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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1348/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. IN LI EN NO Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. TA NN Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1348/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), difeso personalmente ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA 33 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CAPPUCCINI 4 MILANO P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. RESTA FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 11 Sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento della presente domanda, reietta ogni contraria istanza ed eccezione ex adverso dedotta, in integrale riforma della sentenza n. 8596/2022 del Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile, resa in data 31 ottobre 2022 nel procedimento R.G. n. 40266/2019, pubblicata in data 2 novembre 2022, non notificata, così giudicare: A) in via principale e condizionatamente al perfezionamento della procedura di cd. “fiscalizzazione” del Subalterno 735 (Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403)
- accertare il diritto dell'esponente all'assegnazione definitiva dei seguenti beni immobili:
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 734,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 735,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 736,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 102, di cui è causa (qui di seguito “l'Immobile integrale”);
- pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di assegnazione definitiva, che tenga luogo dell'inadempimento dell'appellata e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo sì all' appellante la proprietà dei citati beni immobili, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze;
- accertare e dichiarare che l'appellante ha corrisposto nel corso dell'anno 2017, in conto prezzo di assegnazione dell'Immobile, in favore della cooperativa , la complessiva somma di euro 78.200,00; CP_1
- accertare e dichiarare che il pagamento effettuato dall' appellante di euro 11.556,00, di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 della , dovrà essere imputato a prezzo di assegnazione dell'Immobile, ovvero, in ogni Controparte_1 caso, accertare e dichiarare che tale pagamento rappresenta un indebito oggettivo;
- dichiarare la facoltà dell'appellante di pagare direttamente nelle mani del creditore ipotecario dell'Immobile,
[...]
la somma iscritta a titolo di ipoteca di primo grado, al fine di liberare l'Immobile integrale da pesi e gravami, CP_2 pari ad euro 299.200,00 ovvero pari al ridotto importo derivante dall'applicazione, da parte del creditore ipotecario, dell'Accordo di Stralcio o da successivi accordi da formalizzarsi tra l'appellante e Controparte_2
- tenuto conto del prezzo di assegnazione dell'Immobile integrale (euro 398.200,00), della somma iscritta a titolo di ipoteca di primo grado sull'Immobile integrale da corrispondersi da parte dell'appellante direttamente nelle mani del creditore (euro 299.200,00), degli acconti versati nel 2017 (euro 78.200,00), dell'imputazione a conto prezzo di Controparte_2 euro 11.556,00 di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 dell'appellata, della svalorizzazione dell'Immobile integrale derivante dalla fiscalizzazione (euro 40.740,00), nonché del danno derivante dall'aumento dei tassi di interesse sui mutui fondiari “prima casa” (euro 72.181,37), condannare , in persona Controparte_3 del proprio liquidatore pro-tempore, a restituire e comunque corrispondere all'avv. la somma di euro Parte_1 103.677,37 ovvero la maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa;
- in via alternativa rispetto al punto precedente, per il caso in cui in applicazione delle condizioni di cui Controparte_2 all'Accordo di Stralcio o per effetto di diversi e ulteriori accordi da formalizzarsi tra l'appellante e il creditore ipotecario, riduca la somma necessaria a liberare l'Immobile integrale dall'ipoteca di primo grado iscritta (qui di seguito “l'Importo ridotto”), condannare , in persona del proprio liquidatore pro- Controparte_3 tempore, a restituire e comunque corrispondere all'avv. la somma pari alla differenza tra (i) la somma Parte_1 dell'Importo ridotto, degli acconti versati (euro 78.200,00), dell'imputazione a conto prezzo della fattura n. 15 del 12.11.2020 della appellata (euro 11.556,00), della svalorizzazione dell'Immobile integrale derivante dalla fiscalizzazione (euro 40.740,00) e del danno derivante dall'aumento dei tassi di interesse sui mutui fondiari “prima casa” (euro 72.181,37) e (ii) il prezzo di assegnazione originario pari ad euro 398.200,00 ovvero pari alla maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa;
- accertare e dichiarare che, essendo trascorsi oltre 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori del fabbricato su cui insiste l'Immobile integrale ed in assenza di espressa opzione dell'appellata ai fini dell'applicabilità dell'IVA, il prezzo di assegnazione è esente dall'IVA e sarà assoggettato all'applicazione dell'imposta di registro nella misura ridotta consentita dalle agevolazioni cd. “prima casa”;
- prendere atto della dichiarazione, da parte dell'appellante, della sussistenza delle condizioni per le agevolazioni cd.
“prima casa” con riferimento all'Immobile integrale;
- dichiarare che l'efficacia della sentenza è condizionata al versamento entro il termine di 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza medesima (o diverso maggiore o minor termine disposto dal Giudice anche secondo equità), nelle pagina 2 di 11 mani del creditore ipotecario della somma di euro 299.200,00 ovvero della diversa somma utile a Controparte_2 liberare l'Immobile integrale dall'ipoteca di primo grado, derivante dall'applicazione, da parte del creditore ipotecario ed in favore dell'appellante, delle condizioni di cui all'Accordo di Stralcio o per effetto di diversi e ulteriori accordi da formalizzarsi, entro il medesimo termine, tra l'appellante e il creditore ipotecario stesso;
B) in via subordinata alle conclusioni sub A) e per il caso di mancato perfezionamento della procedura di cd.
“fiscalizzazione” del Subalterno 735 (Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403)
- accertare il diritto dell'esponente all'assegnazione definitiva dei soli seguenti beni immobili:
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 734,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 736,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 102, di cui è causa (qui di seguito “l'Immobile”);
- pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di assegnazione definitiva, che tenga luogo dell'inadempimento della appellata e che produca gli effetti del contratto non concluso, limitatamente ai beni immobili individuati al Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterni 734, 736 e 102, trasferendo così all' appellante la proprietà dei citati beni immobili, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze;
- accertare e dichiarare che il valore dell'Immobile rappresentato dalle unità individuate al Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterni 734, 736 e 102, riferito al 2017, è pari ad euro 262.400,00 ovvero al maggior o minor importo da determinarsi in corso di causa anche a seguito di eventuale CTU;
- accertare e dichiarare che l'appellante ha corrisposto nel corso dell'anno 2017, in conto prezzo di assegnazione dell'Immobile, in favore della cooperativa , la complessiva somma di euro 78.200,00; CP_1
- accertare e dichiarare che il pagamento effettuato dall' appellante di euro 11.556,00, di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 della , dovrà essere imputato a prezzo di assegnazione dell'Immobile, ovvero, in ogni Controparte_3 caso, accertare e dichiarare che tale pagamento rappresenta un indebito oggettivo;
- dichiarare la facoltà dell'appellante di pagare direttamente nelle mani del creditore ipotecario dell'Immobile,
[...]
la somma iscritta a titolo di ipoteca di primo grado, al fine di liberare l'Immobile da pesi e gravami, pari ad CP_2 euro 299.200,00 ovvero pari al ridotto importo derivante dall'applicazione, da parte del creditore ipotecario, dell'Accordo di Stralcio o da successivi accordi da formalizzarsi tra l'appellante e Controparte_2
- tenuto conto della somma iscritta a titolo di ipoteca di primo grado sull'Immobile, da corrispondersi da parte dell'appellante direttamente nelle mani del creditore (euro 299.200,00), degli acconti versati (euro Controparte_2 78.200,00), dell'imputazione a conto prezzo di euro 11.556,00 di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 della appellata, nonché del danno derivante dall'aumento dei tassi di interesse sui mutui fondiari “prima casa” limitatamente alla porzione regolare dell'Immobile (euro 48.120,91), condannare , in persona Controparte_3 del proprio liquidatore pro-tempore, a restituire e comunque corrispondere all'avv. la somma di euro Parte_1 174.676,91 ovvero la maggiore o minor somma che risulterà per effetto di un'eventuale diversa valutazione da determinarsi in corso di causa del valore della porzione dell'Immobile da trasferire;
- in via alternativa rispetto al punto precedente, per il caso in cui in applicazione delle condizioni di cui Controparte_2 all'Accordo di Stralcio o per effetto di diversi e ulteriori accordi da formalizzarsi tra l'appellante e il creditore ipotecario, riduca la somma necessaria a liberare l'Immobile dall'ipoteca di primo grado iscritta (qui di seguito “l'Importo ridotto”), condannare , in persona del proprio liquidatore pro-tempore, a Controparte_3 restituire e comunque corrispondere all'avv. la somma pari alla differenza tra (i) la somma dell'Importo Parte_1 ridotto, degli acconti versati (euro 78.200,00), dell'imputazione a conto prezzo della fattura n. 15 del 12.11.2020 della appellata (euro 11.556,00) e del danno derivante dall'aumento dei tassi di interesse sui mutui fondiari “prima casa” limitatamente alla porzione regolare euro 262.400,00 ovvero al maggior o minor importo da determinarsi in corso di causa anche a seguito di eventuale CTU;
- accertare e dichiarare che l'appellante ha corrisposto nel corso dell'anno 2017, in conto prezzo di assegnazione dell'Immobile, in favore della cooperativa , la complessiva somma di euro 78.200,00; CP_1
- accertare e dichiarare che il pagamento effettuato dall' appellante di euro 11.556,00, di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 della , dovrà essere imputato a prezzo di assegnazione dell'Immobile, ovvero, in ogni Controparte_3 caso, accertare e dichiarare che tale pagamento rappresenta un indebito oggettivo;
- dichiarare la facoltà dell'appellante di pagare direttamente nelle mani del creditore ipotecario dell'Immobile,
[...]
la somma iscritta a titolo di ipoteca di primo grado, al fine di liberare l'Immobile da pesi e gravami, pari ad CP_2 euro 299.200,00 ovvero pari al ridotto importo derivante dall'applicazione, da parte del creditore ipotecario, dell'Accordo di Stralcio o da successivi accordi da formalizzarsi tra l'appellante e Controparte_2
- tenuto conto della somma iscritta a titolo di ipoteca di primo grado sull'Immobile, da corrispondersi da parte dell'appellante direttamente nelle mani del creditore (euro 299.200,00), degli acconti versati (euro Controparte_2 pagina 3 di 11 78.200,00), dell'imputazione a conto prezzo di euro 11.556,00 di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 della appellata, nonché del danno derivante dall'aumento dei tassi di interesse sui mutui fondiari “prima casa” limitatamente alla porzione regolare dell'Immobile (euro 48.120,91), condannare , in persona Controparte_3 del proprio liquidatore pro-tempore, a restituire e comunque corrispondere all'avv. la somma di euro Parte_1 174.676,91 ovvero la maggiore o minor somma che risulterà per effetto di un'eventuale diversa valutazione da determinarsi in corso di causa del valore della porzione dell'Immobile da trasferire;
- in via alternativa rispetto al punto precedente, per il caso in cui in applicazione delle condizioni di cui Controparte_2 all'Accordo di Stralcio o per effetto di diversi e ulteriori accordi da formalizzarsi tra l'appellante e il creditore ipotecario, riduca la somma necessaria a liberare l'Immobile dall'ipoteca di primo grado iscritta (qui di seguito “l'Importo ridotto”), condannare , in persona del proprio liquidatore pro-tempore, a Controparte_3 restituire e comunque corrispondere all'avv. la somma pari alla differenza tra (i) la somma dell'Importo Parte_1 ridotto, degli acconti versati (euro 78.200,00), dell'imputazione a conto prezzo della fattura n. 15 del 12.11.2020 della appellata (euro 11.556,00) e del danno derivante dall'aumento dei tassi di interesse sui mutui fondiari “prima casa” limitatamente alla porzione regolare dell'Immobile (euro 48.120,91) e (ii) il valore dell'Immobile, riferito al 2017, pari ad euro 262.400,00 o pari al diverso importo che risulterà in corso di causa;
- accertare e dichiarare che, essendo trascorsi oltre 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori del fabbricato su cui insiste l'Immobile ed in assenza di espressa opzione della appellata ai fini dell'applicabilità dell'IVA, il prezzo di assegnazione è esente dall'IVA e sarà assoggettato all'applicazione dell'imposta di registro nella misura ridotta consentita dalle agevolazioni cd. “prima casa”;
- prendere atto della dichiarazione, da parte dell'appellante, della sussistenza delle condizioni per le agevolazioni cd.
“prima casa” con riferimento all'Immobile;
- dichiarare che l'efficacia della sentenza è condizionata al versamento entro il termine di 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza medesima (o diverso maggiore o minor termine disposto dal Giudice anche secondo equità), nelle mani del creditore ipotecario della somma di euro 299.200,00 ovvero della diversa somma utile a Controparte_2 liberare l'Immobile dall'ipoteca di primo grado, derivante dall'applicazione, da parte del creditore ipotecario ed in favore dell' appellante, delle condizioni di cui all'Accordo di Stralcio o per effetto di diversi e ulteriori accordi da formalizzarsi, entro il medesimo termine, tra l'appellante e il creditore ipotecario stesso;
C) in via alternativa rispetto alle conclusioni sub A) e B), per il caso in cui sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza dell'appellata a norma degli artt. 297 e ss., D. Lgs. 14/2019 (CCII), o comunque la stessa versi in una procedura concorsuale
- accertare il diritto dell'esponente all'assegnazione definitiva dei seguenti beni immobili:
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 734,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 735,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 736,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 102, di cui è causa, nello stato in cui si trovano;
- pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di assegnazione definitiva, che tenga luogo dell'inadempimento dell'appellata e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così all' appellante la proprietà dei citati beni immobili, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze, liberi da pesi, gravami e ipoteche esistenti e nello stato in cui si trovano;
- accertare e dichiarare che il valore dell'unità individuata al Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 735 è nullo e che quello delle unità individuate al Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterni 734, 736 e 102, riferito al 2017, è pari ad euro 262.400,00, ovvero al maggior o minor importo da determinarsi in corso di causa anche a seguito di eventuale CTU;
- accertare e dichiarare che l'appellante ha corrisposto nel corso dell'anno 2017, in conto prezzo di assegnazione dei beni immobili, in favore della cooperativa , la complessiva somma di euro 78.200,00; CP_1
- accertare e dichiarare che il pagamento effettuato dall'appellante di euro 11.556,00, di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 della , dovrà essere imputato a prezzo di assegnazione dei beni immobili, ovvero, in Controparte_1 ogni caso, accertare e dichiarare che tale pagamento rappresenta un indebito oggettivo;
- tenuto conto della complessiva valutazione economica dei beni immobili (euro 262.400,00), degli acconti versati nel 2017 (euro 78.200,00), dell'imputazione a conto prezzo di euro 11.556,00 di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 dell'appellata, nonché del danno derivante dall'aumento dei tassi di interesse sui mutui fondiari “prima casa” su euro 172.644,00 (pari ad euro 43.519,00), accertare che l'avv. è tenuto a corrispondere in favore de Parte_1 Controparte_3
, la residua somma di euro 129.125,00 o la maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa,
[...] ovvero, condizionatamente all'eventuale perfezionamento della procedura di cd. “fiscalizzazione” del Subalterno 735 (Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403), tenuto conto del prezzo di assegnazione originario (euro pagina 4 di 11 398.200,00), degli acconti versati nel 2017 (euro 78.200,00), dell'imputazione a conto prezzo di euro 11.556,00 di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 dell'appellata, della svalorizzazione dei beni derivante dalla fiscalizzazione della porzione abusiva (euro 40.740,00), nonché del danno derivante dall'aumento dei tassi di interesse sui mutui fondiari “prima casa” su euro 267.704,00 (pari ad euro 67.480,00), accertare che l'avv. è tenuto a corrispondere in favore de Parte_1 [...]
, la residua somma di euro 200.224,00 o la maggiore o minor somma Controparte_3 che risulterà in corso di causa;
- accertare e dichiarare che, essendo trascorsi oltre 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori del fabbricato su cui insistono i beni immobili ed in assenza di espressa opzione della appellata ai fini dell'applicabilità dell'IVA, il prezzo di assegnazione è esente dall'IVA e sarà assoggettato all'applicazione dell'imposta di registro nella misura ridotta consentita dalle agevolazioni cd. “prima casa”;
- prendere atto della dichiarazione, da parte dell'appellante, della sussistenza delle condizioni per le agevolazioni cd.
“prima casa” con riferimento ai beni immobili;
- dichiarare che l'efficacia della sentenza è condizionata al versamento da parte dell'appellante, entro il termine di 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza medesima (o diverso maggiore o minor termine disposto dal Giudice anche secondo equità), in favore della della somma di euro 129.125,00 ovvero, Controparte_3 condizionatamente all'eventuale perfezionamento della procedura di cd. “fiscalizzazione” del Subalterno 735 (Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403), della somma di euro 200.224,00, in ogni caso previa cancellazione, a cura e spese dell'appellata, di pesi, gravami e ipoteche esistenti sui beni immobili;
D) in via alternativa rispetto alle conclusioni sub A) e B), sempre per il caso in cui sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza dell'appellata a norma degli artt. 297 e ss., D. Lgs. 14/2019 (CCII), o comunque la stessa versi in una procedura concorsuale, e in via subordinata rispetto alle conclusioni sub C) che precedono
- accertare il diritto dell'esponente all'assegnazione definitiva dei soli seguenti beni immobili:
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 734,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 736,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 102, di cui è causa e nello stato in cui si trovano;
- pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di assegnazione definitiva, che tenga luogo dell'inadempimento della appellata e che produca gli effetti del contratto non concluso, limitatamente ai beni immobili individuati al Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterni 734, 736 e 102, trasferendo così all' appellante la proprietà dei citati beni immobili, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze, liberi da pesi, gravami e ipoteche esistenti e nello stato in cui si trovano;
- accertare e dichiarare che il valore delle unità individuate al Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterni 734, 736 e 102, riferito al 2017, è pari ad euro 262.400,00 ovvero al maggior o minor importo da determinarsi in corso di causa anche a seguito di eventuale CTU;
- accertare e dichiarare che l'appellante ha corrisposto nel corso dell'anno 2017, in conto prezzo di assegnazione dell'Immobile, in favore della cooperativa , la complessiva somma di euro 78.200,00; CP_1
- accertare e dichiarare che il pagamento effettuato dall' appellante di euro 11.556,00, di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 della , dovrà essere imputato a prezzo di assegnazione dei beni immobili, ovvero, in Controparte_3 ogni caso, accertare e dichiarare che tale pagamento rappresenta un indebito oggettivo;
- tenuto conto della complessiva valutazione economica dei beni immobili (euro 262.400,00), degli acconti versati nel 2017 (euro 78.200,00), dell'imputazione a conto prezzo di euro 11.556,00 di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 dell'appellata, nonché del danno derivante dall'aumento dei tassi d interesse sui mutui fondiari “prima casa” su euro 172.644,00 (pari ad euro 43.519,00), accertare che l'avv. è Parte_1 tenuto a corrispondere in favore de , la residua somma di euro Controparte_3 129.125,00 o la maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa,
- accertare e dichiarare che, essendo trascorsi oltre 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori del fabbricato su cui insiste l'Immobile ed in assenza di espressa opzione della appellata ai fini dell'applicabilità dell'IVA, il prezzo di assegnazione è esente dall'IVA e sarà assoggettato all'applicazione dell'imposta di registro nella misura ridotta consentita dalle agevolazioni cd. “prima casa”;
- prendere atto della dichiarazione, da parte dell'appellante, della sussistenza delle condizioni per le agevolazioni cd.
“prima casa” con riferimento all'Immobile;
- dichiarare che l'efficacia della sentenza è condizionata al versamento da parte dell'appellante, entro il termine di 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza medesima (o diverso maggiore o minor termine disposto dal Giudice anche secondo equità), in favore della della somma di euro 129.125,00, previa Controparte_3 cancellazione, a cura e spese dell'appellata, di pesi, gravami e ipoteche esistenti sui beni immobili. pagina 5 di 11 In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per LA CERCHIA Controparte_1
Si chiede che la Corte d'Appello di Milano respinta ogni contraria e/o diversa domanda, deduzione, eccezione ed istanza, emessa ogni più opportuna pronuncia e/o declaratoria del caso, anche in funzione della improcedibilità, improseguibilità ed inammissibilità delle domande ex adverso avanzate, nonché ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. per tutte le ragioni, rilievi, considerazioni ed argomenti svolti, in via preliminare, accerti e dichiari l'inammissibilità, improcedibilità ed improseguibilità di tutte le domande di condanna e di accertamento avanzate e proposte dall'avv. (sia in via principale, che in via subordinata) in relazione a Parte_1
(sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdiecies Controparte_3 c.c.) dirette ad incidere sul patrimonio della procedura (costituenti la premessa di una pretesa nei confronti della massa ovvero dirette a porre in essere il presupposto di una domanda di condanna), con ogni conseguente opportuno provvedimento;
in via principale, nel merito respinga in ogni caso l'appello proposto dall'avv. in quanto inammissibile e/o Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermi la sentenza resa dal Tribunale di Milano, Sez. IV, Giudice dr.ssa A. Cozzi, n. 8596/2022, pubblicata il 2.11.2022 (nel giudizio n. 40266/2019 R.G.); in via istruttoria confermi la produzione documentale agli atti del giudizio e in virtù della specifica richiesta ed istanza di produzione documentale ex art. 345 c.p.c. (ed anche occorrendo ex art. 153, comma 2, c.p.c.), ammetta nel presente giudizio (sub E) lo stato passivo esecutivo della depositato presso il Tribunale di Milano in data 1- Controparte_3 2.4.2025, in quanto trattasi di documentazione sopravvenuta, di recentissima formazione;
si insiste altresì per il rigetto: a) della CTU richiesta ex adverso (in ordine al minor valore dell'immobile prenotato in assenza del sottotetto: v. domande avvers., lett. B, C e D) in quanto evidentemente generica ed esplorativa, nonché diretta ad accertare una quantificazione e determinazione del valore (e conseguente corrispettivo dovuto) afferente alle unità immobiliari de quibus del tutto unilaterale e non coerente con quanto specificato nella scrittura privata di preassegnazione (del 2017) delle predette unità; b) della documentazione (sub nn. 1-5) inammissibilmente prodotta da controparte con l'atto di citazione in appello a sostegno delle “nuove” asserzioni, profili e domande svolte. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti (ivi compresa quota spese generali, IVA e CAP) anche del presente grado di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n.8596/2022 il tribunale di Milano, avendo concesso termine per l'integrazione dell'attestazione di regolarità urbanistica- edilizia e catastale dell'immobile da considerarsi condizione dell'azione, ha rigettato le domande avanzate da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
” ( in seguito , rimasta contumace, fondate sulla scrittura privata del
[...] CP_1
2.3.2017, ed aventi ad oggetto l'accertamento del diritto all'assegnazione definitiva del bene immobile sito in Milano via Gagano n.57 (precisamente l'appartamento denominato “G44” della della CP_5 palazzina “Giuggioli”), e la pronuncia ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di assegnazione definitiva, accertando il valore dell'immobile in complessivi euro 262.400,00, o il minore o maggiore importo da determinarsi in corso di causa, previo accertamento dell'intervenuta corresponsione di somme in conto prezzo di assegnazione, da decurtare dal prezzo fatto oggetto della riduzione conseguente la formalizzata delimitazione della domanda. In particolare il tribunale, nel premettere che nelle cooperative edilizie il contratto preliminare dovesse identificarsi nella prenotazione dell'alloggio a seguito dell'acquisizione della qualità di socio in capo al promittente assegnatario, nel caso di specie individuabile nella scrittura privata del 2.3.2017 (comprensiva del quarto piano abitativo con sottotetto, vano uso cantina e box), ha dato atto che nel corso del giudizio erano emerse difformità del sottotetto parte integrante dell'immobile oggetto di pagina 6 di 11 preliminare, che integravano un elemento ostativo al trasferimento ai sensi dell'art.40 L.47/ 85 e art. 46 DPR380/ 2001. Né tale condizione ostativa poteva ritenersi superata dall'intervenuto frazionamento operato da atteso che la grave irregolarità riscontrata era idonea a incidere su tutta l'unità Pt_1 abitativa complessivamente considerata, non potendosi il sottotetto considerare una unità dotata di autonomia. In ogni caso, anche volendo ritenere il sottotetto una unità autonoma rispetto alla porzione abitativa del quarto piano non si sarebbe comunque potuto dare corso al trasferimento ex art. 2932 c.c. che presuppone la corrispondenza tra il bene oggetto di preliminare e quello esistente.
Avverso la sentenza, con atto di citazione in appello del 2.5.2023, a proposto appello con cui, nel Pt_1 censurare la ricostruzione del fatto operata dal tribunale avuto riguardo alla “(i) qualifica del sottotetto quale “parte integrante” dell'unità immobiliare e (ii) all'asserita “irregolarità edilizia [che] riguarda l'intera unità immobiliare costituita dal piano quarto e sottotetto”. Conseguente violazione dell'art. 2932 c.c. relativamente alla “Domanda ridotta” (p.12 appello) richiamando la pronuncia della Corte di legittimità (Cass., Sez. Un., 27.2.1985, n. 1720) e giurisprudenza successiva, ha contestato l'omesso accoglimento della “domanda ridotta” di assegnazione ex art. 2932 c.c. della porzione abitativa posta al IV piano del palazzo “Giuggioli”, con box e cantina (con esclusione, pertanto, del sottotetto non abitabile, collegato alla predetta unità e con la presenza di abusi e difformità) avanzata in sede di precisazione delle conclusioni, sostenendo come il bene chiesto in attribuzione non fosse radicalmente diverso da quello oggetto del preliminare, potendosi il sottotetto, nel frattempo fatto oggetto di autonomo subalterno a seguito di frazionamento, qualificare come accessorio, non parte integrante del quarto piano abitabile, in termini tali che il bene richiesto in assegnazione, pur ridotto di una porzione accessoria, non fosse diverso funzionalmente e strutturalmente da quello oggetto del preliminare.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.9.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_3
, che, operata una ricostruzione delle vicende pregresse (avuto particolare riguardo alle
[...] ispezioni e sopralluoghi che avevano portato alla emersione di gravi difformità interessanti una pluralità delle unità immobiliari realizzate dalla cooperativa, e tra queste quella oggetto di assegnazione a il tutto integrante l'utilizzo di superficie non conforme ai titoli edilizi idonee impedire ai Pt_1 commissari liquidatori di procedere alle attività prodromiche all'assegnazione definitiva ai soci assegnatari e alla definizione delle singole posizioni), contraddette nel merito le avverse deduzioni, rilevando altresì l'introduzione da parte dell'appellante di domande nuove in ordine all'asserita riduzione del prezzo di assegnazione dell'unità immobiliare di almeno il 30% del valore del sottotetto abusivo conseguente alla “recente apparizione di cd. <>” ex art. 34, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 nonché al “danno derivante dall'improvviso aumento dei tassi di interesse sui mutui prima casa, rispetto al 2017…”, ha evidenziato l'infondatezza ed inammissibilità dell'appello ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 22.2.2024 (differita d'ufficio dal 5.10.2023) il Consigliere istruttore, preso atto della circostanza che “Le parti congiuntamente riferiscono che sono in atto trattative per la definizione della pagina 7 di 11 controversia, essendo in corso presso il Comune di Milano le pratiche relative alla regolarizzazione” ha rinviato il giudizio all'udienza del 12.9.2024. A tale udienza, su istanza delle parti, che avevano rappresentato che “il Comune di Milano sta vagliando le possibilità di sanatoria precisando come le altre unità immobiliari che presentavano difformità diverse hanno già potuto ottenere una soluzione alla problematica amministrativa”.il giudizio è stato sospeso ex art. 296 c.p.c per tre mesi, Alla successiva udienza del 19.12.2024 la Corte di Appello di Milano, preso atto dello scioglimento della cooperativa , disposto per atto d'autorità Controparte_3 ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c, ha dichiarato l'interruzione del processo.
Riassunto il giudizio da parte di con ricorso ex art.303 c.p.c. del 12.2.2025, Pt_1 CP_1 rappresentata dal commissario liquidatore, si è costituita con atto di comparsa si costituzione e risposta del 4.3.2025 e, nel reiterare gli argomenti già dedotti volti a contrastare le avverse pretese, ha rappresentato altresì che a seguito del decreto di scioglimento per atto di autorità ex art. 2545 septiesdecies trovasse applicazione la disciplina normativa prevista per la liquidazione coatta amministrativa, normativa richiamata anche nel decreto ministeriale del 5.12.2024, con conseguente improcedibilità/inammissibilità/improseguibilità delle domande avanzate dall'appellante, avuto riguardo a tutte quelle di condanna di natura risarcitoria, restitutoria nonché di accertamento dirette ad incidere sul patrimonio della procedura in quanto dirette a porre in essere il presupposto di domande di condanna. In relazione alle domande ex art. 2932 c.c. ha invocato l'applicazione della disciplina concorsuale di cui all'art 304 del codice della crisi. Ha chiesto pertanto in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità/inammissibilità/ improseguibilità delle domande di condanna e di accertamento avanzate da in via principale e nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Pt_1 impugnata.
All'udienza del 6.3.2025 il consigliere istruttore ha fissato udienza del 22.5.2025 ex art.352c.p.c. per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini, per il deposito delle note e scritti finali. A tale udienza, disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 28.5.2025.
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Assume rilievo preliminare la circostanza che nelle more del giudizio è intervenuto lo scioglimento della Cooperativa ex art. 2545 septiesdecies c.c, disposto con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy del 5.12.2024 ( “in quanto l'ente cooperativo rilevava nei fatti un'istituzione societaria pria di finalità mutualistica”), richiamante in premessa l'art.1 Legge 400/ 1975 che prevede che “la liquidazione delle società cooperative conseguente allo scioglimento della società per atto dell'autorità
… sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo pagina 8 di 11 V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo quanto previsto dalle leggi speciali e - in ogni caso - dalle disposizioni della presente legge”. Risulta quindi applicabile la disciplina normativa prevista per la liquidazione coatta amministrativa, oggetto di disciplina agli artt. 293 ss. del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, stante il disposto dell'art.294 della medesima normativa che dispone “ I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento., con conseguente assoggettamento della Cooperativa alla disciplina “concorsuale”.
Dalla applicazione della disciplina concorsuale, in forza del disposto dell'art. 304 del codice della crisi, che, ricalcando l'art.201 primo comma R.D. 16 marzo 1942, n. 267 42, prevede che dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V, consegue che la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. risenta dell'applicazione dell'art 173 del codice della crisi di impresa in tema di “contratti preliminari”, mentre ricadono sotto la disciplina dell'accertamento e formazione del passivo tutte le domande idonee ad incidere sul patrimonio della procedura in quanto idonee a fondare una pretesa nei confronti della massa.
Ai fini dell'applicazione della citata disciplina non è richiesto lo stato di insolvenza. Il precedente citato dall'appellante (Cass. Civ., sez. lav., n. 16848/2024) ne è tra l'altro una conferma ( nella parte in cui si afferma “L'art. 2545-septiesdecies c.c. presuppone non l'insolvenza ma il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l'impossibilità di raggiungerlo, l'inattività della cooperativa (mancanza di atti di gestione per un biennio) o il mancato deposito dei bilanci per un biennio. Proprio perché lo scioglimento non presuppone l'insolvenza, la norma parla non di liquidazione coatta amministrativa, ma di liquidazione. La differenza è mantenuta dall'art. 1 L. n. 400/75, che distingue tra liquidazione coatta amministrativa nel caso dell'art. 2540 c.c. (oggi art. 2545-terdecies c.c.) e liquidazione nel caso dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-septiesdecies c.c.). amministrativa…… Questo perché la domanda e la sentenza del tribunale accertano, per la prima volta, lo stato di insolvenza che costituisce il rischio considerato dall'assicurazione sociale”), salvo poi risultare inconferente nel caso di specie, atteso che la non equiparabilità del provvedimento di scioglimento e messa in liquidazione di una società cooperativa ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. all'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata affermata ai precipuo fine di escludere l'intervento del Fondo di Garanzia presso l' per il pagamento delle ultime tre mensilità garantite CP_6 dal Fondo. In altre parole la circostanza che la liquidazione ex art. 2545 terdecies c.c. non possa identificarsi tout court con la liquidazione coatta amministrativa non sposta i termini della questione ai fini della presente controversia.
In effetti, a conferma dell'applicazione della disciplina concorsuale di liquidazione, la Controparte_3
ha provveduto a predisporre e formare lo stato passivo ritualmente depositato in data 1-
[...]
2.4.2025 ai sensi dell'art. 310 del predetto Codice delle imprese presso la cancelleria del tribunale, e da esso risulta che l'appellante, avanzata domanda di ammissione al passivo, è stato ammesso allo stato passivo per il credito chirografario dell'importo di Euro 78.200,00, in via “condizionata al caso di scioglimento da parte della Cooperativa venditrice del relativo rapporto o all'impossibilità per qualsivoglia pagina 9 di 11 ragione di perfezionare la relativa vendita, con riserva di portare a deconto in compensazione eventuali importi dovuti dall'istante alla Cooperativa anche a titolo di oneri finanziari o di altre spese. Escluso per euro 11.956,03 in quanto oneri a carico del socio” (doc. E allegato alla comparsa conclusionale del 18.4.2025)
Deve quindi darsi atto, quanto alla domanda ex art. 2932 c.c., che è pacifico che le difformità rilevate dal giudice di prime cure come ostative al trasferimento coattivo non siano state sanate, o superate a seguito dell'”individuazione di un percorso diretto a definire la complessa situazione di abusi e difformità gravante su taluni immobili della cooperativa”, per altro verso le deduzioni dell'appellante non sono idonee ad inficiare le valutazioni adottate in sentenza. Infatti il frazionamento, e la conseguente assegnazione di due subalterni separati, non ha potuto modificare e superare la mancanza di autonomia del sottotetto rispetto all'unita'abitativa sottostante, essendo rimasto non contraddetto che non vi è alcun accesso indipendente al sottotetto, che risulta invece collegato inscindibilmente al quarto piano, sicchè, in ultima analisi, è rimasto impregiudicata la mancata corrispondenza tra lo stato di fatto e quello di diritto dell'immobile.Tale valutazione non è stata contraddetta dalla attestazione di conformità che investe il solo subalterno 734, mentre “il subalterno 735, (piano quinto) del fg. 582 – p.lla 403 presenta difformità rispetto alle planimetrie depositate in catasto dalla Controparte_3
“( doc 31 fasc.I grado in quanto tale attestazione parte dall'erroneo presupposto che le
[...] Pt_1 difformità possano essere relegate alla porzione del sottotetto, e all' indicazione catastale del relativo subalterno, quando la difformità stessa è da riferire all'intero immobile che la stessa scrittura privata ha individuato in termini unitari, come rilevato dal giudice di prime cure. E' pertanto attuale la condizione ostativa all'accoglimento della domanda di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., anche solo “ridotta” alla porzione di immobile asseritamente passibile di essere valutato immune da difformità, attesa la prospettazione “ non è il sottotetto – allo stato da demolirsi - ad essere oggetto della “domanda ridotta” .La giurisprudenza è in proposito consolidata nel ritenere che il requisito della possibilità debba essere inteso nel senso di “pratica attuabilità del comando giudiziale”, condizione che può non sussistere quando “la particolare situazione di fatto o di diritto impedisce che la sentenza possa realizzare il risultato del contratto definitivo”. Avendo l'art. 2932 cod.civ., funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, il giudice non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti.
Non assume peraltro alcun rilievo che gli abusi siano stati commessi dalla cooperativa o, come sostenuto dall'appellante, che ne abbia avuto contezza solo in pendenza del giudizio di primo Pt_1 grado, tantomeno appare avere pregio il rilievo secondo cui vi sarebbe da parte della appellata una
“ostinata opposizione a tale soluzione (assegnazione della parte regolare (dell'immobile) in attesa di fiscalizzazione, di altra regolarizzazione o, nel caso più estremo, di demolizione del sottotetto,) percependo peraltro la parte del prezzo che lo scrivente sta offrendo dimostrata non solo col reiterato diniego a recarsi da un notaio per iniziare a trasferire la porzione regolare dell'immobile”.
pagina 10 di 11 Da quanto sopra esposto emerge quindi che le domande avanzate dall'appellante siano improcedibili (Corte di Cassazione sentenza n. 17327 del 11 ottobre 2012; Cass., n. 6659 del 2001) oltre che infondate nel merito.
Il riparto delle spese del grado segue il principio della soccombenza. Parte appellante è tenuta a rifondere a parte appellata le spese di lite che sono liquidate come da dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.8596/2022 del 31.10.2022, pubblicata il 2.11.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 14.239,00 oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato.
Così deciso in Milano il 28.5.2025.
Il Consigliere est
TA NN
Il Presidente
IN LI EN NO
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. IN LI EN NO Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. TA NN Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1348/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), difeso personalmente ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA 33 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CAPPUCCINI 4 MILANO P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. RESTA FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 11 Sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento della presente domanda, reietta ogni contraria istanza ed eccezione ex adverso dedotta, in integrale riforma della sentenza n. 8596/2022 del Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile, resa in data 31 ottobre 2022 nel procedimento R.G. n. 40266/2019, pubblicata in data 2 novembre 2022, non notificata, così giudicare: A) in via principale e condizionatamente al perfezionamento della procedura di cd. “fiscalizzazione” del Subalterno 735 (Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403)
- accertare il diritto dell'esponente all'assegnazione definitiva dei seguenti beni immobili:
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 734,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 735,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 736,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 102, di cui è causa (qui di seguito “l'Immobile integrale”);
- pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di assegnazione definitiva, che tenga luogo dell'inadempimento dell'appellata e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo sì all' appellante la proprietà dei citati beni immobili, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze;
- accertare e dichiarare che l'appellante ha corrisposto nel corso dell'anno 2017, in conto prezzo di assegnazione dell'Immobile, in favore della cooperativa , la complessiva somma di euro 78.200,00; CP_1
- accertare e dichiarare che il pagamento effettuato dall' appellante di euro 11.556,00, di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 della , dovrà essere imputato a prezzo di assegnazione dell'Immobile, ovvero, in ogni Controparte_1 caso, accertare e dichiarare che tale pagamento rappresenta un indebito oggettivo;
- dichiarare la facoltà dell'appellante di pagare direttamente nelle mani del creditore ipotecario dell'Immobile,
[...]
la somma iscritta a titolo di ipoteca di primo grado, al fine di liberare l'Immobile integrale da pesi e gravami, CP_2 pari ad euro 299.200,00 ovvero pari al ridotto importo derivante dall'applicazione, da parte del creditore ipotecario, dell'Accordo di Stralcio o da successivi accordi da formalizzarsi tra l'appellante e Controparte_2
- tenuto conto del prezzo di assegnazione dell'Immobile integrale (euro 398.200,00), della somma iscritta a titolo di ipoteca di primo grado sull'Immobile integrale da corrispondersi da parte dell'appellante direttamente nelle mani del creditore (euro 299.200,00), degli acconti versati nel 2017 (euro 78.200,00), dell'imputazione a conto prezzo di Controparte_2 euro 11.556,00 di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 dell'appellata, della svalorizzazione dell'Immobile integrale derivante dalla fiscalizzazione (euro 40.740,00), nonché del danno derivante dall'aumento dei tassi di interesse sui mutui fondiari “prima casa” (euro 72.181,37), condannare , in persona Controparte_3 del proprio liquidatore pro-tempore, a restituire e comunque corrispondere all'avv. la somma di euro Parte_1 103.677,37 ovvero la maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa;
- in via alternativa rispetto al punto precedente, per il caso in cui in applicazione delle condizioni di cui Controparte_2 all'Accordo di Stralcio o per effetto di diversi e ulteriori accordi da formalizzarsi tra l'appellante e il creditore ipotecario, riduca la somma necessaria a liberare l'Immobile integrale dall'ipoteca di primo grado iscritta (qui di seguito “l'Importo ridotto”), condannare , in persona del proprio liquidatore pro- Controparte_3 tempore, a restituire e comunque corrispondere all'avv. la somma pari alla differenza tra (i) la somma Parte_1 dell'Importo ridotto, degli acconti versati (euro 78.200,00), dell'imputazione a conto prezzo della fattura n. 15 del 12.11.2020 della appellata (euro 11.556,00), della svalorizzazione dell'Immobile integrale derivante dalla fiscalizzazione (euro 40.740,00) e del danno derivante dall'aumento dei tassi di interesse sui mutui fondiari “prima casa” (euro 72.181,37) e (ii) il prezzo di assegnazione originario pari ad euro 398.200,00 ovvero pari alla maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa;
- accertare e dichiarare che, essendo trascorsi oltre 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori del fabbricato su cui insiste l'Immobile integrale ed in assenza di espressa opzione dell'appellata ai fini dell'applicabilità dell'IVA, il prezzo di assegnazione è esente dall'IVA e sarà assoggettato all'applicazione dell'imposta di registro nella misura ridotta consentita dalle agevolazioni cd. “prima casa”;
- prendere atto della dichiarazione, da parte dell'appellante, della sussistenza delle condizioni per le agevolazioni cd.
“prima casa” con riferimento all'Immobile integrale;
- dichiarare che l'efficacia della sentenza è condizionata al versamento entro il termine di 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza medesima (o diverso maggiore o minor termine disposto dal Giudice anche secondo equità), nelle pagina 2 di 11 mani del creditore ipotecario della somma di euro 299.200,00 ovvero della diversa somma utile a Controparte_2 liberare l'Immobile integrale dall'ipoteca di primo grado, derivante dall'applicazione, da parte del creditore ipotecario ed in favore dell'appellante, delle condizioni di cui all'Accordo di Stralcio o per effetto di diversi e ulteriori accordi da formalizzarsi, entro il medesimo termine, tra l'appellante e il creditore ipotecario stesso;
B) in via subordinata alle conclusioni sub A) e per il caso di mancato perfezionamento della procedura di cd.
“fiscalizzazione” del Subalterno 735 (Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403)
- accertare il diritto dell'esponente all'assegnazione definitiva dei soli seguenti beni immobili:
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 734,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 736,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 102, di cui è causa (qui di seguito “l'Immobile”);
- pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di assegnazione definitiva, che tenga luogo dell'inadempimento della appellata e che produca gli effetti del contratto non concluso, limitatamente ai beni immobili individuati al Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterni 734, 736 e 102, trasferendo così all' appellante la proprietà dei citati beni immobili, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze;
- accertare e dichiarare che il valore dell'Immobile rappresentato dalle unità individuate al Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterni 734, 736 e 102, riferito al 2017, è pari ad euro 262.400,00 ovvero al maggior o minor importo da determinarsi in corso di causa anche a seguito di eventuale CTU;
- accertare e dichiarare che l'appellante ha corrisposto nel corso dell'anno 2017, in conto prezzo di assegnazione dell'Immobile, in favore della cooperativa , la complessiva somma di euro 78.200,00; CP_1
- accertare e dichiarare che il pagamento effettuato dall' appellante di euro 11.556,00, di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 della , dovrà essere imputato a prezzo di assegnazione dell'Immobile, ovvero, in ogni Controparte_3 caso, accertare e dichiarare che tale pagamento rappresenta un indebito oggettivo;
- dichiarare la facoltà dell'appellante di pagare direttamente nelle mani del creditore ipotecario dell'Immobile,
[...]
la somma iscritta a titolo di ipoteca di primo grado, al fine di liberare l'Immobile da pesi e gravami, pari ad CP_2 euro 299.200,00 ovvero pari al ridotto importo derivante dall'applicazione, da parte del creditore ipotecario, dell'Accordo di Stralcio o da successivi accordi da formalizzarsi tra l'appellante e Controparte_2
- tenuto conto della somma iscritta a titolo di ipoteca di primo grado sull'Immobile, da corrispondersi da parte dell'appellante direttamente nelle mani del creditore (euro 299.200,00), degli acconti versati (euro Controparte_2 78.200,00), dell'imputazione a conto prezzo di euro 11.556,00 di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 della appellata, nonché del danno derivante dall'aumento dei tassi di interesse sui mutui fondiari “prima casa” limitatamente alla porzione regolare dell'Immobile (euro 48.120,91), condannare , in persona Controparte_3 del proprio liquidatore pro-tempore, a restituire e comunque corrispondere all'avv. la somma di euro Parte_1 174.676,91 ovvero la maggiore o minor somma che risulterà per effetto di un'eventuale diversa valutazione da determinarsi in corso di causa del valore della porzione dell'Immobile da trasferire;
- in via alternativa rispetto al punto precedente, per il caso in cui in applicazione delle condizioni di cui Controparte_2 all'Accordo di Stralcio o per effetto di diversi e ulteriori accordi da formalizzarsi tra l'appellante e il creditore ipotecario, riduca la somma necessaria a liberare l'Immobile dall'ipoteca di primo grado iscritta (qui di seguito “l'Importo ridotto”), condannare , in persona del proprio liquidatore pro-tempore, a Controparte_3 restituire e comunque corrispondere all'avv. la somma pari alla differenza tra (i) la somma dell'Importo Parte_1 ridotto, degli acconti versati (euro 78.200,00), dell'imputazione a conto prezzo della fattura n. 15 del 12.11.2020 della appellata (euro 11.556,00) e del danno derivante dall'aumento dei tassi di interesse sui mutui fondiari “prima casa” limitatamente alla porzione regolare euro 262.400,00 ovvero al maggior o minor importo da determinarsi in corso di causa anche a seguito di eventuale CTU;
- accertare e dichiarare che l'appellante ha corrisposto nel corso dell'anno 2017, in conto prezzo di assegnazione dell'Immobile, in favore della cooperativa , la complessiva somma di euro 78.200,00; CP_1
- accertare e dichiarare che il pagamento effettuato dall' appellante di euro 11.556,00, di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 della , dovrà essere imputato a prezzo di assegnazione dell'Immobile, ovvero, in ogni Controparte_3 caso, accertare e dichiarare che tale pagamento rappresenta un indebito oggettivo;
- dichiarare la facoltà dell'appellante di pagare direttamente nelle mani del creditore ipotecario dell'Immobile,
[...]
la somma iscritta a titolo di ipoteca di primo grado, al fine di liberare l'Immobile da pesi e gravami, pari ad CP_2 euro 299.200,00 ovvero pari al ridotto importo derivante dall'applicazione, da parte del creditore ipotecario, dell'Accordo di Stralcio o da successivi accordi da formalizzarsi tra l'appellante e Controparte_2
- tenuto conto della somma iscritta a titolo di ipoteca di primo grado sull'Immobile, da corrispondersi da parte dell'appellante direttamente nelle mani del creditore (euro 299.200,00), degli acconti versati (euro Controparte_2 pagina 3 di 11 78.200,00), dell'imputazione a conto prezzo di euro 11.556,00 di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 della appellata, nonché del danno derivante dall'aumento dei tassi di interesse sui mutui fondiari “prima casa” limitatamente alla porzione regolare dell'Immobile (euro 48.120,91), condannare , in persona Controparte_3 del proprio liquidatore pro-tempore, a restituire e comunque corrispondere all'avv. la somma di euro Parte_1 174.676,91 ovvero la maggiore o minor somma che risulterà per effetto di un'eventuale diversa valutazione da determinarsi in corso di causa del valore della porzione dell'Immobile da trasferire;
- in via alternativa rispetto al punto precedente, per il caso in cui in applicazione delle condizioni di cui Controparte_2 all'Accordo di Stralcio o per effetto di diversi e ulteriori accordi da formalizzarsi tra l'appellante e il creditore ipotecario, riduca la somma necessaria a liberare l'Immobile dall'ipoteca di primo grado iscritta (qui di seguito “l'Importo ridotto”), condannare , in persona del proprio liquidatore pro-tempore, a Controparte_3 restituire e comunque corrispondere all'avv. la somma pari alla differenza tra (i) la somma dell'Importo Parte_1 ridotto, degli acconti versati (euro 78.200,00), dell'imputazione a conto prezzo della fattura n. 15 del 12.11.2020 della appellata (euro 11.556,00) e del danno derivante dall'aumento dei tassi di interesse sui mutui fondiari “prima casa” limitatamente alla porzione regolare dell'Immobile (euro 48.120,91) e (ii) il valore dell'Immobile, riferito al 2017, pari ad euro 262.400,00 o pari al diverso importo che risulterà in corso di causa;
- accertare e dichiarare che, essendo trascorsi oltre 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori del fabbricato su cui insiste l'Immobile ed in assenza di espressa opzione della appellata ai fini dell'applicabilità dell'IVA, il prezzo di assegnazione è esente dall'IVA e sarà assoggettato all'applicazione dell'imposta di registro nella misura ridotta consentita dalle agevolazioni cd. “prima casa”;
- prendere atto della dichiarazione, da parte dell'appellante, della sussistenza delle condizioni per le agevolazioni cd.
“prima casa” con riferimento all'Immobile;
- dichiarare che l'efficacia della sentenza è condizionata al versamento entro il termine di 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza medesima (o diverso maggiore o minor termine disposto dal Giudice anche secondo equità), nelle mani del creditore ipotecario della somma di euro 299.200,00 ovvero della diversa somma utile a Controparte_2 liberare l'Immobile dall'ipoteca di primo grado, derivante dall'applicazione, da parte del creditore ipotecario ed in favore dell' appellante, delle condizioni di cui all'Accordo di Stralcio o per effetto di diversi e ulteriori accordi da formalizzarsi, entro il medesimo termine, tra l'appellante e il creditore ipotecario stesso;
C) in via alternativa rispetto alle conclusioni sub A) e B), per il caso in cui sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza dell'appellata a norma degli artt. 297 e ss., D. Lgs. 14/2019 (CCII), o comunque la stessa versi in una procedura concorsuale
- accertare il diritto dell'esponente all'assegnazione definitiva dei seguenti beni immobili:
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 734,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 735,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 736,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 102, di cui è causa, nello stato in cui si trovano;
- pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di assegnazione definitiva, che tenga luogo dell'inadempimento dell'appellata e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così all' appellante la proprietà dei citati beni immobili, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze, liberi da pesi, gravami e ipoteche esistenti e nello stato in cui si trovano;
- accertare e dichiarare che il valore dell'unità individuata al Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 735 è nullo e che quello delle unità individuate al Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterni 734, 736 e 102, riferito al 2017, è pari ad euro 262.400,00, ovvero al maggior o minor importo da determinarsi in corso di causa anche a seguito di eventuale CTU;
- accertare e dichiarare che l'appellante ha corrisposto nel corso dell'anno 2017, in conto prezzo di assegnazione dei beni immobili, in favore della cooperativa , la complessiva somma di euro 78.200,00; CP_1
- accertare e dichiarare che il pagamento effettuato dall'appellante di euro 11.556,00, di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 della , dovrà essere imputato a prezzo di assegnazione dei beni immobili, ovvero, in Controparte_1 ogni caso, accertare e dichiarare che tale pagamento rappresenta un indebito oggettivo;
- tenuto conto della complessiva valutazione economica dei beni immobili (euro 262.400,00), degli acconti versati nel 2017 (euro 78.200,00), dell'imputazione a conto prezzo di euro 11.556,00 di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 dell'appellata, nonché del danno derivante dall'aumento dei tassi di interesse sui mutui fondiari “prima casa” su euro 172.644,00 (pari ad euro 43.519,00), accertare che l'avv. è tenuto a corrispondere in favore de Parte_1 Controparte_3
, la residua somma di euro 129.125,00 o la maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa,
[...] ovvero, condizionatamente all'eventuale perfezionamento della procedura di cd. “fiscalizzazione” del Subalterno 735 (Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403), tenuto conto del prezzo di assegnazione originario (euro pagina 4 di 11 398.200,00), degli acconti versati nel 2017 (euro 78.200,00), dell'imputazione a conto prezzo di euro 11.556,00 di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 dell'appellata, della svalorizzazione dei beni derivante dalla fiscalizzazione della porzione abusiva (euro 40.740,00), nonché del danno derivante dall'aumento dei tassi di interesse sui mutui fondiari “prima casa” su euro 267.704,00 (pari ad euro 67.480,00), accertare che l'avv. è tenuto a corrispondere in favore de Parte_1 [...]
, la residua somma di euro 200.224,00 o la maggiore o minor somma Controparte_3 che risulterà in corso di causa;
- accertare e dichiarare che, essendo trascorsi oltre 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori del fabbricato su cui insistono i beni immobili ed in assenza di espressa opzione della appellata ai fini dell'applicabilità dell'IVA, il prezzo di assegnazione è esente dall'IVA e sarà assoggettato all'applicazione dell'imposta di registro nella misura ridotta consentita dalle agevolazioni cd. “prima casa”;
- prendere atto della dichiarazione, da parte dell'appellante, della sussistenza delle condizioni per le agevolazioni cd.
“prima casa” con riferimento ai beni immobili;
- dichiarare che l'efficacia della sentenza è condizionata al versamento da parte dell'appellante, entro il termine di 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza medesima (o diverso maggiore o minor termine disposto dal Giudice anche secondo equità), in favore della della somma di euro 129.125,00 ovvero, Controparte_3 condizionatamente all'eventuale perfezionamento della procedura di cd. “fiscalizzazione” del Subalterno 735 (Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403), della somma di euro 200.224,00, in ogni caso previa cancellazione, a cura e spese dell'appellata, di pesi, gravami e ipoteche esistenti sui beni immobili;
D) in via alternativa rispetto alle conclusioni sub A) e B), sempre per il caso in cui sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza dell'appellata a norma degli artt. 297 e ss., D. Lgs. 14/2019 (CCII), o comunque la stessa versi in una procedura concorsuale, e in via subordinata rispetto alle conclusioni sub C) che precedono
- accertare il diritto dell'esponente all'assegnazione definitiva dei soli seguenti beni immobili:
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 734,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 736,
- Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterno 102, di cui è causa e nello stato in cui si trovano;
- pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di assegnazione definitiva, che tenga luogo dell'inadempimento della appellata e che produca gli effetti del contratto non concluso, limitatamente ai beni immobili individuati al Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterni 734, 736 e 102, trasferendo così all' appellante la proprietà dei citati beni immobili, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze, liberi da pesi, gravami e ipoteche esistenti e nello stato in cui si trovano;
- accertare e dichiarare che il valore delle unità individuate al Catasto fabbricati di Milano, Foglio 582, Particella 403, Subalterni 734, 736 e 102, riferito al 2017, è pari ad euro 262.400,00 ovvero al maggior o minor importo da determinarsi in corso di causa anche a seguito di eventuale CTU;
- accertare e dichiarare che l'appellante ha corrisposto nel corso dell'anno 2017, in conto prezzo di assegnazione dell'Immobile, in favore della cooperativa , la complessiva somma di euro 78.200,00; CP_1
- accertare e dichiarare che il pagamento effettuato dall' appellante di euro 11.556,00, di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 della , dovrà essere imputato a prezzo di assegnazione dei beni immobili, ovvero, in Controparte_3 ogni caso, accertare e dichiarare che tale pagamento rappresenta un indebito oggettivo;
- tenuto conto della complessiva valutazione economica dei beni immobili (euro 262.400,00), degli acconti versati nel 2017 (euro 78.200,00), dell'imputazione a conto prezzo di euro 11.556,00 di cui alla fattura n. 15 del 12.11.2020 dell'appellata, nonché del danno derivante dall'aumento dei tassi d interesse sui mutui fondiari “prima casa” su euro 172.644,00 (pari ad euro 43.519,00), accertare che l'avv. è Parte_1 tenuto a corrispondere in favore de , la residua somma di euro Controparte_3 129.125,00 o la maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa,
- accertare e dichiarare che, essendo trascorsi oltre 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori del fabbricato su cui insiste l'Immobile ed in assenza di espressa opzione della appellata ai fini dell'applicabilità dell'IVA, il prezzo di assegnazione è esente dall'IVA e sarà assoggettato all'applicazione dell'imposta di registro nella misura ridotta consentita dalle agevolazioni cd. “prima casa”;
- prendere atto della dichiarazione, da parte dell'appellante, della sussistenza delle condizioni per le agevolazioni cd.
“prima casa” con riferimento all'Immobile;
- dichiarare che l'efficacia della sentenza è condizionata al versamento da parte dell'appellante, entro il termine di 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza medesima (o diverso maggiore o minor termine disposto dal Giudice anche secondo equità), in favore della della somma di euro 129.125,00, previa Controparte_3 cancellazione, a cura e spese dell'appellata, di pesi, gravami e ipoteche esistenti sui beni immobili. pagina 5 di 11 In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per LA CERCHIA Controparte_1
Si chiede che la Corte d'Appello di Milano respinta ogni contraria e/o diversa domanda, deduzione, eccezione ed istanza, emessa ogni più opportuna pronuncia e/o declaratoria del caso, anche in funzione della improcedibilità, improseguibilità ed inammissibilità delle domande ex adverso avanzate, nonché ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. per tutte le ragioni, rilievi, considerazioni ed argomenti svolti, in via preliminare, accerti e dichiari l'inammissibilità, improcedibilità ed improseguibilità di tutte le domande di condanna e di accertamento avanzate e proposte dall'avv. (sia in via principale, che in via subordinata) in relazione a Parte_1
(sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdiecies Controparte_3 c.c.) dirette ad incidere sul patrimonio della procedura (costituenti la premessa di una pretesa nei confronti della massa ovvero dirette a porre in essere il presupposto di una domanda di condanna), con ogni conseguente opportuno provvedimento;
in via principale, nel merito respinga in ogni caso l'appello proposto dall'avv. in quanto inammissibile e/o Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermi la sentenza resa dal Tribunale di Milano, Sez. IV, Giudice dr.ssa A. Cozzi, n. 8596/2022, pubblicata il 2.11.2022 (nel giudizio n. 40266/2019 R.G.); in via istruttoria confermi la produzione documentale agli atti del giudizio e in virtù della specifica richiesta ed istanza di produzione documentale ex art. 345 c.p.c. (ed anche occorrendo ex art. 153, comma 2, c.p.c.), ammetta nel presente giudizio (sub E) lo stato passivo esecutivo della depositato presso il Tribunale di Milano in data 1- Controparte_3 2.4.2025, in quanto trattasi di documentazione sopravvenuta, di recentissima formazione;
si insiste altresì per il rigetto: a) della CTU richiesta ex adverso (in ordine al minor valore dell'immobile prenotato in assenza del sottotetto: v. domande avvers., lett. B, C e D) in quanto evidentemente generica ed esplorativa, nonché diretta ad accertare una quantificazione e determinazione del valore (e conseguente corrispettivo dovuto) afferente alle unità immobiliari de quibus del tutto unilaterale e non coerente con quanto specificato nella scrittura privata di preassegnazione (del 2017) delle predette unità; b) della documentazione (sub nn. 1-5) inammissibilmente prodotta da controparte con l'atto di citazione in appello a sostegno delle “nuove” asserzioni, profili e domande svolte. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti (ivi compresa quota spese generali, IVA e CAP) anche del presente grado di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n.8596/2022 il tribunale di Milano, avendo concesso termine per l'integrazione dell'attestazione di regolarità urbanistica- edilizia e catastale dell'immobile da considerarsi condizione dell'azione, ha rigettato le domande avanzate da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
” ( in seguito , rimasta contumace, fondate sulla scrittura privata del
[...] CP_1
2.3.2017, ed aventi ad oggetto l'accertamento del diritto all'assegnazione definitiva del bene immobile sito in Milano via Gagano n.57 (precisamente l'appartamento denominato “G44” della della CP_5 palazzina “Giuggioli”), e la pronuncia ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di assegnazione definitiva, accertando il valore dell'immobile in complessivi euro 262.400,00, o il minore o maggiore importo da determinarsi in corso di causa, previo accertamento dell'intervenuta corresponsione di somme in conto prezzo di assegnazione, da decurtare dal prezzo fatto oggetto della riduzione conseguente la formalizzata delimitazione della domanda. In particolare il tribunale, nel premettere che nelle cooperative edilizie il contratto preliminare dovesse identificarsi nella prenotazione dell'alloggio a seguito dell'acquisizione della qualità di socio in capo al promittente assegnatario, nel caso di specie individuabile nella scrittura privata del 2.3.2017 (comprensiva del quarto piano abitativo con sottotetto, vano uso cantina e box), ha dato atto che nel corso del giudizio erano emerse difformità del sottotetto parte integrante dell'immobile oggetto di pagina 6 di 11 preliminare, che integravano un elemento ostativo al trasferimento ai sensi dell'art.40 L.47/ 85 e art. 46 DPR380/ 2001. Né tale condizione ostativa poteva ritenersi superata dall'intervenuto frazionamento operato da atteso che la grave irregolarità riscontrata era idonea a incidere su tutta l'unità Pt_1 abitativa complessivamente considerata, non potendosi il sottotetto considerare una unità dotata di autonomia. In ogni caso, anche volendo ritenere il sottotetto una unità autonoma rispetto alla porzione abitativa del quarto piano non si sarebbe comunque potuto dare corso al trasferimento ex art. 2932 c.c. che presuppone la corrispondenza tra il bene oggetto di preliminare e quello esistente.
Avverso la sentenza, con atto di citazione in appello del 2.5.2023, a proposto appello con cui, nel Pt_1 censurare la ricostruzione del fatto operata dal tribunale avuto riguardo alla “(i) qualifica del sottotetto quale “parte integrante” dell'unità immobiliare e (ii) all'asserita “irregolarità edilizia [che] riguarda l'intera unità immobiliare costituita dal piano quarto e sottotetto”. Conseguente violazione dell'art. 2932 c.c. relativamente alla “Domanda ridotta” (p.12 appello) richiamando la pronuncia della Corte di legittimità (Cass., Sez. Un., 27.2.1985, n. 1720) e giurisprudenza successiva, ha contestato l'omesso accoglimento della “domanda ridotta” di assegnazione ex art. 2932 c.c. della porzione abitativa posta al IV piano del palazzo “Giuggioli”, con box e cantina (con esclusione, pertanto, del sottotetto non abitabile, collegato alla predetta unità e con la presenza di abusi e difformità) avanzata in sede di precisazione delle conclusioni, sostenendo come il bene chiesto in attribuzione non fosse radicalmente diverso da quello oggetto del preliminare, potendosi il sottotetto, nel frattempo fatto oggetto di autonomo subalterno a seguito di frazionamento, qualificare come accessorio, non parte integrante del quarto piano abitabile, in termini tali che il bene richiesto in assegnazione, pur ridotto di una porzione accessoria, non fosse diverso funzionalmente e strutturalmente da quello oggetto del preliminare.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.9.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_3
, che, operata una ricostruzione delle vicende pregresse (avuto particolare riguardo alle
[...] ispezioni e sopralluoghi che avevano portato alla emersione di gravi difformità interessanti una pluralità delle unità immobiliari realizzate dalla cooperativa, e tra queste quella oggetto di assegnazione a il tutto integrante l'utilizzo di superficie non conforme ai titoli edilizi idonee impedire ai Pt_1 commissari liquidatori di procedere alle attività prodromiche all'assegnazione definitiva ai soci assegnatari e alla definizione delle singole posizioni), contraddette nel merito le avverse deduzioni, rilevando altresì l'introduzione da parte dell'appellante di domande nuove in ordine all'asserita riduzione del prezzo di assegnazione dell'unità immobiliare di almeno il 30% del valore del sottotetto abusivo conseguente alla “recente apparizione di cd. <
All'udienza del 22.2.2024 (differita d'ufficio dal 5.10.2023) il Consigliere istruttore, preso atto della circostanza che “Le parti congiuntamente riferiscono che sono in atto trattative per la definizione della pagina 7 di 11 controversia, essendo in corso presso il Comune di Milano le pratiche relative alla regolarizzazione” ha rinviato il giudizio all'udienza del 12.9.2024. A tale udienza, su istanza delle parti, che avevano rappresentato che “il Comune di Milano sta vagliando le possibilità di sanatoria precisando come le altre unità immobiliari che presentavano difformità diverse hanno già potuto ottenere una soluzione alla problematica amministrativa”.il giudizio è stato sospeso ex art. 296 c.p.c per tre mesi, Alla successiva udienza del 19.12.2024 la Corte di Appello di Milano, preso atto dello scioglimento della cooperativa , disposto per atto d'autorità Controparte_3 ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c, ha dichiarato l'interruzione del processo.
Riassunto il giudizio da parte di con ricorso ex art.303 c.p.c. del 12.2.2025, Pt_1 CP_1 rappresentata dal commissario liquidatore, si è costituita con atto di comparsa si costituzione e risposta del 4.3.2025 e, nel reiterare gli argomenti già dedotti volti a contrastare le avverse pretese, ha rappresentato altresì che a seguito del decreto di scioglimento per atto di autorità ex art. 2545 septiesdecies trovasse applicazione la disciplina normativa prevista per la liquidazione coatta amministrativa, normativa richiamata anche nel decreto ministeriale del 5.12.2024, con conseguente improcedibilità/inammissibilità/improseguibilità delle domande avanzate dall'appellante, avuto riguardo a tutte quelle di condanna di natura risarcitoria, restitutoria nonché di accertamento dirette ad incidere sul patrimonio della procedura in quanto dirette a porre in essere il presupposto di domande di condanna. In relazione alle domande ex art. 2932 c.c. ha invocato l'applicazione della disciplina concorsuale di cui all'art 304 del codice della crisi. Ha chiesto pertanto in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità/inammissibilità/ improseguibilità delle domande di condanna e di accertamento avanzate da in via principale e nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Pt_1 impugnata.
All'udienza del 6.3.2025 il consigliere istruttore ha fissato udienza del 22.5.2025 ex art.352c.p.c. per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini, per il deposito delle note e scritti finali. A tale udienza, disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 28.5.2025.
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Assume rilievo preliminare la circostanza che nelle more del giudizio è intervenuto lo scioglimento della Cooperativa ex art. 2545 septiesdecies c.c, disposto con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy del 5.12.2024 ( “in quanto l'ente cooperativo rilevava nei fatti un'istituzione societaria pria di finalità mutualistica”), richiamante in premessa l'art.1 Legge 400/ 1975 che prevede che “la liquidazione delle società cooperative conseguente allo scioglimento della società per atto dell'autorità
… sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo pagina 8 di 11 V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo quanto previsto dalle leggi speciali e - in ogni caso - dalle disposizioni della presente legge”. Risulta quindi applicabile la disciplina normativa prevista per la liquidazione coatta amministrativa, oggetto di disciplina agli artt. 293 ss. del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, stante il disposto dell'art.294 della medesima normativa che dispone “ I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento., con conseguente assoggettamento della Cooperativa alla disciplina “concorsuale”.
Dalla applicazione della disciplina concorsuale, in forza del disposto dell'art. 304 del codice della crisi, che, ricalcando l'art.201 primo comma R.D. 16 marzo 1942, n. 267 42, prevede che dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V, consegue che la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. risenta dell'applicazione dell'art 173 del codice della crisi di impresa in tema di “contratti preliminari”, mentre ricadono sotto la disciplina dell'accertamento e formazione del passivo tutte le domande idonee ad incidere sul patrimonio della procedura in quanto idonee a fondare una pretesa nei confronti della massa.
Ai fini dell'applicazione della citata disciplina non è richiesto lo stato di insolvenza. Il precedente citato dall'appellante (Cass. Civ., sez. lav., n. 16848/2024) ne è tra l'altro una conferma ( nella parte in cui si afferma “L'art. 2545-septiesdecies c.c. presuppone non l'insolvenza ma il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l'impossibilità di raggiungerlo, l'inattività della cooperativa (mancanza di atti di gestione per un biennio) o il mancato deposito dei bilanci per un biennio. Proprio perché lo scioglimento non presuppone l'insolvenza, la norma parla non di liquidazione coatta amministrativa, ma di liquidazione. La differenza è mantenuta dall'art. 1 L. n. 400/75, che distingue tra liquidazione coatta amministrativa nel caso dell'art. 2540 c.c. (oggi art. 2545-terdecies c.c.) e liquidazione nel caso dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-septiesdecies c.c.). amministrativa…… Questo perché la domanda e la sentenza del tribunale accertano, per la prima volta, lo stato di insolvenza che costituisce il rischio considerato dall'assicurazione sociale”), salvo poi risultare inconferente nel caso di specie, atteso che la non equiparabilità del provvedimento di scioglimento e messa in liquidazione di una società cooperativa ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. all'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata affermata ai precipuo fine di escludere l'intervento del Fondo di Garanzia presso l' per il pagamento delle ultime tre mensilità garantite CP_6 dal Fondo. In altre parole la circostanza che la liquidazione ex art. 2545 terdecies c.c. non possa identificarsi tout court con la liquidazione coatta amministrativa non sposta i termini della questione ai fini della presente controversia.
In effetti, a conferma dell'applicazione della disciplina concorsuale di liquidazione, la Controparte_3
ha provveduto a predisporre e formare lo stato passivo ritualmente depositato in data 1-
[...]
2.4.2025 ai sensi dell'art. 310 del predetto Codice delle imprese presso la cancelleria del tribunale, e da esso risulta che l'appellante, avanzata domanda di ammissione al passivo, è stato ammesso allo stato passivo per il credito chirografario dell'importo di Euro 78.200,00, in via “condizionata al caso di scioglimento da parte della Cooperativa venditrice del relativo rapporto o all'impossibilità per qualsivoglia pagina 9 di 11 ragione di perfezionare la relativa vendita, con riserva di portare a deconto in compensazione eventuali importi dovuti dall'istante alla Cooperativa anche a titolo di oneri finanziari o di altre spese. Escluso per euro 11.956,03 in quanto oneri a carico del socio” (doc. E allegato alla comparsa conclusionale del 18.4.2025)
Deve quindi darsi atto, quanto alla domanda ex art. 2932 c.c., che è pacifico che le difformità rilevate dal giudice di prime cure come ostative al trasferimento coattivo non siano state sanate, o superate a seguito dell'”individuazione di un percorso diretto a definire la complessa situazione di abusi e difformità gravante su taluni immobili della cooperativa”, per altro verso le deduzioni dell'appellante non sono idonee ad inficiare le valutazioni adottate in sentenza. Infatti il frazionamento, e la conseguente assegnazione di due subalterni separati, non ha potuto modificare e superare la mancanza di autonomia del sottotetto rispetto all'unita'abitativa sottostante, essendo rimasto non contraddetto che non vi è alcun accesso indipendente al sottotetto, che risulta invece collegato inscindibilmente al quarto piano, sicchè, in ultima analisi, è rimasto impregiudicata la mancata corrispondenza tra lo stato di fatto e quello di diritto dell'immobile.Tale valutazione non è stata contraddetta dalla attestazione di conformità che investe il solo subalterno 734, mentre “il subalterno 735, (piano quinto) del fg. 582 – p.lla 403 presenta difformità rispetto alle planimetrie depositate in catasto dalla Controparte_3
“( doc 31 fasc.I grado in quanto tale attestazione parte dall'erroneo presupposto che le
[...] Pt_1 difformità possano essere relegate alla porzione del sottotetto, e all' indicazione catastale del relativo subalterno, quando la difformità stessa è da riferire all'intero immobile che la stessa scrittura privata ha individuato in termini unitari, come rilevato dal giudice di prime cure. E' pertanto attuale la condizione ostativa all'accoglimento della domanda di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., anche solo “ridotta” alla porzione di immobile asseritamente passibile di essere valutato immune da difformità, attesa la prospettazione “ non è il sottotetto – allo stato da demolirsi - ad essere oggetto della “domanda ridotta” .La giurisprudenza è in proposito consolidata nel ritenere che il requisito della possibilità debba essere inteso nel senso di “pratica attuabilità del comando giudiziale”, condizione che può non sussistere quando “la particolare situazione di fatto o di diritto impedisce che la sentenza possa realizzare il risultato del contratto definitivo”. Avendo l'art. 2932 cod.civ., funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, il giudice non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti.
Non assume peraltro alcun rilievo che gli abusi siano stati commessi dalla cooperativa o, come sostenuto dall'appellante, che ne abbia avuto contezza solo in pendenza del giudizio di primo Pt_1 grado, tantomeno appare avere pregio il rilievo secondo cui vi sarebbe da parte della appellata una
“ostinata opposizione a tale soluzione (assegnazione della parte regolare (dell'immobile) in attesa di fiscalizzazione, di altra regolarizzazione o, nel caso più estremo, di demolizione del sottotetto,) percependo peraltro la parte del prezzo che lo scrivente sta offrendo dimostrata non solo col reiterato diniego a recarsi da un notaio per iniziare a trasferire la porzione regolare dell'immobile”.
pagina 10 di 11 Da quanto sopra esposto emerge quindi che le domande avanzate dall'appellante siano improcedibili (Corte di Cassazione sentenza n. 17327 del 11 ottobre 2012; Cass., n. 6659 del 2001) oltre che infondate nel merito.
Il riparto delle spese del grado segue il principio della soccombenza. Parte appellante è tenuta a rifondere a parte appellata le spese di lite che sono liquidate come da dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.8596/2022 del 31.10.2022, pubblicata il 2.11.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 14.239,00 oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato.
Così deciso in Milano il 28.5.2025.
Il Consigliere est
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Il Presidente
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