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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. GI OS Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3141 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 20/10/1979, elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando n.6, presso lo studio dell'avv. Chiarchiaro Simona che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 18/04/1969, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Terrasini, Via Partinico n.6, presso lo studio dell'avv. Vitale Gloria che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e, pertanto, ciascuno di essi sarà libero di fissare il proprio domicilio e/o residenza ove lo riterrà opportuno. In caso di mutamento del domicilio e/o della residenza, l'evento dovrà essere comunicato all'altro coniuge nell'interesse della figlia.
2) La casa coniugale, sita in Palermo alla Via Adua n. 6, condotta in locazione con con-tratto attualmente intestato al Sig. , rimarrà assegnata alla Sig.ra con tutto quanto CP_1 Parte_1
l'arreda e correda, ed ivi la predetta continuerà a vivere unitamente alla figlia , subentrando, Per_1 ex lege, nel contratto di locazione predetto.
3) La figlia rimarrà a vivere nella casa coniugale unitamente alla madre e, in ordine agli Per_1 incontri tra e il padre, attesa la maggiore età della ragazza (anche se non ancora Per_1 economicamente indipendente), saranno liberamente concordati tra padre e figlia.
4) Per quanto riguarda le disposizioni di carattere economico, il Sig. si obbliga a CP_1 corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, da versarsi Per_1 mensilmente mediante bonifico sul c/c bancario acceso presso la Banca Unicredit intestato alla sig.ra e al seguente IBAN: [...]. Parte_1
5) I coniugi concordano la contribuzione, a carico di entrambi e nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse della figlia e, in partico-lare, concordano Per_1
l'adozione e l'applicazione del “Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli”, emanato il 02.07.2019 dall'Osservatorio per la Giustizia Civile Distretto di Palermo – “Sottogruppo Famiglia”, protocollato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo al n. 23059 del 04.07.2019.
6) I coniugi riconoscono che ogni rapporto tra di loro intercorrente, anche di natura eco-nomica, è stato compiutamente definito e, conseguentemente, entrambi dichiarano di non avere più null'altro a pretendere, avendo risolto ogni rapporto patrimoniale di qualsivoglia natura e specie comunque nascente dall'intercorso vincolo matrimoniale, fatta ecce-zione per le pattuizioni di cui al presente atto.
7) Sotto il profilo economico: il sig. svolge lavori saltuari, mentre la sig.ra CP_1 Parte_1 svolge l'attività lavorativa di addetta alle pulizie per un'agenzia privata con orario lavorativo di circa 1 ora e mezza al giorno dal lunedì al venerdì.
2 8) I coniugi convengono che, allo stato, nessuno dei due è tenuto a versare un contributo al mantenimento nei confronti dell'altro, in quanto entrambi in grado di provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
9) I coniugi manifestano, formalmente e sin da adesso, il loro assenso reciproco per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti da parte delle competenti Autorità. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 23/04/2013 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
7 - P. I - Anno 2013).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
GI OS
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. GI OS Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3141 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 20/10/1979, elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando n.6, presso lo studio dell'avv. Chiarchiaro Simona che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 18/04/1969, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Terrasini, Via Partinico n.6, presso lo studio dell'avv. Vitale Gloria che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e, pertanto, ciascuno di essi sarà libero di fissare il proprio domicilio e/o residenza ove lo riterrà opportuno. In caso di mutamento del domicilio e/o della residenza, l'evento dovrà essere comunicato all'altro coniuge nell'interesse della figlia.
2) La casa coniugale, sita in Palermo alla Via Adua n. 6, condotta in locazione con con-tratto attualmente intestato al Sig. , rimarrà assegnata alla Sig.ra con tutto quanto CP_1 Parte_1
l'arreda e correda, ed ivi la predetta continuerà a vivere unitamente alla figlia , subentrando, Per_1 ex lege, nel contratto di locazione predetto.
3) La figlia rimarrà a vivere nella casa coniugale unitamente alla madre e, in ordine agli Per_1 incontri tra e il padre, attesa la maggiore età della ragazza (anche se non ancora Per_1 economicamente indipendente), saranno liberamente concordati tra padre e figlia.
4) Per quanto riguarda le disposizioni di carattere economico, il Sig. si obbliga a CP_1 corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, da versarsi Per_1 mensilmente mediante bonifico sul c/c bancario acceso presso la Banca Unicredit intestato alla sig.ra e al seguente IBAN: [...]. Parte_1
5) I coniugi concordano la contribuzione, a carico di entrambi e nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse della figlia e, in partico-lare, concordano Per_1
l'adozione e l'applicazione del “Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli”, emanato il 02.07.2019 dall'Osservatorio per la Giustizia Civile Distretto di Palermo – “Sottogruppo Famiglia”, protocollato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo al n. 23059 del 04.07.2019.
6) I coniugi riconoscono che ogni rapporto tra di loro intercorrente, anche di natura eco-nomica, è stato compiutamente definito e, conseguentemente, entrambi dichiarano di non avere più null'altro a pretendere, avendo risolto ogni rapporto patrimoniale di qualsivoglia natura e specie comunque nascente dall'intercorso vincolo matrimoniale, fatta ecce-zione per le pattuizioni di cui al presente atto.
7) Sotto il profilo economico: il sig. svolge lavori saltuari, mentre la sig.ra CP_1 Parte_1 svolge l'attività lavorativa di addetta alle pulizie per un'agenzia privata con orario lavorativo di circa 1 ora e mezza al giorno dal lunedì al venerdì.
2 8) I coniugi convengono che, allo stato, nessuno dei due è tenuto a versare un contributo al mantenimento nei confronti dell'altro, in quanto entrambi in grado di provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
9) I coniugi manifestano, formalmente e sin da adesso, il loro assenso reciproco per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti da parte delle competenti Autorità. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 23/04/2013 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
7 - P. I - Anno 2013).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
GI OS
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