Articolo 1 della Legge 7 febbraio 1958, n. 385
Articolo 2
Versione
8 maggio 1958
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi l'11 dicembre 1953:
1) Accordo interinale europeo riguardante la sicurezza sociale esclusi i regimi relativi alla vecchiaia, all'invalidita' ed ai superstiti con Protocollo addizionale;
2) Accordo interinale europeo riguardante i regimi di sicurezza sociale relativi alla vecchiaia, all'invalidita' ed ai superstiti con Protocollo addizionale;
3) Convenzione europea di assistenza sociale e medica con Protocollo addizionale.
Entrata in vigore il 8 maggio 1958