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Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18735 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GE NI, nato a [...] 1'1.4.1975, contro l'ordinanza del Tribunale di Catania del 26.10.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26.10-10.11.2022, il Tribunale di Catania ha respinto l'appello che era stato proposto nell'interesse di NI GE contro l'ordinanza del GIP che, in data 18.7.2022, aveva rigettato la richiesta di revoca delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria cumulativamente applicate al ricorrente perché ritenuto gravemente Penale Sent. Sez. 2 Num. 18735 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 17/03/2023 indiziato - in concorso con il padre US - del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; 2. ricorre per cassazione il difensore del GE deducendo: 2.1 omessa motivazione sulla sussistenza del doppio requisito della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza delle ritenute esigenze cautelari: rileva che il Tribunale, dopo aver dato conto della limitazione delle censure al solo profilo delle esigenze cautelari, ha in realtà omesso di motivare sul punto soffermandosi, piuttosto, sugli indizi di colpevolezza;
segnala che, tuttavia, anche in merito al pericolo di reiterazione, il Tribunale ha omesso di verificare la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari che ha ritenuto sulla scorta di argomentazioni congetturali e di natura meramente ipotetica;
richiama, a tal proposito, l'accenno operato dal Tribunale alla mancata adozione della misura per il capo 16) su cui il PM non aveva proposto impugnazione e che non poteva in alcun modo essere valorizzato addirittura integrando la motivazione del provvedimento impugnato in termini non consentiti nell'appello cautelare;
rileva, ancora, come le condotte di cui si discute risalgono, secondo la provvisoria contestazione, al più al novembre del 2016; richiama, ancora, il provvedimento impugnato laddove, a pag. 7, il Tribunale ha evocato il procedimento per bancarotta fraudolenta omettendo di considerarne la intervenuta archiviazione e che il GIP, nel respingere la richiesta di misura, aveva considerato "del tutto evanescenti i collegamenti con l'associazione mafiosa Nardo di Lentini" tanto che il provvedimento del Tribunale del Riesame, che, su appello del PM, aveva applicato la misura, era stato annullato dalla Corte di Cassazione con rinvio al medesimo ufficio che, da ultimo, aveva respinto il gravame della pubblica accusa con la esclusione di ogni misura cautelare a carico del ricorrente inducendo il PM a chiedere l'archiviazione; rileva che analoga sorte è stata quella della vicenda "Oranfrizer" in cui lo stesso Tribunale, che aveva provveduto sull'appello del PM, aveva escluso ogni commistione con ambiti mafiosi;
aggiunge che, per altro verso, nessuna riapertura delle indagini era intervenuta per consentire di contestate nuovamente gli stessi fatti sia pure diversamente qualificati;
sottolinea che il Tribunale ha omesso di considerare che la morte di US GE, unico legame con la criminalità organizzata, ha escluso ogni necessità di ricorrere ad intestazioni fittizie finalizzate ad evitare misure di prevenzione patrimoniale dal momento che il ricorrente è del tutto incensurato;
denunzia la apoditticità del provvedimento impugnato quanto alla diagnosi di inadeguatezza di misure diverse a garantire la tutela delle esigenze cautelari ravvisate;
3. la Procum Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, il carattere generico del ricorso rispetto alle argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della decisione che ha vagliato in maniera adeguata le censure reiterate in questa sede;
sottolinea come il "tempo silente" sia rilevante soltanto ai fini della adozione della misura ma non già della sua revoca in cui il tempo trascorso non rileva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Va rilevato, in primo luogo, come la difesa, in sede di appello, avesse rinunciato ai motivi articolati in punto di fumus ed avesse, invece, insistito esclusivamente sul' .2 doglianze in punto di periculum in mora. In secondo luogo è necessario segnalare che il procedimento in esame origina da una istanza di revoca della misura cautelare adottata, nei confronti del GE, con provvedimento adottato dal GIP di Catania nel mese di giugno del 2022 nei cui confronti, va detto, non risulta essere stata proposta istanza di riesame. È allora opportuno ribadire che il principio secondo cui, il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare non incontra alcuna preclusione - quanto all'accertamento della carenza originaria (oltre che persistente) di indizi o di esigenze cautelari - nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare nei termini previsti dagli artt. 309 comma primo e 311 comma secondo cod. proc. pen.; si è chiarito, infatti, che una preclusione processuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari;
ma essa ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, intendendosi queste ultime come le questioni che quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte;
ne consegue che tali pronunce - se non impugnabili o, a loro volta, non impugnate - spiegano un'efficacia preclusiva sulle suindicate questioni e che, pertanto, come non è consentita l'adozione di una nuova ordinanza cautelare sulla base degli stessi elementi ritenuti insussistenti o irrilevanti in sede di gravame, allo stesso modo le questioni in discorso restano precluse in sede di adozione di ogni successivo provvedimento relativo alla stessa misura e allo stesso soggetto (cfr., Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213 - 01; cfr., anche, Sez. U, n. 12 dell'8,7.1994, Palumbo e n. 13, Pirro, non massimate;
cfr., anche, più recentemente, Sez. 2, n. 8644 del 26.10.2022, De Vivo). 1. Tanto premesso, va richiamato l'orientamento, condiviso dal collegio, secondo cui la motivazione autonoma circa il requisito della "attualità" del "periculum", la cui necessità è stata introdotta nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la individuazione di una specifica (e prossima) occasione per delinquere, ma si risolve in una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr., Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Verga, Rv. 269684 - 01; Sez. 5 - , n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 5 - , n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv. 282769 - 01). In particolare, si è chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - ancorché non specificamente individuata né, tanto meno, imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata, aggiungendo che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice;
conf., ancora, Sez. 3 - , n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01, in cui la Corte ha affermato che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, 1? quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza;
cfr., ancora, Sez.
2 - n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085 - 01). 4 2. Detto questo, osserva il collegio che la condotta ascritta al ricorrente, e che, secondo la ricostruzione operata nel provvedimento impugnato, si inserisce nell'indagine "Agorà", riguarda la intestazione - asseritamente fittizia - di tre società controllate dal GE e dal padre US ed operanti nel settore trasporti, a soggetti terzi e, in particolare: la Logitrade srl a US PE, amministratore unico sino alla cancellazione della società; la T.LOG a SE BR dal 2012 al 30.12.2015, a EP PE dal 30.12.2015 al 2.8.2016, dal 2.8.2016 al 23.1.2018 nuovamente a BR SE e, infine, dal 23.1.2018 a NI GE che diveniva titolare dell'intero pacchetto di quote;
la LG srl dal 3.12.2015 a US PE. La finalità elusiva, elemento costitutivo del delitto in esame, consisteva, secondo l'imputazione provvisoria, nell'intento di eludere il rischio legato alla adozione di misure di prevenzione patrimoniale riferite a US GE, in passato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.. NI GE era amministratore di tutte e tre le società che gestiva in accordo con il padre e, sempre secondo la ricostruzione proposta dalla pubblica accusa sulla scorta degli elementi di indagine, senza alcuna intromissione di coloro che ne risultavano formalmente titolari. 3. Come accennato, le doglianze articolate dalla difesa si erano sviluppate esclusivamente sul versante del periculum in mora avendo fatto presente che le società della cui fittizia intestazione si discute erano state costituite nel 2011 e che era dunque a quel momento che doveva farsi risalire la consumazione del reato, di natura instantanea. La difesa, inoltre, aveva fatto presente come il decesso di US GE, ovvero di colui che, in quanto già condannato per reati di criminalità organizzata, poteva temere di essere assoggettato a misure di prevenzione patrimoniale, aveva comportato il venir meno della necessità di porre in atto nuove ed ulteriori operazioni di intestazione fittizia. 3.1 Rileva il collegio che la risposta fornita dal Tribunale del riesame ai rilievi difensivi articolati in punto di periculum in mora risulta gravemente viziata sul piano logico e giuridico. E' vero, infatti, che il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen. è un reato istantaneo ad effetti permanenti, che può pertanto assumere natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, qualora la modifica della compagine sociale o dell'organo amministrativo di una società, realizzata mediante la fittizia intestazione di quote a terzi, sia suscettibile di 5 determinare una "nuova apparenza", con raggiungimento di un assetto stabile e definitivo e conseguente "slittamento" del momento consumativo del reato, sempre a condizione, naturalmente, che sia strumentale alla elusione di una misura di prevenzione. (cfr., Sez. 2 - , n. 17035 del 10/03/2022, Frascati, Rv. 283193 - 01; conf., Sez. 5 - , n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256 - 01). E, tuttavia, è pur sempre necessario che l'attribuzione fittizia ad altri riguardi, per l'appunto, la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicché, in ossequio al principio di tassatività, non assume rilievo il simulato trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciale, anche nel caso in cui la condotta sia finalizzata alla elusione dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali;
ed è proprio in ossequio al principio qui riaffermato che la sentenza "Frascati", sopra richiamata, ha annullato senza rinvio la decisione con la quale era stata attribuita rilevanza, ai fini del perfezionamento del reato, alla modifica del solo organo amministrativo della società, e non del capitale sociale, della compagine societaria e dei beni aziendali, intervenuta a distanza di sette anni dalla sua costituzione della società. Il Tribunale, allora, avrebbe dovuto motivare sulla rilevanza della condotta del ricorrente non soltanto nel momento della prima attribuzione fittizia di quote ma, anche, ed a titolo concorsuale, per il periodo successivo, tenuto conto che proprio la natura istantanea del delitto in esame comporta che, per potersi affermare il concorso da parte di soggetto terzo, è necessario dimostrare che questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento dell'attribuzione fraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanza l'eventuale ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (cfr., così, ad esempio, Sez. 6 - , n. 13843 del 27/02/2019, Lo Franco, Rv. 275372 - 01). Quanto alle implicazioni connesse al decesso di US GE, il Tribunale ha fatto presente che nemmeno NI, odierno ricorrente, poteva ritenersi totalmente estraneo a contesti mafiosi ed a logiche di mercato tipiche di tali contesti. Ha richiamato, a tal proposito, la gestione delle società, che sarebbe stata esercitata, dal ricorrente, su disposizioni del padre, con modalità tipicamente intimidatorie ed estorsive nonché i collegamenti criminali e le conoscenze con appartamenti alla criminalità organizzata. Se non ché, a conforto di tali affermazioni, il Tribunale ha richiamato alcune conversazioni intercettate tra il ricorrente ed il genitore, risalenti tuttavia al 6 dicembre del 2015; per altro verso, secondo il Tribunale, la intercettazione "inter alios" del 13.9.2018, ovvero comunque assai risalente nel tempo, testimonierebbe la vicinanza del ricorrente a AT RI, responsabile del villaggio Sant'Agata del clan Santapaola-Ercolano. Prescindendo da ogni altra considerazione sui pur pertinenti rilievi operati dalla difesa (quanto, ad esempio, sulla sorte del procedimento per bancarotta oltre che di quello relativo alla vicenda "Oranfrizer" in cui era stato lo stesso Tribunale, provvedendo sull'appello del PM, ad escludere ogni commistione del GE con ambiti mafiosi), non può non rilevarsi la inadeguatezza della motivazione con cui i giudici del riesame hanno ritenuto di poter "attualizzare" il periculum consistente nel rischio di reiterazione nel reato a carico del ricorrente;
a tal proposito, infatti, hanno fatto presente che la morte del padre US non sarebbe di ostacolo al pericolo di reiterazione nel reato per il figlio NI "... potendo lo stesso temere una diretta imputazione per associazione mafiosa, ragione per la quale potrebbe avere interesse a creare fittizi schermi societari per impedire l'esecuzione di misure di prevenzione" (cfr., pag. 7). In tal modo, dunque, la valutazione del Tribunale ha finito per fondarsi su una duplice ipotesi: che il ricorrente, attualmente incensurato, possa temere una imputazione per associazione mafiosa e che, per altro verso, possa perciò avere interesse a realizzare altri schermi fittizi per evitare il rischio legato alla adozione di eventuali misure di prevenzione a suo carico. Ha ritenuto, inoltre, che nemmeno il sequestro delle società poteva essere decisivo sul piano della esclusione del periculum in quanto proprio le pregresse intestazioni fittizie sarebbero "... sintomatiche delle costanti condotte elusive di provvedimenti ab-latori reali e delle continue modalità fraudolente di gestione delle società da parte del medesimo sia nei confronti del creditori sia nei confronti dello Stato" (cfr., ivi, pag. 7) e, per altro verso, "... nulla impedirebbe all'appellante di costituire delle nuove società per assecondare le finalità delittuose degli ambienti criminali cui ha dimostrato di essere vicino" (cfr., ancora, ivi). Il Tribunale, in definitiva, ha motivato sul periculum in termini del tutto ipotetici e che si discostano dai consolidati principi elaborati e ribaditi dalla giurisprudenza sopra richiamata. Si impone, perciò, l'annullamento della ordinanza con rinvio al medesimo Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
7 annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania - Sezione per il riesame delle misure cautelari personali - per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 17.3.2023
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26.10-10.11.2022, il Tribunale di Catania ha respinto l'appello che era stato proposto nell'interesse di NI GE contro l'ordinanza del GIP che, in data 18.7.2022, aveva rigettato la richiesta di revoca delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria cumulativamente applicate al ricorrente perché ritenuto gravemente Penale Sent. Sez. 2 Num. 18735 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 17/03/2023 indiziato - in concorso con il padre US - del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; 2. ricorre per cassazione il difensore del GE deducendo: 2.1 omessa motivazione sulla sussistenza del doppio requisito della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza delle ritenute esigenze cautelari: rileva che il Tribunale, dopo aver dato conto della limitazione delle censure al solo profilo delle esigenze cautelari, ha in realtà omesso di motivare sul punto soffermandosi, piuttosto, sugli indizi di colpevolezza;
segnala che, tuttavia, anche in merito al pericolo di reiterazione, il Tribunale ha omesso di verificare la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari che ha ritenuto sulla scorta di argomentazioni congetturali e di natura meramente ipotetica;
richiama, a tal proposito, l'accenno operato dal Tribunale alla mancata adozione della misura per il capo 16) su cui il PM non aveva proposto impugnazione e che non poteva in alcun modo essere valorizzato addirittura integrando la motivazione del provvedimento impugnato in termini non consentiti nell'appello cautelare;
rileva, ancora, come le condotte di cui si discute risalgono, secondo la provvisoria contestazione, al più al novembre del 2016; richiama, ancora, il provvedimento impugnato laddove, a pag. 7, il Tribunale ha evocato il procedimento per bancarotta fraudolenta omettendo di considerarne la intervenuta archiviazione e che il GIP, nel respingere la richiesta di misura, aveva considerato "del tutto evanescenti i collegamenti con l'associazione mafiosa Nardo di Lentini" tanto che il provvedimento del Tribunale del Riesame, che, su appello del PM, aveva applicato la misura, era stato annullato dalla Corte di Cassazione con rinvio al medesimo ufficio che, da ultimo, aveva respinto il gravame della pubblica accusa con la esclusione di ogni misura cautelare a carico del ricorrente inducendo il PM a chiedere l'archiviazione; rileva che analoga sorte è stata quella della vicenda "Oranfrizer" in cui lo stesso Tribunale, che aveva provveduto sull'appello del PM, aveva escluso ogni commistione con ambiti mafiosi;
aggiunge che, per altro verso, nessuna riapertura delle indagini era intervenuta per consentire di contestate nuovamente gli stessi fatti sia pure diversamente qualificati;
sottolinea che il Tribunale ha omesso di considerare che la morte di US GE, unico legame con la criminalità organizzata, ha escluso ogni necessità di ricorrere ad intestazioni fittizie finalizzate ad evitare misure di prevenzione patrimoniale dal momento che il ricorrente è del tutto incensurato;
denunzia la apoditticità del provvedimento impugnato quanto alla diagnosi di inadeguatezza di misure diverse a garantire la tutela delle esigenze cautelari ravvisate;
3. la Procum Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, il carattere generico del ricorso rispetto alle argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della decisione che ha vagliato in maniera adeguata le censure reiterate in questa sede;
sottolinea come il "tempo silente" sia rilevante soltanto ai fini della adozione della misura ma non già della sua revoca in cui il tempo trascorso non rileva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Va rilevato, in primo luogo, come la difesa, in sede di appello, avesse rinunciato ai motivi articolati in punto di fumus ed avesse, invece, insistito esclusivamente sul' .2 doglianze in punto di periculum in mora. In secondo luogo è necessario segnalare che il procedimento in esame origina da una istanza di revoca della misura cautelare adottata, nei confronti del GE, con provvedimento adottato dal GIP di Catania nel mese di giugno del 2022 nei cui confronti, va detto, non risulta essere stata proposta istanza di riesame. È allora opportuno ribadire che il principio secondo cui, il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare non incontra alcuna preclusione - quanto all'accertamento della carenza originaria (oltre che persistente) di indizi o di esigenze cautelari - nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare nei termini previsti dagli artt. 309 comma primo e 311 comma secondo cod. proc. pen.; si è chiarito, infatti, che una preclusione processuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari;
ma essa ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, intendendosi queste ultime come le questioni che quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte;
ne consegue che tali pronunce - se non impugnabili o, a loro volta, non impugnate - spiegano un'efficacia preclusiva sulle suindicate questioni e che, pertanto, come non è consentita l'adozione di una nuova ordinanza cautelare sulla base degli stessi elementi ritenuti insussistenti o irrilevanti in sede di gravame, allo stesso modo le questioni in discorso restano precluse in sede di adozione di ogni successivo provvedimento relativo alla stessa misura e allo stesso soggetto (cfr., Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213 - 01; cfr., anche, Sez. U, n. 12 dell'8,7.1994, Palumbo e n. 13, Pirro, non massimate;
cfr., anche, più recentemente, Sez. 2, n. 8644 del 26.10.2022, De Vivo). 1. Tanto premesso, va richiamato l'orientamento, condiviso dal collegio, secondo cui la motivazione autonoma circa il requisito della "attualità" del "periculum", la cui necessità è stata introdotta nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la individuazione di una specifica (e prossima) occasione per delinquere, ma si risolve in una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr., Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Verga, Rv. 269684 - 01; Sez. 5 - , n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 5 - , n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv. 282769 - 01). In particolare, si è chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - ancorché non specificamente individuata né, tanto meno, imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata, aggiungendo che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice;
conf., ancora, Sez. 3 - , n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01, in cui la Corte ha affermato che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, 1? quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza;
cfr., ancora, Sez.
2 - n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085 - 01). 4 2. Detto questo, osserva il collegio che la condotta ascritta al ricorrente, e che, secondo la ricostruzione operata nel provvedimento impugnato, si inserisce nell'indagine "Agorà", riguarda la intestazione - asseritamente fittizia - di tre società controllate dal GE e dal padre US ed operanti nel settore trasporti, a soggetti terzi e, in particolare: la Logitrade srl a US PE, amministratore unico sino alla cancellazione della società; la T.LOG a SE BR dal 2012 al 30.12.2015, a EP PE dal 30.12.2015 al 2.8.2016, dal 2.8.2016 al 23.1.2018 nuovamente a BR SE e, infine, dal 23.1.2018 a NI GE che diveniva titolare dell'intero pacchetto di quote;
la LG srl dal 3.12.2015 a US PE. La finalità elusiva, elemento costitutivo del delitto in esame, consisteva, secondo l'imputazione provvisoria, nell'intento di eludere il rischio legato alla adozione di misure di prevenzione patrimoniale riferite a US GE, in passato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.. NI GE era amministratore di tutte e tre le società che gestiva in accordo con il padre e, sempre secondo la ricostruzione proposta dalla pubblica accusa sulla scorta degli elementi di indagine, senza alcuna intromissione di coloro che ne risultavano formalmente titolari. 3. Come accennato, le doglianze articolate dalla difesa si erano sviluppate esclusivamente sul versante del periculum in mora avendo fatto presente che le società della cui fittizia intestazione si discute erano state costituite nel 2011 e che era dunque a quel momento che doveva farsi risalire la consumazione del reato, di natura instantanea. La difesa, inoltre, aveva fatto presente come il decesso di US GE, ovvero di colui che, in quanto già condannato per reati di criminalità organizzata, poteva temere di essere assoggettato a misure di prevenzione patrimoniale, aveva comportato il venir meno della necessità di porre in atto nuove ed ulteriori operazioni di intestazione fittizia. 3.1 Rileva il collegio che la risposta fornita dal Tribunale del riesame ai rilievi difensivi articolati in punto di periculum in mora risulta gravemente viziata sul piano logico e giuridico. E' vero, infatti, che il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen. è un reato istantaneo ad effetti permanenti, che può pertanto assumere natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, qualora la modifica della compagine sociale o dell'organo amministrativo di una società, realizzata mediante la fittizia intestazione di quote a terzi, sia suscettibile di 5 determinare una "nuova apparenza", con raggiungimento di un assetto stabile e definitivo e conseguente "slittamento" del momento consumativo del reato, sempre a condizione, naturalmente, che sia strumentale alla elusione di una misura di prevenzione. (cfr., Sez. 2 - , n. 17035 del 10/03/2022, Frascati, Rv. 283193 - 01; conf., Sez. 5 - , n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256 - 01). E, tuttavia, è pur sempre necessario che l'attribuzione fittizia ad altri riguardi, per l'appunto, la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicché, in ossequio al principio di tassatività, non assume rilievo il simulato trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciale, anche nel caso in cui la condotta sia finalizzata alla elusione dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali;
ed è proprio in ossequio al principio qui riaffermato che la sentenza "Frascati", sopra richiamata, ha annullato senza rinvio la decisione con la quale era stata attribuita rilevanza, ai fini del perfezionamento del reato, alla modifica del solo organo amministrativo della società, e non del capitale sociale, della compagine societaria e dei beni aziendali, intervenuta a distanza di sette anni dalla sua costituzione della società. Il Tribunale, allora, avrebbe dovuto motivare sulla rilevanza della condotta del ricorrente non soltanto nel momento della prima attribuzione fittizia di quote ma, anche, ed a titolo concorsuale, per il periodo successivo, tenuto conto che proprio la natura istantanea del delitto in esame comporta che, per potersi affermare il concorso da parte di soggetto terzo, è necessario dimostrare che questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento dell'attribuzione fraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanza l'eventuale ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (cfr., così, ad esempio, Sez. 6 - , n. 13843 del 27/02/2019, Lo Franco, Rv. 275372 - 01). Quanto alle implicazioni connesse al decesso di US GE, il Tribunale ha fatto presente che nemmeno NI, odierno ricorrente, poteva ritenersi totalmente estraneo a contesti mafiosi ed a logiche di mercato tipiche di tali contesti. Ha richiamato, a tal proposito, la gestione delle società, che sarebbe stata esercitata, dal ricorrente, su disposizioni del padre, con modalità tipicamente intimidatorie ed estorsive nonché i collegamenti criminali e le conoscenze con appartamenti alla criminalità organizzata. Se non ché, a conforto di tali affermazioni, il Tribunale ha richiamato alcune conversazioni intercettate tra il ricorrente ed il genitore, risalenti tuttavia al 6 dicembre del 2015; per altro verso, secondo il Tribunale, la intercettazione "inter alios" del 13.9.2018, ovvero comunque assai risalente nel tempo, testimonierebbe la vicinanza del ricorrente a AT RI, responsabile del villaggio Sant'Agata del clan Santapaola-Ercolano. Prescindendo da ogni altra considerazione sui pur pertinenti rilievi operati dalla difesa (quanto, ad esempio, sulla sorte del procedimento per bancarotta oltre che di quello relativo alla vicenda "Oranfrizer" in cui era stato lo stesso Tribunale, provvedendo sull'appello del PM, ad escludere ogni commistione del GE con ambiti mafiosi), non può non rilevarsi la inadeguatezza della motivazione con cui i giudici del riesame hanno ritenuto di poter "attualizzare" il periculum consistente nel rischio di reiterazione nel reato a carico del ricorrente;
a tal proposito, infatti, hanno fatto presente che la morte del padre US non sarebbe di ostacolo al pericolo di reiterazione nel reato per il figlio NI "... potendo lo stesso temere una diretta imputazione per associazione mafiosa, ragione per la quale potrebbe avere interesse a creare fittizi schermi societari per impedire l'esecuzione di misure di prevenzione" (cfr., pag. 7). In tal modo, dunque, la valutazione del Tribunale ha finito per fondarsi su una duplice ipotesi: che il ricorrente, attualmente incensurato, possa temere una imputazione per associazione mafiosa e che, per altro verso, possa perciò avere interesse a realizzare altri schermi fittizi per evitare il rischio legato alla adozione di eventuali misure di prevenzione a suo carico. Ha ritenuto, inoltre, che nemmeno il sequestro delle società poteva essere decisivo sul piano della esclusione del periculum in quanto proprio le pregresse intestazioni fittizie sarebbero "... sintomatiche delle costanti condotte elusive di provvedimenti ab-latori reali e delle continue modalità fraudolente di gestione delle società da parte del medesimo sia nei confronti del creditori sia nei confronti dello Stato" (cfr., ivi, pag. 7) e, per altro verso, "... nulla impedirebbe all'appellante di costituire delle nuove società per assecondare le finalità delittuose degli ambienti criminali cui ha dimostrato di essere vicino" (cfr., ancora, ivi). Il Tribunale, in definitiva, ha motivato sul periculum in termini del tutto ipotetici e che si discostano dai consolidati principi elaborati e ribaditi dalla giurisprudenza sopra richiamata. Si impone, perciò, l'annullamento della ordinanza con rinvio al medesimo Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
7 annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania - Sezione per il riesame delle misure cautelari personali - per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 17.3.2023