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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 05/05/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 30.04.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, – C.F. , con Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n.21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE -CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato all' il 13.09.2024, intimava all' il Pt_1 CP_1 Pt_2 pagamento della somma di 9.400,78, di cui € 9.140,78 a titolo di pensione di invalidità civile, in ragione del decreto di omologa emesso in suo favore il 23.08.2023 dal Tribunale di
Campobasso, in funzione di Giudice del lavoro, nel procedimento di ATP iscritto al n. R.G.
172/23.
L' proponeva opposizione, chiedendo di dichiarare nullo il precetto perché intimato in Pt_1
virtù di decreto di omologa privo di valore di titolo esecutivo, come chiarito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n.243/14.
pagina 1 di 3 Parte opposta, non si costituiva in giudizio, nonostante la rituale notifica. CP_1
____
L'opposizione va accolta e va dichiarato che non sussiste il diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione contro l in ragione del decreto di omologa emesso il 23.08.2023 dal Giudice Pt_1
del Lavoro presso il Tribunale di Campobasso.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 28/10/2014, n.243, ha autorevolmente precisato che la mancata attribuzione dell'efficacia di titolo esecutivo al decreto di omologa è ragionevole, perché coerente con la natura del provvedimento, atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario, il quale rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul merito della domanda, essendo necessaria da parte dell' la verifica anche degli altri requisiti, diversi da quello medico-sanitario, che la Pt_1
legge prevede per l'attribuzione di un determinato beneficio.
Peraltro, si osserva che il termine di 120 di cui all'art. 445-bis ha la funzione di assegnare all'ente un termine per potere procedere alla verifica di tutti i requisiti richiesti per l'erogazione della prestazione, accertati i quali la prestazione viene erogata dalla data di esistenza dei detti requisiti, unitamente agli interessi. Il termine di 120 giorni è inoltre un termine prima del quale l'interessato non potrebbe agire per costituirsi un titolo esecutivo nei confronti dell'ente
(cfr. Corte Appello Catania sezione lavoro n. 1051/2018, nonchè n. 65/2019).
Pertanto, il mero decreto di omologa, o la sentenza che definisce il giudizio conseguente alla contestazione delle conclusioni del c.t.u., non regola i rapporti di dare e avere tra le parti, perché nulla dice o può dire sul diritto dell'istante alla prestazione, ma si limita all'accertamento del requisito sanitario, ossia all'accertamento di uno degli elementi della fattispecie complessa, che necessita dell'ulteriore fase di verifica dell'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge per il diritto alla prestazione (art. 445 bis, comma 5, c.p.c.);
In altri termini, viene riconosciuta solo l'eventuale esistenza dello stato invalidante, ma non il diritto alla prestazione, che è subordinato alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti da parte dell' , in una fase successiva;
pertanto, nei casi in cui l , all'esito della verifica di cui Pt_1 Pt_2
è incaricato, non proceda al pagamento, si apre -in ipotesi- un giudizio distinto (della cui proposizione e/o del cui esito non vi è traccia nel presente procedimento), in cui dovranno essere esaminati i restanti presupposti, per poi addivenire alla eventuale pronuncia di accertamento del diritto e di eventuale condanna al pagamento della prestazione.
Nel caso in esame, quindi, il mero decreto di omologa non costituiva titolo esecutivo.
pagina 2 di 3 Le spese processuali sono compensate integralmente, vista la peculiarità della questione trattata e dato che parte opposta, all'esito della proposta opposizione, neppure ha inteso costituirsi o contrastare le argomentazioni dell' . Pt_2
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Dichiara insussistente il diritto di di agire contro l in ragione CP_1 Pt_1 del precetto notificato all'Istituto il 13.09.2024, fondato su decreto di omologa del
24.08.2023;
2) Compensa integralmente le spese processuali.
Campobasso, 5 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 30.04.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, – C.F. , con Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n.21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE -CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato all' il 13.09.2024, intimava all' il Pt_1 CP_1 Pt_2 pagamento della somma di 9.400,78, di cui € 9.140,78 a titolo di pensione di invalidità civile, in ragione del decreto di omologa emesso in suo favore il 23.08.2023 dal Tribunale di
Campobasso, in funzione di Giudice del lavoro, nel procedimento di ATP iscritto al n. R.G.
172/23.
L' proponeva opposizione, chiedendo di dichiarare nullo il precetto perché intimato in Pt_1
virtù di decreto di omologa privo di valore di titolo esecutivo, come chiarito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n.243/14.
pagina 1 di 3 Parte opposta, non si costituiva in giudizio, nonostante la rituale notifica. CP_1
____
L'opposizione va accolta e va dichiarato che non sussiste il diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione contro l in ragione del decreto di omologa emesso il 23.08.2023 dal Giudice Pt_1
del Lavoro presso il Tribunale di Campobasso.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 28/10/2014, n.243, ha autorevolmente precisato che la mancata attribuzione dell'efficacia di titolo esecutivo al decreto di omologa è ragionevole, perché coerente con la natura del provvedimento, atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario, il quale rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul merito della domanda, essendo necessaria da parte dell' la verifica anche degli altri requisiti, diversi da quello medico-sanitario, che la Pt_1
legge prevede per l'attribuzione di un determinato beneficio.
Peraltro, si osserva che il termine di 120 di cui all'art. 445-bis ha la funzione di assegnare all'ente un termine per potere procedere alla verifica di tutti i requisiti richiesti per l'erogazione della prestazione, accertati i quali la prestazione viene erogata dalla data di esistenza dei detti requisiti, unitamente agli interessi. Il termine di 120 giorni è inoltre un termine prima del quale l'interessato non potrebbe agire per costituirsi un titolo esecutivo nei confronti dell'ente
(cfr. Corte Appello Catania sezione lavoro n. 1051/2018, nonchè n. 65/2019).
Pertanto, il mero decreto di omologa, o la sentenza che definisce il giudizio conseguente alla contestazione delle conclusioni del c.t.u., non regola i rapporti di dare e avere tra le parti, perché nulla dice o può dire sul diritto dell'istante alla prestazione, ma si limita all'accertamento del requisito sanitario, ossia all'accertamento di uno degli elementi della fattispecie complessa, che necessita dell'ulteriore fase di verifica dell'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge per il diritto alla prestazione (art. 445 bis, comma 5, c.p.c.);
In altri termini, viene riconosciuta solo l'eventuale esistenza dello stato invalidante, ma non il diritto alla prestazione, che è subordinato alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti da parte dell' , in una fase successiva;
pertanto, nei casi in cui l , all'esito della verifica di cui Pt_1 Pt_2
è incaricato, non proceda al pagamento, si apre -in ipotesi- un giudizio distinto (della cui proposizione e/o del cui esito non vi è traccia nel presente procedimento), in cui dovranno essere esaminati i restanti presupposti, per poi addivenire alla eventuale pronuncia di accertamento del diritto e di eventuale condanna al pagamento della prestazione.
Nel caso in esame, quindi, il mero decreto di omologa non costituiva titolo esecutivo.
pagina 2 di 3 Le spese processuali sono compensate integralmente, vista la peculiarità della questione trattata e dato che parte opposta, all'esito della proposta opposizione, neppure ha inteso costituirsi o contrastare le argomentazioni dell' . Pt_2
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Dichiara insussistente il diritto di di agire contro l in ragione CP_1 Pt_1 del precetto notificato all'Istituto il 13.09.2024, fondato su decreto di omologa del
24.08.2023;
2) Compensa integralmente le spese processuali.
Campobasso, 5 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 3 di 3