Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note di trattazione scritta disposte in luogo dell'udienza del 20 novembre 2024 ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2237/2022 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angiolino Parte_1
Palermo e Angela De Tommasi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via degli Arconti n. 16, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro Controparte_1
, in persona del legale rappresentate p.t.
[...]
-resistente contumace-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14 maggio 2022 il ricorrente in epigrafe, dipendente dell'ente resistente, agiva al fine di ottenere la corresponsione della indennità di pronta disponibilità nonché delle somme a titolo di lavoro straordinario in disponibilità. Nello specifico, esponeva quanto segue:
- di essere stato assunto dall' presso il settore chimico del CP_1
Dipartimento provinciale di Reggio Calabria, in data 01.03.2007, con contratto a tempo indeterminato come collaboratore tecnico professionale, categoria D livello D, CCNL comparto sanità pubblica;
1
- che tali turni di pronta disponibilità venivano osservati in base alle specifiche e personali autorizzazioni mensili che riceveva dal Capo del Dipartimento provinciale, oltre che in forza di un piano generale, predisposto all'inizio di ogni anno da ciascun Dipartimento Provinciale di volto ad CP_1 affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati;
- che, per l'espletamento della pronta disponibilità, l'Amministrazione gli aveva corrisposto -fino a tutto il 2007- il relativo compenso previsto dalla legge e dai CCNL;
- di aver svolto, in relazione al periodo da gennaio 2008 ad ottobre 2009, autorizzato e comandato con disposizione del Direttore Responsabile del Dipartimento di Reggio Calabria, 220 turni di pronta disponibilità, ciascuno della durata di 12 ore, oltre che 16 ore diurne e 4 notturne di servizio straordinario e che per tali periodi on gli aveva corrisposto l'indennità CP_1 dovuta;
- che successivamente, con determinazione prot. 643 del 15.10.2009, avente ad oggetto la “sospensione temporanea servizio di pronta disponibilità”, il Direttore del Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria, aveva disposto, “in attesa di riformulare il piano di pronta disponibilità a livello regionale” di “sospendere temporaneamente l'istituto indicato in oggetto a far data dal prossimo 1° novembre 2009”;
- di aver introdotto, con istanza ex artt. 65-66 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, il tentativo obbligatorio di conciliazione ed in seguito depositato ricorso al Tribunale di Reggio Calabria per ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità prevista per i turni in pronta disponibilità svolti negli anni 2008 e 2009;
- che la causa, riunita a quella di alcuni colleghi, si concludeva con sentenza (n. 853/2017) di rigetto poiché la domanda tesa ad ottenere il pagamento del corrispettivo a titolo di arricchimento senza giusta causa veniva giudicata tardivamente introdotta e, quindi, rigettata in quanto integrante “mutatio libelli”;
- che parimenti il giudizio di appello si concludeva con sentenza (n. 704/2019) di parziale accoglimento della domanda contrattuale, ossia solo nei confronti degli altri dipendenti, ma non nei confronti del ricorrente in quanto non rivestiva “la qualifica necessaria per far parte delle categorie di dipendenti cui all'art. 7 attribuisce la possibilità di svolgere servizio in pronta disponibilità”, mentre rispetto alla
2 domanda ex art. 2041 c.c. la Corte ne affermava l'inammissibilità in quanto non introdotta nei tempi di legge. Tanto premesso, evidenziava come l' avrebbe autorizzato ed CP_1 ordinato lo svolgimento dei turni in pronta disponibilità, travalicando i limiti imposti dalla disciplina vigente di legge e contrattuale (come la categoria di appartenenza necessaria al fine dello svolgimento della reperibilità), con conseguente ingiustificato arricchimento dell'amministrazione che si sarebbe avvantaggiata dei turni di pronta disponibilità effettuati dal signor senza Pt_1 alcun esborso economico. Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale: “in via principale accertare e dichiarare lo svolgimento da parte del signori nel periodo gennaio 2008 – ottobre 2009, Pt_1 dei turni di reperibilità e per l'effetto dichiarare che, essendosi l'amministrazione giovata di tali prestazioni, il ricorrente ha diritto comunque ad essere indennizzato per aver svolto un'attività autorizzata ed espressamente riconosciuta, dall'amministrazione, somma da determinarsi in via equitativa utilizzando come parametro di riferimento la relativa indennità di pronta disponibilità prevista dai ccnl, così condannando in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere, per essersi indebitamente avvantaggiata delle prestazioni del a titolo di indebito arricchimento, la somma di € 4.544,80, ovvero Pt_1 quella diversa, maggiore o minore, ritenuta dovuta a seguito dell'istruttoria, ma in ogni caso oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione al saldo effettivo;
2) accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
a percepire la somma di € 262,43 per aver svolto, a fronte di autorizzazione del datore di lavoro, lavoro straordinario in disponibilità anni 2008-2009, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo e condannare l' a corrispondere tale somma a titolo di indennizzo per l'indebito arricchimento derivatole dall'utilizzazione delle prestazioni lavorative in pronta disponibilità svolte dal lavoratore”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva parte resistente l' risultando così contumace. CP_1
Incardinata dinanzi al precedente giudicante e rinviata per la discussione, all'odierna udienza, la causa è decisa mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
******** 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta che, benché ritualmente citata, non si è costituita nel presente CP_1 giudizio.
2. Tanto premesso, come anticipato, con l'odierno ricorso il ricorrente propone una azione per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., dichiarata
3 inammissibile nel precedente giudizio istaurato per i medesimi fatti poiché proposta tardivamente, per aver svolto 220 turni in reperibilità nonché lavoro straordinario, nel periodo da gennaio 2008 ad ottobre 2009. Trattandosi di un'azione di ingiustificato arricchimento proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. che, per espressa previsione normativa (cfr. art. 2042 c.c. a norma del quale “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”), ha carattere sussidiario (in astratto), questo giudicate è chiamato, preliminarmente, a verificare l'esperibilità nell'alveo di un rapporto di pubblico impiego di siffatta azione. Sul punto si richiama l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo la quale “il quinto motivo è infondato nella parte in cui denuncia violazione dell'art. 2041 c.c. perché alla fattispecie dedotta in giudizio trova applicazione il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui la fattispecie dell'arricchimento ingiustificato è configurabile se il vantaggio di una parte consegue ad una prestazione effettuata dall'altra parte in assenza di un titolo giuridico valido ed efficace, non essendo ipotizzabile l'applicazione della relativa disciplina con riferimento ad attività professionale svolta da un lavoratore subordinato a favore del datore di lavoro, quando sia accertato che la stessa sia riconducibile al contratto di lavoro subordinato, salvo l'eventuale adeguamento della retribuzione ai sensi del primo comma dell'art. 36 Cost., per le particolari connotazioni quantitative e qualitative dell'attività svolta a favore del datore di lavoro (Cass. n. 17317/2012, n. 14215/2002, n. 1053/1995)” (cfr. Cass., Sez. L., n. 30240/2017). Conforme anche la successiva giurisprudenza di legittimità per la quale “E' altresì infondato l'ottavo motivo del ricorso principale vertente sul mancato accoglimento della domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., atteso che l'ingiustificato arricchimento postula un correlativo depauperamento del dipendente, non riscontrabile nel caso del pubblico dipendente che percepisca la retribuzione prevista per la qualifica rivestita (Cons. St., V, 7 aprile 2011, n. 2166; e, inoltre, Cons. St., VI, 3 febbraio 2011 n. 758, Cons. St., VI, 24 gennaio 2011, n. 467, Cons. St., V, 19 giugno 2009, n. 4063)” (cfr. Cass., Sez. L., n. 12334/2018; nello stesso senso anche Cass., sez. L., n. 29792/2018).
Orbene, sussiste -nel caso in esame- il requisito della sussidiarietà atteso che, come esposto in punto di fatto, l'odierno ricorrente ha già esperito un'azione contrattuale nell'ambito del rapporto di lavoro di pubblico impiego in cui si è svolta la prestazione di cui si chiede l'indennizzo, nell'ambito della quale è stata negata l'esistenza/validità del titolo specifico. Invero, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella sentenza allegata in atti, ha rigettato la domanda contrattuale nascente dal rapporto di lavoro tra le parti, affermando che “A diversa conclusione deve giungersi per quanto attiene alla
4 posizione del la cui domanda contrattuale va interamente respinta, non rivestendo egli Pt_1
- pacificamente – la qualifica necessaria per far parte delle categorie di dipendenti cui l'art.7 attribuisce la possibilità di svolgere servizio di pronta disponibilità”, dichiarando al contempo inammissibile la domanda subordinata avanzata ai sensi dell'art. 2041 c.c. (per tardiva proposizione della stessa).
Ciò posto, merita di essere sottoposta al vaglio di questo giudicante la domanda proposta dal ricorrente, mirante ad ottenere la corresponsione della stessa somma, o altra di giustizia, ex art. 2041 c.c., domanda avanzata in base al presupposto della ricorrenza delle condizioni previste dalla citata disposizione e consistenti, come è noto, nell'arricchimento senza causa di una parte, nell'impoverimento correlativo dell'altra e nel nesso causale tra l'uno e l'altro.
2.1. Sul punto, dalla documentazione in atti nonché dagli accertamenti giudiziali già effettuati (anche nei confronti di altri dipendenti dell'azienda) emerge come effettivamente il ricorrente abbia svolto prestazioni autorizzate in pronta disponibilità (c.d. reperibilità) nonché lavoro straordinario in reperibilità diurna e notturna per gli anni 2008 e 2009 per l' resistente, che si è CP_2 avvalsa senza giusta causa del suo operato, travalicando i limiti imposti dalla disciplina vigente di legge e contrattuale (come la categoria di appartenenza necessaria al fine dello svolgimento della detta reperibilità). L'assenza di una causa idonea dell'arricchimento, ossia dell'accrescimento del patrimonio di una parte, a cui fa da contraltare il depauperamento dell'altra, circostanze entrambe considerate effetti di uno stesso fatto causativo (v. Cass. n. 16305/2018), nel caso di specie, si ravvisa nella locupletazione dell'Azienda, dovuta al ricevimento di prestazioni lavorative non retribuite al proprio dipendente. È opportuno sottolineare che limitatamente ai rapporti con la P.A., l'arricchimento senza causa era stato in origine condizionato al riconoscimento, in capo alla stessa, di una discrezionalità circa la valutazione d'utilità dell'opera o della prestazione realizzata in suo favore, quale requisito oggettivo dell'arricchimento. Conseguenza diretta di tale assunto era, per consolidata giurisprudenza, l'esigenza di un espresso riconoscimento dell'utilità realizzata da parte della Pubblica amministrazione quale condicio sine qua non per esperire l'azione di ingiustificato arricchimento. L'impostazione restrittiva è stata superata grazie all'intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite che con la sentenza n. 10798/2015 ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata, deducendo come il necessario
5 intervento formale di accertamento dell'utilità dell'opera da parte della P.A. era in netto contrasto con l'art. 24 della Costituzione, relativo al diritto di azione. Gli RM hanno, così, stabilito che l'arricchimento risulta essere un presupposto di fatto di carattere oggettivo, demandando al Giudice ordinario il suo accertamento. Il riconoscimento da parte della P.A. assume, in questa nuova facies rilevanza solo sul piano probatorio. In senso conforme, in tempi più recenti, la III Sezione della Corte di cassazione che, con sentenza n. 16793/2018, ha ribadito come il riconoscimento non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, in quanto il depauperato ha esclusivamente l'onere di provare il fatto oggettivo senza che l'Ente possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso. La P.A., pertanto, può solo eccepire e dare prova che l'arricchimento non fu voluto e non fu consapevole.
Ebbene, nel caso di specie, risulta acclarata l'opera prestata dal ricorrente, riconosciuta per tabulas dalla stessa contumace, la quale ha CP_1 omesso di fornire nel presente giudizio la prova dell'arricchimento involontario né della non consapevolezza delle azioni del depauperato. Inoltre, è in atti la prova che il ricorrente già in passato, fino al 2007, avesse effettuato turni in pronta disponibilità e ricevuto il relativo compenso previsto da legge e dal CCNL di riferimento. Risulta, allora incontroverso il diritto del ricorrente a percepire l'indennità a lui spettante in virtù dell'accoglimento della domanda avanzata ex art. 2041 c.c.
2.2. In ordine alquantum, la somma dovuta a titolo di indebito arricchimento può essere rapportata a quanto il ricorrente avrebbe percepito contrattualmente. Pertanto, appare congruo il parametro offerto nel conteggio elaborato dalla parte ricorrente, in assenza di contestazione. Dunque, per gli anni 2008-2009, il credito retributivo lordo del ricorrente a titolo di indennità di pronta disponibilità è pari ad € 4.544,80 (220 turni x € 20,6582), mentre quello a titolo di prestazioni in pronta diponibilità da computarsi a lavoro straordinario è pari ad € 262,43 (€ 12,7885 x 16 ore diurne
- € 204,61 + € 14,4566 x 4 ore notturne = 57,82).
6 In considerazione di quanto dedotto, appare equo indennizzare il ricorrente della somma totale di € 4.807,23, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022 (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) in considerazione del basso grado di complessità della materia trattata, nonché della assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1
a percepire, nei limiti dell'arricchimento indebito conseguito dalla
[...]
l'indennizzo che liquida in via equitativa in € 4.807,23, oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria;
- pone a carico dell' quale parte soccombente, le spese di CP_1 lite, liquidate nella complessiva somma di € 1.030,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Reggio Calabria, 9 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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