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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2371/2024 R.G.
TRIBUNALE di CATANIA
Quinta Sezione Civile
Il Giudice,
letti gli atti del ricorso iscritto al n. 2371/2024 R.G.
PROPOSTO DA
, C.F. , rapp. e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. IRENE VENERA MESSINA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente che ha insistito come in atti;
ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies e 127 ter cpc
Parte ricorrente ha impugnato il Decreto del 02.02.2024, notificato il 09.02.2024, con cui il Giudice del Tribunale monocratico di Catania, liquidava a titolo di compensi professionali, all'Avv. , quale difensore d'ufficio di Parte_1 CP_2
, irreperibile e, pertanto, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, “la somma
[...] di € 300,00 in considerazione dell'impegno assolutamente minimo del difensore
(tenuto conto dell'oggetto dell'incidente di esecuzione, cioè la revoca della sentenza per abrogazione della norma incriminatrice, incidente promosso dall'Ufficio di
Procura)”, attività resa nel procedimento penale, N. 1139/2023 RG Trib. SIGE.
Parte ricorrente ha eccepito l'erroneità del provvedimento impugnato, laddove il
Giudice ha specificato nella motivazione “…in considerazione dell'impegno assolutamente minimo del difensore… revoca della sentenza per abrogazione della norma incriminatrice, incidente promosso dall'Ufficio di Procura”.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto di riconoscersi la violazione dell'art. 12 DM
55/14, in quanto la liquidazione è inadeguata ed al di sotto dei minimi tabellari;
inoltre, ha lamentato come non sia stata liquidata l'attività difensiva per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
Nonostante la ritualità della notifica, il ha ritenuto di non Controparte_1
doversi costituire in giudizio e se ne dichiara la contumacia.
In corso di causa non è stata svolta alcuna attività istruttoria e all'udienza di discussione, parte ricorrente ha precisato come in atti.
§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 09.02.2024 ed il ricorso è stato depositato in data 06.03.2024.
Nel merito l'impugnazione va accolta nei termini di cui di seguito si dirà.
Il ricorrente ha documentato l'attività svolta e, segnatamente, la partecipazione ad una udienza presso il Tribunale Monocratico di Catania, quale difensore d'ufficio, nell'ambito della quale è stata emessa ordinanza di “Revoca della sentenza per abrogazione del reato (art. 673 cpp)”.
L'art. 12 DM 55/14, “Parametri generali per la determinazione dei compensi”, dispone che: “ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente.
Si tiene, altresì, conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”. Conformemente alla domanda, avuto riguardo ai vari parametri sulla “complessità della causa” individuati dal sopra citato articolo 12, gli onorari vanno liquidati secondo lo scaglione minimo, stante non particolare complessità dell'attività svolta;
inoltre può essere riconosciuta la sola fase decisionale, essendosi l'attività del difensore limitata alla assistenza in udienza alla discussione del pubblico ministero ed alla propria conclusione orale ed alla lettura del provvedimento emesso in esito alla camera di consiglio;
fase decisoria euro 709,00; i superiori onorari vanno ridotti nella misura di un terzo ex art.106 bis d.P.R. 115/2002.
Conseguentemente, al difensore ricorrente va riconosciuto un compenso di euro
472,67, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, da porre a carico dell'Erario.
Come di recente ribadito da Cassazione civile, sez. VI, 14 luglio 2022, n. 22257,
l'applicazione della detta riduzione non costituisce violazione del minimo tariffario: la norma costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass.
9808/2013, Corte Cost. 350/2005, Corte Cost. 201/2006 e 270/2012).
Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Cass. 4759/2022).
Non possono riconoscersi, invece, la fase di studio e introduttiva, alla luce del fatto che tali fasi sono state condotte da un altro legale. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza, vanno liquidate nel minimo tariffario ed atteso il minimo accoglimento del ricorso vanno compensate per la metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2371/2024 R.G., così statuisce:
- accoglie il ricorso e in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore dell'avv. la somma complessiva di € 472,67 per compensi, oltre Parte_1
spese generali, IVA e CPA, e ne pone il pagamento a carico dell'Erario;
- condanna il a rifondere alla parte ricorrente, metà delle spese Controparte_1
del presente procedimento, che, complessivamente, si liquidano in € 332,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali I.V.A. e C.P.A., oltre € 125,00 per esborsi (restando compensata tra le parti la restante metà).
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
[...]
Tes_1
Catania, 04/03/2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA ELENA ANNA CODECASA
TRIBUNALE di CATANIA
Quinta Sezione Civile
Il Giudice,
letti gli atti del ricorso iscritto al n. 2371/2024 R.G.
PROPOSTO DA
, C.F. , rapp. e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. IRENE VENERA MESSINA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente che ha insistito come in atti;
ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies e 127 ter cpc
Parte ricorrente ha impugnato il Decreto del 02.02.2024, notificato il 09.02.2024, con cui il Giudice del Tribunale monocratico di Catania, liquidava a titolo di compensi professionali, all'Avv. , quale difensore d'ufficio di Parte_1 CP_2
, irreperibile e, pertanto, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, “la somma
[...] di € 300,00 in considerazione dell'impegno assolutamente minimo del difensore
(tenuto conto dell'oggetto dell'incidente di esecuzione, cioè la revoca della sentenza per abrogazione della norma incriminatrice, incidente promosso dall'Ufficio di
Procura)”, attività resa nel procedimento penale, N. 1139/2023 RG Trib. SIGE.
Parte ricorrente ha eccepito l'erroneità del provvedimento impugnato, laddove il
Giudice ha specificato nella motivazione “…in considerazione dell'impegno assolutamente minimo del difensore… revoca della sentenza per abrogazione della norma incriminatrice, incidente promosso dall'Ufficio di Procura”.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto di riconoscersi la violazione dell'art. 12 DM
55/14, in quanto la liquidazione è inadeguata ed al di sotto dei minimi tabellari;
inoltre, ha lamentato come non sia stata liquidata l'attività difensiva per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
Nonostante la ritualità della notifica, il ha ritenuto di non Controparte_1
doversi costituire in giudizio e se ne dichiara la contumacia.
In corso di causa non è stata svolta alcuna attività istruttoria e all'udienza di discussione, parte ricorrente ha precisato come in atti.
§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 09.02.2024 ed il ricorso è stato depositato in data 06.03.2024.
Nel merito l'impugnazione va accolta nei termini di cui di seguito si dirà.
Il ricorrente ha documentato l'attività svolta e, segnatamente, la partecipazione ad una udienza presso il Tribunale Monocratico di Catania, quale difensore d'ufficio, nell'ambito della quale è stata emessa ordinanza di “Revoca della sentenza per abrogazione del reato (art. 673 cpp)”.
L'art. 12 DM 55/14, “Parametri generali per la determinazione dei compensi”, dispone che: “ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente.
Si tiene, altresì, conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”. Conformemente alla domanda, avuto riguardo ai vari parametri sulla “complessità della causa” individuati dal sopra citato articolo 12, gli onorari vanno liquidati secondo lo scaglione minimo, stante non particolare complessità dell'attività svolta;
inoltre può essere riconosciuta la sola fase decisionale, essendosi l'attività del difensore limitata alla assistenza in udienza alla discussione del pubblico ministero ed alla propria conclusione orale ed alla lettura del provvedimento emesso in esito alla camera di consiglio;
fase decisoria euro 709,00; i superiori onorari vanno ridotti nella misura di un terzo ex art.106 bis d.P.R. 115/2002.
Conseguentemente, al difensore ricorrente va riconosciuto un compenso di euro
472,67, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, da porre a carico dell'Erario.
Come di recente ribadito da Cassazione civile, sez. VI, 14 luglio 2022, n. 22257,
l'applicazione della detta riduzione non costituisce violazione del minimo tariffario: la norma costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass.
9808/2013, Corte Cost. 350/2005, Corte Cost. 201/2006 e 270/2012).
Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Cass. 4759/2022).
Non possono riconoscersi, invece, la fase di studio e introduttiva, alla luce del fatto che tali fasi sono state condotte da un altro legale. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza, vanno liquidate nel minimo tariffario ed atteso il minimo accoglimento del ricorso vanno compensate per la metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2371/2024 R.G., così statuisce:
- accoglie il ricorso e in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore dell'avv. la somma complessiva di € 472,67 per compensi, oltre Parte_1
spese generali, IVA e CPA, e ne pone il pagamento a carico dell'Erario;
- condanna il a rifondere alla parte ricorrente, metà delle spese Controparte_1
del presente procedimento, che, complessivamente, si liquidano in € 332,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali I.V.A. e C.P.A., oltre € 125,00 per esborsi (restando compensata tra le parti la restante metà).
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
[...]
Tes_1
Catania, 04/03/2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA ELENA ANNA CODECASA