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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8399 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefania Arru, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Arru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sinnai, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 [...]
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati: CP_1
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
Gli stessi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici.
2. I coniugi non si riconoscono reciprocamente diritto ad assegno di mantenimento essendo economicamente autonomi.
3. Il domicilio coniugale sito in sita in Sinnai (CA) alla Via Leonardo da Vinci, n.
58/a, in comproprietà, resta assegnato al Sig. unitamente agli arredi. CP_1
4. Il sig. si impegna ad acquistare la parte di proprietà della Controparte_1
sig.ra entro 36 mesi a decorrere dalla data della separazione. Pt_1
5. Il sig. si impegna altresì a pagare, in esclusiva, le tasse Controparte_1
sull'immobile, seppur formalmente e contrattualmente cointestato, manlevando la
Pag. 2 di 3 sig.ra dal pagamento delle stesse (IMU TASI TARI) per cui il sig. Pt_1
dovrà dare prova dell'effettivo puntuale pagamento. CP_1
6. I costi relativi alle utenze dell'abitazione di Via Leonardo da Vinci (a titolo esemplificativo e non esaustivo luce, acqua, gas) saranno a totale carico del sig. che si impegna a volturarle a nome suo. CP_1
7. I coniugi sono entrambi autosufficienti, godendo ciascuno del proprio reddito in dipendenza delle attività lavorative svolte.
Nulla pertanto dovrà essere disposto rispettivamente nei loro confronti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8399 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefania Arru, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Arru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sinnai, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 [...]
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati: CP_1
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
Gli stessi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici.
2. I coniugi non si riconoscono reciprocamente diritto ad assegno di mantenimento essendo economicamente autonomi.
3. Il domicilio coniugale sito in sita in Sinnai (CA) alla Via Leonardo da Vinci, n.
58/a, in comproprietà, resta assegnato al Sig. unitamente agli arredi. CP_1
4. Il sig. si impegna ad acquistare la parte di proprietà della Controparte_1
sig.ra entro 36 mesi a decorrere dalla data della separazione. Pt_1
5. Il sig. si impegna altresì a pagare, in esclusiva, le tasse Controparte_1
sull'immobile, seppur formalmente e contrattualmente cointestato, manlevando la
Pag. 2 di 3 sig.ra dal pagamento delle stesse (IMU TASI TARI) per cui il sig. Pt_1
dovrà dare prova dell'effettivo puntuale pagamento. CP_1
6. I costi relativi alle utenze dell'abitazione di Via Leonardo da Vinci (a titolo esemplificativo e non esaustivo luce, acqua, gas) saranno a totale carico del sig. che si impegna a volturarle a nome suo. CP_1
7. I coniugi sono entrambi autosufficienti, godendo ciascuno del proprio reddito in dipendenza delle attività lavorative svolte.
Nulla pertanto dovrà essere disposto rispettivamente nei loro confronti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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