Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/06/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Collegio
N. R.G. 2926/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di divorzio instaurato
DA
(c.f. ) nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(TR) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sara De Luca del foro di Trento ricorrente CONTRO
(c.f. Controparte_1
nato il [...] a [...] e residente in C.F._2
Trento (TN) in Via Talvera n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia
Arlanch, del foro di Trento resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte depositate in data 14/05/2025.
1
Con ricorso depositato il 20/12/2024, la ricorrente ha rappresentato che le parti avevano contratto matrimonio in Terni (TR) il 17/08/2018 e che dalla loro unione era nato il figlio il 30/05/2019; che con ricorso depositato ER
in data 13/10/2021 presso il Tribunale di Terni, i coniugi avevano richiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate e che con provvedimento di data 04/01/2022, il Tribunale di Terni aveva provveduto in conformità. Ciò posto, la ricorrente ha evidenziato che sono trascorsi oltre
2 anni dalla data di omologa della separazione consensuale tra i coniugi, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione tra i medesimi, i quali, in seguito ai fatti sopra riportati, si sono trasferiti in Trentino, stabilendo la loro residenza, rispettivamente, in Mezzolombardo e in Trento.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle seguenti condizioni: “
“1. Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i ER genitori con l'obbligo da parte di entrambi di educarlo ed istruirlo, con collocazione prevalente ed individuazione della residenza anagrafica presso la madre, signora in Mezzolombardo (TN) in Via Trento n.
2. Parte_1
• Tutte le decisioni riguardanti il figlio inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle sue aspirazioni ed inclinazioni naturali.
• I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sul figlio minore.
• I genitori, qualora intraprendano nuove relazioni sentimentali, si impegnano ad introdurre il/la nuovo/a compagno/compagna al figlio minore con modalità di comunicazione idonee da non turbare l'equilibrio emotivo dello stesso.
• Il minore starà con il padre due giorni alla settimana, da concordare di volta in volta con lo stesso in base ai turni di lavoro, dall'uscita
Pag. 2 di 10 dall'asilo fino alla sera dopo cena (ore 21.00 circa), nonché nei week- end alterni, dal venerdì pomeriggio dopo scuola fino alla domenica sera dopo cena (ore 21.00 circa). Il padre avrà premura di prelevare il minore e di riaccompagnarlo presso la residenza della madre.
• Durante il periodo invernale il padre, previo accordo con la madre, potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive.
• Durante le festività natalizie, ciascun genitore trascorrerà con il figlio ad anni alterni, le festività di Natale, di Capodanno e ER dell'Epifania, da intendersi, rispettivamente, dalla mattina del 24/12 alla sera del 26/12, dalla mattina del 31/12 alla sera del primo giorno dell'anno e l'intera giornata del 06/01.
• Le festività di Pasqua saranno suddivise in misura uguale tra i coniugi, avendo premura di concordare le stesse entro la fine del mese che precede la relativa festività, con l'impegno dei coniugi ad alternare le stesse di anno in anno.
• Entro il 31 maggio di ogni anno i genitori dovranno comunicare reciprocamente le rispettive settimane di vacanza, evitando sovrapposizioni. Inoltre, durante il periodo estivo, il padre potrà trascorrere le vacanze estive con il figlio per 1 mese, anche non consecutivo.
• Ciascun genitore, nei giorni in cui non terrà con sé il minore, potrà mantenere con lo stesso contatti telefonici.
• In ossequio a quanto disposto dall'art. 317 bis c.c., il minore manterrà rapporti significativi con gli ascendenti (nonna materna e nonna paterna) e con i parenti di ciascuno dei genitori.
• Con riferimento alle vacanze all'estero, la madre acconsente agli spostamenti all'estero del minore con il padre a condizione che ER quest'ultimo, qualora si trovasse impossibilitato a tornare in Italia il giorno stabilito, si impegni a far rientrare in Italia il minore ovvero, in alternativa, a pagare un biglietto aereo di andata e ritorno alla madre affinché la stessa possa recuperare il figlio ER
2. A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore il padre ER verserà alla madre la somma di euro 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese;
Pag. 3 di 10 tale somma sarà soggetta alla rivalutazione ISTAT annuale senza obbligo di comunicazione da parte della madre. Il contributo sarà versato direttamente sul conto corrente intestato alla signora già noto al marito. Pt_1
• Le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise tra i ER coniugi nella misura del 50%. A questo proposito, per la distinzione delle spese si fa riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense, come di seguito indicate:- le spese mediche, che non richiedono un accordo preventivo: visite specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante, cure dentistiche urgenti presso le strutture private, ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN, farmaci prescritti dal medico curante;
- le spese mediche che richiedono uno specifico accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, percorsi di carattere psicologico, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- le spese scolastiche che non prevedono un preventivo accordo: tasse scolastiche fino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico, gite scolastiche senza pernottamento;
- le spese scolastiche che prevedono un preventivo accordo qualora siano superiori ad euro 150,00: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari o parauniversitari, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, viaggi di studio per l'apprendimento della lingua estera;
- le spese relative alla babysitter che entrambi i genitori avranno premura di contattare quando impossibilitati a rimanere con il figlio per impegni lavorativi.
• In relazione alle spese straordinarie da concordare con il genitore, a fronte di una richiesta scritta (tramite whatsapp, sms, mail, ecc…), qualora uno dei genitori non sia d'accordo, questo dovrà motivare il dissenso per iscritto entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di mancata risposta, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa.
Qualora i genitori non dovessero raggiungere un accordo in merito alle spese straordinarie e si trattasse di scelte inerenti la salute, la scuola e tutte le attività d'istruzione relative alla vita del figlio, entrambe le parti si impegnano a presentare ricorso dinanzi al Presidente del Tribunale competente oppure a cura del genitore più diligente.
Pag. 4 di 10 • Le spese straordinarie sostenute dalla madre dovranno essere conteggiate mensilmente presentando copia di scontrini, ricevute di pagamento e fatture con l'indicazione della causale di spesa. Tali spese saranno rifuse al genitore anticipatario, previa richiesta, entro 7 giorni dalla richiesta stessa tramite bonifico bancario.
• Le spese relative ad attività ludico-sportive e campus estivi: i genitori si impegnano a far svolgere al figlio almeno un'attività sportiva. Per quanto concerne le spese inerenti i campus estivi, queste dovranno essere concordate tra i coniugi con preventivo accordo.
3. La signora usufruirà per intero e in via esclusiva degli assegni Pt_1 famigliari nonché di ogni altro assegno, beneficio o bonus che la legge dovesse eventualmente prevedere per il minore o per il nucleo.
4. Entrambe le parti percepiscono reddito da lavoro dipendente, pertanto ciascun coniuge è economicamente autosufficiente ed in grado di provvedere al proprio personale mantenimento.
5. Con ordine di annotazione della pronuncia sui Registri dello Stato civile.
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Con atto depositato il 19 marzo 2025, il resistente si è costituito in giudizio, dichiarando di aderire alla domanda di divorzio ed alle condizioni indicate dalla ricorrente, salvo alcuni punti relativi al calendario di visita infrasettimanale del figlio e per quanto riguarda la possibilità di Per_2
riaccompagno del minore con l'assistenza del personale di volo in caso di vacanze all'estero con il padre.
All'udienza di comparizione del 19/03/2025, la ricorrente ha dichiarato di aderire alle modifiche indicate dal resistente;
quindi, le parti, confermata la rispettiva volontà di procedere con la domanda di divorzio e di non volersi riconciliare, congiuntamente chiedevano termine per il deposito di note conclusive congiunte.
La causa è stata rinviata all'udienza del 16 aprile 2025, celebrata nelle forme dell'art. 127ter c.p.c. Quindi, con note di trattazione scritta depositate in data
14/04/2025, le parti hanno concluso congiuntamente, chiedendo di
Pag. 5 di 10 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Terni
(TR) il 17.08.2018 tra e , Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza alle seguenti condizioni (in grassetto si riportano le condizioni modificate rispetto a quelle di cui al ricorso):
“1. Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i ER genitori con l'obbligo da parte di entrambi di educarlo ed istruirlo, con collocazione prevalente ed individuazione della residenza anagrafica presso la madre, signora in Mezzolombardo (TN) in Via Trento n.
2. Parte_1
2. Tutte le decisioni riguardanti il figlio inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle sue aspirazioni ed inclinazioni naturali.
I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sul figlio minore.
I genitori, qualora intraprendano nuove relazioni sentimentali, si impegnano ad introdurre il/la nuovo/a compagno/compagna al figlio minore con modalità di comunicazione idonee da non turbare l'equilibrio emotivo dello stesso.
• Il minore starà con il padre due giorni alla settimana, da concordare di volta in volta con lo stesso in base ai turni di lavoro, dall'uscita dall'asilo fino al giorno successivo riaccompagnandolo a scuola, nonché nei week- end alterni, dal venerdì pomeriggio dopo scuola fino alla domenica sera dopo cena (ore 21.00 circa). Il padre avrà premura di prelevare il minore e di riaccompagnarlo presso la residenza della madre.
• Durante il periodo invernale il padre, previo accordo con la madre, potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive.
• Durante le festività natalizie, ciascun genitore trascorrerà con il figlio ad anni alterni, le festività di Natale, di Capodanno e dell'Epifania, ER da intendersi, rispettivamente, dalla mattina del 24/12 alla sera del 26/12, dalla mattina del 31/12 alla sera del primo giorno dell'anno e l'intera giornata del 06/01.
Pag. 6 di 10 • Le festività di Pasqua saranno suddivise in misura uguale tra i coniugi, avendo premura di concordare le stesse entro la fine del mese che precede la relativa festività, con l'impegno dei coniugi ad alternare le stesse di anno in anno.
• Entro il 31 maggio di ogni anno i genitori dovranno comunicare reciprocamente le rispettive settimane di vacanza, evitando sovrapposizioni.
Inoltre, durante il periodo estivo, il padre potrà trascorrere le vacanze estive con il figlio per 1 mese, anche non consecutivo.
• Ciascun genitore, nei giorni in cui non terrà con sé il minore, potrà mantenere con lo stesso contatti telefonici.
• In ossequio a quanto disposto dall'art. 317 bis c.c., il minore manterrà rapporti significativi con gli ascendenti (nonna materna e nonna paterna) e con i parenti di ciascuno dei genitori.
• Con riferimento alle vacanze all'estero, la madre acconsente agli spostamenti all'estero del minore con il padre a condizione che ER quest'ultimo, qualora si trovasse impossibilitato a tornare in Italia il giorno stabilito, si impegni a far rientrare in Italia il minore riaccompagnato con l'assistenza del personale di volo.
3. A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore il padre ER verserà alla madre la somma di euro 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma sarà soggetta alla rivalutazione ISTAT annuale senza obbligo di comunicazione da parte della madre. Il contributo sarà versato direttamente sul conto corrente intestato alla signora già noto al marito. Pt_1
Le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise tra i ER coniugi nella misura del 50%. A questo proposito, per la distinzione delle spese si fa riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense, come di seguito indicate:- le spese mediche, che non richiedono un accordo preventivo: visite specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante, cure dentistiche urgenti presso le strutture private, ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN, farmaci prescritti dal medico curante;
- le spese mediche che richiedono uno specifico accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, percorsi di carattere psicologico, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- le spese scolastiche che non prevedono
Pag. 7 di 10 un preventivo accordo: tasse scolastiche fino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico, gite scolastiche senza pernottamento;
- le spese scolastiche che prevedono un preventivo accordo qualora siano superiori ad euro 150,00: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari o parauniversitari, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, viaggi di studio per l'apprendimento della lingua estera;
- le spese relative alla babysitter che entrambi i genitori avranno premura di contattare quando impossibilitati a rimanere con il figlio per impegni lavorativi.
In relazione alle spese straordinarie da concordare con il genitore, a fronte di una richiesta scritta (tramite whatsapp, sms, mail, ecc…), qualora uno dei genitori non sia d'accordo, questo dovrà motivare il dissenso per iscritto entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di mancata risposta, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa. Qualora i genitori non dovessero raggiungere un accordo in merito alle spese straordinarie e si trattasse di scelte inerenti la salute, la scuola e tutte le attività d'istruzione relative alla vita del figlio, entrambe le parti si impegnano a presentare ricorso dinanzi al Presidente del Tribunale competente oppure a cura del genitore più diligente.
Le spese straordinarie sostenute dalla madre dovranno essere conteggiate mensilmente presentando copia di scontrini, ricevute di pagamento e fatture con l'indicazione della causale di spesa. Tali spese saranno rifuse al genitore anticipatario, previa richiesta, entro 7 giorni dalla richiesta stessa tramite bonifico bancario.
Le spese relative ad attività ludico-sportive e campus estivi: i genitori si impegnano a far svolgere al figlio almeno un'attività sportiva. Per quanto concerne le spese inerenti i campus estivi, queste dovranno essere concordate tra i coniugi con preventivo accordo.
4. La signora usufruirà per intero e in via esclusiva degli assegni Pt_1 famigliari nonché di ogni altro assegno, beneficio o bonus che la legge dovesse eventualmente prevedere per il minore o per il nucleo.
Pag. 8 di 10 5. Entrambe le parti percepiscono reddito da lavoro dipendente, pertanto ciascun coniuge è economicamente autosufficiente ed in grado di provvedere al proprio personale mantenimento.
6. Spese compensate con rinuncia alla solidarietà.
7. Le parti formulano contestuale istanza di acquiescenza e rinuncia all'impugnazione ai fini dell'immediato passaggio in giudicato della decisione.”
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché il procedimento di omologa della separazione personale dei coniugi è stato definito nel 2022, mentre il ricorso introduttivo de presente giudizio è stato depositato il 20/12/2024, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Per quanto, poi, concerne le condizioni congiunte, si ritiene che le stesse, come sopra riportate, siano conformi all'interesse della prole, all'ordine pubblico e al buon costume;
ragione per cui le stesse vanno recepite da parte del Tribunale: quanto alle questioni non patrimoniali, le parti, in assenza di elementi di pregiudizio per la prole, hanno scelto il regime di affidamento
Pag. 9 di 10 condiviso;
non risulta, inoltre, contrastante con l'interesse della prole la regolamentazione concordata sulla frequentazione con il padre in quanto idonea a mantenere una relazione equilibrata con il figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Terni
(TR) il 17.08.2018 tra e , Parte_1 Controparte_1
alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
- spese di lite compensate.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 04/06/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Niccolò Cogliati Dezza Laura Di Bernardi
Pag. 10 di 10