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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/02/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 69/2024 Reg. V.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I T O R I N O
SEZIONE PER I MINORENNI E FAMIGLIA
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Carla BELTRAMINO Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere rel.
Dott.ssa Laura PIACENTI Consigliere on.
Dott. Giovanni Luca DI SPIRITO Consigliere on. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello n. 69/2024 Reg. V.G. avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 28/2024 emessa in data 04.01.2024 (dep. 23.01.2024) dal Tribunale per i Minorenni di Torino con riferimento ai minori
nata a [...] il [...], figlia di e di Persona_1 Parte_1 [...]
Parte_2
nato a [...] il [...] Persona_2
e
nata a [...] il [...], figli di e di Persona_3 Persona_4
Parte_2
che ne ha dichiarato lo stato di adottabilità; promossa da
e in qualità di genitori, rappresentati e Parte_2 Persona_4 difesi dall'Avv. Riccardo MARESCOTTO presso il cui studio in Torino, Via Serrano n.9 sono elettivamente domiciliati in forza di procura in atti;
APPELLANTI
Sig. in qualità di padre della minore elettivamente Parte_1 Per_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Daniela ARDIZZONE, sito in Biella, Via Serralunga n. 2, in forza di procura in atti
APPELLATO
e con l'intervento del:
CURATORE SPECIALE dei minori, in persona dell'Avv. Laura DUTTO, giusta nomina del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta con provvedimenti del 1-6/9/2022 e 09/03/2023; del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA; del TUTORE PROVVISORIO dei minori, in persona del legale Rappresentante del Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. di Ivrea, CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Difesa della GNa e chiede Parte_2 Persona_4
l'accoglimento dell'appello proposto (revoca della dichiarazione di adottabilità e rientro dei tre minori presso gli appellanti e, in via subordinata, pronunciarsi l'adozione c.d. aperta).
Difesa del GN : a parziale modifica delle conclusioni rassegnate Pt_1 nella propria comparsa, chiede il proseguimento degli incontri padre-minore o comunque una forma di mantenimento dei rapporti con il padre, nel caso in cui la famiglia affidataria attuale divenisse adottiva.
Curatore speciale, Avv. DUTTO Laura: si dichiara favorevole alla prosecuzione degli incontri tra il padre e la minore a cadenza decisa dai servizi, qualora la Per_1 famiglia affidataria rimasse l'attuale. Per quanto concerne i minori Per_4 chiede la conferma dello stato di adottabilità.
Tutore del minore: chiede la conferma della sentenza in primo grado.
Procuratore Generale: chiede la conferma della dichiarazione di adottabilità di tutti i minori e si associa alle richieste del Curatore speciale per quanto riguarda il mantenimento dei rapporti tra e il padre. Per_1
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO Primo grado
Il procedimento prendeva avvio a seguito del ricorso depositato in data 19.11.2021 con il quale il PM chiedeva la conferma del provvedimento ex. art. 403 c.c. a tutela di collocata in affidamento eterofamiliare in ragione della Per_1 segnalazione effettuata dalle maestre dell'asilo, che avevano notato sul corpo della minore i segni di graffi, tumefazioni, ustioni simili al contatto di una sigaretta, lesioni che anche in passato erano state giustificate dalla madre e dal suo compagno come scaturenti dalle condotte autolesive poste in essere dalla medesima. Le maestre riferivano che seppur la minore aveva un ritardo mentale tale da giustificare una difficoltà nella socializzazione, non si era mai procurata lesioni in loro presenza. Il pediatra di famiglia riferiva invece di aver visto la minore durante tali crisi. La GNa riportava dei video a Pt_2 dimostrazione delle condotte autolesive di e giustificava la mancata Per_1 attenzione alla pulizia della minore, riferendo una resistenza della medesima nel momento del lavaggio e della vestizione. Dall'osservazione effettuata sul nucleo, risultava che era figlia dei GNi , che si erano Per_1 Parte_3 separati in seguito alla scoperta della gravidanza di figlio di una relazione R_ extraconiugale della GNa con il GN . I genitori di avevano Per_4 Per_1 pertanto organizzato un affidamento condiviso della figlia e la GNa Pt_2 con era andata a vivere presso la casa del GN , dove viveva la Per_1 Pt_1 sua prima moglie e le due figlie di primo letto. Il Tribunale minorile con decreto depositato il 21.12.2021 confermava il provvedimento ex 403 c.c. e disponeva i necessari accertamenti, vista la situazione di incuria della minore In data Per_1
31.08.2022 il PM minorile chiedeva di chiudere la procedura di volontaria giurisdizione (VG 2026/21) e di aprire la procedura valutativa dell'adottabilità per la condizione di grave trascuratezza materiale ed emotiva di entrambi i minori e l'incapacità dei genitori di occuparsene adeguatamente, riscontrandosi pertanto delle carenze genitoriali di tale gravità da ritenersi comunque non recuperabili in tempi compatibili con le esigenze di crescita dei figli. Con provvedimento depositato 1.9.2022, il Tribunale minorile chiudeva la procedura di volontaria giurisdizione, disponeva l'apertura della procedura di adottabilità per e Per_1
sospendeva la responsabilità genitoriale dei tre genitori, confermava il R_ collocamento di presso famiglia affidataria, disponeva il collocamento Per_1 comunitario per e la madre, confermava le prese in carico e disponeva R_ consulenza tecnica d'ufficio. Dall'istruttoria espletata nella procedura di volontaria giurisdizione era emerso, infatti, che e presentavano Per_1 R_ significative problematiche di salute aggravate dal contesto di deprivazione e scarsa attenzione vissuto in ambito familiare, problematiche che avevano visto un miglioramento di grazie all'affidamento eterofamiliare e di solo in Per_1 R_ ragione dell'intenso progetto educativo. Tuttavia, nonostante l'evidente affetto mostrato dai genitori per i figli e un intervento educativo massiccio, continuavano a persistere delle gravi inadeguatezze genitoriali soprattutto in relazione all'incapacità di comprendere i bisogni dei figli e soddisfarli. La GNa Pt_2 aveva somministrato per un mese (al posto della settimana prescritta dal medico) un farmaco a che lo aveva reso astenico e sonnolente. Inoltre, non era in R_ grado di comprendere la malattia di e i motivi dell'allontanamento, Per_1 continuando a cercare cause esterne. Non sussistevano altresì risorse parentali che potessero occuparsi dei minori. Madre e venivano inseriti in comunità R_ il 12.09.2022. Con provvedimento depositato il 09.03.2023, si estendeva la procedura di adottabilità all'ultima nata, (n. il 24.02.2023), secondogenita ER della GNa e del GN , atteso il complesso e lungo Pt_2 Per_4 percorso comunitario intrapreso dalla madre e attese le ancora persistenti criticità che la GNa presentava nell'accudimento di La CTU veniva R_ depositata in data 18.07.2023, sulle conclusioni di cui di seguito. Dall'istruttoria nella procedura di adottabilità in particolare emergeva: con relazione educativa protocollata 4.10.2023, gli educatori della comunità ospitante davano atto di una notevole preoccupazione per la tutela dei minori in relazione alle condotte non adeguate e poco tutelanti della madre che li minacciava dicendo “io ti lancio, ti tiro”, segnalavano pertanto la necessità di porre a termine l'inserimento comunitario e l'inizio dell'affidamento eterofamiliare per i due minori. Lo stato emotivo della GNa risultava essere instabile, alternando momenti di Pt_2 tranquillità a momenti di nervosismo, che la portavano ad assumere comportamenti bruschi ed impulsivi. Si mostrava scontrosa sia con gli operatori dell'equipe educativa (in occasione della domanda del perché il minore piangesse, rispondeva “Sono cazzi miei…io questi li lascio qua, l'importante è che ho mia figlia
di questi non me ne importa niente…Io me ne vado, io me ne vado”. La Per_1 GNa in tale occasione urlava e sbraitava contro ospiti e educatori, ignara della presenza dei bambini che si mostravano spaventati. Rappresentavano che, a prescindere dall'episodio segnalato, durante la quotidianità si mostrava in difficoltà nella gestione di entrambi i minori, faticando soprattutto a gestire i momenti di frustrazione di rispetto ai quali era solita imitare il pianto del R_ bambino, verbalizzando “piangi per niente”, senza confortarlo, o attribuendogli l'epiteto di “handicappato”, verbalizzando “io ti lancio, io ti tiro, deve imparare ad ascoltarmi sono sua madre” oppure ancora minacciando lo stesso che lei se ne sarebbe andata e lo avrebbe lasciato lì da solo. Faticava inoltre a comprendere i bisogni dei minori, in particolare riguardanti la stimolazione dal punto di vista motorio e cognitivo non proponendo mai alcuna attività strutturata. Risultava inidonea altresì all'accudimento meramente materiale dei minori non provvedendo al lavaggio quotidiano, al cambio dei vestiti – li faceva dormire con i vestiti usati durante il giorno- e nella gestione e nella scelta dei vestiti più adeguati. Nel rapporto con l'equipe ricercava frequentemente il dialogo con gli educatori, assumendo però in diverse occasioni un atteggiamento scontroso e maleducato, risultando restia ad accettare aiuto e consigli mostrando sfiducia nei loro confronti. Non aveva raggiunto gli obiettivi minimi concordati con l'equipe quali: l'igiene personale, dei minori e degli spazi assegnati al nucleo, giustificando costantemente il suo comportamento e ritenendo che il percorso comunitario stesse procedendo positivamente. Non risultava inoltre consapevole del proprio nervosismo. Nella relazione con le altre ospiti si era mostrata particolarmente scontrosa assumendo un atteggiamento provocatorio e contestualmente aveva tenuto un comportamento inadeguato nei confronti dei minori presenti, non riuscendo a gestire le proprie emozioni di rabbia e non ponendosi in ascolto durante gli interventi degli educatori. Rispetto all'autonomia personale ed organizzativa della GNa si registrava un'incapacità di Pt_2 interiorizzazione di una routine giornaliera funzionale per scandire i tempi della giornata ed effettuare un'organizzazione che la portasse a seguire delle norme igieniche basilari nell'igienizzazione degli spazi affidati al nucleo e a strutturare delle attività con i minori. Non si mostrava costante nel mantenere i progressi raggiunti nel tempo e tendeva ad accumulare oggetti inutilizzati. Rispetto ai minori, la GNa non era stata in grado di mettere puntualmente il tutore al figlio, nonostante la prescrizione medica. Mentre veniva costantemente ER tenuta nel passeggino e nonostante l'invito alla GNa di svolgere attività al tappetino con la minore al piano terra, la GNa riferiva di svolgerle nella sua stanza. In conclusione, la GNa appariva sempre più in difficoltà nella gestione di sé stessa, della propria emotività ed impulsività, oltre che dei minori, non mostrandosi consapevole dei propri limiti e delle proprie reazioni nei momenti di difficoltà, risultando coì pericolosa per il benessere psicofisico dei minori. Per i limiti cognitivi ed emotivi della GNa e per le difficoltà emerse nella gestione e nel riconoscimento dei bisogni dei minori, l'equipe educativa riteneva che la GNa non fosse in grado di tutelare adeguatamente lo sviluppo psicofisico ed emotivo dei minori. Gli strumenti educativi forniti dall'equipe educativa non erano risultati essere acquisiti dalla GNa per gettare le basi verso un progetto di autonomia, in quanto la stessa necessitava di un costante monitoraggio e supporto da parte degli educatori, date le carenze circa le autonomie personali e le capacità genitoriali.
Secondo grado
Con sentenza del 4.01.2024 (dep. 23.01.2024) il Tribunale minorile dichiarava quindi lo stato di adottabilità dei minori Persona_5 Persona_2
disponeva che i minori fossero iscritti nel registro dei minori Persona_3 da dichiarare adottabili;
disponeva che i minori venissero collocati presso una o più famiglie in possesso dei requisiti per la loro futura adozione e che, nelle more della procedura di abbinamento rimanesse presso l'attuale famiglia Per_1 affidataria, mentre e venissero inseriti in risorsa familiare o risorse R_ ER ponte, previe immediate dimissioni della madre dalla comunità; disponeva l'interruzione degli incontri e di ogni altra modalità e di comunicazione tra i minori e tutti i loro familiari;
autorizzava incontri tra e il padre fino Per_1 all'inserimento della minore in famiglia avente i requisiti per la sua futura adozione, con la frequenza che sarebbe stata individuata dal Servizio Sociale e che sarebbe stata modulata in relazione alla specifiche condizioni della minore e del GN;
autorizzava incontri tra i fratelli con la frequenza e la Pt_1 modalità individuata dai Servizi in relazione alle specifiche condizioni di ciascun minore. Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla scorta del copioso materiale acquisito (relazioni sociali e CTU) che aveva confermato le gravi fragilità personali e personologiche di tutti e tre i genitori, la seria compromissione delle loro competenze genitoriali, l'assenza di altri parenti e infine il pericolo per l'incolumità di e a causa delle condotte aggressive e trascuranti R_ ER della GNa nel contesto comunitario. In particolare, la relazione Pt_2 peritale (psicologica e psichiatrica), riguardo la GNa aveva Pt_2 formulato una diagnosi di disabilità intellettiva lieve con chiari limiti cognitivi e relazionali, una grave immaturità, instabilità affettiva, discontrollo degli impulsi, dipendenza dalla figura maschile, un contegno diffidente, un'immutata posizione acritica rispetto ai propri convincimenti - fondati sempre su posizioni autocentrate -, l'incapacità di comprendere gli stati soggettivi altrui e di riconoscere i propri limiti e difficoltà, la totale esternalizzazione delle responsabilità e la percezione delle leggi e dell'autorità come ostacoli. I riportati elementi psicologici avevano compromesso l'adeguato esercizio del ruolo genitoriale da parte della stessa, risultato gravemente deficitario, nonostante i sostegni sempre più intensi offerti dai Servizi sociosanitari. La GNa , Pt_2 infatti, si era rilevata carente nelle competenze materne accuditive, protettive, educative e affettive, che non erano recuperabili in tempi compatibili con le esigenze di crescita dei minori, se non addirittura irrecuperabili. La madre, infatti, non riconosceva l'importanza dell'igiene (presentando se stessa e i figli con abiti sporchi e trasandati;
era stato necessario programmarle un calendario per il lavaggio dei figli), non era in grado di prestare le cure basilari per i figli, era superficiale e trascurante nel loro accudimento- anche alimentare- e nell'educazione, non riconoscendo i loro segnali di malessere, né era in grado di interpretare i loro stati emotivi e di dare adeguato soddisfacimento ai loro bisogni affettivi e materiali, bisogni sempre subordinati alle sue esigenze di adulto. Quanto al GN egli veniva descritto dai periti come persona Per_4 semplice, con tratti di immaturità ed estrema superficialità di giudizio. Era inoltre ostile e diffidente con gli operatori, totalmente acritico rispetto alle problematiche dei minori, della compagna, di cui era dipendente, e delle loro competenze genitoriali. Seppur i periti riconoscevano nell'uomo un legame affettivo sincero nei confronti dei figli, tuttavia, era in grado di riconoscerne solo i bisogni concreti senza riuscire ad andare oltre, non trasparendo alcun pensiero di auto responsabilizzazione o di tutela rispetto ai bambini. Le caratteristiche personali e personologiche si tramutavano dunque in un esercizio gracile e immaturo delle funzioni parentali, valutate come gravemente carenti e difficilmente recuperabili in tempi compatibili con le esigenze evolutive dei figli, anche in considerazione del fatto che egli non mostrava consapevolezza delle proprie criticità/fragilità, né di quelle della compagna e non presentava capacità introspettive, sicché sarebbe stato poco plausibile un effettivo positivo cambiamento. Infine, quanto al GN
lo stesso risultava essere estremamente superficiale nell'esame di Pt_1 realtà, possedendo appena sufficienti capacità di critica e consapevolezza, mostrando forti tratti di immaturità e dipendenza affettiva nei confronti della GNa , a cui aveva delegato completamente l'accudimento di Pt_2 Per_1 senza accorgersi delle gravi condizioni di trascuratezza. Rispetto alla figlia Per_1 dimostrava inoltre sentimenti di forte ambivalenza, dichiarando di volerla riavere con sé, senza tuttavia porre in essere alcuna condotta attiva e contestualmente arrivando a dichiarare di non esserne in grado di prendersene cura e di conseguenza affermava che l'opportunità dell'adozione della bambina da parte di una famiglia idonea ad accoglierla fosse un'occasione da non perdere. Il GN
, rispetto alle competenze genitoriali, veniva valutato come Pt_1 inadeguato, perché, seppur con potenzialità maggiori rispetto alla madre, era totalmente remissivo, immaturo, acritico rispetto alle gravi inadeguatezze della GNa , privo di una pur minima capacità di tenuta rispetto ad un Pt_2 progetto di genitorialità dal quale rifuggiva. Rilevava il tribunale che le valutazioni della CTU erano in linea con le osservazioni dei Servizi territoriali, i quali fin dal 2021 avevano attivato costanti e ingenti sostegni alla genitorialità, tutti risultati fallimentari e vissuti soprattutto dalla GNa in maniera persecutoria e come attacchi personali al proprio ruolo genitoriale, senza riuscire a riconoscere l'effettiva sofferenza dei bambini. I Servizi segnalavano quindi l'assenza di risorse intrafamiliari disponibili a un affidamento dei minori, in quanto tutti i genitori, non erano riusciti ad acquisire competenze sufficienti per prendersi cura dei propri figli. Conclusivamente, si sottolineava in parte motiva che la GNa
[...] era refrattaria nel rispettare le indicazioni alimentari, logopediche, Pt_2 educative, fisioterapiche e finanche sanitarie: si notava infatti un rifiuto mostrato nell'accettare la diagnosi di autismo di la sua incapacità di gestire le sue Per_1 crisi e di entrare in relazione con lei comprendendo le sue esigenze specifiche, la sua fatica nel mantenere una linea educativa coerente e un impegno durato, nonché la scorretta somministrazione dei farmaci a l'assenza di igiene R_ nella cura dei bambini, dei loro pasti e dei loro oggetti, i ritardi nelle vaccinazioni e nelle pratiche per la certificazione delle invalidità di e la negligenza nel Per_1 riprodurre gli importanti esercizi fisioterapici di stimolazione/rieducazione motoria prescritti per il piede di e nell'utilizzo del tutore scarsamente R_ usato a fronte in una prescrizione iniziale di 17 ore giornaliere. Si mostrava inoltre aggressiva e impulsiva nei confronti di e risultando R_ ER scarsamente affettiva e molto trascurante, non attenta alla loro sicurezza e persino violenta nella comunicazione e negli agiti. Il GN si Per_4 confermava anche nei colloqui totalmente inconsapevole delle proprie fragilità e di quelle della compagna, non instaurando una relazione più profonda con il figlio durante gli incontri e non rilevando alcuna difficoltà nell'ipotetica gestione di tutti e tre i minori, dunque anche di gestione che avrebbe dovuto essere Per_1 coniugata anche con i tempi di cura da destinare alle altre due figlie piccole di 5 e 10 anni, avute dal precedente matrimonio. Il GN era apparso più Per_5 consapevole della propria condizione e aveva verbalizzato chiaramente di non avere le capacità necessarie per prendersi cura della figlia, anche in ragione delle caratteristiche e del quadro diagnostico della bambina. In relazione ai tre minori evidenziava il Tribunale che le condizioni psicofisiche degli stessi erano ulteriore prova delle inadeguatezze dei genitori. che nel novembre del 2021 aveva Per_1 mostrato gravi segni di trascuratezza materiale e morale e addirittura lesioni su varie parti del corpo, aveva trovato nell'affidamento eterofamiliare un ambiente provvisto di adulti in grado di soddisfare le sue esigenze, i suoi bisogni peculiari dettati dalla patologia (autismo) e soprattutto in grado di proteggerla e contenerla nei momenti di maggiore frustrazione, durante i quali nel contesto familiare d'origine era solita farsi del male da sola. risultava un bambino R_ ipostimolato, trascurato, abulico, spento nello sguardo e nella mimica facciale. Il minore aveva bisogno di portare costantemente il tutore e svolgere quotidianamente esercizi fisioterapeutici, ma nel percorso comunitario con la madre, la stessa non era stata accudente e tutelante nella gestione del piede torto. Il minore inoltre tendeva ad auto-consolarsi e a reagire alla mancanza di attenzioni battendo la testa contro il muro e ai pavimenti. Gli era inoltre stato diagnosticato un disturbo del neurosviluppo caratterizzato da “un ritardo del livello adattivo con severa compromissione dell'area comunicativa verbale in bambino con altri problemi connessi a trascuratezza nell'educazione”. R_ nonostante l'inserimento comunitario con la madre, non aveva strutturato un rapporto significativo con entrambi i genitori, i quali non si erano resi conto delle importanti problematiche riscontrate, non si erano attivati adeguatamente per sostenerlo, nonostante i suggerimenti dell'equipe sociosanitaria, ma anzi la GNa si era addirittura mostrata aggressiva e svalutante verso il Pt_2 bambino. invece nonostante fosse molto piccola, stava già subendo le ER inadeguatezze genitoriali materne, non ricevendo gli stimoli necessari a uno sviluppo sano ed equilibrato assistendo agli agiti aggressivi della madre rivolte al fratello, agli operatori e agli altri ospiti della comunità. Concludeva, infine, il Giudice a quo evidenziando che, nonostante tutti gli interventi e sostegni proposti, gli adulti di riferimento non avevano posto in essere alcun significativo cambiamento in positivo né dal punto di vista individuale né ancor meno a livello di acquisizione di pur minime competenze genitoriali, non lasciando intravedere alcun margine di recupero. Dall'altro canto emergevano delle forti preoccupazioni per l'equilibrato sviluppo psicofisico dei minori tale da giustificare la dichiarazione dell'adottabilità e la rescissione definitiva dei rapporti.
Proponevano tempestivamente impugnazione i GNi Parte_4 sulle conclusioni di cui di seguito:
“-In via preliminare, rimettere la causa in istruttoria, per le ragioni illustrate nel primo motivo di gravame, disponendo un'integrazione della CTU esperita nel giudizio di primo grado per lo svolgimento degli approfondimenti tecnici ed in particolare dei test indicati dalla C.T.P. degli odierni appellanti – invero erroneamente non eseguiti dai CC.TT.UU. – per consentire una valutazione più approfondita – e quindi completa – sui genitori e per l'effetto una risposta effettivamente corretta ai quesiti formulati dal Primo Giudice, per le ragioni sopra specificate;
-Sempre in via preliminare, rimettere la causa in istruttoria, per le ragioni illustrate nel secondo motivo di gravame, disponendo un'integrazione della CTU esperita nel corso del giudizio di primo grado al fine di escutere tutti i parenti e gli “attori sociali” più vicini agli odierni appellanti ed ai minori, invero mai sentiti in ambito peritale, per i motivi sopra specificati;
-Ancora in via preliminare, rimettere la causa in istruttoria, per le ragioni illustrate nel terzo motivo di gravame, disponendo un'integrazione della medesima, al fine di escutere tutti i parenti entro il quarto grado dei minori (ed in particolare i loro prozii sig. e sig.ra _6 [...]
invero mai sentiti né coinvolti sinora nella procedura), per i motivi sopra specificati;
Per_7 -Nel merito, in via principale, ritenute sufficientemente presenti ed adeguate le capacità genitoriali degli odierni appellanti, dichiarare con sentenza l'insussistenza dello stato di abbandono dei minori e per i motivi enunciati nel quarto motivo di gravame, revocandone Persona_8 ER conseguentemente lo stato di adottabilità con efficacia immediata, stante la carenza dei presupposti di legge necessari per ritenere configurabile tale stato nel caso concreto, risultando insussistente uno stato di abbandono (sia morale che materiale) dei minori da parte dei loro genitori, per i motivi sopra specificati;
disponendo altresì, per l'effetto, in via gradata: l'immediato rientro di tutti e tre i bambini presso il domicilio insieme agli odierni appellanti, con gli opportuni sostegni familiari, anche massicci se del caso, che saranno ritenuti, impartendo ai genitori (e alla rete familiare di supporto) le necessarie prescrizioni, nonché vigilando attraverso gli assistenti sociali sul loro adempimento e sul nucleo in generale;
ovvero, in subordine, laddove il rientro immediato al domicilio sia ritenuto ancora prematuro per ciascuno dei minori, disponendo la prosecuzione dei percorsi e prese in carico in atto Per_ sino al momento della notifica della sentenza di primo grado, con prosecuzione per del collocamento eterofamiliare, comunque finalizzato al rientro a casa della minore, per e R_ la prosecuzione del percorso comunitario insieme alla madre, anch'esso finalizzato al rientro ER al domicilio, con possibilità per il padre di vedere ed incontrare i propri figli con regolarità e maggior frequenza, anche non in luogo neutro;
in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le competenze genitoriali della sig.ra fossero ritenute allo stato effettivamente Pt_2 insufficienti, disporre il rientro al domicilio dei minori e insieme al loro padre sig. R_ ER
, in quanto senz'altro in possesso di sufficienti competenze genitoriali e quindi Persona_4 assolutamente in grado di badare ai medesimi, con gli opportuni sostegni dalla rete familiare, amicale e dei Servizi incaricati e con le ulteriori opportune prescrizioni che saranno eventualmente ritenute;
-Sempre nel merito, in via subordinata, previa la remissione della causa in istruttoria per le ragioni enunciate nel terzo motivo di gravame, accertare la presenza nel caso di specie di parenti entro il quarto grado con rapporti significativi con i minori e/o comunque disponibili ed idonei a prendersi cura di loro e per l'effetto dichiarare - in ogni caso - l'insussistenza dello stato di abbandono di tutti e tre i bambini, per i motivi enunciati nel quinto motivo di gravame, con conseguente revoca dello stato di adottabilità degli stessi, con efficacia immediata, per la mancanza dei presupposti di legge necessari per ritenere configurabile tale stato nel caso concreto, conseguentemente disponendo Per_ l'affidamento familiare di e presso i loro prozii sig.ri e R_ ER _6
, come sopra generalizzati, secondo le specifiche modalità che verranno ritenute più Persona_7 opportune rispetto ai loro rispettivi nuclei familiari, ovvero secondo quelle altre modalità che verranno stabilite dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
-Ancora nel merito, in ultimo subordine - laddove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse in ogni caso inevitabile la dichiarazione di adottabilità dei minori – pronunciare, per le ragioni dedotte nel sesto motivo di gravame, un'adozione “aperta” di e sulla scorta dei principi Persona_8 ER stabiliti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 183/2023, disponendo il mantenimento dei rapporti tra gli odierni appellanti ed i loro rispettivi figli, secondo le modalità e statuizioni che saranno ritenute più opportune dall'Ecc.ma Corte d'Appello.”
Gli appellanti lamentavano l'incompletezza dell'istruttoria per la mancanza dell'integrazione della CTU, richiesta dalla consulente di parte Dott.ssa , Per_9 necessaria al fine di disporre gli approfondimenti tecnici per una completa valutazione. Lamentavano la mancata somministrazione dei test proiettivo di e del Test di livello MMPI-2 che avrebbero permesso una più completa Per_10 valutazione di genitori, considerato il loro medio basso livello culturale e soprattutto la loro tendenza all'operatività, con difficoltà di astrazione, nonché la difficoltà a comprendere. Segnalavano infatti che non risultava sufficiente la somministrazione dei soli strumenti WAIS-IV e TAT. Lamentavano inoltre la necessità di escutere tutti i parenti entro il quarto grado dei minori al fine di valutare risorse alternative. Rilevavano anche che nonostante vi fossero nella coppia genitoriale delle pacifiche fragilità, non vi erano tuttavia effettivi elementi di genitorialità negativa, o comunque elementi tali da giustificare una dichiarazione di adottabilità: entrambi i genitori avevano completato i loro percorsi di studio, avevano mantenuto posti di lavoro per lungo termine, avevano la patente, erano autonomi economicamente, nonché avevano conservato nel tempo relazioni sociali, parentali ed amicali. Concludevano, pertanto, per l'esclusione di uno stato di abbandono dei minori, sussistendo margini di recuperabilità delle eventuali carenze rilevate, in tempi certamente compatibili con i bisogni psico-evolutivi di tutti e tre i minori: era infatti auspicabile il rientro a casa di tutto il nucleo, per meglio valutare la loro complementarità e peculiarità nei ruoli genitoriali e nel loro habitat, dove si sarebbero sentiti più a loro agio, tranquillizzati nelle loro ansie e paure, supportati dai servizi e dalla rete familiare. Segnalavano che attualmente l'attaccamento ai genitori e la memoria degli stessi era profonda e incancellabile e pertanto l'esclusione dei rapporti con i genitori avrebbe causato gravi danni per tutta la vita ai minori.
Si costituiva il padre della minore GN chiedendo di Per_1 Parte_1 confermare la sentenza nella parte in cui autorizzava incontri tra e il solo Per_1 padre, fino all'inserimento della minore in famiglia avente i requisiti per la sua futura adozione, con la frequenza che sarebbe stata individuata dal CP_2 sociale, allo stata rappresentata da un incontro ogni tre settimane della durata di un'ora e che sarebbe potuta essere modulata in relazione alle specifiche condizioni della bambina e del genitore, rimettendosi alle decisioni della Corte in ordine all'impugnazione proposta dai GNi e . Pt_2 Per_4
Si costituiva la Curatrice Speciale, chiedendo di respingere il ricorso dei genitori e e per l'effetto di confermare la sentenza del Tribunale n. Pt_2 Per_4
28/24 del 04.01.2024. La Curatrice speciale dei minori osservava, in primo luogo, come in tema di Consulenza tecnica d'Ufficio fosse consolidato il principio secondo il quale, nel momento in cui lo svolgimento delle operazioni peritali fosse metodologicamente corretto e tale da condurre a tesi che fossero suffragate da solidi argomenti scientifici e riscontri di fatto, non era necessario procedere all'esecuzione di ulteriori tests che il CTU non ritenesse indispensabili, avendo già ben chiaro il quadro della situazione. Evidenziava poi, nel merito, la Curatrice Speciale che i parenti rispetto ai quali veniva richiesta una valutazione di idoneità, non avevano intrattenuto con i minori rapporti significativi, non avevano mai fatto istanza di affidamento degli stessi durante la lunga vicenda che li aveva coinvolti, né tanto meno avevano fatto richiesta di poterli incontrare. Ancora, rappresentava che le risultanze di causa erano del tutto chiare e univoche e che il Tribunale minorile aveva correttamente acclarato l'esistenza dello stato di abbandono e pertanto dichiarato lo stato di adottabilità dei tre bambini. La madre durante tutta l'istruttoria era apparsa impermeabile alle sollecitazioni educative e non aveva mostrato nessun interesse per i suggerimenti fornitigli, non registrando miglioramenti con l'inserimento comunitario, ma anzi vi era stato un progressivo peggioramento delle già scarse capacità di cura della stessa verso i due minori. continuava ad essere infatti un bambino poco curato, R_ ipostimolato, che quando assumeva un atteggiamento oppositivo e provocatorio si colpiva la testa con le mani. invece, con le sue difficoltà relazionali, aveva Per_1 dimostrato di patire gli incontri con la madre che non era apparsa in grado di agganciare la figlia, non riuscendo a trovare quella sintonia emotiva per darle sicurezza e contenerla. Infine, non riceveva quei costanti stimoli, veniva ER tenuta perennemente sul passeggino, per favorire le acquisizioni neuro-motorie rispetto alle quali era in ritardo nello sviluppo. Il GN non Per_4 riconosceva le inadeguatezze della compagna e negli incontri in luogo neutro con i figli non appariva né attivo né propositivo, non sempre si presentava in adeguate condizioni igieniche e non verificava se i bambini dovessero mangiare o bere. Rilevava, infine, che dall'istruttoria svolta non era emersa l'esistenza di un rapporto costruttivo e nutriente tra gli appellanti e i figli, elemento che doveva necessariamente sussistere affinchè potesse desumersi che fosse nell'interesse dei minori mantenere un rapporto con il genitore biologico, nel contesto della richiesta c.d. adozione aperta.
Perveniva relazione sociale di aggiornamento (11.6.2024) che dava atto che successivamente alle dimissioni comunitarie della GNa , i bambini Pt_2 non avevano manifestato alcuna reazione di pianto o di tristezza, affidandosi fin da subito alle coppie affidatarie. stava proseguendo il collocamento in Per_1 famiglia affidataria e continuava a vedere occasionalmente il padre, il quale si mostrava consapevole che l'adozione fosse nell'interesse della figlia. era ER stata collocata presso famiglia avente i requisiti per l'adozione dal 24.05.2024, mentre per si attendeva ancora l'abbinamento. R_
All'udienza del 2 luglio 2024 gli appellanti non si erano presentati e veniva sentito il GN padre di Il padre riferiva che già prima della Parte_1 Per_1 nascita i genitori erano a conoscenza che la figlia avrebbe avuto delle problematiche neurologiche, del linguaggio e motorie. Avevano pertanto provveduto a portarla a tutti i controlli e alle visite. Riferiva che la GNa
[...] era stata una madre adeguata, supportata anche dalla nonna, che le crisi Pt_2 di erano emerse nel secondo/terzo anno di vita, ma che lui personalmente Per_1 non l'aveva mai vista procurarsi degli ematomi, non aveva mai inoltre visto la madre della minore avere degli atteggiamenti aggressivi verso la figlia. Riferiva, infine, di amare molto la figlia, ma di non essere in grado di prendersene cura da solo, attese le peculiarità della minore.
In conclusione, all'udienza, la Corte rinviava al 21.1.2025 per l'ascolto degli affidatari e la discussione. In data 7/11/2024 veniva comunicata la prossimità del parto cesareo (7.11.2024) della GNa e del trasferimento di Pt_2 residenza della stessa. Con relazione del 20.1.2025 si dava atto dei seguenti aggiornamenti: - I minori e erano ancora in attesa di abbinamento, mentre Per_1 R_ era stata inserita in famiglia avente i requisiti per la sua futura ER adozione in data 24.5.2024. Tutti e tre i minori erano ben integrati nelle famiglie di accoglienza e continuava a vedere il padre in luogo neutro. Per_1
- I GNi avevano interrotto la loro relazione e la Parte_5 GNa aveva avuto un nuovo figlio da un altro compagno Pt_2
(novembre 2024). Lei e il minore erano stati inseriti in comunità Per_11 mamma-bambino (fascicolo TM 3839/2024 MDDA). Il sig. Per_4 auspicava comunque il ritorno a casa di tutti i tre i minori, atteso il buon andamento del percorso comunitario della madre, e riferiva di voler riprendere la convivenza con la stessa.
- Gli incontri in luogo neutro del padre con avvenivano una Pt_1 Per_1 volta al mese. Il padre si era sempre dimostrato puntuale, attento, affettuoso, gentile e capace di sostenere la minore, anche quando a volte non voleva scendere dal mezzo di trasporto. L'educatrice in questi incontri non aveva mai riscontrato cambiamenti evolutivi, gli incontri si erano sempre svolti con le stesse dinamiche nelle quali l'interazione era scarsa, nonostante la volontà del padre di interagire, pur riconoscendo le problematiche della minore.
All'udienza del 21 gennaio 2025 venivano sentiti gli affidatari dei minori.
In particolare, gli affidatari (a rischio giuridico) di riferivano che la ER bambina è in perfetta salute e chiama gli stessi PA e mamma, non ha mai manifestato ricordi della madre biologica e neppure ricordi del fratello e di R_
Riferivano che ancora non ci sono stati incontri né con né con Per_1 R_ Per_1
Gli affidatari temporanei di (dal febbraio 2024) riferivano che ha difficoltà R_ motorie, di parola e di coordinazione. Aggiungevano che di solito non pone in essere comportamenti autolesivi, ma se è felice o arrabbiato si picchia la testa con le mani. Ha altresì problemi all'udito da un orecchio e ha fatto la visita di controllo per il piede torto. Non ha mai menzionato la madre e, pur avendo ricordo di non ha mai chiesto di vederla. Gli affidatari dichiarano che ER sarebbero disponibili a tenere il bambino anche per anni e che lui è affezionato a Per_ loro. Dichiarano che li chiama entrambi PA (PA e PA . Per_13
Gli affidatari temporanei di riferivano che la bambina è presso di loro dal Per_1 novembre 2021 ed al suo arrivo non parlava, mangiava poco ed era chiusa e spaventata. La bambina è autistica ed è seguita da un neuropsichiatra e adesso è molto comunicativa. Dichiaravano di essere disponibili a divenire genitori adottivi anche se allo stato non sono affidatari a rischio giuridico. Aggiungevano che la bambina in passato compiva atti di autolesionismo, ma non attualmente. Per_1 vede ancora il padre biologico una volta al mese, ci va volentieri e quando torna è serena. Riferivano che la bambina li chiama mamma e PA e che non hanno riscontri che ricordi la madre biologica né che abbia sofferto dalla interruzione degli incontri con la stessa;
aggiungevano di non ritenere disturbante né per loro né per la minore una eventuale prosecuzione degli incontri della stessa con il padre biologico.
Alla medesima udienza le parti rassegnavano poi le proprie conclusioni, come in epigrafe;
la Corte ha trattenuto la causa a decisione in camera di consiglio.
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L'appello è infondato e non può essere accolto.
Invero, gli elementi di fatto e le valutazioni sopra descritte, relative alla pregressa ed alla presente fase processuale, sono tutte univocamente indicative dell'attuale condizione di abbandono dei tre minori e della necessità della dichiarazione del loro stato di adottabilità.
Preliminarmente, si devono ricordare, quindi, le risultanze dell'istruttoria sociale e psicologica, effettuata sia nell'originario procedimento de potestate sia nel presente procedimento di verifica dello stato di adottabilità, svolte nel precedente grado (istruttoria come sopra esposta in narrativa, che qui si intende richiamata, anche in merito alle analitiche conclusioni della CTU, psicologica e psichiatrica, là espletata), risultanze tutte convergenti nel delineare una condizione perdurante ed attuale di profonda incapacità genitoriale della madre e dei rispettivi due padri dei tre minori.
In particolare, si intendono qui come testualmente richiamati gli esiti della CTU (analiticamente riportati in particolare a pag. 9 e ss. della sentenza de qua), laddove viene esplicitata la grave insufficienza delle funzioni genitoriali, in particolare degli attuali appellanti sigg.ri e sotto ogni profilo Pt_2 Per_4
e la loro non recuperabilità in tempi compatibili con le esigenze di crescita dei minori.
Sul punto, devono ritenersi peraltro del tutto condivisibili anche le osservazioni della Curatrice circa l'infondatezza del motivo d'appello inerente la Pt_6 mancata effettuazione di alcuni tests, atteso che, per pacifica giurisprudenza, i consulenti, che hanno condotto l'indagine in modo metodologicamente corretto e analiticamente motivato, non sono tenuti a svolgere ulteriori tests se dagli stessi non ritenuti indispensabili, essendo preponderante sempre l'esame clinico ai fini di una corretta formulazione diagnostica.
Neppure fondata risulta la doglianza circa il mancato ascolto e/o integrazione di CTU in relazione ad altri parenti e/o “attori sociali” dei minori (nonna materna, prozii, sig.ra ex compagna del sig. ), atteso che nessuno dei Per_14 Per_4 soggetti ricordati dalla Difesa degli appellanti ha mai intrattenuto quei “rapporti significativi”, forti e duraturi, anche in termini di attualità, che la giurisprudenza di legittimità ritiene presupposti necessari ai fini della valutazione dello stato di abbandono dei minori.
Occorre anche rilevarsi che l'audizione dei tre nuclei affidatari dei minori (a rischio giuridico gli affidatari di attualmente temporanei quelli di e di ER Per_1
ha lasciato emergere il miglioramento psicofisico osservato in tutti e tre i R_ minori, ciò grazie alla loro permanenza presso i rispettivi affidatari, ove hanno trovato punti di riferimento solidi sia sotto il profilo affettivo e familiare sia sotto quello più specifico della cura e del sostegno ai rispettivi problemi (autismo di difficoltà motorie, di parola e coordinazione di . Nessuno dei minori Per_1 R_ ha manifestato peraltro significativi ricordi della madre biologica o turbamento rilevante all'interruzione dei rapporti con la stessa, né ricordi del padre (quanto ai minori ). Per_4
Alla luce di tali elementi, appare del tutto consequenziale, quindi, la conferma della dichiarazione di adottabilità dei tre minori, stante anche l'assenza di concrete e significative figure vicarianti di riferimento, come sopra già osservato.
Deve poi osservarsi, quanto alla domanda formulata, in via subordinata, dagli appellanti di mantenimento di rapporti genitori/figli nell'ambito della c.d. adozione aperta, che essa non appare accoglibile, atteso che è evidente la rescindibilità del legame dei minori con i due genitori appellanti, anche tenuto conto di ciò che è stato sopra rilevato (ossia quanto riferito dagli affidatari, circa l'assenza di ricordi significativi dei minori nei confronti della madre e del padre, sig. ). La prosecuzione della frequentazione quindi non risulterebbe, Per_4 alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, né significativa né portatrice di alcun beneficio per i minori. Su tale aspetto, sotto il profilo giurisprudenziale deve, infine, anche ricordarsi la sentenza interpretativa di rigetto (in relazione all' art. 27, terzo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184) della Corte Costituzionale (n. 0183 del 5.7.2023, mass. 45798), in merito alla configurabilità della c.d. adozione
“aperta”; osserva la Corte “tale espressione compendia l'esigenza di coniugare l'istituto dell'adozione piena, in presenza di un effettivo stato di abbandono del minore, con la necessità di preservare (e mantenere dunque aperte) alcune relazioni di tipo socio-affettivo con componenti della famiglia biologica con i quali il minore abbia avuto positive relazioni personali”, altresì ritenendo che “la possibilità di conservare taluni rapporti di fatto, nei termini indicati dal provvedimento di adozione, si radica in una interpretazione dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, che limita il riferimento alla cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine, conseguente alla pronuncia di adozione, alla sola recisione dei legami giuridici”. Il miglior interesse del minore comporta una presunzione solo relativa di coincidenza tra stato di abbandono (e successiva adozione legittimante) e recisione anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici, presunzione dunque non assoluta, ma superabile nel caso concreto, cosicché indici ermeneutici orientati ai principi costituzionali “consentono di individuare situazioni nelle quali emerge un preminente interesse del minore a veder preservate relazioni socio- affettive con componenti della famiglia d'origine. Quegli stessi indici depongono nel senso che sia una presunzione solamente relativa quella secondo cui la rottura anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici sia nell'interesse del minore stesso”. Orbene, ritiene questa Corte che i principi sopra esposti, nell'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame, resa dalla Corte Costituzionale, si configurino pienamente operativi nel presente caso in oggetto. Invero, tutto quanto sopra osservato, ha fotografato, con i caratteri di attualità – oltre alla già rilevata inadeguatezza genitoriale materna e paterna – una condizione di rescindibilità del legame genitori/figli: non sono infatti emersi elementi tali da consentire, secondo la prospettazione della Corte di Legittimità, un superamento della presunzione iuris tantum di coincidenza, nell'interesse dei minori, tra stato di abbandono (e successiva adozione legittimante) e recisione anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici. In altre parole, il legame dei minori con la madre ed il padre risulta non significativo o psicologicamente nutriente per gli stessi e quindi, nel loro superiore interesse, non meritevole di proseguimento.
Infine, quanto alla richiesta, formulata in sede di conclusioni definitive all'udienza del 21.1.2025 dalla Difesa del sig. , padre di di poter continuare Pt_1 Per_1 gli incontri in luogo neutro con la bambina anche successivamente alla sua adozione, ove ella rimanga anche a tale titolo nella medesima famiglia odierna, deve rilevarsi che la stessa, pur dato atto, della non negatività degli incontri padre/figlia (sia le relazioni dei servizi sia gli stessi affidatari, sentiti in udienza, hanno, ut supra, dichiarato tali incontri non “disturbanti” né per loro né per la minore), non può essere accolta, ove si ponga mente all'esclusivo e superiore interesse della minore. Occorre infatti osservarsi - non senza prima doverosamente ricordare che il sig. , sentito personalmente Pt_1 all'udienza del 2 Luglio 2024 e interrogato specificamente sul punto, non ha richiesto la prosecuzione degli incontri successivamente all'adozione della figlia, specificando “non trovo giusto che una bambina veda il padre una volta al mese o ogni tre mesi e nel contempo stare con una famiglia che sta cercando di darle quello che non sono riuscito a darle io, mi pare un accanimento verso un figlio, che cerca di avere una famiglia migliore, che io non sono riuscito a darle” – che diverso è il progetto familiare derivante da un affidamento temporaneo di un minore (come quello attuale presso la famiglia affidataria di , che può agevolmente Per_1 contemplare incontri monitorati con il genitore biologico (in questo caso il padre, sig. ) rispetto al progetto adottivo, che verrebbe ad instaurarsi tra la Pt_1 minore ed i genitori, appunto adottivi anche laddove in persona degli attuali affidatari. In altri termini, pur a fronte di una relazione con le medesime persone fisiche, la diversità di progetti familiari di lunga durata (e con un diverso status sotto molteplici profili) rispetto ad un affidamento non a rischio giuridico e meramente temporaneo, rende non comparabile l'opportunità o meno, nell'esclusivo interesse della minore, di un mantenimento di rapporto con il padre biologico, mantenimento che non appare corrispondere al concreto interesse della stessa, allorché ella venga adottata, pur da parte della medesima famiglia attuale, necessitando allora la bambina di una assoluta stabilità di rapporti familiari, privi di quella confusività che potrebbe derivarle dalla contemporanea presenza, attraverso i predetti incontri, del genitore biologico nella sua nuova vita familiare post-adottiva.
Tutto ciò evidenziato, ritiene la Corte che l'appello proposto debba essere pertanto integralmente respinto, con la conferma integrale della sentenza appellata.
Le spese devono essere integralmente compensate in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità del concetto tecnico di soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 17 legge n. 184/83, modif. legge n. 149/01,
Respinge l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 28/2024 del 4.01.2024 (dep. il 23.01.2024) emessa dal Tribunale per i Minorenni di Torino con riferimento ai minori: nata a [...] il [...], figlia di e di Persona_1 Parte_1 [...]
Parte_2
nato a [...] il [...] Persona_2
e
nata a [...] il [...], figli di e di Persona_3 Persona_4
. Parte_2
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del grado.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 21.01.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
Il Presidente
Dott.ssa Carmela MASCARELLO