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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 508/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 28 agosto 2023,
da
Parte_1
- C.F. – con sede legale in Roma, via IV Novembre,
[...] P.IVA_1
144, in persona del legale rappresentante pro-tempore per il , giuste delibere Pt_2
C.A. n. 154 del 25.2.1998, n. 232 del 1.7.1999 (art. 16), e del Presidente - C.S. Pt_1
n. 9 del 24.2.2010, con gli avv.ti Daniela Chiavegato mail:
e mail: Email_1 Persona_1
per mandati alle liti rilasciati per la prima in data 3 giugno Email_2
2010, rep. n. rep. n. 100860 e racc. n. 23509, notaio di Venezia ed ivi Persona_2 depositato, per il secondo in data 20 luglio 2009 rep. n. 99470 e racc. 22703 e con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale INAIL, S. Croce, 712, in Venezia,
appellante contro
, P.IVA: , avente sede legale in (37124) RO, Controparte_1 P.IVA_2
Via Cà di Cozzi n. 41, in persona del Presidente, Sig. Parte_3
c.f.: rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria C.F._1
1 di costituzione in appello dall'Avv. Alfredo Passaro (pec:
e dall'Avv. Pia Stefanelli (pec: Email_3
, Email_4
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Lavoro di RO n. 209/2023 d.d.
05.04.2023, non notificata.-
In punto: opposizione a verbale di riclassificazione tariffe - Pt_1
CONCLUSIONI
INAIL:
“NEL MERITO: In totale riforma della sentenza n. n. 209/2023 del 5 aprile 2023, depositata in data 05.04.2023, resa inter partes nella causa R.G.L. 1066/2020, avente ad oggetto l'opposizione al certificato di variazione di assicurazione dell'ente Pt_1 ricorrente, respingersi le domande della società nei confronti Controparte_1 dell' sede di RO di cui alla causa n. 1066/2020 del Tribunale di RO nel Pt_1 merito per infondatezza, o per qualsiasi altra statuizione, con conferma dei provvedimenti adottati dall' ; 2) Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di Pt_1 giudizio rifusi o compensati, oltre alle spese generali, oneri previdenziali e fiscali. IN VIA
SUBORDINATA: 1) Nel caso di conferma della pronuncia di primo grado sia valutata dalla Corte la compensazione delle spese di lite del secondo grado per i motivi di cui in ricorso”.
Controparte_1
“Respingere il ricorso in appello proposto da Parte_1 [...]
avverso la Sentenza n. 209/2023 del Parte_1
Tribunale di RO, Giudice del Lavoro Dott.sa Cristina Angeletti, depositata in cancelleria in data 5 aprile 2023, non notificata, nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1066/2020, confermando per l'effetto la sentenza del Tribunale di RO,
Sezione Lavoro. - Con vittoria di spese del doppio grado di giudizi e compensi, oltre rimborso forfettario oltre IVA e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la chiamava in giudizio l' per Controparte_1 Pt_1
l'annullamento del verbale ispettivo n. 201901801 del 26.07.2019 e degli atti consequenziali con cui venne applicata la voce di tariffa 712 dal 02.01.2017 e 820 dal
2019 e 714 dal 2014 presso la sede di ZA, con cessazione delle voci 722 e 721, per l'illegittimità del provvedimento di comunicazione tasso applicabile anno 2020, avente
2 ad oggetto la classificazione delle lavorazioni nella voce 820 (nella quale sono confluite le voci 714, 712 ex d.m. 27.02.2019) con decorrenza da gennaio 2020 e la cessazione della voce 721 all'interno della PAT 20509886), nonché per l'accertamento dell'insussistenza del proprio debito - di cui all'Avviso Bonario d.d. 20.02.2020 - quantificato in € 225.737,28.
Evidenziava, in particolare, che con decorrenza dal 01.07.2010 presso la sede di RO
l'attività predominante era quella attinente ai servizi di portierato, reception e gestione centralino principalmente presso il quartiere fieristico di RO e che solamente a decorrere dal 02.01.2017 la sede di RO avrebbe potuto espletare l'attività di attività di vigilanza armata e che il 94% dei dipendenti svolgevano mansioni di uscieri, portieri e accoglimento utenti.
Rilevava, altresì, che dal 01.12.2017 presso la sede di ZA venivano effettuati servizi investigativi unicamente dal titolare, Parte_3
Con particolare riferimento al verbale unico di accertamento rilevava l'omessa acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori dipendenti e il mancato accertamento dell'attività effettivamente espletata.
Si costituiva l' evidenziando che l'attività principale della convenuta consisteva in Pt_1 servizi di vigilanza, armata e non armata, investigazione, portierato e guardiania e che, pertanto, non potevano essere applicate alla generalità dei dipendenti le voci di tariffa
721 e 722.
Rilevava, altresì, che le imprese che effettuano servizi di investigazione e vigilanza privata devono essere classificate nel sottogruppo 710 e che la voce del sottogruppo
720 può essere applicata al personale che svolge unicamente attività amministrativa.
Con l'impugnata sentenza il Giudice del Lavoro del Tribunale di RO:
1) “accertava e dichiarava l'inefficacia del verbale di accertamento n. 201901801 del 26.07.2019, del provvedimento prat. n. 4808839 e del certificato di variazione del 14.10.2019, del provvedimento di comunicazione del tasso applicabile anno 2020 del 3 dicembre 2019 e dell'avviso bonario del
20.02.2020;
2) compensa integramente le spese di lite”.
In via preliminare, il giudice di prime cure rilevava che “Va premesso che all'interno delle quattro grandi gestioni tariffarie, ovvero “industria, “artigianato”, “terziario”,
“altre attività”, l'attività imprenditoriale viene ulteriormente classificata sulla base dell'attività svolta. Nel caso che ci occupa, nell'ambito della Gestione Terziario,
l'impresa ha denunciato due PAT (posizioni assicurative territoriali), vale a dire due 3 sedi operative, ciascuna dotata di autonomia tecnico/funzionale: la sede di ZA
(PAT ) nella quale la classificazione denunciata è 0721 (mansioni P.IVA_3 operative, portierato, guardiania non armata) e la sede di RO (PAT 20509886) nella quale la classificazione è 0722. I lavoratori sono raggruppati in svariate classificazioni e per quello che qui interessa in classificazioni che variano da 0712
(Guardie Giurate) a 0722 (personale operativo che opera con video terminali, macchine da ufficio, centralini telefonici o simili) cui corrispondono classi di rischio via via decrescenti. Sulla base degli accertamenti eseguiti, gli ispettori Pt_1 ritennero errata la classificazione del personale operata dall'impresa ricorrente ed in particolare la classificazione del personale nelle classificazioni 0721 e 0722, cui corrispondono rispettivamente il “personale con mansioni operative in genere”
(uscieri, portieri, autisti, ecct) e “il personale operativo che opera con video terminali, macchine da ufficio, centralini telefonici o simili”. Gli ispettori ritennero, al contrario, che il personale dovesse essere classificato nella voce 0714 (Servizi investigativi), con decorrenza dal 2014 presso la sede di ZA e nella voce 0712 (Guardie giurate in genere) dal 2.1.2017 ovvero 0820 dal 2019.
In parte motiva, evidenziava che “si deve in primo luogo porre mente al fatto che nella voce di tariffa esaminata, la voce 0721 rientrano mansioni variegate (non solo quella di porta lettere o di sacrestano) bensì anche quelle di portierato, di usciere, di autisti, pacificamente svolte dalla società ricorrente. Ma, principalmente, rileva il fatto che non è chiarito da parte resistente, né si può desumere dal verbale di accertamento, per quale ragione solo nelle imprese che svolgano esclusivamente attività amministrativa tale voce di tariffa è applicabile, mentre non lo è ai dipendenti che svolgano identica attività ma nel contesto di un'organizzazione imprenditoriale dedita anche (non importa se in misura minoritaria) ai servizi di investigazione. In altri termini, parte resistente non espone con adeguata motivazione le ragioni che conducono a tale conclusione, non essendo chiaro se ciò sia imposto da considerazioni di politica assicurativa, o da un atto amministrativo o regolamentare. Di tal che, in assenza di una chiara e precisa ragione che consenta di supportare tali valutazioni non può che ritenersi illegittimo il verbale di accertamento e gli atti consequenziali che, sulla base di tale verbale, addebitano alla società ricorrente i premi assicurativi che avrebbero dovuto essere pagati in forza della variazione assicurativa accertata in sede ispettiva.
4 La particolare complessità della materia è ragione posta a fondamento della compensazione integrale delle spese di lite”
2. Impugna la sentenza svolgendo un unico articolato motivo di appello con il quale Pt_1 censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha stabilito che “non è chiarito da parte resistente, né si può desumere dal verbale di accertamento, per quale ragione solo nelle imprese che svolgano esclusivamente attività amministrativa tale voce di tariffa (la 721) è applicabile, mentre non lo è ai dipendenti che svolgano identica attività ma nel contesto di un'organizzazione imprenditoriale dedita anche (non importa se in misura minoritaria) ai servizi di investigazione”.
Evidenzia che le risultanze istruttorie e il verbale di accertamento hanno esaustivamente chiarito il meccanismo del sistema tariffario adottato dall' Pt_1
Rileva che allorquando l'attività di vigilanza, sorveglianza, controllo e verifica è svolta alle dipendenze di imprese specializzate nel prestare tali servizi a terzi (non a mezzo di guardie giurate) la voce da applicare è la 714 che si riferisce alle “sole attività effettuate
a sé stanti” evidenziando, altresì, che la voce 721 vada applicata esclusivamente nel caso in cui l'azienda che ha addetti alla vigilanza e guardiania, svolga esclusivamente attività di ufficio.
3. Radicatosi il contradditorio conclude per la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata prendendo posizione su ogni censura avversaria.
Evidenzia, con riferimento allo svolgimento di un diversa attività lavorativa da parte Cont della che non è stata fornita prova alcuna dall'istituto assicuratore e che alla luce di quanto emerso dall'istruttoria espletata e tenuto conto della documentazione prodotta, deve ritenersi che i dipendenti hanno sempre svolto in modo principale e prevalente mansioni di accoglienza e portierato, di assistenza al pubblico anche tramite l'uso di terminali, senza alcuna finalità di prevenzione e sicurezza con conseguente inapplicabilità della voce 714.
Nella denegata ipotesi dell'accoglimento dell'appello principale ripropone le domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado.
3.1. Ribadisce che la nuova classificazione non può operare retroattivamente e quindi ricomprendere gli anni 2014-2018, alla luce dell'orientamento della Cassazione che ha in tal senso interpretato il terzo comma dell'art. 14 del D.M. 12.12.2000.
5 Dunque, conclude comunque perché la variazione abbia al più efficacia dal gennaio
2020.
3.2. Si duole della compensazione d'ufficio operata dall' in corso di causa (circostanza Pt_1 emersa all'udienza del 24 novembre 2022) fra l'importo dell'avviso bonario d.d.
20.02.2020 (€. 225.737,28) con un proprio credito (€ 106.591,89), circostanza che avvalora l'illegittimità dell'avviso bonario che al più poteva contenere un debito pari ad
€ 119.145,59.
4. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio ruolo la causa è stata discussa all'udienza del 29 maggio 2025, nel corso della quale il difensore dell'appellata eccepiva l'inammissibilità del gravame siccome carente in relazione alla rideterminazione del credito vantato che andava rideterminato con provvedimento amministrativo - e decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata laddove in materia previdenziale il giudice del lavoro è giudice dei rapporti giuridici e non degli atti ed è dunque indifferente agli eventuali incidenti propri del procedimento amministrativo, laddove per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cfr. ex multis Cass. n.
13728/2024, Cass. n. 10517/2018) ”la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali, comporta che l'inosservanza delle regole proprie del procedimento, nonché più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non produce effetti e non incide sul correlato rapporto previdenziale”.
Dunque, l'oggetto del presente giudizio è l'accertamento della legittimità del certificato di variazione d.d. 14.10.2019, del verbale unico di accertamento del 06.07.2019 Pt_1
e dell'avviso bonario d.d. 20.02.2020. Pertanto, indipendentemente dai dedotti vizi formali e procedurali relativi all'omessa rideterminazione del credito dovuto in via amministrativa, oggetto della controversia rimane l'accertamento della pretesa contributiva vantata dell' . Pt_1
6. L'appello è parzialmente fondato e da accogliere per quanto di ragione.
7. Le tariffe dei premi sono distinte in quattro (4) gestioni:
• industria;
• artigianato;
• terziario;
6 • altre attività .
7.1. I datori di lavoro sono inquadrati in queste gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta ai fini previdenziali e assistenziali in base all'articolo 49 della l. n. 88/1989, tenendo conto anche delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 1 del Dlgs. n.
38/2000.
7.2. Il procedimento di classificazione tariffaria consiste nel riferire l'attività svolta dall'azienda ad una o più voci di tariffa.
Occorre dapprima individuare il ciclo di operazioni necessarie alla realizzazione della lavorazione principale;
quindi verificare se le altre operazioni svolte siano ricomprese nella principale oppure siano complementari o sussidiarie, oppure se siano suscettibili di autonomo riferimento classificativo, dando luogo ad un'attività complessa.
Il rischio di infortuni (al quale è riferito il tasso di contribuzione) proprio di una produzione complessa, comprendente più lavorazioni, non può coincidere con quello proprio di ciascuna di queste.
7.3. Ne consegue che per l'individuazione della voce di tariffa applicabile ci si deve riferire alla lavorazione principale, considerando che nel concetto di "lavorazione" vanno comprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore di lavoro in connessione operativa con l'attività principale, anche se effettuate in luoghi diversi (cfr.
Cass. n. 14674/2000 nonché Cass. n. 16274/2005).
Orbene il d.m. 12 dicembre 2000, nel regolare le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dispone che agli effetti delle tariffe per le lavorazioni si intende il ciclo di operazioni necessarie per la realizzazione di quanto in esso prescritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie, purché svolte dallo stesso datore di lavoro e in connessione operativa con l'attività principale, ancorché effettuate in luoghi diversi (art. 4, punto 1, sulle modalità per l'applicazione delle tariffe).
7.4. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti all' ove un'impresa svolga più lavorazioni, il giudice di merito deve in concreto Pt_1 accertare quale, tra quelle svolte, assuma la connotazione di lavorazione principale
e, quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la prima, nel senso di consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, producendo beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale, sicché, solo 7 all'esito positivo della predetta indagine, può attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale” (Cass. n. 7429/16).
Qualora, poi, un datore di lavoro eserciti più lavorazioni tra loro autonome, “ciò non è di per sé sufficiente a rendere applicabile per ciascuna di esse la corrispondente voce di tariffa e il relativo tasso medio, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 12 dicembre
2000, essendo sempre necessario verificare, anche se tra le due linee di lavorazione svolte dal medesimo datore di lavoro vi sia un nesso funzionale, che renda l'una complementare e sussidiaria rispetto all'altra, con 7 conseguente applicazione a entrambe della voce di tariffa prevista per l'attività principale, come stabilito dall'art.
4 del d.m. citato” (Cass. n. 3311/19).
8. Ebbene nel caso di specie è circostanza pacifica e non contestata che l'attività principale di è l'”investigazione privata” nonché la “vigilanza privata armata” Controparte_2 mentre quella secondaria è rappresentata dal “portierato non armato e guardiania”.
Un tanto risulta dagli elementi acquisiti con l'accertamento ispettivo, dal fatto che applica il CCNL degli “Istituti e Consorzi di vigilanza” ed è iscritta all'INPS nel settore terziario per l'attività di “servizi di vigilanza e investigazione”, attività per le quali è in possesso invero di apposite autorizzazioni prefettizie e annotate in Camera di
Commercio.
Invero nel corso dell'accertamento ispettivo sono stati acquisti i seguenti documenti: le autorizzazioni del prefetto di RO del 14.12.2016 per l'espletamento di servizi di vigilanza e del 22.02.2018 per l'espletamento di indagini (cfr. doc. 8 ; contratto Pt_1 di appalto stipulato con il 08.03.2016 (cfr. doc. 10 nonché Parte_4 Pt_1 la proroga del 14.01.2019 (cfr. doc. 9 ; il contratto di appalto stipulato con Pt_1 del 29.12.2017 (cfr. doc. 11 . Parte_5 Pt_1
8.1. Dunque, l'attività di vigilanza e di guardiania di cui si discute non è un'attività autonoma ed assestante ma si inserisce all'interno dell'attività di vigilanza ed investigazione svolta pacificamente dall'assicurata.
La tariffa è allora conforme all'oggetto sociale e al rischio correlato all'attività esercitata.
8.2. Dalla visura camerale in atti (cfr. doc. 4 ricorrente) emerge che Controparte_1 ha per oggetto “l' esercizio di tutti i servizi di sicurezza privata, in conformità alle leggi vigenti;
in particolare la vigilanza e sorveglianza diurna e notturna, interna ed esterna, fissa e mobile anche con l'ausilio di unità cinofila( anche a mezzo di impianti tecnologici di radio allarme, teleallarme, tele vigilanza, telesoccorso, vigilanza
8 satellitare), e comunque attraverso anche l'utilizzo di apparecchiature informatiche di beni mobili ed immobili di enti e privati;
l' esecuzione di servizi di sorveglianza rurale, portuale ed aeroportuale, sia in Italia che all' estero;
l' autotrasporto di merci, di somme, valori, merci pregiate, oggetti preziosi e corrispondenza, per conto terzi, con veicoli propri, in comodato, noleggio e in leasing;
la custodia di valori in caveaux e/ o cassette di sicurezza, la gestione di sale contazione e collettoria per la lavorazione in genere di denaro, assegni, titoli e loro cedole, nonché' valori assimilati, di proprietà di terzi…”
8.3. L'attività di vigilanza ed investigazione per espressa previsione tariffaria di cui al DM
12.12.2000 trova riferimento, nell'ambito del gruppo tariffario 0700 Attività varie, nel sottogruppo 0710 – Servizi di salvataggio e protezione civile;
servizi di investigazione, sorveglianza, controllo e verifica (solo per attività svolte a sé stanti) e nella voce 714 che si riferisce agli addetti ai servizi investigativi, di guardiania e di sorveglianza in genere, esclusi i servizi svolti dalle guardie giurate previsti dalla voce della tariffa 0712.
Dal 01.01.2019 (Tariffe dei Premi di cui al decreto interministeriale d.d. 27.02.2019) le voci sono poi divenute le seguenti:
• 722: per il personale addetto agli uffici con uso di computer e di macchine da ufficio per le sole attività amministrative (PAT 20509886);
• 820: per le guardie giurate e gli addetti ai servizi di investigazione e di guardiania e sorveglianza non armata, incluso l'attività svolta dagli operatori di centrale ai videoterminali presso la centrale operativa finalizzata alla vigilanza (PAT 20509886
e PAT 91986411
8.4. La tariffa 0721 è dunque estranea alla fattispecie non svolgendo l'assicurata come lavorazione principale attività d'ufficio.
9. Invero, in merito al maggior rischio anche in concreto insito nell'attività svolta dalla ricorrente, giova ricordare quanto dedotto dall' a pag. 18 e ss. della memoria di Pt_1 costituzione di primo grado: “Ad esempio è stato dichiarato dalla società con le varie denunce d'infortunio che: evitava un tentativo di furto presso il Persona_3 punto vendita Piazza Italia di EN (infortunio del 04.06.2015 aggredito da un ladro), lavorava come di consueto per attività investigativa all'interno Persona_4 del supermercato di TE (infortunio del 11.08.2016 aggredito da Parte_5 un ladro), lavorava abitualmente alla fiera di RO come Parte_6 addetto al controllo sorveglianza (infortunio del 27.09.2016 mentre manovrava un monopattino elettrico in un padiglione della fiera), lavorava come Parte_7
9 addetto alla viabilità ausiliaria alla fiera di RO (infortunio del 12.04.2017 investito da un'auto), lavorava come di consueto per attività di Parte_8 vigilanza all'interno del supermercato AM di IS (infortunio del 22.11.2017 aggredito da un terzo), era stato chiamato per placare i Parte_9 comportamenti molesti e aggressivi di un soggetto presso il supermercato AM di
RO (infortunio del 12.01.2018 aggredito da un terzo), lavorava Parte_10 come di consueto per controllo sicurezza all'interno del supermercato Parte_5 di TE (infortunio del 22.05.2018 aggredito da ladri), Parte_11 lavorava come di consueto per turno di sorveglianza all'interno del supermercato
PR di RE (infortunio del 07.07.2018 aggredito da un ladro), Parte_12 lavorava come addetto alla sicurezza presso il locale di AN (infortunio CP_3 del 07.09.2018 aggredito da un terzo)”.
10. In definitiva, come correttamente evidenziato dall' l'uso del videoterminale non Pt_1 esaurisce l'attività in sé stessa ma è finalizzata al controllo degli ingressi in definitiva all'attività di sorveglianza non armata al quale sono deputati i lavoratori in questione ma è propedeutico all'attività di vigilanza, attività che per essere svolta necessita delle autorizzazioni di P.S..
11. Non merita miglior sorte l'eccezione svolta dalla ricorrente odierna appellata con la quale si sostiene che il provvedimento dell' di variazione (rectius riclassificazione) Pt_1 di cui si discorre non ha efficacia retroattiva.
Nel caso di specie non si versa nell'ipotesi in cui “il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione” ai sensi del d.m. 12 dicembre 2020, posto che la rettifica deriva da una erronea rappresentazione dei fatti rilevanti ai fini classificatori operata dal datore di lavoro (cfr. Cass. n. 15233/2017) e non invece come nei casi richiamati dalla ricorrente per effetto di diverso inquadramento e di diversa riclassificazione operati dall'INPS (cfr. Cass. n. 12784/2024; vedi anche C.d.A. VE n. 545/2022).
Non essendovi alcun provvedimento pregresso adottato dall' trova applicazione Pt_1
l'art. 16 comma 2 lett. a) del d.m. 12.12.2000 (intitolato alla rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni), che stabilisce: "L' accertato in qualsiasi Pt_1 momento che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione sono errati, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento
è comunicato al datore di lavoro con lettera accomandata con avviso di ricevimento
e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi
i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle
10 lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati: a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia"
La scelta di dichiarare (ai fini del calcolo del premio) le retribuzioni ripartite interamente secondo la meno onerosa voce 0722 (invece di ripartirla con la voce 0714) in modo diverso dal dovuto è imputet sibi attribuibile a volontà della ricorrente e non frutto di errore dell'ente assicuratore o effetto di diversa inquadramento da parte dell'INPS.
La modifica della classificazione delle attività a una diversa voce di tariffa, determinata
– come nella specie – dall'erronea e incompleta denuncia del datore di lavoro (che ha comportato il pagamento di un premio inferiore), ha effetti ex tunc, a partire, cioè, dall'erronea denuncia dell'assicurato.
12. Il credito di cui all'impugnato avviso bonario d.d. 20.02.2020 è stato rideterminato dall' nel corso del giudizio di primo grado, nel minor importo di € 119.145,59 Pt_1
(oltre gli accessori di legge).
13. In definitiva in parziale riforma della sentenza di primo grado vanno rigettate le domande accolte in primo grado eccetto quella ulteriormente subordinata di “ridurre
l'entità delle somme eventualmente dovute dalla società ricorrente nella misura che sarà anch'essa accertata nel presente giudizio”.
14. L'accoglimento parziale dell'appello con conseguente riduzione del dovuto consente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., di compensare le spese di entrambi i gradi nella misura della metà.
La restante quota è posta a carico in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c. di ed è liquidata secondo i parametri prossimi ai valori medi previsti Controparte_1 dal d.m. 147/2022 ed alle tariffe professionali vigenti (scaglione di riferimento da €
52.000,01 ad € 260.000,00) tenuto conto del decisum e non del disputandum ai sensi dell'art. 5 del d.m. n. 140/2012 (cfr. Cass. n. 30999/2023) con fase istruttoria in primo grado.
Invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12508/2025, Cass. S.U. n.
32062/2022, Cass. n. 10646/2021 in materia previdenziale) ha chiarito che è corretta l'individuazione di una situazione di reciproca soccombenza delle parti qualora siano rigettate alcune domande o nei casi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum: “la regolazione delle spese di lite può avvenire in
11 base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento”.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) rigetta le domande accolte in primo grado eccetto quella di rideterminazione delle somme dovute;
2) per l'effetto accerta il credito nella minor misura pari ad € Pt_1
119.145,59;
3) compensa tra le parti metà delle spese di lite e condanna Controparte_1
a rifondere all' la quota residua che, in detta frazione, liquida
[...] Pt_1 quanto al primo grado in € 5.700,00 e quanto al secondo grado in €
4.500,00 per compensi oltre spese generali ex lege.
Venezia, 29.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 28 agosto 2023,
da
Parte_1
- C.F. – con sede legale in Roma, via IV Novembre,
[...] P.IVA_1
144, in persona del legale rappresentante pro-tempore per il , giuste delibere Pt_2
C.A. n. 154 del 25.2.1998, n. 232 del 1.7.1999 (art. 16), e del Presidente - C.S. Pt_1
n. 9 del 24.2.2010, con gli avv.ti Daniela Chiavegato mail:
e mail: Email_1 Persona_1
per mandati alle liti rilasciati per la prima in data 3 giugno Email_2
2010, rep. n. rep. n. 100860 e racc. n. 23509, notaio di Venezia ed ivi Persona_2 depositato, per il secondo in data 20 luglio 2009 rep. n. 99470 e racc. 22703 e con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale INAIL, S. Croce, 712, in Venezia,
appellante contro
, P.IVA: , avente sede legale in (37124) RO, Controparte_1 P.IVA_2
Via Cà di Cozzi n. 41, in persona del Presidente, Sig. Parte_3
c.f.: rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria C.F._1
1 di costituzione in appello dall'Avv. Alfredo Passaro (pec:
e dall'Avv. Pia Stefanelli (pec: Email_3
, Email_4
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Lavoro di RO n. 209/2023 d.d.
05.04.2023, non notificata.-
In punto: opposizione a verbale di riclassificazione tariffe - Pt_1
CONCLUSIONI
INAIL:
“NEL MERITO: In totale riforma della sentenza n. n. 209/2023 del 5 aprile 2023, depositata in data 05.04.2023, resa inter partes nella causa R.G.L. 1066/2020, avente ad oggetto l'opposizione al certificato di variazione di assicurazione dell'ente Pt_1 ricorrente, respingersi le domande della società nei confronti Controparte_1 dell' sede di RO di cui alla causa n. 1066/2020 del Tribunale di RO nel Pt_1 merito per infondatezza, o per qualsiasi altra statuizione, con conferma dei provvedimenti adottati dall' ; 2) Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di Pt_1 giudizio rifusi o compensati, oltre alle spese generali, oneri previdenziali e fiscali. IN VIA
SUBORDINATA: 1) Nel caso di conferma della pronuncia di primo grado sia valutata dalla Corte la compensazione delle spese di lite del secondo grado per i motivi di cui in ricorso”.
Controparte_1
“Respingere il ricorso in appello proposto da Parte_1 [...]
avverso la Sentenza n. 209/2023 del Parte_1
Tribunale di RO, Giudice del Lavoro Dott.sa Cristina Angeletti, depositata in cancelleria in data 5 aprile 2023, non notificata, nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1066/2020, confermando per l'effetto la sentenza del Tribunale di RO,
Sezione Lavoro. - Con vittoria di spese del doppio grado di giudizi e compensi, oltre rimborso forfettario oltre IVA e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la chiamava in giudizio l' per Controparte_1 Pt_1
l'annullamento del verbale ispettivo n. 201901801 del 26.07.2019 e degli atti consequenziali con cui venne applicata la voce di tariffa 712 dal 02.01.2017 e 820 dal
2019 e 714 dal 2014 presso la sede di ZA, con cessazione delle voci 722 e 721, per l'illegittimità del provvedimento di comunicazione tasso applicabile anno 2020, avente
2 ad oggetto la classificazione delle lavorazioni nella voce 820 (nella quale sono confluite le voci 714, 712 ex d.m. 27.02.2019) con decorrenza da gennaio 2020 e la cessazione della voce 721 all'interno della PAT 20509886), nonché per l'accertamento dell'insussistenza del proprio debito - di cui all'Avviso Bonario d.d. 20.02.2020 - quantificato in € 225.737,28.
Evidenziava, in particolare, che con decorrenza dal 01.07.2010 presso la sede di RO
l'attività predominante era quella attinente ai servizi di portierato, reception e gestione centralino principalmente presso il quartiere fieristico di RO e che solamente a decorrere dal 02.01.2017 la sede di RO avrebbe potuto espletare l'attività di attività di vigilanza armata e che il 94% dei dipendenti svolgevano mansioni di uscieri, portieri e accoglimento utenti.
Rilevava, altresì, che dal 01.12.2017 presso la sede di ZA venivano effettuati servizi investigativi unicamente dal titolare, Parte_3
Con particolare riferimento al verbale unico di accertamento rilevava l'omessa acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori dipendenti e il mancato accertamento dell'attività effettivamente espletata.
Si costituiva l' evidenziando che l'attività principale della convenuta consisteva in Pt_1 servizi di vigilanza, armata e non armata, investigazione, portierato e guardiania e che, pertanto, non potevano essere applicate alla generalità dei dipendenti le voci di tariffa
721 e 722.
Rilevava, altresì, che le imprese che effettuano servizi di investigazione e vigilanza privata devono essere classificate nel sottogruppo 710 e che la voce del sottogruppo
720 può essere applicata al personale che svolge unicamente attività amministrativa.
Con l'impugnata sentenza il Giudice del Lavoro del Tribunale di RO:
1) “accertava e dichiarava l'inefficacia del verbale di accertamento n. 201901801 del 26.07.2019, del provvedimento prat. n. 4808839 e del certificato di variazione del 14.10.2019, del provvedimento di comunicazione del tasso applicabile anno 2020 del 3 dicembre 2019 e dell'avviso bonario del
20.02.2020;
2) compensa integramente le spese di lite”.
In via preliminare, il giudice di prime cure rilevava che “Va premesso che all'interno delle quattro grandi gestioni tariffarie, ovvero “industria, “artigianato”, “terziario”,
“altre attività”, l'attività imprenditoriale viene ulteriormente classificata sulla base dell'attività svolta. Nel caso che ci occupa, nell'ambito della Gestione Terziario,
l'impresa ha denunciato due PAT (posizioni assicurative territoriali), vale a dire due 3 sedi operative, ciascuna dotata di autonomia tecnico/funzionale: la sede di ZA
(PAT ) nella quale la classificazione denunciata è 0721 (mansioni P.IVA_3 operative, portierato, guardiania non armata) e la sede di RO (PAT 20509886) nella quale la classificazione è 0722. I lavoratori sono raggruppati in svariate classificazioni e per quello che qui interessa in classificazioni che variano da 0712
(Guardie Giurate) a 0722 (personale operativo che opera con video terminali, macchine da ufficio, centralini telefonici o simili) cui corrispondono classi di rischio via via decrescenti. Sulla base degli accertamenti eseguiti, gli ispettori Pt_1 ritennero errata la classificazione del personale operata dall'impresa ricorrente ed in particolare la classificazione del personale nelle classificazioni 0721 e 0722, cui corrispondono rispettivamente il “personale con mansioni operative in genere”
(uscieri, portieri, autisti, ecct) e “il personale operativo che opera con video terminali, macchine da ufficio, centralini telefonici o simili”. Gli ispettori ritennero, al contrario, che il personale dovesse essere classificato nella voce 0714 (Servizi investigativi), con decorrenza dal 2014 presso la sede di ZA e nella voce 0712 (Guardie giurate in genere) dal 2.1.2017 ovvero 0820 dal 2019.
In parte motiva, evidenziava che “si deve in primo luogo porre mente al fatto che nella voce di tariffa esaminata, la voce 0721 rientrano mansioni variegate (non solo quella di porta lettere o di sacrestano) bensì anche quelle di portierato, di usciere, di autisti, pacificamente svolte dalla società ricorrente. Ma, principalmente, rileva il fatto che non è chiarito da parte resistente, né si può desumere dal verbale di accertamento, per quale ragione solo nelle imprese che svolgano esclusivamente attività amministrativa tale voce di tariffa è applicabile, mentre non lo è ai dipendenti che svolgano identica attività ma nel contesto di un'organizzazione imprenditoriale dedita anche (non importa se in misura minoritaria) ai servizi di investigazione. In altri termini, parte resistente non espone con adeguata motivazione le ragioni che conducono a tale conclusione, non essendo chiaro se ciò sia imposto da considerazioni di politica assicurativa, o da un atto amministrativo o regolamentare. Di tal che, in assenza di una chiara e precisa ragione che consenta di supportare tali valutazioni non può che ritenersi illegittimo il verbale di accertamento e gli atti consequenziali che, sulla base di tale verbale, addebitano alla società ricorrente i premi assicurativi che avrebbero dovuto essere pagati in forza della variazione assicurativa accertata in sede ispettiva.
4 La particolare complessità della materia è ragione posta a fondamento della compensazione integrale delle spese di lite”
2. Impugna la sentenza svolgendo un unico articolato motivo di appello con il quale Pt_1 censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha stabilito che “non è chiarito da parte resistente, né si può desumere dal verbale di accertamento, per quale ragione solo nelle imprese che svolgano esclusivamente attività amministrativa tale voce di tariffa (la 721) è applicabile, mentre non lo è ai dipendenti che svolgano identica attività ma nel contesto di un'organizzazione imprenditoriale dedita anche (non importa se in misura minoritaria) ai servizi di investigazione”.
Evidenzia che le risultanze istruttorie e il verbale di accertamento hanno esaustivamente chiarito il meccanismo del sistema tariffario adottato dall' Pt_1
Rileva che allorquando l'attività di vigilanza, sorveglianza, controllo e verifica è svolta alle dipendenze di imprese specializzate nel prestare tali servizi a terzi (non a mezzo di guardie giurate) la voce da applicare è la 714 che si riferisce alle “sole attività effettuate
a sé stanti” evidenziando, altresì, che la voce 721 vada applicata esclusivamente nel caso in cui l'azienda che ha addetti alla vigilanza e guardiania, svolga esclusivamente attività di ufficio.
3. Radicatosi il contradditorio conclude per la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata prendendo posizione su ogni censura avversaria.
Evidenzia, con riferimento allo svolgimento di un diversa attività lavorativa da parte Cont della che non è stata fornita prova alcuna dall'istituto assicuratore e che alla luce di quanto emerso dall'istruttoria espletata e tenuto conto della documentazione prodotta, deve ritenersi che i dipendenti hanno sempre svolto in modo principale e prevalente mansioni di accoglienza e portierato, di assistenza al pubblico anche tramite l'uso di terminali, senza alcuna finalità di prevenzione e sicurezza con conseguente inapplicabilità della voce 714.
Nella denegata ipotesi dell'accoglimento dell'appello principale ripropone le domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado.
3.1. Ribadisce che la nuova classificazione non può operare retroattivamente e quindi ricomprendere gli anni 2014-2018, alla luce dell'orientamento della Cassazione che ha in tal senso interpretato il terzo comma dell'art. 14 del D.M. 12.12.2000.
5 Dunque, conclude comunque perché la variazione abbia al più efficacia dal gennaio
2020.
3.2. Si duole della compensazione d'ufficio operata dall' in corso di causa (circostanza Pt_1 emersa all'udienza del 24 novembre 2022) fra l'importo dell'avviso bonario d.d.
20.02.2020 (€. 225.737,28) con un proprio credito (€ 106.591,89), circostanza che avvalora l'illegittimità dell'avviso bonario che al più poteva contenere un debito pari ad
€ 119.145,59.
4. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio ruolo la causa è stata discussa all'udienza del 29 maggio 2025, nel corso della quale il difensore dell'appellata eccepiva l'inammissibilità del gravame siccome carente in relazione alla rideterminazione del credito vantato che andava rideterminato con provvedimento amministrativo - e decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata laddove in materia previdenziale il giudice del lavoro è giudice dei rapporti giuridici e non degli atti ed è dunque indifferente agli eventuali incidenti propri del procedimento amministrativo, laddove per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cfr. ex multis Cass. n.
13728/2024, Cass. n. 10517/2018) ”la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali, comporta che l'inosservanza delle regole proprie del procedimento, nonché più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non produce effetti e non incide sul correlato rapporto previdenziale”.
Dunque, l'oggetto del presente giudizio è l'accertamento della legittimità del certificato di variazione d.d. 14.10.2019, del verbale unico di accertamento del 06.07.2019 Pt_1
e dell'avviso bonario d.d. 20.02.2020. Pertanto, indipendentemente dai dedotti vizi formali e procedurali relativi all'omessa rideterminazione del credito dovuto in via amministrativa, oggetto della controversia rimane l'accertamento della pretesa contributiva vantata dell' . Pt_1
6. L'appello è parzialmente fondato e da accogliere per quanto di ragione.
7. Le tariffe dei premi sono distinte in quattro (4) gestioni:
• industria;
• artigianato;
• terziario;
6 • altre attività .
7.1. I datori di lavoro sono inquadrati in queste gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta ai fini previdenziali e assistenziali in base all'articolo 49 della l. n. 88/1989, tenendo conto anche delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 1 del Dlgs. n.
38/2000.
7.2. Il procedimento di classificazione tariffaria consiste nel riferire l'attività svolta dall'azienda ad una o più voci di tariffa.
Occorre dapprima individuare il ciclo di operazioni necessarie alla realizzazione della lavorazione principale;
quindi verificare se le altre operazioni svolte siano ricomprese nella principale oppure siano complementari o sussidiarie, oppure se siano suscettibili di autonomo riferimento classificativo, dando luogo ad un'attività complessa.
Il rischio di infortuni (al quale è riferito il tasso di contribuzione) proprio di una produzione complessa, comprendente più lavorazioni, non può coincidere con quello proprio di ciascuna di queste.
7.3. Ne consegue che per l'individuazione della voce di tariffa applicabile ci si deve riferire alla lavorazione principale, considerando che nel concetto di "lavorazione" vanno comprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore di lavoro in connessione operativa con l'attività principale, anche se effettuate in luoghi diversi (cfr.
Cass. n. 14674/2000 nonché Cass. n. 16274/2005).
Orbene il d.m. 12 dicembre 2000, nel regolare le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dispone che agli effetti delle tariffe per le lavorazioni si intende il ciclo di operazioni necessarie per la realizzazione di quanto in esso prescritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie, purché svolte dallo stesso datore di lavoro e in connessione operativa con l'attività principale, ancorché effettuate in luoghi diversi (art. 4, punto 1, sulle modalità per l'applicazione delle tariffe).
7.4. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti all' ove un'impresa svolga più lavorazioni, il giudice di merito deve in concreto Pt_1 accertare quale, tra quelle svolte, assuma la connotazione di lavorazione principale
e, quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la prima, nel senso di consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, producendo beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale, sicché, solo 7 all'esito positivo della predetta indagine, può attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale” (Cass. n. 7429/16).
Qualora, poi, un datore di lavoro eserciti più lavorazioni tra loro autonome, “ciò non è di per sé sufficiente a rendere applicabile per ciascuna di esse la corrispondente voce di tariffa e il relativo tasso medio, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 12 dicembre
2000, essendo sempre necessario verificare, anche se tra le due linee di lavorazione svolte dal medesimo datore di lavoro vi sia un nesso funzionale, che renda l'una complementare e sussidiaria rispetto all'altra, con 7 conseguente applicazione a entrambe della voce di tariffa prevista per l'attività principale, come stabilito dall'art.
4 del d.m. citato” (Cass. n. 3311/19).
8. Ebbene nel caso di specie è circostanza pacifica e non contestata che l'attività principale di è l'”investigazione privata” nonché la “vigilanza privata armata” Controparte_2 mentre quella secondaria è rappresentata dal “portierato non armato e guardiania”.
Un tanto risulta dagli elementi acquisiti con l'accertamento ispettivo, dal fatto che applica il CCNL degli “Istituti e Consorzi di vigilanza” ed è iscritta all'INPS nel settore terziario per l'attività di “servizi di vigilanza e investigazione”, attività per le quali è in possesso invero di apposite autorizzazioni prefettizie e annotate in Camera di
Commercio.
Invero nel corso dell'accertamento ispettivo sono stati acquisti i seguenti documenti: le autorizzazioni del prefetto di RO del 14.12.2016 per l'espletamento di servizi di vigilanza e del 22.02.2018 per l'espletamento di indagini (cfr. doc. 8 ; contratto Pt_1 di appalto stipulato con il 08.03.2016 (cfr. doc. 10 nonché Parte_4 Pt_1 la proroga del 14.01.2019 (cfr. doc. 9 ; il contratto di appalto stipulato con Pt_1 del 29.12.2017 (cfr. doc. 11 . Parte_5 Pt_1
8.1. Dunque, l'attività di vigilanza e di guardiania di cui si discute non è un'attività autonoma ed assestante ma si inserisce all'interno dell'attività di vigilanza ed investigazione svolta pacificamente dall'assicurata.
La tariffa è allora conforme all'oggetto sociale e al rischio correlato all'attività esercitata.
8.2. Dalla visura camerale in atti (cfr. doc. 4 ricorrente) emerge che Controparte_1 ha per oggetto “l' esercizio di tutti i servizi di sicurezza privata, in conformità alle leggi vigenti;
in particolare la vigilanza e sorveglianza diurna e notturna, interna ed esterna, fissa e mobile anche con l'ausilio di unità cinofila( anche a mezzo di impianti tecnologici di radio allarme, teleallarme, tele vigilanza, telesoccorso, vigilanza
8 satellitare), e comunque attraverso anche l'utilizzo di apparecchiature informatiche di beni mobili ed immobili di enti e privati;
l' esecuzione di servizi di sorveglianza rurale, portuale ed aeroportuale, sia in Italia che all' estero;
l' autotrasporto di merci, di somme, valori, merci pregiate, oggetti preziosi e corrispondenza, per conto terzi, con veicoli propri, in comodato, noleggio e in leasing;
la custodia di valori in caveaux e/ o cassette di sicurezza, la gestione di sale contazione e collettoria per la lavorazione in genere di denaro, assegni, titoli e loro cedole, nonché' valori assimilati, di proprietà di terzi…”
8.3. L'attività di vigilanza ed investigazione per espressa previsione tariffaria di cui al DM
12.12.2000 trova riferimento, nell'ambito del gruppo tariffario 0700 Attività varie, nel sottogruppo 0710 – Servizi di salvataggio e protezione civile;
servizi di investigazione, sorveglianza, controllo e verifica (solo per attività svolte a sé stanti) e nella voce 714 che si riferisce agli addetti ai servizi investigativi, di guardiania e di sorveglianza in genere, esclusi i servizi svolti dalle guardie giurate previsti dalla voce della tariffa 0712.
Dal 01.01.2019 (Tariffe dei Premi di cui al decreto interministeriale d.d. 27.02.2019) le voci sono poi divenute le seguenti:
• 722: per il personale addetto agli uffici con uso di computer e di macchine da ufficio per le sole attività amministrative (PAT 20509886);
• 820: per le guardie giurate e gli addetti ai servizi di investigazione e di guardiania e sorveglianza non armata, incluso l'attività svolta dagli operatori di centrale ai videoterminali presso la centrale operativa finalizzata alla vigilanza (PAT 20509886
e PAT 91986411
8.4. La tariffa 0721 è dunque estranea alla fattispecie non svolgendo l'assicurata come lavorazione principale attività d'ufficio.
9. Invero, in merito al maggior rischio anche in concreto insito nell'attività svolta dalla ricorrente, giova ricordare quanto dedotto dall' a pag. 18 e ss. della memoria di Pt_1 costituzione di primo grado: “Ad esempio è stato dichiarato dalla società con le varie denunce d'infortunio che: evitava un tentativo di furto presso il Persona_3 punto vendita Piazza Italia di EN (infortunio del 04.06.2015 aggredito da un ladro), lavorava come di consueto per attività investigativa all'interno Persona_4 del supermercato di TE (infortunio del 11.08.2016 aggredito da Parte_5 un ladro), lavorava abitualmente alla fiera di RO come Parte_6 addetto al controllo sorveglianza (infortunio del 27.09.2016 mentre manovrava un monopattino elettrico in un padiglione della fiera), lavorava come Parte_7
9 addetto alla viabilità ausiliaria alla fiera di RO (infortunio del 12.04.2017 investito da un'auto), lavorava come di consueto per attività di Parte_8 vigilanza all'interno del supermercato AM di IS (infortunio del 22.11.2017 aggredito da un terzo), era stato chiamato per placare i Parte_9 comportamenti molesti e aggressivi di un soggetto presso il supermercato AM di
RO (infortunio del 12.01.2018 aggredito da un terzo), lavorava Parte_10 come di consueto per controllo sicurezza all'interno del supermercato Parte_5 di TE (infortunio del 22.05.2018 aggredito da ladri), Parte_11 lavorava come di consueto per turno di sorveglianza all'interno del supermercato
PR di RE (infortunio del 07.07.2018 aggredito da un ladro), Parte_12 lavorava come addetto alla sicurezza presso il locale di AN (infortunio CP_3 del 07.09.2018 aggredito da un terzo)”.
10. In definitiva, come correttamente evidenziato dall' l'uso del videoterminale non Pt_1 esaurisce l'attività in sé stessa ma è finalizzata al controllo degli ingressi in definitiva all'attività di sorveglianza non armata al quale sono deputati i lavoratori in questione ma è propedeutico all'attività di vigilanza, attività che per essere svolta necessita delle autorizzazioni di P.S..
11. Non merita miglior sorte l'eccezione svolta dalla ricorrente odierna appellata con la quale si sostiene che il provvedimento dell' di variazione (rectius riclassificazione) Pt_1 di cui si discorre non ha efficacia retroattiva.
Nel caso di specie non si versa nell'ipotesi in cui “il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione” ai sensi del d.m. 12 dicembre 2020, posto che la rettifica deriva da una erronea rappresentazione dei fatti rilevanti ai fini classificatori operata dal datore di lavoro (cfr. Cass. n. 15233/2017) e non invece come nei casi richiamati dalla ricorrente per effetto di diverso inquadramento e di diversa riclassificazione operati dall'INPS (cfr. Cass. n. 12784/2024; vedi anche C.d.A. VE n. 545/2022).
Non essendovi alcun provvedimento pregresso adottato dall' trova applicazione Pt_1
l'art. 16 comma 2 lett. a) del d.m. 12.12.2000 (intitolato alla rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni), che stabilisce: "L' accertato in qualsiasi Pt_1 momento che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione sono errati, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento
è comunicato al datore di lavoro con lettera accomandata con avviso di ricevimento
e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi
i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle
10 lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati: a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia"
La scelta di dichiarare (ai fini del calcolo del premio) le retribuzioni ripartite interamente secondo la meno onerosa voce 0722 (invece di ripartirla con la voce 0714) in modo diverso dal dovuto è imputet sibi attribuibile a volontà della ricorrente e non frutto di errore dell'ente assicuratore o effetto di diversa inquadramento da parte dell'INPS.
La modifica della classificazione delle attività a una diversa voce di tariffa, determinata
– come nella specie – dall'erronea e incompleta denuncia del datore di lavoro (che ha comportato il pagamento di un premio inferiore), ha effetti ex tunc, a partire, cioè, dall'erronea denuncia dell'assicurato.
12. Il credito di cui all'impugnato avviso bonario d.d. 20.02.2020 è stato rideterminato dall' nel corso del giudizio di primo grado, nel minor importo di € 119.145,59 Pt_1
(oltre gli accessori di legge).
13. In definitiva in parziale riforma della sentenza di primo grado vanno rigettate le domande accolte in primo grado eccetto quella ulteriormente subordinata di “ridurre
l'entità delle somme eventualmente dovute dalla società ricorrente nella misura che sarà anch'essa accertata nel presente giudizio”.
14. L'accoglimento parziale dell'appello con conseguente riduzione del dovuto consente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., di compensare le spese di entrambi i gradi nella misura della metà.
La restante quota è posta a carico in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c. di ed è liquidata secondo i parametri prossimi ai valori medi previsti Controparte_1 dal d.m. 147/2022 ed alle tariffe professionali vigenti (scaglione di riferimento da €
52.000,01 ad € 260.000,00) tenuto conto del decisum e non del disputandum ai sensi dell'art. 5 del d.m. n. 140/2012 (cfr. Cass. n. 30999/2023) con fase istruttoria in primo grado.
Invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12508/2025, Cass. S.U. n.
32062/2022, Cass. n. 10646/2021 in materia previdenziale) ha chiarito che è corretta l'individuazione di una situazione di reciproca soccombenza delle parti qualora siano rigettate alcune domande o nei casi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum: “la regolazione delle spese di lite può avvenire in
11 base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento”.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) rigetta le domande accolte in primo grado eccetto quella di rideterminazione delle somme dovute;
2) per l'effetto accerta il credito nella minor misura pari ad € Pt_1
119.145,59;
3) compensa tra le parti metà delle spese di lite e condanna Controparte_1
a rifondere all' la quota residua che, in detta frazione, liquida
[...] Pt_1 quanto al primo grado in € 5.700,00 e quanto al secondo grado in €
4.500,00 per compensi oltre spese generali ex lege.
Venezia, 29.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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