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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/11/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. IU LI TO Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna LA RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2445 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi promossa
[...]
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Meli, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attrice
E
nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Meli che lo rappre- senta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
convenuto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. dell'11 novembre 2025;
DEL PM: cfr. visto del 15 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 13 novembre 2024, pre- Parte_1
mettendo di avere, in data 12 gennaio 2012, contratto matrimonio con dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto pro- Controparte_1
nunciarsi la separazione dal convenuto.
In particolare, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis che legava i due coniugi tanto che il medesimo, già a partire dal 2013, avrebbe lasciato l'Italia perdendo ogni contatto con la moglie.
Nelle more del giudizio i coniugi e Parte_1 Controparte_1
con atto personalmente sottoscritto e depositato in data 23 giugno 2026, hanno chiesto il mutamento del rito e la pronuncia di separazione senza alcuna condizione.
Con comparsa di costituzione, depositata il 14 luglio 2025, si è costituito insistendo per l'omologa dell'accordo di separa- Controparte_1
zione.
Il giudice delegato, all'esito dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. dell'11 novembre 2025, preso atto della richiesta di mutamento del rito avanzata delle parti e preso atto della volontà di separarsi consensualmente, ha po- sto la causa in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda
- 2 - diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ritenuto che i coniugi hanno chiesto la separazione senza alcuna condizione, considerato che dall'unione non sono nati figli, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
Nessuna statuizione sulle spese, tenuto conto dell'esito del procedi- mento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, uditi i difensori delle parti e il P.M.: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a Parte_1
Canicattì, il 3 luglio 1993 e i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio il 12 gennaio 2012 a Padova, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Padova, n. 4, parte I, dell'anno 2012; nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 26 novembre 2025.
Il Presidente
- 3 - Il Giudice est.
G. LA RA
IU LI TO
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. IU LI TO Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna LA RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2445 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi promossa
[...]
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Meli, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attrice
E
nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Meli che lo rappre- senta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
convenuto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. dell'11 novembre 2025;
DEL PM: cfr. visto del 15 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 13 novembre 2024, pre- Parte_1
mettendo di avere, in data 12 gennaio 2012, contratto matrimonio con dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto pro- Controparte_1
nunciarsi la separazione dal convenuto.
In particolare, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis che legava i due coniugi tanto che il medesimo, già a partire dal 2013, avrebbe lasciato l'Italia perdendo ogni contatto con la moglie.
Nelle more del giudizio i coniugi e Parte_1 Controparte_1
con atto personalmente sottoscritto e depositato in data 23 giugno 2026, hanno chiesto il mutamento del rito e la pronuncia di separazione senza alcuna condizione.
Con comparsa di costituzione, depositata il 14 luglio 2025, si è costituito insistendo per l'omologa dell'accordo di separa- Controparte_1
zione.
Il giudice delegato, all'esito dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. dell'11 novembre 2025, preso atto della richiesta di mutamento del rito avanzata delle parti e preso atto della volontà di separarsi consensualmente, ha po- sto la causa in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda
- 2 - diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ritenuto che i coniugi hanno chiesto la separazione senza alcuna condizione, considerato che dall'unione non sono nati figli, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
Nessuna statuizione sulle spese, tenuto conto dell'esito del procedi- mento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, uditi i difensori delle parti e il P.M.: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a Parte_1
Canicattì, il 3 luglio 1993 e i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio il 12 gennaio 2012 a Padova, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Padova, n. 4, parte I, dell'anno 2012; nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 26 novembre 2025.
Il Presidente
- 3 - Il Giudice est.
G. LA RA
IU LI TO
- 4 -