Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00376/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00929/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 929 del 2025, proposto da
GI DI, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro, Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del giudicato relativo alla sentenza n. 2078/23 del 16.05.2023, emessa dal Tribunale di Catania-Sezione Lavoro nel giudizio n. 12221/22 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Sicilia Uff Vii Ambito Territoriale di Catania e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa PP GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Catania – sez. lavoro ha dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001, per l’effetto condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare in favore della stessa la somma di € 1.603,31, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94.
La predetta sentenza è passata in giudicato, giusta attestazione del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro del 30 luglio 2024, in atti.
Il Ministero intimato si è costituito in data 14.05.2025 con comparsa di mera forma.
All’odierna camera di consiglio, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che è stata recentemente corrisposta la sorte capitale, ma non gli interessi, insistendo per l’accoglimento del ricorso; quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione versata in atti emerge che la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione è passata in giudicato, la stessa è stata notificata ai sensi del novellato art. 475 c.p.c. in data 12.01.2024 ed è
decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Risultando osservate le formalità procedurali vigenti, e risultando che le statuizioni contenute nella sentenza in epigrafe non sono state integralmente eseguite, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, costituita in giudizio, il ricorso va accolto e va, conseguentemente, ordinato all’amministrazione resistente di adottare i provvedimenti finalizzati a dare esatto adempimento alla sentenza in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, o notifica di parte se antecedente.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di sessanta (60) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice, previa richiesta di parte ricorrente.
Si precisa che .
a) l’espletamento dell’incarico di commissario ad acta costituisce un obbligo a cui il dipendente pubblico non può sottrarsi – salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al Giudice che lo ha nominato, che deciderà al riguardo – pena le sanzioni previste dalla legge;
b) nel caso di specie, il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso atteso che: b1) nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrare nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (ex plurimis, TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246); b2) il Ministero resistente avrebbe già dovuto provvedere a dare esatto adempimento al giudicato in epigrafe.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al provvedimento giurisdizionale in epigrafe, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione,
- condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 500,00 (euro cinquecento/00), oltre agli accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato-se effettivamente dovuto e versato- con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PP GI, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PP GI |
IL SEGRETARIO