche la commissione per l'estinzione anticipata del mutuo.
Ha quindi ribadito la piena validità e legittimità del contratto di mutuo e della fideiussione rilasciata da Parte_1
La causa è stata istruita in via documentale.
Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 16/10/2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
• Parte attrice, come da atto di citazione, ovvero “Voglia l'Illustrissimo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione reiette, In via principale: accertata e dichiarata la nullità del contratto di mutuo chirografario numero 4304453 stipulato in data 11 Marzo 2013 dalla la società F.G.L. con , per le regioni tutte esposte in epigrafe e che CP_1 qui devono intendersi per integralmente trascritte e riportate;
accertata e dichiarata la conseguente nullità della fideiussione prestata in favore di
pagina 3 di 11 in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore con contratto dell' 11 Marzo 2013, dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice in favore della odierna convenuta in CP_4 forza del suddetto contratto di fideiussione;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di accertamento negativo formulato in via principale, accertata e dichiarata la nullità parziale del sopra citato contratto di mutuo chirografario della società con T_
, per le regioni tutte esposte in epigrafe e che qui devono CP_1 intendersi per integralmente trascritte e riportate, dichiarare che nulla è dovuto da in forza del contratto di fideiussione a titolo Parte_1 di interessi a qualsiasi titolo convenuti e dovuti;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venisse accertata la natura usuraria degli interessi così come convenuti nel contratto di mutuo de quo per le ragioni sopra esposte e che qui devono intendersi per integralmente trascritte e riportate, accertata e dichiarata altresì la indeterminatezza delle clausole contrattuali contenenti i criteri di applicazione degli interessi, accertare, oltre a quanto è dovuto a titolo di sorte capitale la somma dovuta
a titolo di interessi così come calcolato ricalcolati in base al tasso legale vigente nel periodo di riferimento. In via istruttoria: riservata ogni eventuale attività istruttoria all'esito della costituzione di parte convenuta. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”;
• come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: -nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte Il tutto con vittoria delle spese e competenze di causa oltre accessori di legge”.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
*****
1. L'eccezione di usurarietà degli interessi convenuti è infondata.
Parte attrice sostiene la natura usuraria del costo di erogazione del credito, assumendo che, ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraria, si debba pagina 4 di 11 procedere alla sommatoria tra il tasso di interesse corrispettivo previsto in contratto e la penale di estinzione anticipata, pari al 2% sul capitale residuo, con la conseguenza che il costo del credito così determinato, ipotizzando che il contraente decida di concludere anticipatamente il finanziamento a seguito del pagamento della rata n. 1, ammonterebbe al 18,895%, superando il tasso soglia.
In punto di diritto, va osservato che le spese per l'estinzione anticipata del mutuo non devono essere incluse nei costi effettivi da tenere in considerazione per la determinazione del rispetto del tasso soglia, giacché funzione di detta commissione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108 del 1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.
Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito.
Su questo punto è concorde la più recente giurisprudenza di merito che sembra aver assunto un orientamento conforme nel senso di non includere nel calcolo del tasso-soglia la commissione di estinzione anticipata, corrispondendo la stessa “a un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde da un inadempimento: l'atto di recesso non costituisce, né presuppone, un inadempimento del recedente il quale esercita un suo diritto. Tale voce di costo non costituisce né un interesse né una penale e quindi non rientra fra i costi collegati alla concessione del credito, ma costituisce piuttosto una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., ovvero la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del potere di recesso. Si deve comunque escludere che ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso debbano essere calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi, come si verifica, in particolare, nel caso in cui il contratto preveda una penale di estinzione anticipata che potrebbe risultare
pagina 5 di 11 usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione del credito, ma il cliente non sia receduto” (cfr. Tribunale Roma Sez. XVII Sent., 30/01/2020; negli stessi termini anche Tribunale Crotone Sent., 26/05/2020; Tribunale Santa Maria
Capua Vetere, 24/01/2020; Corte d'Appello Milano Sez. I, Sent., 24/03/2021;
Tribunale Roma Sez. XVII, Sent., 12/01/2022; Tribunale Bari Sez. IV, Sent.,
13/01/2022; Tribunale Roma Sez. XVII Sent., 20/02/2019; Tribunale Catanzaro sez. II, 10/10/2023, n.1621; Tribunale Bari sez. IV, 06/09/2023, n.3405;
Tribunale Latina sez. I, 10/08/2023, n.1785; Tribunale Biella sez. I,
14/02/2023, n.49).
Anche la giurisprudenza di legittimità si è recentemente espressa nel medesimo senso, andando ad affermare il principio – estensibile anche all'ipotesi di contestazione di usurarietà degli interessi corrispettivi – che, “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. Civ.,
Sez. III, 07/03/2022, n. 7352, Rv. 664250).
Ne consegue che il tasso corrispettivo pattuito non supera il tasso soglia.
Nessuna nullità, quindi, inficia il contratto di mutuo, né totale né parziale, con la conseguenza che non merita condivisione la dedotta nullità del negozio fideiussorio e la richiesta di accertamento che nulla è dovuto dalla società attrice alla banca, anche solo a titolo di interessi.
2. Secondo la prospettazione di parte attrice, inoltre, la clausola determinativa degli interessi corrispettivi sarebbe nulla in quanto indeterminata, stante la discrepanza tra quanto indicato nel documento di sintesi e quanto indicato nell'art. 4 comma 2 del contratto in relazione alla quotazione Euribor sulla scorta della quale determinare il tasso di interesse, se a sei mesi, come indicato nel documento di sintesi, o a tre mesi, come riportato in contratto.
Anche tale eccezione risulta infondata.
pagina 6 di 11 È vero che il documento di sintesi riporta che il tasso di interesse è pari all'Euribor a sei mesi, mentre l'art. 4 comma 2 del contratto chiarisce che il finanziamento, per il periodo di ammortamento, è regolato ad un tasso variabile semestrale pari alla medesima quotazione Euribor a tre mesi.
Tuttavia, l'art. 4 prosegue indicando che “il valore del parametro sopra riportato, calcolato per valuta data odierna, è pari al 0,35% e pertanto il tasso di interesse risulta pari al 13,35% su base annua, corrispondente al valore predetto arrotondato allo 0,05 superiore e maggiorato di 13,00 punti in ragione d'anno”.
Il tasso del 13,35% è il medesimo indicato al primo comma dell'art. 4 che stabilisce che “per il periodo di preammortamento e per la prima rata semestrale il tasso di interesse applicabile è stabilito nella misura del 13,35% in ragione d'anno, corrispondente alla quotazione Euribor a sei mesi moltiplicato per il coefficiente
365/360 arrotondato allo 0,05% superiore, in essere per valuta data del
11/03/2013, maggiorato di 13,00 punti percentuali in ragione d'anno”.
Il tasso del 13,35% è anche quello riportato nel documento di sintesi che, come detto, è indicato come parametrato alla quotazione l'Euribor sei mesi.
È chiaro, allora, che la menzione all'art. 4 comma 2 del contratto della quotazione
Euribor tre mesi costituisce frutto di un mero errore che non inficia la validità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi per il periodo di ammortamento, essendo chiaramente evincibile quale sia il tasso pattuito tra le parti.
La nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola ex art. 1346 c.c. – invocata da parte attrice – può essere ragionevolmente comminata solo nella misura in cui, appunto, l'oggetto della clausola – e nella specie il tasso di interesse corrispettivo per il periodo di ammortamento – risulti effettivamente indeterminata e indeterminabile.
Siffatta indeterminatezza e indeterminabilità, nella specie, risulta mancare, atteso che è espressamente indicato all'art. 4 che il tasso di interesse, anche per il periodo di ammortamento, è pari al 13,35%, così determinato tenendo conto del valore Euribor per valuta data odierna, ovvero dell'11/03/2013 data di stipula del contratto, pari allo 0,35% e maggiorato di 13,00 punti.
pagina 7 di 11 Ne discende che, andando a verificare il valore Euribor con valuta data dell'11/03/2013, era facilmente evincibile quale fosse la quotazione Euribor utilizzata, sei mesi o tre mesi.
Peraltro, come detto, il predetto valore Euribor è il medesimo indicato anche al comma 1 per il periodo di preammortamento ove, invece, è indicato che il predetto valore corrisponde alla quotazione Euribor sei mesi ed il tasso è anche il medesimo di quello indicato nel documento di sintesi in cui, ancora una volta, è riportato che la quotazione Euribor utilizzata è quella a sei mesi.
Per le ragioni esposte, allora, non è possibile tacciare di indeterminatezza il tasso di interesse corrispettivo previsto per il periodo di ammortamento, essendo facilmente evincibile come lo stesso sia stato parametrato al tasso Euribor sei mesi.
2.1. La società attrice lamenta l'indeterminatezza del tasso corrispettivo anche sotto un altro e diverso profilo, assumendo che la banca avrebbe applicato nel periodo di ammortamento il tasso di interesse parametrato all'Euribor sei mesi ma, contrariamente alle pattuizioni contrattuali, “l'aggiornamento è avvenuto trimestralmente anziché semestralmente”.
Per quel che è dato comprendere, parte attrice si duole del fatto che, contrariamente a quanto previsto nel documento di sintesi, l'aggiornamento della quotazione Euribor su cui calcolare il tasso di interesse è avvenuta trimestralmente, nonostante fosse stato pattuito che, per i finanziamenti con periodicità semestrale – come quello in esame – l'aggiornamento avrebbe dovuto essere semestrale.
Al di là della fondatezza nel merito della doglianza che il Tribunale non ritiene di dover indagare per quanto si dirà, va osservato come la stessa sia sostanzialmente fondata sull'addotto inadempimento della banca convenuta al contratto di finanziamento, per aver quest'ultima di fatto disatteso le pattuizioni contrattuali, andando ad applicare l'aggiornamento trimestrale dell'Euribor ad un finanziamento con periodicità semestrale.
Si pone, quindi, una questione di inadempimento al contratto di finanziamento che avrebbe richiesto la proposizione di una domanda di risarcimento del danno,
pagina 8 di 11 anziché una domanda di accertamento di nullità della clausola determinativa degli interessi per indeterminatezza.
Ed infatti, in primo luogo, è evidente come la questione, per come posta, non pone problemi di indeterminatezza della clausola e, quindi, di violazione del disposto di cui all'art. 117 comma 4 TUB, quanto, come detto, la necessità di verificare se effettivamente la banca abbia contravvenuto alle pattuizioni contrattuali come assunto dalla società attrice.
In secondo luogo, posto che di inadempimento della banca si parla, deve essere tenuta ferma la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento, così come cristallizzata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto
è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità" (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26724 del 2007).
Ne consegue che il comportamento illegittimo della banca per aver contravvenuto alle pattuizioni contrattuali – anche ove accertato –, integrando la violazione di una regola di condotta, non potrebbe mai condurre ad una declaratoria di nullità della clausola determinativa degli interessi.
La condotta della banca, quindi, legittima il cliente a far valere una responsabilità contrattuale della stessa, con conseguente onere in capo al cliente di allegare la condotta integrante l'inadempimento, dimostrare il danno e dare prova del nesso causale tra condotta e danno.
Per tornare al caso di specie, la domanda di parte attrice volta ad ottenere il ricalcolo della somma effettivamente dovuta a titolo di interessi a seguito della declaratoria di nullità della clausola per indeterminatezza è, quindi, per le ragioni già esposte evidentemente infondata.
Non vi è violazione dell'art. 117 comma 4 TUB secondo cui i contratti devono indicare i tassi di interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati, assumendo pagina 9 di 11 invero parte attrice l'inadempimento della banca alle condizioni contrattuali convenute.
Inoltre, il comportamento illegittimo della banca – anche ove accertato – sarebbe semmai fonte di responsabilità per l'istituto di credito, eventualmente chiamato a risarcire il danno cagionato al cliente per la sua condotta inadempiente.
Sotto tale profilo, però, l'attrice non ha neanche allegato il danno che avrebbero sofferto in conseguenza del comportamento scorretto della convenuta, né tantomeno ha provato o chiesto di provare il nesso causale ed i danni, come sarebbe stato loro onere ai sensi dell'art. 2697 c.c. e 1218 c.c., limitandosi – erroneamente – ad assumere che da tale comportamento inadempiente discenderebbe la nullità della clausola con la quale sono stati pattuiti gli interessi convenzionali e il proprio diritto al ricalcolo del piano di ammortamento mediante applicazione degli interessi legali.
Sulla scorta di queste considerazioni, quindi, non si può fare altro che rigettare la domanda, essendo la stessa evidentemente infondata e sfornita del benché minimo supporto deduttivo e probatorio.
3. L'esito del giudizio vede il rigetto delle domande attoree e, pertanto, la società attrice dovrà essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa determinato sulla base del disputatum che, sulla scorta del ricalcolo svolto dal CTP e allegato all'atto di citazione, ammonta ad euro 76.991,07, oltre che sulla scorta dell'attività difensiva svolta
(assenza della fase di trattazione/istruzione per essersi la società convenuta costituita dopo lo spirare dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta le domande attoree;
pagina 10 di 11 • Condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1 liquida in euro 8.433,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Perugia, il 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 7125 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “Contratti bancari”
Tra
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parte_2
Grafas, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Fiume n.
17, come da procura in calce all'atto di citazione
Attrice
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Lombardo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Antonelli n. 4, come da procura generale alle liti rilasciata in data 29/10/2010 per atto a rogito Notaio Per_1 di Bologna, Repertorio n. 115840 e Fascicolo n. 33105 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 11 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 rappresentando che, in data 11/03/2013, la società stipulava il Parte_3 mutuo chirografario n. 4304453, per euro 210.000,00 presso l Controparte_2 di Assisi – Petrignano, il cui adempimento era garantito con fideiussione prestata in pari data dalla società attrice sino alla concorrenza Parte_1 dell'importo di euro 310.000,00.
Ha dedotto che, successivamente, si rendeva inadempiente al Parte_3 rimborso delle rate di mutuo e doBank S.p.a., quale mandataria di CP_1
intimava alla debitrice principale e ai fideiussori il pagamento dell'importo
[...] complessivo di euro 276.747,37.
Versando in atti perizia tecnica di parte, parte attrice ha lamentato l'illegittima applicazione di interessi usurari, sul presupposto che la verifica del rispetto della soglia usura debba tener conto anche della commissione di estinzione anticipata del finanziamento.
Ha, quindi, sostenuto che, in ragione della nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa, sarebbe nullo anche il negozio fideiussorio, facendone discendere come conseguenza che nulla sarebbe dovuto dall'attrice alla banca.
In via subordinata, ha assunto la nullità parziale del contratto principale per nullità della clausola determinativa degli interessi, con conseguente gratuità del mutuo, chiedendo l'accertamento che nulla è dovuto dalla società attrice a titolo di interessi.
Parte attrice ha anche lamentato l'illegittimità degli interessi pattuiti per indeterminatezza, a fronte della discrepanza tra quanto riportato nelle condizioni generali di contratto, in cui si legge che il tasso di interesse è determinato sulla base della quotazione Euribor a 6 mesi, e quanto indicato all'art. 4 del contratto in cui è scritto “il finanziamento è regolato ad un tasso variabile semestrale pari alla medesima quotazione dell'Euribor a 3 mesi”.
Ha anche sostenuto che la banca avrebbe applicato l'Euribor a 6 mesi a partire dal trimestre successivo alla scadenza del periodo di preammortamento,
“contravvenendo alle iniziali pattuizioni che prevedevano per i finanziamenti a rata semestrale l'applicazione dell'Euribor a sei mesi variabile semestralmente”.
pagina 2 di 11 In ragione di tale dedotta indeterminatezza del tasso di interesse applicato, ha chiesto la rideterminazione degli interessi mediante applicazione del tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c.
All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 12/12/2018,
è stata dichiarata la contumacia di e sono stati concessi i termini Controparte_1 di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
L'attrice non ha depositato le memorie istruttorie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/10/2020, si è costituita in giudizio la quale ha contestato le doglianze Controparte_1 avversarie, chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attrice, sull'assunto che il contratto stabilisce espressamente e in maniera univoca la misura degli interessi applicati.
Sulla lamentata usurarietà degli interessi applicati, parte convenuta ha eccepito il difetto di allegazione in capo alla società attrice del tasso soglia applicabile nel periodo di riferimento e, comunque, l'infondatezza della doglianza avversaria, risultando sia il tasso di interesse corrispettivo che quello di mora inferiore ai rispettivi tassi soglia vigenti;
ha anche sostenuto che l'attore sarebbe incorso in un vizio metodologico nella verifica del superamento della soglia di usura, laddove ha computato anche la commissione per l'estinzione anticipata del mutuo.
Ha quindi ribadito la piena validità e legittimità del contratto di mutuo e della fideiussione rilasciata da Parte_1
La causa è stata istruita in via documentale.
Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 16/10/2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
• Parte attrice, come da atto di citazione, ovvero “Voglia l'Illustrissimo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione reiette, In via principale: accertata e dichiarata la nullità del contratto di mutuo chirografario numero 4304453 stipulato in data 11 Marzo 2013 dalla la società F.G.L. con , per le regioni tutte esposte in epigrafe e che CP_1 qui devono intendersi per integralmente trascritte e riportate;
accertata e dichiarata la conseguente nullità della fideiussione prestata in favore di
pagina 3 di 11 in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore con contratto dell' 11 Marzo 2013, dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice in favore della odierna convenuta in CP_4 forza del suddetto contratto di fideiussione;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di accertamento negativo formulato in via principale, accertata e dichiarata la nullità parziale del sopra citato contratto di mutuo chirografario della società con T_
, per le regioni tutte esposte in epigrafe e che qui devono CP_1 intendersi per integralmente trascritte e riportate, dichiarare che nulla è dovuto da in forza del contratto di fideiussione a titolo Parte_1 di interessi a qualsiasi titolo convenuti e dovuti;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venisse accertata la natura usuraria degli interessi così come convenuti nel contratto di mutuo de quo per le ragioni sopra esposte e che qui devono intendersi per integralmente trascritte e riportate, accertata e dichiarata altresì la indeterminatezza delle clausole contrattuali contenenti i criteri di applicazione degli interessi, accertare, oltre a quanto è dovuto a titolo di sorte capitale la somma dovuta
a titolo di interessi così come calcolato ricalcolati in base al tasso legale vigente nel periodo di riferimento. In via istruttoria: riservata ogni eventuale attività istruttoria all'esito della costituzione di parte convenuta. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”;
• come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: -nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte Il tutto con vittoria delle spese e competenze di causa oltre accessori di legge”.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
*****
1. L'eccezione di usurarietà degli interessi convenuti è infondata.
Parte attrice sostiene la natura usuraria del costo di erogazione del credito, assumendo che, ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraria, si debba pagina 4 di 11 procedere alla sommatoria tra il tasso di interesse corrispettivo previsto in contratto e la penale di estinzione anticipata, pari al 2% sul capitale residuo, con la conseguenza che il costo del credito così determinato, ipotizzando che il contraente decida di concludere anticipatamente il finanziamento a seguito del pagamento della rata n. 1, ammonterebbe al 18,895%, superando il tasso soglia.
In punto di diritto, va osservato che le spese per l'estinzione anticipata del mutuo non devono essere incluse nei costi effettivi da tenere in considerazione per la determinazione del rispetto del tasso soglia, giacché funzione di detta commissione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108 del 1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.
Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito.
Su questo punto è concorde la più recente giurisprudenza di merito che sembra aver assunto un orientamento conforme nel senso di non includere nel calcolo del tasso-soglia la commissione di estinzione anticipata, corrispondendo la stessa “a un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde da un inadempimento: l'atto di recesso non costituisce, né presuppone, un inadempimento del recedente il quale esercita un suo diritto. Tale voce di costo non costituisce né un interesse né una penale e quindi non rientra fra i costi collegati alla concessione del credito, ma costituisce piuttosto una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., ovvero la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del potere di recesso. Si deve comunque escludere che ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso debbano essere calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi, come si verifica, in particolare, nel caso in cui il contratto preveda una penale di estinzione anticipata che potrebbe risultare
pagina 5 di 11 usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione del credito, ma il cliente non sia receduto” (cfr. Tribunale Roma Sez. XVII Sent., 30/01/2020; negli stessi termini anche Tribunale Crotone Sent., 26/05/2020; Tribunale Santa Maria
Capua Vetere, 24/01/2020; Corte d'Appello Milano Sez. I, Sent., 24/03/2021;
Tribunale Roma Sez. XVII, Sent., 12/01/2022; Tribunale Bari Sez. IV, Sent.,
13/01/2022; Tribunale Roma Sez. XVII Sent., 20/02/2019; Tribunale Catanzaro sez. II, 10/10/2023, n.1621; Tribunale Bari sez. IV, 06/09/2023, n.3405;
Tribunale Latina sez. I, 10/08/2023, n.1785; Tribunale Biella sez. I,
14/02/2023, n.49).
Anche la giurisprudenza di legittimità si è recentemente espressa nel medesimo senso, andando ad affermare il principio – estensibile anche all'ipotesi di contestazione di usurarietà degli interessi corrispettivi – che, “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. Civ.,
Sez. III, 07/03/2022, n. 7352, Rv. 664250).
Ne consegue che il tasso corrispettivo pattuito non supera il tasso soglia.
Nessuna nullità, quindi, inficia il contratto di mutuo, né totale né parziale, con la conseguenza che non merita condivisione la dedotta nullità del negozio fideiussorio e la richiesta di accertamento che nulla è dovuto dalla società attrice alla banca, anche solo a titolo di interessi.
2. Secondo la prospettazione di parte attrice, inoltre, la clausola determinativa degli interessi corrispettivi sarebbe nulla in quanto indeterminata, stante la discrepanza tra quanto indicato nel documento di sintesi e quanto indicato nell'art. 4 comma 2 del contratto in relazione alla quotazione Euribor sulla scorta della quale determinare il tasso di interesse, se a sei mesi, come indicato nel documento di sintesi, o a tre mesi, come riportato in contratto.
Anche tale eccezione risulta infondata.
pagina 6 di 11 È vero che il documento di sintesi riporta che il tasso di interesse è pari all'Euribor a sei mesi, mentre l'art. 4 comma 2 del contratto chiarisce che il finanziamento, per il periodo di ammortamento, è regolato ad un tasso variabile semestrale pari alla medesima quotazione Euribor a tre mesi.
Tuttavia, l'art. 4 prosegue indicando che “il valore del parametro sopra riportato, calcolato per valuta data odierna, è pari al 0,35% e pertanto il tasso di interesse risulta pari al 13,35% su base annua, corrispondente al valore predetto arrotondato allo 0,05 superiore e maggiorato di 13,00 punti in ragione d'anno”.
Il tasso del 13,35% è il medesimo indicato al primo comma dell'art. 4 che stabilisce che “per il periodo di preammortamento e per la prima rata semestrale il tasso di interesse applicabile è stabilito nella misura del 13,35% in ragione d'anno, corrispondente alla quotazione Euribor a sei mesi moltiplicato per il coefficiente
365/360 arrotondato allo 0,05% superiore, in essere per valuta data del
11/03/2013, maggiorato di 13,00 punti percentuali in ragione d'anno”.
Il tasso del 13,35% è anche quello riportato nel documento di sintesi che, come detto, è indicato come parametrato alla quotazione l'Euribor sei mesi.
È chiaro, allora, che la menzione all'art. 4 comma 2 del contratto della quotazione
Euribor tre mesi costituisce frutto di un mero errore che non inficia la validità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi per il periodo di ammortamento, essendo chiaramente evincibile quale sia il tasso pattuito tra le parti.
La nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola ex art. 1346 c.c. – invocata da parte attrice – può essere ragionevolmente comminata solo nella misura in cui, appunto, l'oggetto della clausola – e nella specie il tasso di interesse corrispettivo per il periodo di ammortamento – risulti effettivamente indeterminata e indeterminabile.
Siffatta indeterminatezza e indeterminabilità, nella specie, risulta mancare, atteso che è espressamente indicato all'art. 4 che il tasso di interesse, anche per il periodo di ammortamento, è pari al 13,35%, così determinato tenendo conto del valore Euribor per valuta data odierna, ovvero dell'11/03/2013 data di stipula del contratto, pari allo 0,35% e maggiorato di 13,00 punti.
pagina 7 di 11 Ne discende che, andando a verificare il valore Euribor con valuta data dell'11/03/2013, era facilmente evincibile quale fosse la quotazione Euribor utilizzata, sei mesi o tre mesi.
Peraltro, come detto, il predetto valore Euribor è il medesimo indicato anche al comma 1 per il periodo di preammortamento ove, invece, è indicato che il predetto valore corrisponde alla quotazione Euribor sei mesi ed il tasso è anche il medesimo di quello indicato nel documento di sintesi in cui, ancora una volta, è riportato che la quotazione Euribor utilizzata è quella a sei mesi.
Per le ragioni esposte, allora, non è possibile tacciare di indeterminatezza il tasso di interesse corrispettivo previsto per il periodo di ammortamento, essendo facilmente evincibile come lo stesso sia stato parametrato al tasso Euribor sei mesi.
2.1. La società attrice lamenta l'indeterminatezza del tasso corrispettivo anche sotto un altro e diverso profilo, assumendo che la banca avrebbe applicato nel periodo di ammortamento il tasso di interesse parametrato all'Euribor sei mesi ma, contrariamente alle pattuizioni contrattuali, “l'aggiornamento è avvenuto trimestralmente anziché semestralmente”.
Per quel che è dato comprendere, parte attrice si duole del fatto che, contrariamente a quanto previsto nel documento di sintesi, l'aggiornamento della quotazione Euribor su cui calcolare il tasso di interesse è avvenuta trimestralmente, nonostante fosse stato pattuito che, per i finanziamenti con periodicità semestrale – come quello in esame – l'aggiornamento avrebbe dovuto essere semestrale.
Al di là della fondatezza nel merito della doglianza che il Tribunale non ritiene di dover indagare per quanto si dirà, va osservato come la stessa sia sostanzialmente fondata sull'addotto inadempimento della banca convenuta al contratto di finanziamento, per aver quest'ultima di fatto disatteso le pattuizioni contrattuali, andando ad applicare l'aggiornamento trimestrale dell'Euribor ad un finanziamento con periodicità semestrale.
Si pone, quindi, una questione di inadempimento al contratto di finanziamento che avrebbe richiesto la proposizione di una domanda di risarcimento del danno,
pagina 8 di 11 anziché una domanda di accertamento di nullità della clausola determinativa degli interessi per indeterminatezza.
Ed infatti, in primo luogo, è evidente come la questione, per come posta, non pone problemi di indeterminatezza della clausola e, quindi, di violazione del disposto di cui all'art. 117 comma 4 TUB, quanto, come detto, la necessità di verificare se effettivamente la banca abbia contravvenuto alle pattuizioni contrattuali come assunto dalla società attrice.
In secondo luogo, posto che di inadempimento della banca si parla, deve essere tenuta ferma la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento, così come cristallizzata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto
è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità" (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26724 del 2007).
Ne consegue che il comportamento illegittimo della banca per aver contravvenuto alle pattuizioni contrattuali – anche ove accertato –, integrando la violazione di una regola di condotta, non potrebbe mai condurre ad una declaratoria di nullità della clausola determinativa degli interessi.
La condotta della banca, quindi, legittima il cliente a far valere una responsabilità contrattuale della stessa, con conseguente onere in capo al cliente di allegare la condotta integrante l'inadempimento, dimostrare il danno e dare prova del nesso causale tra condotta e danno.
Per tornare al caso di specie, la domanda di parte attrice volta ad ottenere il ricalcolo della somma effettivamente dovuta a titolo di interessi a seguito della declaratoria di nullità della clausola per indeterminatezza è, quindi, per le ragioni già esposte evidentemente infondata.
Non vi è violazione dell'art. 117 comma 4 TUB secondo cui i contratti devono indicare i tassi di interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati, assumendo pagina 9 di 11 invero parte attrice l'inadempimento della banca alle condizioni contrattuali convenute.
Inoltre, il comportamento illegittimo della banca – anche ove accertato – sarebbe semmai fonte di responsabilità per l'istituto di credito, eventualmente chiamato a risarcire il danno cagionato al cliente per la sua condotta inadempiente.
Sotto tale profilo, però, l'attrice non ha neanche allegato il danno che avrebbero sofferto in conseguenza del comportamento scorretto della convenuta, né tantomeno ha provato o chiesto di provare il nesso causale ed i danni, come sarebbe stato loro onere ai sensi dell'art. 2697 c.c. e 1218 c.c., limitandosi – erroneamente – ad assumere che da tale comportamento inadempiente discenderebbe la nullità della clausola con la quale sono stati pattuiti gli interessi convenzionali e il proprio diritto al ricalcolo del piano di ammortamento mediante applicazione degli interessi legali.
Sulla scorta di queste considerazioni, quindi, non si può fare altro che rigettare la domanda, essendo la stessa evidentemente infondata e sfornita del benché minimo supporto deduttivo e probatorio.
3. L'esito del giudizio vede il rigetto delle domande attoree e, pertanto, la società attrice dovrà essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa determinato sulla base del disputatum che, sulla scorta del ricalcolo svolto dal CTP e allegato all'atto di citazione, ammonta ad euro 76.991,07, oltre che sulla scorta dell'attività difensiva svolta
(assenza della fase di trattazione/istruzione per essersi la società convenuta costituita dopo lo spirare dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta le domande attoree;
pagina 10 di 11 • Condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1 liquida in euro 8.433,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Perugia, il 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 11 di 11