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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 420/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 420/2025 promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 [...]
(P.IVA: ), rappresentato e difeso dall'avv. Pt_2 P.IVA_1
Walter Mauriello, con domicilio eletto presso lo studio del predetto in
Avellino, via F. Iannacone n.7
1 RECLAMANTE
nei confronti di in persona Controparte_1
della Curatrice dott.ssa , rappresentata e difesa Parte_3
dagli avv.ti Nicola Cecchin e Paola Zazzaron, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti in Cittadella (PD), via Copernico 2B, int.
1B, 35013
RECLAMATA
Oggetto: Reclamo ex art.51 CCI avverso la sentenza n. 25/2025 del
Tribunale di Vicenza, pubblicata il 5 febbraio 2025
CONCLUSIONI
Per parte reclamante
- Accertare e Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
Amministratrice di Sostegno Avv. , per tutte le Parte_4
ragioni esposte in narrativa;
- Accertare e dichiarare l'insussistenza dello stato di insolvenza inteso quale situazione patologica ed irreversibile, per l'effetto - Annullare e revocare Della sentenza n. 25/2025 depositata in cancelleria il
5.2.2025, resa dal Tribunale di Vicenza, nel giudizio avente R.G. n.
278/2024, per manifesta omissione di pronuncia e valutazione dei dati
2 contabili ed economici, palese violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, motivazione errata, totale e manifesta erroneità nell'interpretazione dei fatti e dei dati, totalmente scollegata dai principi basilari del diritto fallimentare. - Dichiarare la inefficacia degli atti nelle more eventualmente compiuti dal curatore fallimentare;
- Nominare un CTU che possa confermare la ricostruzione contabili effettuata nell'atto di appello;
- Condannare parte convenuta alla refusione delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Per parte reclamata
In via preliminare di rito: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità del reclamo promosso da per carenza di interesse ad Parte_1
agire e/o la mancanza di legittimazione attiva del reclamante e per
l'effetto rigettarsi lo stesso.
In via principale: respinta ogni diversa eccezione domanda e deduzione rigettarsi il reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. In via istruttoria: Si allegano i documenti richiamati in narrativa con riserva di ulteriormente produrre se necessario. Ci si oppone alla richiesta ctu in quanto la stessa risulterebbe del tutto esplorativa oltre che superflua alla luce
3 di quanto già agli atti. In ogni caso: Spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, interamente rifusi.
Ragioni della decisione
Con ricorso ex art.51CCII iscritto a ruolo in data 7 marzo 2025
[...]
ha chiesto l'annullamento e la revoca della sentenza n. Parte_1
25 del 5 febbraio 2025 con la quale il Tribunale di Vicenza ha dichiarato l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale di accogliendo il ricorso depositato ai sensi dell'art 37, CP_1
comma 2, CCII dall'Amministratore di sostegno del legale rappresentante e socio unico , autorizzato dal Giudice Controparte_2
Tutelare.
Il reclamo è incentrato su due motivi:
1) l'amministratrice di sostegno non sarebbe stata legittimata a proporre il ricorso per autoliquidazione della società, trattandosi di atto eccedente i poteri conferiti con l'atto di nomina dal Giudice
Tutelare;
2) non sarebbero stati presi in considerazione possibili ed anzi preferibili strumenti alternativi che avrebbero consentito la prosecuzione dell'attività aziendale ed in ogni caso non sarebbe realmente sussistente il presupposto oggettivo dell'insolvenza.
Il reclamo ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati
4 regolarmente notificati alla Liquidazione Giudiziale che, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del reclamo per carenza assoluta di interesse ad agire in capo a Parte_1
ed ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione ad agire dell'Amministratrice di sostegno di
[...]
. CP_2
Nel merito, la Liquidazione Giudiziale ha confermato la situazione di insolvenza in cui versava la società, alla luce della posizione debitoria complessiva evincibile dalla documentazione depositata in allegato al ricorso per autoliquidazione e confermata dal progetto di stato passivo già depositato.
All'udienza del 5 giugno 2025 sono comparsi i difensori delle parti che hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte;
il Collegio ha quindi trattenuto la causa in decisione.
L'eccezione preliminare sollevata da parte reclamata, per cui andrebbe esclusa la legittimazione dell'istante a proporre il reclamo avverso la sentenza in oggetto, per difetto di interesse ad agire, non può trovare accoglimento.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – formatosi nella vigenza della legge fallimentare e senz'altro applicabile anche nell'ipotesi di liquidazione giudiziale (sia per l'art.18 L.F. che per l'art.51 CCII il reclamo può essere proposto “da
5 qualunque interessato”) – ha riconosciuto la legittimazione processuale al reclamo ex art.18 L.F. a qualunque interessato,
“intendendosi tutti coloro la cui posizione giuridica risulti incisa dalla dichiarativa di fallimento” (v., inter alia, Cass. n.4786/2020). ha allegato di essere creditore della società Parte_1 CP_1
e la circostanza è documentata dalla indicazione tra le passività
[...]
di cui allo stato patrimoniale del bilancio al 31 dicembre 2023, di un credito per euro 2.942,92 (v. doc. 11c, pag.2).
Il reclamo è comunque infondato.
Risulta innanzitutto priva di pregio l'eccezione preliminare sollevata dal reclamante per cui l'Amministratrice di sostegno non sarebbe stata legittimata a proporre il ricorso per autoliquidazione della società, trattandosi di atto eccedente i poteri conferiti con l'atto di nomina dal
Giudice Tutelare.
Il ricorso di autoliquidazione giudiziale è stato infatti proposto in forza del decreto 10 settembre 2025 del Giudice tutelare di Vicenza che ha autorizzato l'AdS avv. ad “incaricare l'avv. Asia Parte_4
Scorzato per la redazione e presentazione di ricorso per la liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37 CCII, provvedendo al successivo pagamento delle spese e delle competenze professionali così come dalla stessa preventivate utilizzando la liquidità personale del sig. ” (v. doc.5 fascicolo di parte reclamata). CP_1
6 Posto che, comunque, ai sensi dell'art.407, comma 4, c.c., “Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisione assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno”, nel caso di specie la proposizione del ricorso per autoliquidazione giudiziale è stata specificamente autorizzata dal
Giudice tutelare, con provvedimento non reclamato ex art. 739 c.p.c..
Nel merito la reclamante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto sussistente il presupposto dell'insolvenza, ex artt.121 e 2, comma 1, lett. b) CCII.
In realtà più che contestare i dati oggettivi emergenti dai Parte_1
bilanci della società e dagli altri elementi acquisiti agli atti, addebita all'Amministratrice di sostegno di non avere perseguito percorsi alternativi alla dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Va innanzitutto rilevata l'assoluta inconsistenza delle “manifestazioni di interesse” che ha allegato al reclamo a sostegno della Parte_1
perseguibilità della continuità aziendale: si tratta, infatti, di tre dichiarazioni, di identico contenuto e prive di data certa, con le quali tre diversi soggetti manifestano un generico interesse “per l'eventuale acquisto o affitto dell'immobile” (v. docc. 12, 12b e 12c).
Contr Premesso che non era certo compito dell individuare mezzi di risoluzione della crisi che avrebbero consentito la prosecuzione dell'attività aziendale, si osserva che alla data di nomina definitiva
7 quale AdS dell'avv. (14 febbraio 2024, v. doc. 6 parte Pt_4
reclamata), l'azienda era da svariati mesi in stato di abbandono
(almeno da ottobre 2023, in conseguenza della irreversibilmente compromessa situazione di salute dell'amministratore unico e socio unico ) ed i dipendenti avevano già rassegnato le loro Controparte_2
dimissioni, sicché anche la possibilità di cederla risultava oramai compromessa (v. doc.17 fascicolo di parte reclamata).
Alla data di proposizione del ricorso per autofallimento (23 settembre
2024) la società si trovava in stato di insolvenza, non CP_1
essendo in grado di operare proficuamente sul mercato (era di fatto inattiva e priva di dipendenti) con conseguente impotenza strutturale a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
l'esposizione debitoria ammontava ad oltre un milione di euro (come confermato dal progetto di stato passivo – v. doc. 3 fascicolo di parte reclamata – da cui risultano crediti ammessi in privilegio per euro
644.572,33 ed in chirografo per euro 471.893,38), né parte reclamante ha seriamente prospettato con quali risorse far fronte a tale ingente indebitamento.
A quanto sopra esposto consegue il rigetto del reclamo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza del reclamante.
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il reclamo proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Vicenza n.25/2025, pubblicata il 5 febbraio 2025;
2. Condanna il reclamante alla rifusione in favore della
Liquidazione giudiziale delle spese di lite, che liquida in euro
3.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, CPA ed IVA come per legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater
DPR 115/02 a carico di parte reclamante.
Venezia, 5 giugno 2025
Il Presidente dott. Guido Santoro
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 420/2025 promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 [...]
(P.IVA: ), rappresentato e difeso dall'avv. Pt_2 P.IVA_1
Walter Mauriello, con domicilio eletto presso lo studio del predetto in
Avellino, via F. Iannacone n.7
1 RECLAMANTE
nei confronti di in persona Controparte_1
della Curatrice dott.ssa , rappresentata e difesa Parte_3
dagli avv.ti Nicola Cecchin e Paola Zazzaron, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti in Cittadella (PD), via Copernico 2B, int.
1B, 35013
RECLAMATA
Oggetto: Reclamo ex art.51 CCI avverso la sentenza n. 25/2025 del
Tribunale di Vicenza, pubblicata il 5 febbraio 2025
CONCLUSIONI
Per parte reclamante
- Accertare e Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
Amministratrice di Sostegno Avv. , per tutte le Parte_4
ragioni esposte in narrativa;
- Accertare e dichiarare l'insussistenza dello stato di insolvenza inteso quale situazione patologica ed irreversibile, per l'effetto - Annullare e revocare Della sentenza n. 25/2025 depositata in cancelleria il
5.2.2025, resa dal Tribunale di Vicenza, nel giudizio avente R.G. n.
278/2024, per manifesta omissione di pronuncia e valutazione dei dati
2 contabili ed economici, palese violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, motivazione errata, totale e manifesta erroneità nell'interpretazione dei fatti e dei dati, totalmente scollegata dai principi basilari del diritto fallimentare. - Dichiarare la inefficacia degli atti nelle more eventualmente compiuti dal curatore fallimentare;
- Nominare un CTU che possa confermare la ricostruzione contabili effettuata nell'atto di appello;
- Condannare parte convenuta alla refusione delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Per parte reclamata
In via preliminare di rito: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità del reclamo promosso da per carenza di interesse ad Parte_1
agire e/o la mancanza di legittimazione attiva del reclamante e per
l'effetto rigettarsi lo stesso.
In via principale: respinta ogni diversa eccezione domanda e deduzione rigettarsi il reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. In via istruttoria: Si allegano i documenti richiamati in narrativa con riserva di ulteriormente produrre se necessario. Ci si oppone alla richiesta ctu in quanto la stessa risulterebbe del tutto esplorativa oltre che superflua alla luce
3 di quanto già agli atti. In ogni caso: Spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, interamente rifusi.
Ragioni della decisione
Con ricorso ex art.51CCII iscritto a ruolo in data 7 marzo 2025
[...]
ha chiesto l'annullamento e la revoca della sentenza n. Parte_1
25 del 5 febbraio 2025 con la quale il Tribunale di Vicenza ha dichiarato l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale di accogliendo il ricorso depositato ai sensi dell'art 37, CP_1
comma 2, CCII dall'Amministratore di sostegno del legale rappresentante e socio unico , autorizzato dal Giudice Controparte_2
Tutelare.
Il reclamo è incentrato su due motivi:
1) l'amministratrice di sostegno non sarebbe stata legittimata a proporre il ricorso per autoliquidazione della società, trattandosi di atto eccedente i poteri conferiti con l'atto di nomina dal Giudice
Tutelare;
2) non sarebbero stati presi in considerazione possibili ed anzi preferibili strumenti alternativi che avrebbero consentito la prosecuzione dell'attività aziendale ed in ogni caso non sarebbe realmente sussistente il presupposto oggettivo dell'insolvenza.
Il reclamo ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati
4 regolarmente notificati alla Liquidazione Giudiziale che, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del reclamo per carenza assoluta di interesse ad agire in capo a Parte_1
ed ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione ad agire dell'Amministratrice di sostegno di
[...]
. CP_2
Nel merito, la Liquidazione Giudiziale ha confermato la situazione di insolvenza in cui versava la società, alla luce della posizione debitoria complessiva evincibile dalla documentazione depositata in allegato al ricorso per autoliquidazione e confermata dal progetto di stato passivo già depositato.
All'udienza del 5 giugno 2025 sono comparsi i difensori delle parti che hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte;
il Collegio ha quindi trattenuto la causa in decisione.
L'eccezione preliminare sollevata da parte reclamata, per cui andrebbe esclusa la legittimazione dell'istante a proporre il reclamo avverso la sentenza in oggetto, per difetto di interesse ad agire, non può trovare accoglimento.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – formatosi nella vigenza della legge fallimentare e senz'altro applicabile anche nell'ipotesi di liquidazione giudiziale (sia per l'art.18 L.F. che per l'art.51 CCII il reclamo può essere proposto “da
5 qualunque interessato”) – ha riconosciuto la legittimazione processuale al reclamo ex art.18 L.F. a qualunque interessato,
“intendendosi tutti coloro la cui posizione giuridica risulti incisa dalla dichiarativa di fallimento” (v., inter alia, Cass. n.4786/2020). ha allegato di essere creditore della società Parte_1 CP_1
e la circostanza è documentata dalla indicazione tra le passività
[...]
di cui allo stato patrimoniale del bilancio al 31 dicembre 2023, di un credito per euro 2.942,92 (v. doc. 11c, pag.2).
Il reclamo è comunque infondato.
Risulta innanzitutto priva di pregio l'eccezione preliminare sollevata dal reclamante per cui l'Amministratrice di sostegno non sarebbe stata legittimata a proporre il ricorso per autoliquidazione della società, trattandosi di atto eccedente i poteri conferiti con l'atto di nomina dal
Giudice Tutelare.
Il ricorso di autoliquidazione giudiziale è stato infatti proposto in forza del decreto 10 settembre 2025 del Giudice tutelare di Vicenza che ha autorizzato l'AdS avv. ad “incaricare l'avv. Asia Parte_4
Scorzato per la redazione e presentazione di ricorso per la liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37 CCII, provvedendo al successivo pagamento delle spese e delle competenze professionali così come dalla stessa preventivate utilizzando la liquidità personale del sig. ” (v. doc.5 fascicolo di parte reclamata). CP_1
6 Posto che, comunque, ai sensi dell'art.407, comma 4, c.c., “Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisione assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno”, nel caso di specie la proposizione del ricorso per autoliquidazione giudiziale è stata specificamente autorizzata dal
Giudice tutelare, con provvedimento non reclamato ex art. 739 c.p.c..
Nel merito la reclamante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto sussistente il presupposto dell'insolvenza, ex artt.121 e 2, comma 1, lett. b) CCII.
In realtà più che contestare i dati oggettivi emergenti dai Parte_1
bilanci della società e dagli altri elementi acquisiti agli atti, addebita all'Amministratrice di sostegno di non avere perseguito percorsi alternativi alla dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Va innanzitutto rilevata l'assoluta inconsistenza delle “manifestazioni di interesse” che ha allegato al reclamo a sostegno della Parte_1
perseguibilità della continuità aziendale: si tratta, infatti, di tre dichiarazioni, di identico contenuto e prive di data certa, con le quali tre diversi soggetti manifestano un generico interesse “per l'eventuale acquisto o affitto dell'immobile” (v. docc. 12, 12b e 12c).
Contr Premesso che non era certo compito dell individuare mezzi di risoluzione della crisi che avrebbero consentito la prosecuzione dell'attività aziendale, si osserva che alla data di nomina definitiva
7 quale AdS dell'avv. (14 febbraio 2024, v. doc. 6 parte Pt_4
reclamata), l'azienda era da svariati mesi in stato di abbandono
(almeno da ottobre 2023, in conseguenza della irreversibilmente compromessa situazione di salute dell'amministratore unico e socio unico ) ed i dipendenti avevano già rassegnato le loro Controparte_2
dimissioni, sicché anche la possibilità di cederla risultava oramai compromessa (v. doc.17 fascicolo di parte reclamata).
Alla data di proposizione del ricorso per autofallimento (23 settembre
2024) la società si trovava in stato di insolvenza, non CP_1
essendo in grado di operare proficuamente sul mercato (era di fatto inattiva e priva di dipendenti) con conseguente impotenza strutturale a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
l'esposizione debitoria ammontava ad oltre un milione di euro (come confermato dal progetto di stato passivo – v. doc. 3 fascicolo di parte reclamata – da cui risultano crediti ammessi in privilegio per euro
644.572,33 ed in chirografo per euro 471.893,38), né parte reclamante ha seriamente prospettato con quali risorse far fronte a tale ingente indebitamento.
A quanto sopra esposto consegue il rigetto del reclamo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza del reclamante.
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il reclamo proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Vicenza n.25/2025, pubblicata il 5 febbraio 2025;
2. Condanna il reclamante alla rifusione in favore della
Liquidazione giudiziale delle spese di lite, che liquida in euro
3.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, CPA ed IVA come per legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater
DPR 115/02 a carico di parte reclamante.
Venezia, 5 giugno 2025
Il Presidente dott. Guido Santoro
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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