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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/10/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3487 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Licia Marsala, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Civitavecchia (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Denaro, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno richiesto l'assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. ed il Giudice Istruttore, preso atto, ha rimesso la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4.11.2021, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio civile in Civitavecchia (RM) il 27.02.2015 con
, registrato agli atti dello Stato civile del medesimo Comune all'anno Controparte_1
2015, atto n. 4, Parte I;
- che dall'unione coniugale sono nati i figli delle parti Per_1 Per_2
27.09.2014) e (Civitavecchia, 12.05.2016); Per_3
- che a causa di incompatibilità caratteriali, il rapporto tra i coniugi è divenuto insostenibile;
- che la vita matrimoniale è stata molto travagliata a causa dei comportamenti prevaricatori e aggressivi posti in essere dall' , che hanno compromesso la CP_1 sua dignità e la sua integrità psico-fisica;
- che tale situazione di disagio familiare ha avuto delle ripercussioni anche sul percorso scolastico del figlio il quale secondo quanto segnalato dalle Per_1 insegnanti, ha manifestato disturbi dell'attenzione;
- che il marito corrisponde alla ricorrente la somma di 20/25 euro alla settimana affinché possa fare fronte alle faccende domestiche;
- di essere casalinga e di avere tentato di ottenere una occupazione lavorativa in passato e che, a causa dell'indisponibilità dei nonni paterni a tenere i figli, non ha potuto accettare il lavoro di colf;
- che l' è sordo al 60 %; CP_1
che la casa familiare è di proprietà del padre del Sig. e da questi è CP_1 stato loro concesso in uso quale casa coniugale;
3
- che il marito lavora a Civitavecchia presso il Centro Etruria, percependo un reddito mensile di circa € 1.500,00.
Tanto dedotto, la ricorrente ha richiesto al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, porsi a carico dell' l'obbligo di CP_1 corrispondere la somma di euro 400,00 a titolo di mantenimento della prole (euro
200,00 per ciascun figlio) e la somma di euro 200,00 per il suo mantenimento, oltre all'assegnazione della casa coniugale in suo favore e disciplina del diritto di visita paterno.
Con memoria difensiva del 5.02.2022 si è costituito in giudizio
[...]
, il quale ha aderito alla domanda di separazione personale dei coniugi, ha CP_1 contestato la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e chiesto al Tribunale disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre nonché porsi a carico della l'obbligo Pt_1 di corrispondere a titolo di mantenimento per i figli la somma complessiva di euro
200,00 da versarsi direttamente in suo favore, oltre alla disciplina del diritto di visita materno.
Il resistente ha dedotto:
- di lavorare presso la società Civitavecchia Servizi Pubblici SRL, e di percepire uno stipendio mensile di euro 1.600,00;
- che il resistente versa ai genitori, proprietari della casa familiare, una somma mensile di euro 320,00 quale indennità di occupazione dell'abitazione, su cui grava un mutuo di euro 644,00 mensili;
- che, fino al mese di febbraio 2021, la ha avuto la gestione economica Pt_1 della famiglia, potendo liberamente accedere al conto corrente bancario cointestato ai coniugi, dove veniva accreditato lo stipendio del marito;
- che la ha utilizzato il denaro familiare per trattamenti estetici, Pt_1 abbigliamento e cura della persona e tale circostanza ha determinato liti tra i coniugi;
- che, nonostante la moglie abbia deciso di non lavorare, si è occupata sporadicamente della casa e della cura dei figli, i quali venivano preparati per la scuola dal padre, e pranzavano e cenavano dai nonni paterni che se ne pendevano cura;
- che la ricorrente trascorre la gran parte del tempo su social network e di recente il resistente ha avuto conferma di una relazione extraconiugale della moglie, che era 4
stata anche pubblicizzata su instagram;
- che nonostante il marito le avesse sottoposto tre proposte di lavoro, la Pt_1 non aveva iniziato a lavorare pur avendone le capacità e la possibilità in quanto dei figli si occupavano il padre ed i nonni paterni.
All'udienza presidenziale del 15.02.2022 comparivano le parti personalmente con i ed il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre con assegnazione a suo favore della casa familiare, il diritto di visita del padre e ponendo a carico dell' un assegno di CP_1 mantenimento per la moglie di euro 150,00 mensili e per i figli di euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per i minori, rinviando la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 10 giugno 2022.
All'udienza cartolare del 10.06.2022 i difensori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art 183 c. VI c.p.c. e il giudice delegato, preso atto, assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando all'udienza del 18 novembre 2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Nelle more del procedimento le parti provvedevano al deposito autorizzato delle memorie ex art 183 c.p.c., articolando i relativi capitoli di prova.
All'udienza del 18.11.2022 le parti deducevano di avere raggiunto un accordo circa il cambiamento del regime di collocamento dei figli minori chiedendo la modifica dell'ordinanza presidenziale, ed il Giudice Istruttore, preso atto, modificava parzialmente i provvedimenti provvisori ed urgenti, rinviando all'udienza del 5 aprile
2023 per eventuale deposito di conclusioni congiunte o per scioglimento della riserva istruttoria.
All'udienza del 5.04.2023 i difensori delle parti deducevano di non essere riusciti a raggiungere un accordo circa le statuizioni economiche, chiedendo procedersi a CTU
a causa del rifiuto espresso dal figlio ad incontrare la madre, ed il Giudice Per_1 delegato, ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta avanzata dalle parti, nominava
CTU la dott.ssa e rinviando all'udienza del 17 novembre 2023 per Persona_4 esame dell'elaborato peritale e scioglimento della riserva sulle ulteriori richieste istruttorie.
Il 22 agosto 2023 il CTU depositava l'elaborato peritale definitivo.
Nelle more del procedimento parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza 5
parziale di separazione ed il Giudice, preso atto, pronunciava in data 22.09.2023 la separazione personale dei coniugi, rinviando all'udienza del 17 novembre 2023 per esame della CTU e scioglimento della riserva sulle ulteriori richieste istruttorie delle parti.
In data 3.11.2023 le parti rappresentavano che erano in corso trattative di bonario componimento della lite e chiedevano il differimento dell'udienza già fissata al 17.11.2023 ed il Giudice, preso atto, rinviava la causa all'udienza del 2.02.2024 con trattazione cartolare, onerando le parti al deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte.
All'udienza tenutasi il 26.02.2024 le parti deducevano di non avere trovato un accordo ed il Giudice, preso atto, rinviava la causa all'udienza del 12 aprile 2024 per esame della CTU, scioglimento delle ulteriori riserve istruttorie e adozione di eventuali provvedimenti a tutela della minore, autorizzando le parti al deposito di documentazione per circostanze sopravvenute.
All'udienza del 12.04.2024 il Giudice Istruttore, sulla base dell'elaborato peritale e concordando con le conclusioni della consulente, disponeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del Comune di Civitavecchia, nonché dei percorsi psicologici intrapresi dalle parti e dai figli minori, rigettava le ultronee richieste probatorie avanzate dalle parti, e onerava i difensori al deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 dicembre 2024.
All'udienza tenutasi il 20 dicembre 2024 i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. ed il Giudice Istruttore, preso atto, non autorizzava il deposito di documentazione reddituale così come richiesto dalle parti, trattenendo la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive memorie di replica.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi 6
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei figli deve rilevarsi che con ordinanza presidenziale è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento preso la madre. Tuttavia, con ordinanza emessa in data 18.1.2022, il
Giudice istruttore, preso atto di un accordo sottoscritto dalle parti ed a seguito della volontà del figlio di abitare con il padre, ha modificato i provvedimenti Per_1 provvisori disponendo il collocamento del figlio presso il padre e della figlia Per_1 presso la madre. Per_3
In data 22 agosto 2023 è stata depositata la consulenza redatta dalla dott.ssa la quale ha così concluso: “Tra la sig.ra ed il sig. Per_4 Parte_1 [...]
è presente una importante divaricazione a livello di stile educativo, affettivo e poi CP_1 comunicativo a livello genitoriale. Essendo divenuti genitori dopo pochi mesi di conoscenza, avendo faticato nell'avvio di una vita insieme, non sono mai riusciti a creare un nucleo familiare coeso,
“autonomo” ed a crescere insieme sia come coppia che come coppia genitoriale. Tali problematiche si erano iniziate a manifestare con la nascita del primo figlio ma si erano poi slatentizzate e Per_1 rese più evidenti durante la seconda gravidanza della figlia e poi con la separazione, facendo Per_3 emergere la profonda disfunzionalità creatasi all'interno del nucleo familiare, in particolare nell'ambito dello svolgimento delle funzioni genitoriali, scarsamente condivise, anche per significative diversità personologiche, che ne avevano minato precocemente la stabilità della coppia, non avendo saputo apportare soluzioni e supporto ai membri al suo interno, per favorire la costruzione di relazioni affettive
e di attaccamento adeguate tra genitori e figli, creando precocemente due sottosistemi: padre/figlio e madre/figlia, a discapito del sottosistema genitoriale, per l'assenza di confini e del discredito dell'autorità e delle regole dell'altro, ed a discapito anche del sottosistema dei fratelli, all'interno del quale vi è stata una significativa interferenza da parte degli adulti coinvolti…”
Con riferimento, in particolare, alla condizione del figlio minore a CTU Per_1 ha così concluso: “Il minore ha 8 anni, è stato valutato a livello psicologico, Persona_5 emotivo ed affettivo/ relazionale nei confronti dei genitori e della sorellina tramite Per_3
l'osservazione clinica della dinamica all'interno del nucleo familiare svolto nel setting valutativo ed in ambito domiciliare materno e paterno, oltre che attraverso il test LTP (Lousanne Trilogue Play). E' stato svolto anche un incontro con le insegnanti di riferimento della scuola primaria da lui frequentata ed è stata acquisita la valutazione svolta su di lui dall'equipe multidisciplinare di T.S.M.R.E.E. dell'ASL Roma 4 di Civitavecchia (Rm) ad Ottobre del 2022, che aveva diagnosticato “disturbo specifico dell'apprendimento con compromissione della lettura e della scrittura”. Nella relazione emergeva “un livello intellettivo nei valori bassi della media, …un funzionamento adattivo globalmente 7
nella norma,…sul piano emotivo, si rilevano tratti di ansia da separazione e difficoltà compatibili con tratti del disturbo della sfera emozionale con impaccio nel riconoscimento e nel controllo delle emozioni”.
A seguito di tale valutazione era stato consigliato un supporto per il minore, che però non risulta essere stato poi attivato dai genitori… il minore attualmente non ha una frequentazione con la madre, per una importante difficoltà a separarsi dalla figura paterna, non avendo inserito altre motivazioni.
Intorno a lui erano insorte importanti ansie da parte del nucleo familiare paterno, dopo la sua nascita, avendo ravvisato una inadeguatezza nella funzione materna… Il minore mostra attualmente un disagio a rimanere con la madre senza la presenza del padre. La presenza del padre infonde apparente sicurezza al bambino quando incontra la madre e solamente alla sua presenza “si lascia Per_1 andare”, mostra affetto alla madre, con effusioni e contatto oculare, il piacere di trascorrerci del tempo insieme, parlandoci tranquillamente, giocandoci insieme, non rivolgendosi mai a lei in maniera sgarbata, muovendosi agevolmente nel contesto materno ma, psicologicamente, poiché questo bisogno di avere il padre presente accade solamente quando il bambino incontra la madre, si ipotizza che sia attivo tra padre e figlio un bisogno di controllo reciproco in tale situazione”.
Queste invece le conclusioni con riguardo alla figlia anch'essa sottoposta Per_3
a valutazione da parte del : “I dati clinici raccolti mostrano che la minore esibisce Pt_2 comportamenti infantili ed inadeguati per la sua età (piagnucolio, oppositività, mutismo, ricerca la vicinanza e l'attenzione del genitore), in particolare quando si trova in situazioni nuove, che le creano difficoltà o disagio, mentre esibisce un comportamento consono alla sua età, (adeguate competenze socio- relazionali, eloquio fluido e corretto, autonomia, attivazione ludica), quando si trova in un ambiente familiare ed a proprio agio con le persone presenti. Cerca la vicinanza ed il conforto degli adulti quando si trova a disagio, ma sostanzialmente è apparsa una bambina serena ed adeguatamente seguita dal punto di vista scolastico, medico, educativo ed affettivo”.
All'esito della consulenza tecnica depositata dalla dott.ssa all'udienza Per_4 del 12.4.2024, il Giudice delegato ha così disposto:
- conferma l'affidamento condiviso dei figli ai genitori e l'attuale regime di collocamento di minori, ossia presso il padre e presso la madre;
Per_1 Per_3
- invita le parti, come suggerito dalla dott.ssa a recarsi presso il Per_4
Servizio Sociale di Civitavecchia (RM), dall'Assistente Sociale , per Persona_6 sottoscrivere il consenso all'attivazione del progetto P.I.P.P.I. che prevede l'attivazione di una “educativa domiciliare” presso la sig.ra per quattro ore settimanali, Pt_1 concordando con gli assistenti sociali le giornate e gli orari, progetto da attivarsi con urgenza;
8
- invita le parti ad effettuare percorsi di sostegno psicologico individuali presso il Consultorio Familiare di Civitavecchia di intesa con gli assistenti sociali;
- invita i genitori a fare effettuate tempestivamente un percorso di sostegno psicologico per il figlio presso l'ospedale Bambin Gesù di Santa Marinella Per_1
(RM) o presso un professionista privato a prezzi calmierati di intesa con gli assistenti sociali anche al fine della ripresa degli incontri con la madre.
Inoltre, è stata disposto un monitoraggio da parte del Servizio Sociale del
Comune di Civitavecchia, ed in particolare dei percorsi intrapresi dalle parti e dai figli e l'andamento scolastico dei minori, depositando relazioni trimestrali periodiche al
Tribunale di Civitavecchia entro il 10 luglio 2024, il 10 ottobre 2024 e il 15 dicembre
2024.
Dalle relazioni depositate dagli assistenti sociali nei mesi di luglio ed ottobre 2024
è risultato che la figlia ha un rapporto positivo e di affettività con la madre e che ha instaurato una buona relazione anche con il compagno della , che talora ha Pt_1 difficoltà nello svolgimento di compiti e in generale nel contesto scolastico. Non risultano invece relazioni in merito all'osservazione degli incontri della madre con il figlio Per_1
Il Collegio rileva che in corso di causa sono stati disposti diversi rinvii in quanto i difensori hanno dedotto che erano in corso trattative di conciliare la lite.
All'esito del giudizio, il difensore della ricorrente ha richiesto la sospensione della responsabilità genitoriale dell' - che ha ostacolato gravemente la CP_1 frequentazione della con il figlio – o in subordine l'affidamento Pt_1 Per_1 condiviso con collocamento dei figli come disposto in via provvisoria disponendo eventualmente anche incontri protetti della con il figlio per agevolare la Pt_1 ripresa della frequentazione, mentre il difensore del resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli - lamentando anche la circostanza per cui la madre avrebbe lasciato alla bambina un telefono cellulare in cui erano registrati video sessuali che coinvolgevano la – con collocamento presso il padre e regolamentazione Pt_1 della frequentazione madre figli.
Il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affidamento condiviso dei figli non essendovi motivi per derogare al regime della bigenitorialità.
Con riguardo al regime di collocamento dei minori non possono che essere confermati i provvedimenti emessi in corso di causa con collocamento del figlio presso l'abitazione paterna e della figlia presso l'abitazione materna. Per_1 Per_3 9
Le parti devono essere nuovamente invitate a proseguire i percorsi disposti dalla dott.ssa in quanto funzionali alla ripresa della frequentazione del figlio con Per_4 la madre e della intensificazione degli incontri tra i fratelli e Deve Per_1 Per_3 essere anche disposta la prosecuzione del monitoraggio degli assistenti sociali del comune di Civitavecchia che dovrà vigilare sui percorsi intrapresi dalle parti e sull'attivazione di un sostegno psicologico per il figlio oltre agli altri sostegni Per_1 necessari, compresa la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna, finalizzati alla ripresa graduale della frequentazione madre figlio.
La casa familiare deve essere assegnata alla resistente come disposto in via provvisoria essendo il genitore collocatario della figlia ed in condizione di sperequazione economica con l'ex coniuge, dovendosene tuttavia tenere conto in sede di statuizioni economiche.
Con riferimento alle statuizioni economiche deve rilevarsi che, nelle comparse conclusionali la ricorrente ha richiesto di disporre un assegno mensile di euro 175,00 per il suo mantenimento e di euro 150,00 per il mantenimento della figlia minore mentre il resistente ha chiesto che la madre devolva per il mantenimento dei Per_3 figli la propria quota di assegno unico, con spese straordinarie al 50% tra le parti.
Con riferimento alla richiesta di un assegno di mantenimento a favore della resistente, deve rilevarsi che in corso di causa è stato emesso una ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di modifica delle statuizioni patrimoniali avanzate dal difensore del resistente nel fascicolo sub 1.
Alla base della istanza di modifica il difensore dell ha dedotto che, CP_1 all'udienza del 12.04.2024, la ha dichiarato nel giudizio di separazione di Pt_1 percepire la metà dell'assegno unico pari ad euro 134,00 mensili, un sussidio pari ad euro 400,00 a titolo di assegno di inclusione ed ha rappresentato di lavorare senza contratto guadagnando una somma mensile di euro 200,00 circa, per cui la Pt_1 deve ritenersi economicamente autosufficiente. Ad ulteriore sostegno della istanza di modifica, l' ha depositato documentazione da cui risulta che la ricorrente CP_1 ha maturato debiti nei confronti del condominio in cui risiede per effetto dell'assegnazione della casa coniugale e che tra le parti è stata redatta una scrittura privata con cui la resistente si era dichiarata disponibile a trasferirsi in un'abitazione in affitto con canone di euro 500,00 mensili a fronte della corresponsione della caparra di due mensilità e della metà del canone di affitto per un anno e che, infine, con messaggio tra le parti la resistente ha dichiarato di lavorare tutti i giorni e non per due 10
o tre ore settimanali.
La difesa della ha dedotto che dal 5.06.2024 l' ha sospeso Pt_1 CP_1 arbitrariamente il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, che l'importo dell'assegno unico ammonta ad euro 128,00 e che il lavoro svolto saltuariamente dalla resistente come cameriera presso un B&B di Civitavecchia, non le consente di guadagnare ogni mese euro 200,00, poiché la viene chiamata a Pt_1 lavorare per due ore giornaliere. Dalla documentazione in atti depositata risulta per la esclusivamente l'ISEE sottoscritto nel mese di gennaio 2024 dalla resistente Pt_1 che risulta riportante esclusivamente l'assegno di mantenimento non essendo indicate ulteriori entrate.
Dalla documentazione depositata a seguito di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. risulta che il resistente ha dichiarato redditi lordi per l'anno 2021 di euro
25.252,00 e per l'anno 2022 di euro 27.388,00 e per l'anno 2023 di euro 27.020,94 e buste paga ed estratti conto da cui risulta la percezione di uno stipendio di circa
1.600,00 euro mensili e della metà dell'assegno unico per i figli. Inoltre, nella dichiarazione di atto notorio il resistente ha dichiarato di corrispondere un canone di affitto di euro 640,00 mensili e una rata di finanziamento di euro 27,60 e dagli estratti dei conti correnti risultano confermate le dichiarazioni rese.
La resistente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui ha dichiarato di non avere percepito redditi negli ultimi tre anni, in contrasto con le dichiarazioni rese in udienza e di quanto sopra riportato ed ha depositato documentazione lacunosa, essendo stati allegati solo i conti correnti per gli anni 2021
e 2022. La stessa risulta percepire la metà dell'assegno unico per i figli.
La documentazione depositata da parte resistente deve ritenersi lacunosa ed incompleta e devono operare nei suoi confronti le presunzioni ex art. 116 c.p.c. e 118
c.p.c. dovendo ritenersi che la abbi inteso occultare la propria condizione Pt_1 reddituale.
Il Collegio ritiene che debba essere disposta la revoca del mantenimento a favore della in quanto la medesima ha iniziato a lavorare – come dichiarato – seppure Pt_1 in maniera saltuaria, ha percepito per diverso tempo l'assegno di inclusione ed ha capacità per potere trovare una occupazione ed infine in considerazione della condotta processuale da cui risulta che la medesima ha reso maggiormente difficile la ricostruzione della sua condizione reddituale. Da ultimo, va evidenziato che alla
è stata assegnata la casa familiare che è di proprietà dei genitori Pt_1 11
dell' e su cui grava un mutuo immobiliare. CP_1
Con riferimento al mantenimento dei figli deve essere disposto il mantenimento diretto ed esclusivo del figlio carico del padre, con il quale il minore convive, Per_1 mentre deve essere disposto il mantenimento a carico dell' per la figlia CP_1
che abita con la madre, di euro 200,00 mensili – essedo aumentate le esigenze Per_3 ordinarie della figlia in ragione dell'età - con decorrenza dalla domanda giudiziale e aggiornamento periodico secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie per i figli devono essere poste al 50% tra le parti secondo le disposizioni del protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, devono essere disposte a carico delle parti in quote eguali con quota a carico dell'erario per la , ammessa al Pt_1 patrocinio a spese dello Stato.
Spese di lite integralmente compensate per la causa principale ed i procedimenti incidentali per le ragioni della decisione e soccombenza reciproca parziale di entrambe le parti, ferma restando la liquidazione del difensore della ricorrente e del CTP nominato dalla , ammessa al gratuito patrocinio, con separato decreto. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3487/2021 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di separazione emessa in data 22.09.2023, così dispone:
1. affida i figli e ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_3 responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2. dispone il collocamento dei figli presso la madre;
3. assegna a la casa familiare sita in Civitavecchia alla Via Da Sangallo n. 9A, Parte_1 che il coniuge ha già rilasciato;
4. dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, salvo diverso accordo, che il padre possa tenere con sé la figlia tutti i martedì dall'uscita di scuola fino ai mercoledì mattina ed i weeked Per_3 alternati dal venerdì alle ore 19,00 fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio 12
l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio o, in mancanza di accordo, la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta settimana di agosto negli anni dispari;
sempre ad anni alterni la piccola Per_ trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
5. dispone che la madre possa vedere il figlio secondo un calendario di incontri Per_1 concordato dagli assistenti sociali che garantisca la ripresa graduale della frequentazione madre figlio mediante sostegno psicologico del minore e, inizialmente, con la presenza del padre e dell'educatore agli incontri;
6. dispone che provveda al mantenimento ordinario del figlio n via Controparte_1 Per_1 diretta ed esclusiva;
7. attribuisce mensilmente a un assegno di euro 200,00 per il mantenimento Parte_1 della figlia da corrispondersi da parte dell dalla pubblicazione della sentenza al Per_3 CP_1 domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
8. rigetta la richiesta di assegno di mantenimento a favore della e ne dispone la evoca Pt_1 con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, per i motivi sopra esposti;
9. dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia,
10. invita le parti ad effettuare percorsi di sostegno psicologico individuali presso il Consultorio
Familiare di Civitavecchia di intesa con gli assistenti sociali;
11. invita i genitori a fare effettuate tempestivamente un percorso di sostegno psicologico per il figlio presso l'ospedale Bambin Gesù di Santa Marinella (RM) o presso un professionista Per_1 privato a prezzi calmierati di intesa con gli assistenti sociali anche al fine della ripresa degli incontri con la madre;
12. dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte del Servizio Sociale del Comune di
Civitavecchia, ed in particolare dei percorsi intrapresi dalle parti e dai figli e l'andamento scolastico dei 13
minori nonché di garantire la ripresa graduale della frequentazione madre figlio mediante sostegno psicologico del minore ed eventuale presenza del padre e dell'educatore agli incontri, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i figli;
13. dispone che le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, devono essere disposte a carico delle parti in quote eguali con quota a carico dell'erario per la , ammessa al patrocinio a spese Pt_1 dello Stato;
14. spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi alla CTU dott.ssa ed al Servizio Sociale del Comune di Per_4
Civitavecchia.
Così deciso, in Civitavecchia il 17 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3487 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Licia Marsala, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Civitavecchia (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Denaro, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno richiesto l'assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. ed il Giudice Istruttore, preso atto, ha rimesso la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4.11.2021, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio civile in Civitavecchia (RM) il 27.02.2015 con
, registrato agli atti dello Stato civile del medesimo Comune all'anno Controparte_1
2015, atto n. 4, Parte I;
- che dall'unione coniugale sono nati i figli delle parti Per_1 Per_2
27.09.2014) e (Civitavecchia, 12.05.2016); Per_3
- che a causa di incompatibilità caratteriali, il rapporto tra i coniugi è divenuto insostenibile;
- che la vita matrimoniale è stata molto travagliata a causa dei comportamenti prevaricatori e aggressivi posti in essere dall' , che hanno compromesso la CP_1 sua dignità e la sua integrità psico-fisica;
- che tale situazione di disagio familiare ha avuto delle ripercussioni anche sul percorso scolastico del figlio il quale secondo quanto segnalato dalle Per_1 insegnanti, ha manifestato disturbi dell'attenzione;
- che il marito corrisponde alla ricorrente la somma di 20/25 euro alla settimana affinché possa fare fronte alle faccende domestiche;
- di essere casalinga e di avere tentato di ottenere una occupazione lavorativa in passato e che, a causa dell'indisponibilità dei nonni paterni a tenere i figli, non ha potuto accettare il lavoro di colf;
- che l' è sordo al 60 %; CP_1
che la casa familiare è di proprietà del padre del Sig. e da questi è CP_1 stato loro concesso in uso quale casa coniugale;
3
- che il marito lavora a Civitavecchia presso il Centro Etruria, percependo un reddito mensile di circa € 1.500,00.
Tanto dedotto, la ricorrente ha richiesto al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, porsi a carico dell' l'obbligo di CP_1 corrispondere la somma di euro 400,00 a titolo di mantenimento della prole (euro
200,00 per ciascun figlio) e la somma di euro 200,00 per il suo mantenimento, oltre all'assegnazione della casa coniugale in suo favore e disciplina del diritto di visita paterno.
Con memoria difensiva del 5.02.2022 si è costituito in giudizio
[...]
, il quale ha aderito alla domanda di separazione personale dei coniugi, ha CP_1 contestato la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e chiesto al Tribunale disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre nonché porsi a carico della l'obbligo Pt_1 di corrispondere a titolo di mantenimento per i figli la somma complessiva di euro
200,00 da versarsi direttamente in suo favore, oltre alla disciplina del diritto di visita materno.
Il resistente ha dedotto:
- di lavorare presso la società Civitavecchia Servizi Pubblici SRL, e di percepire uno stipendio mensile di euro 1.600,00;
- che il resistente versa ai genitori, proprietari della casa familiare, una somma mensile di euro 320,00 quale indennità di occupazione dell'abitazione, su cui grava un mutuo di euro 644,00 mensili;
- che, fino al mese di febbraio 2021, la ha avuto la gestione economica Pt_1 della famiglia, potendo liberamente accedere al conto corrente bancario cointestato ai coniugi, dove veniva accreditato lo stipendio del marito;
- che la ha utilizzato il denaro familiare per trattamenti estetici, Pt_1 abbigliamento e cura della persona e tale circostanza ha determinato liti tra i coniugi;
- che, nonostante la moglie abbia deciso di non lavorare, si è occupata sporadicamente della casa e della cura dei figli, i quali venivano preparati per la scuola dal padre, e pranzavano e cenavano dai nonni paterni che se ne pendevano cura;
- che la ricorrente trascorre la gran parte del tempo su social network e di recente il resistente ha avuto conferma di una relazione extraconiugale della moglie, che era 4
stata anche pubblicizzata su instagram;
- che nonostante il marito le avesse sottoposto tre proposte di lavoro, la Pt_1 non aveva iniziato a lavorare pur avendone le capacità e la possibilità in quanto dei figli si occupavano il padre ed i nonni paterni.
All'udienza presidenziale del 15.02.2022 comparivano le parti personalmente con i ed il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre con assegnazione a suo favore della casa familiare, il diritto di visita del padre e ponendo a carico dell' un assegno di CP_1 mantenimento per la moglie di euro 150,00 mensili e per i figli di euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per i minori, rinviando la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 10 giugno 2022.
All'udienza cartolare del 10.06.2022 i difensori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art 183 c. VI c.p.c. e il giudice delegato, preso atto, assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando all'udienza del 18 novembre 2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Nelle more del procedimento le parti provvedevano al deposito autorizzato delle memorie ex art 183 c.p.c., articolando i relativi capitoli di prova.
All'udienza del 18.11.2022 le parti deducevano di avere raggiunto un accordo circa il cambiamento del regime di collocamento dei figli minori chiedendo la modifica dell'ordinanza presidenziale, ed il Giudice Istruttore, preso atto, modificava parzialmente i provvedimenti provvisori ed urgenti, rinviando all'udienza del 5 aprile
2023 per eventuale deposito di conclusioni congiunte o per scioglimento della riserva istruttoria.
All'udienza del 5.04.2023 i difensori delle parti deducevano di non essere riusciti a raggiungere un accordo circa le statuizioni economiche, chiedendo procedersi a CTU
a causa del rifiuto espresso dal figlio ad incontrare la madre, ed il Giudice Per_1 delegato, ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta avanzata dalle parti, nominava
CTU la dott.ssa e rinviando all'udienza del 17 novembre 2023 per Persona_4 esame dell'elaborato peritale e scioglimento della riserva sulle ulteriori richieste istruttorie.
Il 22 agosto 2023 il CTU depositava l'elaborato peritale definitivo.
Nelle more del procedimento parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza 5
parziale di separazione ed il Giudice, preso atto, pronunciava in data 22.09.2023 la separazione personale dei coniugi, rinviando all'udienza del 17 novembre 2023 per esame della CTU e scioglimento della riserva sulle ulteriori richieste istruttorie delle parti.
In data 3.11.2023 le parti rappresentavano che erano in corso trattative di bonario componimento della lite e chiedevano il differimento dell'udienza già fissata al 17.11.2023 ed il Giudice, preso atto, rinviava la causa all'udienza del 2.02.2024 con trattazione cartolare, onerando le parti al deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte.
All'udienza tenutasi il 26.02.2024 le parti deducevano di non avere trovato un accordo ed il Giudice, preso atto, rinviava la causa all'udienza del 12 aprile 2024 per esame della CTU, scioglimento delle ulteriori riserve istruttorie e adozione di eventuali provvedimenti a tutela della minore, autorizzando le parti al deposito di documentazione per circostanze sopravvenute.
All'udienza del 12.04.2024 il Giudice Istruttore, sulla base dell'elaborato peritale e concordando con le conclusioni della consulente, disponeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del Comune di Civitavecchia, nonché dei percorsi psicologici intrapresi dalle parti e dai figli minori, rigettava le ultronee richieste probatorie avanzate dalle parti, e onerava i difensori al deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 dicembre 2024.
All'udienza tenutasi il 20 dicembre 2024 i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. ed il Giudice Istruttore, preso atto, non autorizzava il deposito di documentazione reddituale così come richiesto dalle parti, trattenendo la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive memorie di replica.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi 6
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei figli deve rilevarsi che con ordinanza presidenziale è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento preso la madre. Tuttavia, con ordinanza emessa in data 18.1.2022, il
Giudice istruttore, preso atto di un accordo sottoscritto dalle parti ed a seguito della volontà del figlio di abitare con il padre, ha modificato i provvedimenti Per_1 provvisori disponendo il collocamento del figlio presso il padre e della figlia Per_1 presso la madre. Per_3
In data 22 agosto 2023 è stata depositata la consulenza redatta dalla dott.ssa la quale ha così concluso: “Tra la sig.ra ed il sig. Per_4 Parte_1 [...]
è presente una importante divaricazione a livello di stile educativo, affettivo e poi CP_1 comunicativo a livello genitoriale. Essendo divenuti genitori dopo pochi mesi di conoscenza, avendo faticato nell'avvio di una vita insieme, non sono mai riusciti a creare un nucleo familiare coeso,
“autonomo” ed a crescere insieme sia come coppia che come coppia genitoriale. Tali problematiche si erano iniziate a manifestare con la nascita del primo figlio ma si erano poi slatentizzate e Per_1 rese più evidenti durante la seconda gravidanza della figlia e poi con la separazione, facendo Per_3 emergere la profonda disfunzionalità creatasi all'interno del nucleo familiare, in particolare nell'ambito dello svolgimento delle funzioni genitoriali, scarsamente condivise, anche per significative diversità personologiche, che ne avevano minato precocemente la stabilità della coppia, non avendo saputo apportare soluzioni e supporto ai membri al suo interno, per favorire la costruzione di relazioni affettive
e di attaccamento adeguate tra genitori e figli, creando precocemente due sottosistemi: padre/figlio e madre/figlia, a discapito del sottosistema genitoriale, per l'assenza di confini e del discredito dell'autorità e delle regole dell'altro, ed a discapito anche del sottosistema dei fratelli, all'interno del quale vi è stata una significativa interferenza da parte degli adulti coinvolti…”
Con riferimento, in particolare, alla condizione del figlio minore a CTU Per_1 ha così concluso: “Il minore ha 8 anni, è stato valutato a livello psicologico, Persona_5 emotivo ed affettivo/ relazionale nei confronti dei genitori e della sorellina tramite Per_3
l'osservazione clinica della dinamica all'interno del nucleo familiare svolto nel setting valutativo ed in ambito domiciliare materno e paterno, oltre che attraverso il test LTP (Lousanne Trilogue Play). E' stato svolto anche un incontro con le insegnanti di riferimento della scuola primaria da lui frequentata ed è stata acquisita la valutazione svolta su di lui dall'equipe multidisciplinare di T.S.M.R.E.E. dell'ASL Roma 4 di Civitavecchia (Rm) ad Ottobre del 2022, che aveva diagnosticato “disturbo specifico dell'apprendimento con compromissione della lettura e della scrittura”. Nella relazione emergeva “un livello intellettivo nei valori bassi della media, …un funzionamento adattivo globalmente 7
nella norma,…sul piano emotivo, si rilevano tratti di ansia da separazione e difficoltà compatibili con tratti del disturbo della sfera emozionale con impaccio nel riconoscimento e nel controllo delle emozioni”.
A seguito di tale valutazione era stato consigliato un supporto per il minore, che però non risulta essere stato poi attivato dai genitori… il minore attualmente non ha una frequentazione con la madre, per una importante difficoltà a separarsi dalla figura paterna, non avendo inserito altre motivazioni.
Intorno a lui erano insorte importanti ansie da parte del nucleo familiare paterno, dopo la sua nascita, avendo ravvisato una inadeguatezza nella funzione materna… Il minore mostra attualmente un disagio a rimanere con la madre senza la presenza del padre. La presenza del padre infonde apparente sicurezza al bambino quando incontra la madre e solamente alla sua presenza “si lascia Per_1 andare”, mostra affetto alla madre, con effusioni e contatto oculare, il piacere di trascorrerci del tempo insieme, parlandoci tranquillamente, giocandoci insieme, non rivolgendosi mai a lei in maniera sgarbata, muovendosi agevolmente nel contesto materno ma, psicologicamente, poiché questo bisogno di avere il padre presente accade solamente quando il bambino incontra la madre, si ipotizza che sia attivo tra padre e figlio un bisogno di controllo reciproco in tale situazione”.
Queste invece le conclusioni con riguardo alla figlia anch'essa sottoposta Per_3
a valutazione da parte del : “I dati clinici raccolti mostrano che la minore esibisce Pt_2 comportamenti infantili ed inadeguati per la sua età (piagnucolio, oppositività, mutismo, ricerca la vicinanza e l'attenzione del genitore), in particolare quando si trova in situazioni nuove, che le creano difficoltà o disagio, mentre esibisce un comportamento consono alla sua età, (adeguate competenze socio- relazionali, eloquio fluido e corretto, autonomia, attivazione ludica), quando si trova in un ambiente familiare ed a proprio agio con le persone presenti. Cerca la vicinanza ed il conforto degli adulti quando si trova a disagio, ma sostanzialmente è apparsa una bambina serena ed adeguatamente seguita dal punto di vista scolastico, medico, educativo ed affettivo”.
All'esito della consulenza tecnica depositata dalla dott.ssa all'udienza Per_4 del 12.4.2024, il Giudice delegato ha così disposto:
- conferma l'affidamento condiviso dei figli ai genitori e l'attuale regime di collocamento di minori, ossia presso il padre e presso la madre;
Per_1 Per_3
- invita le parti, come suggerito dalla dott.ssa a recarsi presso il Per_4
Servizio Sociale di Civitavecchia (RM), dall'Assistente Sociale , per Persona_6 sottoscrivere il consenso all'attivazione del progetto P.I.P.P.I. che prevede l'attivazione di una “educativa domiciliare” presso la sig.ra per quattro ore settimanali, Pt_1 concordando con gli assistenti sociali le giornate e gli orari, progetto da attivarsi con urgenza;
8
- invita le parti ad effettuare percorsi di sostegno psicologico individuali presso il Consultorio Familiare di Civitavecchia di intesa con gli assistenti sociali;
- invita i genitori a fare effettuate tempestivamente un percorso di sostegno psicologico per il figlio presso l'ospedale Bambin Gesù di Santa Marinella Per_1
(RM) o presso un professionista privato a prezzi calmierati di intesa con gli assistenti sociali anche al fine della ripresa degli incontri con la madre.
Inoltre, è stata disposto un monitoraggio da parte del Servizio Sociale del
Comune di Civitavecchia, ed in particolare dei percorsi intrapresi dalle parti e dai figli e l'andamento scolastico dei minori, depositando relazioni trimestrali periodiche al
Tribunale di Civitavecchia entro il 10 luglio 2024, il 10 ottobre 2024 e il 15 dicembre
2024.
Dalle relazioni depositate dagli assistenti sociali nei mesi di luglio ed ottobre 2024
è risultato che la figlia ha un rapporto positivo e di affettività con la madre e che ha instaurato una buona relazione anche con il compagno della , che talora ha Pt_1 difficoltà nello svolgimento di compiti e in generale nel contesto scolastico. Non risultano invece relazioni in merito all'osservazione degli incontri della madre con il figlio Per_1
Il Collegio rileva che in corso di causa sono stati disposti diversi rinvii in quanto i difensori hanno dedotto che erano in corso trattative di conciliare la lite.
All'esito del giudizio, il difensore della ricorrente ha richiesto la sospensione della responsabilità genitoriale dell' - che ha ostacolato gravemente la CP_1 frequentazione della con il figlio – o in subordine l'affidamento Pt_1 Per_1 condiviso con collocamento dei figli come disposto in via provvisoria disponendo eventualmente anche incontri protetti della con il figlio per agevolare la Pt_1 ripresa della frequentazione, mentre il difensore del resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli - lamentando anche la circostanza per cui la madre avrebbe lasciato alla bambina un telefono cellulare in cui erano registrati video sessuali che coinvolgevano la – con collocamento presso il padre e regolamentazione Pt_1 della frequentazione madre figli.
Il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affidamento condiviso dei figli non essendovi motivi per derogare al regime della bigenitorialità.
Con riguardo al regime di collocamento dei minori non possono che essere confermati i provvedimenti emessi in corso di causa con collocamento del figlio presso l'abitazione paterna e della figlia presso l'abitazione materna. Per_1 Per_3 9
Le parti devono essere nuovamente invitate a proseguire i percorsi disposti dalla dott.ssa in quanto funzionali alla ripresa della frequentazione del figlio con Per_4 la madre e della intensificazione degli incontri tra i fratelli e Deve Per_1 Per_3 essere anche disposta la prosecuzione del monitoraggio degli assistenti sociali del comune di Civitavecchia che dovrà vigilare sui percorsi intrapresi dalle parti e sull'attivazione di un sostegno psicologico per il figlio oltre agli altri sostegni Per_1 necessari, compresa la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna, finalizzati alla ripresa graduale della frequentazione madre figlio.
La casa familiare deve essere assegnata alla resistente come disposto in via provvisoria essendo il genitore collocatario della figlia ed in condizione di sperequazione economica con l'ex coniuge, dovendosene tuttavia tenere conto in sede di statuizioni economiche.
Con riferimento alle statuizioni economiche deve rilevarsi che, nelle comparse conclusionali la ricorrente ha richiesto di disporre un assegno mensile di euro 175,00 per il suo mantenimento e di euro 150,00 per il mantenimento della figlia minore mentre il resistente ha chiesto che la madre devolva per il mantenimento dei Per_3 figli la propria quota di assegno unico, con spese straordinarie al 50% tra le parti.
Con riferimento alla richiesta di un assegno di mantenimento a favore della resistente, deve rilevarsi che in corso di causa è stato emesso una ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di modifica delle statuizioni patrimoniali avanzate dal difensore del resistente nel fascicolo sub 1.
Alla base della istanza di modifica il difensore dell ha dedotto che, CP_1 all'udienza del 12.04.2024, la ha dichiarato nel giudizio di separazione di Pt_1 percepire la metà dell'assegno unico pari ad euro 134,00 mensili, un sussidio pari ad euro 400,00 a titolo di assegno di inclusione ed ha rappresentato di lavorare senza contratto guadagnando una somma mensile di euro 200,00 circa, per cui la Pt_1 deve ritenersi economicamente autosufficiente. Ad ulteriore sostegno della istanza di modifica, l' ha depositato documentazione da cui risulta che la ricorrente CP_1 ha maturato debiti nei confronti del condominio in cui risiede per effetto dell'assegnazione della casa coniugale e che tra le parti è stata redatta una scrittura privata con cui la resistente si era dichiarata disponibile a trasferirsi in un'abitazione in affitto con canone di euro 500,00 mensili a fronte della corresponsione della caparra di due mensilità e della metà del canone di affitto per un anno e che, infine, con messaggio tra le parti la resistente ha dichiarato di lavorare tutti i giorni e non per due 10
o tre ore settimanali.
La difesa della ha dedotto che dal 5.06.2024 l' ha sospeso Pt_1 CP_1 arbitrariamente il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, che l'importo dell'assegno unico ammonta ad euro 128,00 e che il lavoro svolto saltuariamente dalla resistente come cameriera presso un B&B di Civitavecchia, non le consente di guadagnare ogni mese euro 200,00, poiché la viene chiamata a Pt_1 lavorare per due ore giornaliere. Dalla documentazione in atti depositata risulta per la esclusivamente l'ISEE sottoscritto nel mese di gennaio 2024 dalla resistente Pt_1 che risulta riportante esclusivamente l'assegno di mantenimento non essendo indicate ulteriori entrate.
Dalla documentazione depositata a seguito di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. risulta che il resistente ha dichiarato redditi lordi per l'anno 2021 di euro
25.252,00 e per l'anno 2022 di euro 27.388,00 e per l'anno 2023 di euro 27.020,94 e buste paga ed estratti conto da cui risulta la percezione di uno stipendio di circa
1.600,00 euro mensili e della metà dell'assegno unico per i figli. Inoltre, nella dichiarazione di atto notorio il resistente ha dichiarato di corrispondere un canone di affitto di euro 640,00 mensili e una rata di finanziamento di euro 27,60 e dagli estratti dei conti correnti risultano confermate le dichiarazioni rese.
La resistente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui ha dichiarato di non avere percepito redditi negli ultimi tre anni, in contrasto con le dichiarazioni rese in udienza e di quanto sopra riportato ed ha depositato documentazione lacunosa, essendo stati allegati solo i conti correnti per gli anni 2021
e 2022. La stessa risulta percepire la metà dell'assegno unico per i figli.
La documentazione depositata da parte resistente deve ritenersi lacunosa ed incompleta e devono operare nei suoi confronti le presunzioni ex art. 116 c.p.c. e 118
c.p.c. dovendo ritenersi che la abbi inteso occultare la propria condizione Pt_1 reddituale.
Il Collegio ritiene che debba essere disposta la revoca del mantenimento a favore della in quanto la medesima ha iniziato a lavorare – come dichiarato – seppure Pt_1 in maniera saltuaria, ha percepito per diverso tempo l'assegno di inclusione ed ha capacità per potere trovare una occupazione ed infine in considerazione della condotta processuale da cui risulta che la medesima ha reso maggiormente difficile la ricostruzione della sua condizione reddituale. Da ultimo, va evidenziato che alla
è stata assegnata la casa familiare che è di proprietà dei genitori Pt_1 11
dell' e su cui grava un mutuo immobiliare. CP_1
Con riferimento al mantenimento dei figli deve essere disposto il mantenimento diretto ed esclusivo del figlio carico del padre, con il quale il minore convive, Per_1 mentre deve essere disposto il mantenimento a carico dell' per la figlia CP_1
che abita con la madre, di euro 200,00 mensili – essedo aumentate le esigenze Per_3 ordinarie della figlia in ragione dell'età - con decorrenza dalla domanda giudiziale e aggiornamento periodico secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie per i figli devono essere poste al 50% tra le parti secondo le disposizioni del protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, devono essere disposte a carico delle parti in quote eguali con quota a carico dell'erario per la , ammessa al Pt_1 patrocinio a spese dello Stato.
Spese di lite integralmente compensate per la causa principale ed i procedimenti incidentali per le ragioni della decisione e soccombenza reciproca parziale di entrambe le parti, ferma restando la liquidazione del difensore della ricorrente e del CTP nominato dalla , ammessa al gratuito patrocinio, con separato decreto. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3487/2021 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di separazione emessa in data 22.09.2023, così dispone:
1. affida i figli e ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_3 responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2. dispone il collocamento dei figli presso la madre;
3. assegna a la casa familiare sita in Civitavecchia alla Via Da Sangallo n. 9A, Parte_1 che il coniuge ha già rilasciato;
4. dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, salvo diverso accordo, che il padre possa tenere con sé la figlia tutti i martedì dall'uscita di scuola fino ai mercoledì mattina ed i weeked Per_3 alternati dal venerdì alle ore 19,00 fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio 12
l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio o, in mancanza di accordo, la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta settimana di agosto negli anni dispari;
sempre ad anni alterni la piccola Per_ trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
5. dispone che la madre possa vedere il figlio secondo un calendario di incontri Per_1 concordato dagli assistenti sociali che garantisca la ripresa graduale della frequentazione madre figlio mediante sostegno psicologico del minore e, inizialmente, con la presenza del padre e dell'educatore agli incontri;
6. dispone che provveda al mantenimento ordinario del figlio n via Controparte_1 Per_1 diretta ed esclusiva;
7. attribuisce mensilmente a un assegno di euro 200,00 per il mantenimento Parte_1 della figlia da corrispondersi da parte dell dalla pubblicazione della sentenza al Per_3 CP_1 domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
8. rigetta la richiesta di assegno di mantenimento a favore della e ne dispone la evoca Pt_1 con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, per i motivi sopra esposti;
9. dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia,
10. invita le parti ad effettuare percorsi di sostegno psicologico individuali presso il Consultorio
Familiare di Civitavecchia di intesa con gli assistenti sociali;
11. invita i genitori a fare effettuate tempestivamente un percorso di sostegno psicologico per il figlio presso l'ospedale Bambin Gesù di Santa Marinella (RM) o presso un professionista Per_1 privato a prezzi calmierati di intesa con gli assistenti sociali anche al fine della ripresa degli incontri con la madre;
12. dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte del Servizio Sociale del Comune di
Civitavecchia, ed in particolare dei percorsi intrapresi dalle parti e dai figli e l'andamento scolastico dei 13
minori nonché di garantire la ripresa graduale della frequentazione madre figlio mediante sostegno psicologico del minore ed eventuale presenza del padre e dell'educatore agli incontri, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i figli;
13. dispone che le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, devono essere disposte a carico delle parti in quote eguali con quota a carico dell'erario per la , ammessa al patrocinio a spese Pt_1 dello Stato;
14. spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi alla CTU dott.ssa ed al Servizio Sociale del Comune di Per_4
Civitavecchia.
Così deciso, in Civitavecchia il 17 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso