Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/07/2002, n. 9556
CASS
Sentenza 1 luglio 2002

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Nel caso d'istituzione di una nuova corte d'appello, le preclusioni ad essa collegate riguardanti lo "ius postulandi" del difensore della parte non operano fino a quando il nuovo ufficio giudiziario non entri in funzione.

Nel caso in cui vi sia stata rituale costituzione in giudizio a mezzo di un procuratore legittimato, la validità della costituzione del rapporto processuale non viene meno per il fatto che, in conseguenza della costituzione di una nuova corte d'appello nella quale risulti compresa la circoscrizione del tribunale presso cui il giudizio è pendente, il suindicato procuratore si trovi ad essere iscritto in un diverso distretto, non derivando da ciò il venir meno dello "ius postulandi" del procuratore ritualmente costituitosi e restando quindi esclusa la configurabilità di un'ipotesi di interruzione del processo.

Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso; ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire "iure proprio" contro il responsabile. (Principio espresso in fattispecie di danno morale richiesto dai genitori in proprio per l'invalidità totale derivata al loro bambino dall'anossia, e dalla successiva sindrome asfittica, di cui egli aveva sofferto al momento della nascita per dedotta responsabilità del medico e della struttura sanitaria ove la madre era stata ricoverata al momento del parto).

Il complesso ed atipico rapporto che si instaura tra la casa di cura e il paziente (nella specie: una partoriente), anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo scelga al di fuori della struttura sanitaria il medico curante, non si esaurisce nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio), ma consiste nella messa a disposizione del personale medico ausiliario e di quello paramedico nonché nell'apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze; è perciò configurabile una responsabilità autonoma e diretta della casa di cura ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, a nulla rilevando che l'eventuale responsabilità concorrente del medico di fiducia del paziente medesimo sia ancora "sub iudice" in altro separato processo. (Nella specie l'inadempienza della casa di cura era consistita nell'insufficienza delle apparecchiature a disposizione per affrontare l'emergenza - sindrome asfittica del neonato - e nel ritardo, ad opera del personale ausiliario, nel trasferimento del neonato in un centro ospedaliero attrezzato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/07/2002, n. 9556
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9556
Data del deposito : 1 luglio 2002

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