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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 202/2020 R.G., tra:
con sede in S. Stefano di Quisquina, c.da Contuberna SS 118 km Parte_1
70 (p. iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Treppiedi, elettivamente domiciliata in Palermo, Via T. Tasso 4, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
con sede legale in Roma, via Della Croce n. 87 (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
convenuta, contumace.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte appellante ha precisato le conclusioni insistendo nelle richieste di cui all'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06 febbraio 2020, la Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 9/2020 Reg. Sent., dell'11 gennaio 2020, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nel procedimento iscritto al n. 953/2017 R.G..
Nella contumacia della convenuta, ammessa ed assunta la prova testimoniale richiesta dall'appellante, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, la proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 233/17, emesso dal Tribunale di Sciacca in data 14 giugno 2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della Parte_1 della somma di €7.844,10, oltre interessi e spese, a fronte della fattura n. 36/16 del 16 maggio 2016, relativa alla fornitura di infissi e parti di essi e di lavori eseguiti presso un immobile sito in Palermo, Piazza Bellini 5.
La opponente esponeva che, impegnata nella esecuzione di lavori di ristrutturazione del Palazzo Bellini di Palermo su incarico di quattro società, aveva commissionato alla la fornitura ed installazione di materiali Parte_1 edili vari, tra cui infissi, con un primo contratto del 12 dicembre 2013, per l'importo di €41.500,00, e con due successivi ordinativi, del 02 ottobre e del 30
2 dicembre 2015, per gli importi, rispettivamente, di €5.000,00 iva inclusa ed
€1.000,00 oltre iva.
Riferiva che, al termine dell'installazione degli infissi da parte della ditta fornitrice, la direzione lavori aveva riscontrato che gli stessi presentavano diversi difetti ed imperfezioni, circostanza di cui era stata informata la , Pt_1 che aveva inviato i propri tecnici senza però risolvere i problemi.
Chiedeva, pertanto, che fosse revocato o annullato il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, che fosse disposta la riduzione del prezzo nella misura del 50%, o in quella da provarsi in corso di causa o ritenuta di giustizia, con condanna della opposta al pagamento della somma di €12.250,13 a titolo di risarcimento danni.
Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Sciacca così statuiva:
- accoglie l'opposizione promossa da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 con l'atto di citazione notificato in data 26/07/2017, e per l'effetto
- revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sciacca, n. 233/2017, notificato il 16/06/2017;
- accerta e dichiara che la ha diritto ad ottenere la riduzione del Controparte_1 prezzo della merce indicata nella fattura n.36 emessa in data 16/05/2016, nella misura del 50% degli importi originariamente stabiliti;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno spiegata da nei Controparte_1 confronti della Parte_1
- condanna la alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 2.100,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
[...]
15% sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge.
Il primo giudice, ritenute infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalla e reputata invece dimostrata la sussistenza di vizi e Parte_1 difformità nei beni attraverso le fotografie prodotte e le testimonianze acquisite, ha, in accoglimento della azione redibitoria, ridotto il prezzo richiesto dalla ditta fornitrice nella misura del 50%, secondo una percentuale indicata dalla opponente e considerata non contestata dalla opposta.
*****
3 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della che, Controparte_1 ritualmente citata a comparire mediante notifica dell'atto di impugnazione in data 06 febbraio 2020, non si è costituita nel presente grado di giudizio.
Proponendo impugnazione, con il primo motivo la eccepisce la Parte_1 inammissibilità della prova testimoniale ammessa ed assunta in primo grado, risultando i relativi capitoli generici, quanto all'indicazione dei vizi delle cose vendute e delle circostanze temporali e spaziali, e contenenti valutazioni ed espressioni di giudizio, nonché riguardando essi fatti appresi de relato.
Con il secondo motivo, viene reiterata la richiesta di ammissione della prova contraria, disattesa dal primo giudice.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato le eccezioni di decadenza e prescrizione dall'azione di riduzione del prezzo, diffondendosi in ordine al contenuto delle deposizioni rese dai testi di parte opponente ed alla documentazione in atti.
Con il quarto motivo, la sentenza viene sottoposta a doglianza quanto al riconoscimento della sussistenza di vizi tali da giustificare la riduzione del prezzo.
Con il quinto motivo, si sottopone a critica la riduzione del prezzo riconosciuta dal primo giudice, già espressamente contestata in primo grado.
Con il sesto motivo, la società opposta si duole della omessa pronuncia della condanna della al pagamento, quanto meno, del residuo 50% del CP_1 prezzo.
Infine, con l'ultimo motivo, viene sottoposta a critica la mancata compensazione delle spese di lite, in virtù del rigetto della domanda di risarcimento dei danni formulata dalla opponente.
*****
L'appello è fondato, per le seguenti assorbenti ragioni.
4 In premessa, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale formulata dall'appellante.
I capitoli di prova, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, recano gli elementi essenziali affinchè il giudice possa controllarne l'influenza e la pertinenza e la controparte chiedere prova contraria (come accaduto), tenuto conto degli atti di causa, ivi compresi i documenti prodotti, e della facoltà del giudice di domandare, ex art. 253, comma 1, c.p.c., chiarimenti e precisazioni ai testi (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n. 22254/2021; sez. II, n. 11765/2019; sez. lav., n. 12642/2003).
Ciò che, invece, risulta rilevante, ai fini della decisione della causa ed, in particolare, della delibazione della eccezione di decadenza dal diritto alla garanzia per i vizi, è l'esito della prova.
E' noto che, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 24348/2019; sez. II, n. 16766/2019).
Simile prova, a parere della Corte, e contrariamente a quanto genericamente argomentato dal primo giudice, non è stata adeguatamente fornita.
Il teste , dipendente della società che nel 2012 aveva Testimone_1 CP_2 ceduto un ramo d'azienda alla nel confermare il capitolato CP_1 secondo cui “alla notizia da parte della Direzione dei Lavori dei vizi riscontrati nel materiale installato e fornito dalla aveva “informato tempestivamente la Parte_1
, ha precisato che le parti avevano concluso due contratti di fornitura, Parte_1 uno dell'importo di €40.000,00 e l'altro di importo minore, e che, alla consegna degli infissi, erano stati evidenziati “di volta in volta” dei piccoli vizi che il aveva provveduto a sistemare previo accordo con l'ufficio commerciale. Pt_1
Ha aggiunto che, quando venivano riscontrati difetti alla merce consegnata, egli veniva avvisato per primo dalla direzione dei lavori, in particolare dall'ing.
[...]
e si occupava di avvisare i vari fornitori. Pt_2
5 Riguardo alla , si metteva in contatto con l'ufficio commerciale, che si Pt_1 occupava di gestire gli interventi della propria squadra di lavoro sul cantiere.
Ha poi confermato che la ditta opposta era intervenuta per rimuovere dei vizi, risolvendo però solo i primi riscontrati ed omettendo, da un certo punto in poi, di intervenire per quelli successivi, tanto che egli le aveva inviato una apposita pec con l'analitica descrizione dei problemi emersi.
Ha, infine, dichiarato di aver contattato ripetutamente la e di averla Pt_1 informata tempestivamente del computo metrico trasmesso dalle committenti, in cui si evidenziavano i difetti rinvenuti nel materiale venduto, nonché della volontà di non pagare, a causa di essi, parte del compenso pattuito.
La deposizione risulta connotata da una evidente genericità in ordine agli elementi rilevanti ai fini della prova circa la tempestività della denuncia.
In proposito, occorre rimarcare come il rapporto fra le due società oggi contrapposte si fosse estrinsecato (secondo quanto emerge dai documenti in atti ed allegato dalle stesse parti) in due forniture: l'una, per un importo di
€41.500,00, conseguente al contratto sottoscritto in data 12 dicembre 2013 ed eseguita il 07 maggio 2014; l'altra, collegata agli ordinativi del 02 ottobre e del 30 dicembre 2015, avente ad oggetto i beni (in quantità sensibilmente inferiore) di cui alla fattura posta a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo e, dunque, riguardante l'oggetto di causa.
Ebbene, nella testimonianza resa dall' non è dato cogliere alcuno Tes_1 specifico riferimento che consenta di individuare partitamente la natura dei singoli vizi riscontrati, la data della scoperta e della denuncia alla ditta venditrice di essi ed il fatto stesso che si riferissero alla prima o alla seconda fornitura.
Il medesimo teste, infatti, ha espressamente richiamato entrambe le predette forniture, ma non ha in alcun modo evidenziato quali problematiche fossero relative alla prima (estranea al giudizio) o alla seconda.
In tale contesto, il rispetto del termine di otto giorni dalla scoperta per l'effettuazione della denunzia previsto dall'art. 1495 c.c. non può certamente desumersi dall'utilizzo, in sede di capitolo confermato dal teste, dell'avverbio
“tempestivamente”.
6 Analoghe considerazioni devono svolgersi quanto alla deposizione di Tes_2
, all'epoca dei fatti geometra incaricato di seguire i lavori per conto della
[...]
CP_1
Il teste, premesso che erano state effettuate “diverse consegne” da parte della
, ha riferito che, “non appena installati”, si era notata la presenza di “diverse Pt_1 anomalie degli infissi e degli scuretti” e si era contattata immediatamente la ditta fornitrice, la quale aveva inviato nel cantiere degli operai, i cui interventi non erano però risultati risolutivi.
Anche in questo caso il riferimento ai materiali, ai vizi, al loro rinvenimento ed alle successive comunicazioni alla ditta fornitrice risulta del tutto vago, nulla consentendo di individuare le esatte date di scoperta dei difetti, quelle delle relative denunce e, ancor prima, la natura e l'entità dei vizi e la loro riferibilità all'una o all'altra delle varie forniture, insufficiente risultando l'utilizzo di espressioni quali “non appena” e “immediatamente”.
Del tutto irrilevante risulta, infine, riguardo alla prova della tempestività della denuncia, la deposizione del teste il quale si è limitato a Testimone_3 ricordare di aver constatato che uno degli infissi già installati in uno dei vari appartamenti si presentava arcuato ed inadatto alla chiusura.
A simile rilevata carenza probatoria parte opponente non ha ovviato mediante la produzione documentale.
La mail del 21 giugno 2016, con cui la a fronte di un sollecito di CP_1 pagamento, evidenziava che la direzione dei lavori aveva contestato le
“lavorazioni” effettuate per un importo di €14.331,90 ed invitava la a Pt_1 provvedere con la massima urgenza, non risulta inviata né ricevuta dal destinatario.
Non è provato, quindi, che prima dell'invio della pec del 30 gennaio 2017 (per la quale, invece, sono state prodotte le ricevute di accettazione e consegna), la ditta opposta abbia ricevuto alcuna formale denuncia dei difetti della merce venduta ed installata.
7 D'altro canto, al momento della ricezione di tale comunicazione, il termine di decadenza risultava ampiamente spirato, dovendosi esso fare decorrere quanto meno dal 18 marzo 2016 (ma gli ordinativi risalivano addirittura ai mesi di ottobre e dicembre 2015), data di redazione del computo metrico estimativo in cui le ditte committenti, come allegato dalla stessa opponente, avevano lamentato la sussistenza dei difetti nei materiali rinvenuti presso l'immobile oggetto dei lavori.
Riguardo a tale documento (peraltro non sottoscritto), occorre poi evidenziare come la voce “revisione di tutti gli infissi esterni” riporti l'importo (espressamente indicato come pari al 20% del valore totale) di €14.331,90, di gran lunga superiore all'importo totale delle opere di cui alla fattura n. 36/16, posta a fondamento dell'ingiunzione, che inoltre riguardava anche attività di lavorazione varie, oltre che la fornitura di alcuni infissi o componenti di essi.
Da ciò si trae, dunque, ulteriore conferma del fatto che quanto meno parte dei vizi riscontrati nel corso del rapporto, cui hanno anche fatto riferimento i testi, attenga alla prima fornitura, rimasta estranea alla causa.
Quanto, infine, al “verbale di contestazione lavori” che risulterebbe solo inviato dall'ing. direttore dei lavori, alla ma che, come detto, non Pt_2 CP_1
è provato essere pervenuto alla si evidenzia trattarsi di documento Parte_1 non firmato che, in ogni caso, attiene a svariate problematiche, anche non attinenti agli infissi, ed, in ogni modo, non offre alcun elemento relativo a tempi e circostanze della scoperta e della denuncia dei vizi riscontrati in “tutti gli infissi”.
Per le ragioni esposte, assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma conseguente del decreto ingiuntivo.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
8 In virtù di tali principi, la soccombente, è tenuta al Controparte_1 pagamento, in favore della delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €4.000,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a
€26.000,00; €700,00 per la fase di studio della controversia, €600,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€1.500,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €4.000,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.100,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 9/2020 Reg. Sent., dell'11 Parte_1 gennaio 2020, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nel procedimento iscritto al n. 953/2017 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_1
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 233/17, emesso dal Tribunale di Sciacca in data 14 giugno 2017 nei confronti della
[...]
CP_1
- condanna la l pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in complessivi €4.000,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €4.000,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
9 Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
10
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 202/2020 R.G., tra:
con sede in S. Stefano di Quisquina, c.da Contuberna SS 118 km Parte_1
70 (p. iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Treppiedi, elettivamente domiciliata in Palermo, Via T. Tasso 4, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
con sede legale in Roma, via Della Croce n. 87 (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
convenuta, contumace.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte appellante ha precisato le conclusioni insistendo nelle richieste di cui all'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06 febbraio 2020, la Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 9/2020 Reg. Sent., dell'11 gennaio 2020, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nel procedimento iscritto al n. 953/2017 R.G..
Nella contumacia della convenuta, ammessa ed assunta la prova testimoniale richiesta dall'appellante, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, la proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 233/17, emesso dal Tribunale di Sciacca in data 14 giugno 2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della Parte_1 della somma di €7.844,10, oltre interessi e spese, a fronte della fattura n. 36/16 del 16 maggio 2016, relativa alla fornitura di infissi e parti di essi e di lavori eseguiti presso un immobile sito in Palermo, Piazza Bellini 5.
La opponente esponeva che, impegnata nella esecuzione di lavori di ristrutturazione del Palazzo Bellini di Palermo su incarico di quattro società, aveva commissionato alla la fornitura ed installazione di materiali Parte_1 edili vari, tra cui infissi, con un primo contratto del 12 dicembre 2013, per l'importo di €41.500,00, e con due successivi ordinativi, del 02 ottobre e del 30
2 dicembre 2015, per gli importi, rispettivamente, di €5.000,00 iva inclusa ed
€1.000,00 oltre iva.
Riferiva che, al termine dell'installazione degli infissi da parte della ditta fornitrice, la direzione lavori aveva riscontrato che gli stessi presentavano diversi difetti ed imperfezioni, circostanza di cui era stata informata la , Pt_1 che aveva inviato i propri tecnici senza però risolvere i problemi.
Chiedeva, pertanto, che fosse revocato o annullato il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, che fosse disposta la riduzione del prezzo nella misura del 50%, o in quella da provarsi in corso di causa o ritenuta di giustizia, con condanna della opposta al pagamento della somma di €12.250,13 a titolo di risarcimento danni.
Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Sciacca così statuiva:
- accoglie l'opposizione promossa da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 con l'atto di citazione notificato in data 26/07/2017, e per l'effetto
- revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sciacca, n. 233/2017, notificato il 16/06/2017;
- accerta e dichiara che la ha diritto ad ottenere la riduzione del Controparte_1 prezzo della merce indicata nella fattura n.36 emessa in data 16/05/2016, nella misura del 50% degli importi originariamente stabiliti;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno spiegata da nei Controparte_1 confronti della Parte_1
- condanna la alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 2.100,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
[...]
15% sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge.
Il primo giudice, ritenute infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalla e reputata invece dimostrata la sussistenza di vizi e Parte_1 difformità nei beni attraverso le fotografie prodotte e le testimonianze acquisite, ha, in accoglimento della azione redibitoria, ridotto il prezzo richiesto dalla ditta fornitrice nella misura del 50%, secondo una percentuale indicata dalla opponente e considerata non contestata dalla opposta.
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3 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della che, Controparte_1 ritualmente citata a comparire mediante notifica dell'atto di impugnazione in data 06 febbraio 2020, non si è costituita nel presente grado di giudizio.
Proponendo impugnazione, con il primo motivo la eccepisce la Parte_1 inammissibilità della prova testimoniale ammessa ed assunta in primo grado, risultando i relativi capitoli generici, quanto all'indicazione dei vizi delle cose vendute e delle circostanze temporali e spaziali, e contenenti valutazioni ed espressioni di giudizio, nonché riguardando essi fatti appresi de relato.
Con il secondo motivo, viene reiterata la richiesta di ammissione della prova contraria, disattesa dal primo giudice.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato le eccezioni di decadenza e prescrizione dall'azione di riduzione del prezzo, diffondendosi in ordine al contenuto delle deposizioni rese dai testi di parte opponente ed alla documentazione in atti.
Con il quarto motivo, la sentenza viene sottoposta a doglianza quanto al riconoscimento della sussistenza di vizi tali da giustificare la riduzione del prezzo.
Con il quinto motivo, si sottopone a critica la riduzione del prezzo riconosciuta dal primo giudice, già espressamente contestata in primo grado.
Con il sesto motivo, la società opposta si duole della omessa pronuncia della condanna della al pagamento, quanto meno, del residuo 50% del CP_1 prezzo.
Infine, con l'ultimo motivo, viene sottoposta a critica la mancata compensazione delle spese di lite, in virtù del rigetto della domanda di risarcimento dei danni formulata dalla opponente.
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L'appello è fondato, per le seguenti assorbenti ragioni.
4 In premessa, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale formulata dall'appellante.
I capitoli di prova, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, recano gli elementi essenziali affinchè il giudice possa controllarne l'influenza e la pertinenza e la controparte chiedere prova contraria (come accaduto), tenuto conto degli atti di causa, ivi compresi i documenti prodotti, e della facoltà del giudice di domandare, ex art. 253, comma 1, c.p.c., chiarimenti e precisazioni ai testi (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n. 22254/2021; sez. II, n. 11765/2019; sez. lav., n. 12642/2003).
Ciò che, invece, risulta rilevante, ai fini della decisione della causa ed, in particolare, della delibazione della eccezione di decadenza dal diritto alla garanzia per i vizi, è l'esito della prova.
E' noto che, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 24348/2019; sez. II, n. 16766/2019).
Simile prova, a parere della Corte, e contrariamente a quanto genericamente argomentato dal primo giudice, non è stata adeguatamente fornita.
Il teste , dipendente della società che nel 2012 aveva Testimone_1 CP_2 ceduto un ramo d'azienda alla nel confermare il capitolato CP_1 secondo cui “alla notizia da parte della Direzione dei Lavori dei vizi riscontrati nel materiale installato e fornito dalla aveva “informato tempestivamente la Parte_1
, ha precisato che le parti avevano concluso due contratti di fornitura, Parte_1 uno dell'importo di €40.000,00 e l'altro di importo minore, e che, alla consegna degli infissi, erano stati evidenziati “di volta in volta” dei piccoli vizi che il aveva provveduto a sistemare previo accordo con l'ufficio commerciale. Pt_1
Ha aggiunto che, quando venivano riscontrati difetti alla merce consegnata, egli veniva avvisato per primo dalla direzione dei lavori, in particolare dall'ing.
[...]
e si occupava di avvisare i vari fornitori. Pt_2
5 Riguardo alla , si metteva in contatto con l'ufficio commerciale, che si Pt_1 occupava di gestire gli interventi della propria squadra di lavoro sul cantiere.
Ha poi confermato che la ditta opposta era intervenuta per rimuovere dei vizi, risolvendo però solo i primi riscontrati ed omettendo, da un certo punto in poi, di intervenire per quelli successivi, tanto che egli le aveva inviato una apposita pec con l'analitica descrizione dei problemi emersi.
Ha, infine, dichiarato di aver contattato ripetutamente la e di averla Pt_1 informata tempestivamente del computo metrico trasmesso dalle committenti, in cui si evidenziavano i difetti rinvenuti nel materiale venduto, nonché della volontà di non pagare, a causa di essi, parte del compenso pattuito.
La deposizione risulta connotata da una evidente genericità in ordine agli elementi rilevanti ai fini della prova circa la tempestività della denuncia.
In proposito, occorre rimarcare come il rapporto fra le due società oggi contrapposte si fosse estrinsecato (secondo quanto emerge dai documenti in atti ed allegato dalle stesse parti) in due forniture: l'una, per un importo di
€41.500,00, conseguente al contratto sottoscritto in data 12 dicembre 2013 ed eseguita il 07 maggio 2014; l'altra, collegata agli ordinativi del 02 ottobre e del 30 dicembre 2015, avente ad oggetto i beni (in quantità sensibilmente inferiore) di cui alla fattura posta a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo e, dunque, riguardante l'oggetto di causa.
Ebbene, nella testimonianza resa dall' non è dato cogliere alcuno Tes_1 specifico riferimento che consenta di individuare partitamente la natura dei singoli vizi riscontrati, la data della scoperta e della denuncia alla ditta venditrice di essi ed il fatto stesso che si riferissero alla prima o alla seconda fornitura.
Il medesimo teste, infatti, ha espressamente richiamato entrambe le predette forniture, ma non ha in alcun modo evidenziato quali problematiche fossero relative alla prima (estranea al giudizio) o alla seconda.
In tale contesto, il rispetto del termine di otto giorni dalla scoperta per l'effettuazione della denunzia previsto dall'art. 1495 c.c. non può certamente desumersi dall'utilizzo, in sede di capitolo confermato dal teste, dell'avverbio
“tempestivamente”.
6 Analoghe considerazioni devono svolgersi quanto alla deposizione di Tes_2
, all'epoca dei fatti geometra incaricato di seguire i lavori per conto della
[...]
CP_1
Il teste, premesso che erano state effettuate “diverse consegne” da parte della
, ha riferito che, “non appena installati”, si era notata la presenza di “diverse Pt_1 anomalie degli infissi e degli scuretti” e si era contattata immediatamente la ditta fornitrice, la quale aveva inviato nel cantiere degli operai, i cui interventi non erano però risultati risolutivi.
Anche in questo caso il riferimento ai materiali, ai vizi, al loro rinvenimento ed alle successive comunicazioni alla ditta fornitrice risulta del tutto vago, nulla consentendo di individuare le esatte date di scoperta dei difetti, quelle delle relative denunce e, ancor prima, la natura e l'entità dei vizi e la loro riferibilità all'una o all'altra delle varie forniture, insufficiente risultando l'utilizzo di espressioni quali “non appena” e “immediatamente”.
Del tutto irrilevante risulta, infine, riguardo alla prova della tempestività della denuncia, la deposizione del teste il quale si è limitato a Testimone_3 ricordare di aver constatato che uno degli infissi già installati in uno dei vari appartamenti si presentava arcuato ed inadatto alla chiusura.
A simile rilevata carenza probatoria parte opponente non ha ovviato mediante la produzione documentale.
La mail del 21 giugno 2016, con cui la a fronte di un sollecito di CP_1 pagamento, evidenziava che la direzione dei lavori aveva contestato le
“lavorazioni” effettuate per un importo di €14.331,90 ed invitava la a Pt_1 provvedere con la massima urgenza, non risulta inviata né ricevuta dal destinatario.
Non è provato, quindi, che prima dell'invio della pec del 30 gennaio 2017 (per la quale, invece, sono state prodotte le ricevute di accettazione e consegna), la ditta opposta abbia ricevuto alcuna formale denuncia dei difetti della merce venduta ed installata.
7 D'altro canto, al momento della ricezione di tale comunicazione, il termine di decadenza risultava ampiamente spirato, dovendosi esso fare decorrere quanto meno dal 18 marzo 2016 (ma gli ordinativi risalivano addirittura ai mesi di ottobre e dicembre 2015), data di redazione del computo metrico estimativo in cui le ditte committenti, come allegato dalla stessa opponente, avevano lamentato la sussistenza dei difetti nei materiali rinvenuti presso l'immobile oggetto dei lavori.
Riguardo a tale documento (peraltro non sottoscritto), occorre poi evidenziare come la voce “revisione di tutti gli infissi esterni” riporti l'importo (espressamente indicato come pari al 20% del valore totale) di €14.331,90, di gran lunga superiore all'importo totale delle opere di cui alla fattura n. 36/16, posta a fondamento dell'ingiunzione, che inoltre riguardava anche attività di lavorazione varie, oltre che la fornitura di alcuni infissi o componenti di essi.
Da ciò si trae, dunque, ulteriore conferma del fatto che quanto meno parte dei vizi riscontrati nel corso del rapporto, cui hanno anche fatto riferimento i testi, attenga alla prima fornitura, rimasta estranea alla causa.
Quanto, infine, al “verbale di contestazione lavori” che risulterebbe solo inviato dall'ing. direttore dei lavori, alla ma che, come detto, non Pt_2 CP_1
è provato essere pervenuto alla si evidenzia trattarsi di documento Parte_1 non firmato che, in ogni caso, attiene a svariate problematiche, anche non attinenti agli infissi, ed, in ogni modo, non offre alcun elemento relativo a tempi e circostanze della scoperta e della denuncia dei vizi riscontrati in “tutti gli infissi”.
Per le ragioni esposte, assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma conseguente del decreto ingiuntivo.
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In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
8 In virtù di tali principi, la soccombente, è tenuta al Controparte_1 pagamento, in favore della delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €4.000,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a
€26.000,00; €700,00 per la fase di studio della controversia, €600,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€1.500,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €4.000,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.100,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 9/2020 Reg. Sent., dell'11 Parte_1 gennaio 2020, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nel procedimento iscritto al n. 953/2017 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_1
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 233/17, emesso dal Tribunale di Sciacca in data 14 giugno 2017 nei confronti della
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CP_1
- condanna la l pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in complessivi €4.000,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €4.000,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
9 Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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