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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/11/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. NT MATANO Presidente rel.
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con atto di citazione depositato in Cancelleria il giorno 04.12.2024 iscritta al 397/2024
R.G. Sezione Lavoro e trattenuta in decisione all'udienza collegiale
del 09.10.2025
d a
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
OGGETTO: Alessandro Mineo dell'Avvocatura Distrettuale di Brescia, Pt_1
Altre controversie in come da procura generale in atti. materia di previdenza
RICORRENTE APPELLANTE obbligatoria c o n t r o
, rappresentato e difeso dagli Parte_2
avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri del foro di Milano e dall'avv.
AN IZ del foro di Brescia, quest'ultimo domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO - 2 -
In punto: appello a sentenza n. 1169 del 2024 del Tribunale di
Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e Diritto
Con sentenza n.1169/24, il Tribunale di Brescia, giudice del lavoro,
all'esito del giudizio promosso da ai Parte_2
sensi dell'art. 28 d.lgs. 150/2011 e dell'art. 281 decies c.p.c., ha accolto il ricorso ed ha accertato la sussistenza della condotta discriminatoria dell' per aver respinto la domanda amministrativa Pt_1
di corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare avanzata dal ricorrente, non essendo stata corredata della documentazione richiesta dallo stesso ente, condannando l'istituto previdenziale a corrispondere al ricorrente l'importo di € 12.373,20, più interessi legali dal 121°
giorno dalla domanda amministrativa al saldo, oltre spese di lite.
Il Tribunale, una volta superate l'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità del ricorso e l'eccezione dell'inammissibilità
dell'azione discriminatoria, ha premesso, per quanto attiene al merito,
che il ricorrente, lavoratore di nazionalità nigeriana e titolare di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti dal 2019, aveva richiesto in data 6.12.2022 l'assegno per il nucleo familiare per il periodo luglio 2019 / febbraio 2022, composto dalla moglie e 3 figli - 3 -
minori, tutti residenti in [...], e l aveva respinto la domanda, Pt_1
mancando prova adeguata dei requisiti di legge per avere diritto a detta prestazione.
In particolare, l' invocando la propria circolare che a sua volta Pt_1
richiamava le previsioni del d.p.r. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive, richiedeva che gli stranieri non appartenenti all'Unione europea, documentassero la composizione del nucleo familiare residente all'estero e il reddito dell'intero nucleo familiare mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità
straniera, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attestasse la conformità
all'originale.
Ciò diversamente da quanto veniva richiesto dall'ente previdenziale ai cittadini italiani o dell'Unione, ai quali era invece consentito far ricorso all'autocertificazione.
Una simile condotta creava disparità di trattamento tra cittadini UE e stranieri, in violazione del principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale garantito dalle direttive 2003/109 e 2011/98.
Ha rilevato che anche l'art. 3 del d.p.r. 445/2000, escludendo la possibilità per gli stranieri non cittadini dell'Unione di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, nel caso di stati o situazioni non accertabili dalle autorità italiane, creava una disparità di trattamento ai danni degli stranieri del tutto priva di giustificazione, rendendo per loro più
gravosa la prova dei requisiti per accedere alle prestazioni in materia di sicurezza sociale, in quanto, se i cittadini dell'Unione potevano - 4 -
documentare la composizione del nucleo familiare ed i redditi dell'intero nucleo, ivi compresi quelli dei familiari residenti all'estero, utilizzando le dichiarazioni sostitutive, gli stranieri, nella stessa identica posizione, erano invece tenuti a produrre documentazione aggiuntiva, non essendo sufficiente la dichiarazione sostitutiva, e ciò pur essendo pacifico che per i familiari residenti all'estero di entrambi, cittadini e stranieri, il controllo da parte delle
Autorità italiane della veridicità della dichiarazioni sostitutive fosse ugualmente impossibile.
Il Tribunale ha pertanto affermato che le previsioni dell'art. 3 del d.p.r. 445/2000 (peraltro regolamentari) in punto fossero in contrasto,
a loro volta, con le citate direttive 2003/109 e 2011/98, e, prima ancora, con la norma di rango primario di cui all'art. 2, comma 5, TU
in materia di immigrazione, secondo cui allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
Ha quindi osservato che il lavoratore aveva prodotto in giudizio documentazione ben eccedente quella necessaria, avendo documentato già in sede amministrativa, oltre al proprio status di lungo soggiornante, la composizione della propria famiglia, l'assenza di redditi dei familiari e la circostanza che egli provvedesse al loro mantenimento, nonché l'assenza di altri redditi in Italia diversi da quelli di lavoro. In particolare:
- quanto al rapporto di coniugio, la relazione istruttoria depositata - 5 -
dallo stesso precisava che quanto autocertificato dal ricorrente Pt_1
aveva trovato riscontro nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente in Italia, dalla quale risultava che il ricorrente era coniugato dall'8.9.2005 con nata il [...]; Persona_1
- quanto al numero e alla generalità dei figli, il ricorrente aveva prodotto in sede amministrativa i certificati di nascita degli stessi,
seppure non tradotti e legalizzati e in giudizio l'autocertificazione resa avanti l' a Roma e il certificato di Stato di Controparte_1
Famiglia rilasciato dalla stessa Ambasciata, tradotto e sottoscritto;
- quanto al requisito reddituale, oltre alla propria certificazione dei redditi e all'estratto contributivo, ha prodotto l'autocertificazione resa avanti alla stessa Ambasciata, munita della legalizzazione della
Prefettura, attestante che la moglie e i figli non hanno redditi propri in
Nigeria.
Pertanto, il Tribunale ha accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'ente previdenziale che aveva negato la prestazione dell'ANF al ricorrente, pur in presenza dei requisiti di legge e non riconoscendo il valore probatorio all'autocertificazione e ai documenti prodotti, al contrario idonei e sufficienti a provare i requisiti costitutivi del relativo diritto.
Ha quindi condannato l' a corrispondere al ricorrente la somma di Pt_1
€ 12.373,20 (oltre interessi legali), relativa al periodo dall'1 luglio
2029 al 28 febbraio 2022, quale misura idonea a rimuovere gli effetti dell'accertata discriminazione e comunque a titolo di adeguato risarcimento del danno. - 6 -
Contro la sentenza l' ha proposto appello, impugnando sia il capo Pt_1
che ha respinto l'eccezione di improponibilità o improcedibilità del ricorso, sia il capo sul merito, e ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con rigetto delle domande proposte al ricorrente.
si è costituito tempestivamente in Parte_2
giudizio e ha resistito all'impugnazione, chiedendone il rigetto, se del caso, anche per effetto di nuova documentazione di cui ha chiesto l'ammissione (certificazione del Dipartimento di Polizia di Edo State,
con traduzione e relativa attestazione da parte del Consolato Italiano a
Lagos, che attesta i legami familiari e la condizione reddituale di tutti i componenti del nucleo familiare).
All'odierna udienza, la causa, in applicazione degli artt. 350, co. 3, e
281 sexies c.p.c., è stata discussa oralmente e trattenuta per la decisione.
***
L'appello non può trovare accoglimento, seppure la motivazione della sentenza di primo grado meriti in qualche punto alcune precisazioni e modifiche.
Il ricorrente, cittadino nigeriano, regolarmente impiegato in attività
lavorativa in Italia dal 2013, è titolare di permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo dal 2017.
È pacifico che il lavoratore, cittadino nigeriano regolarmente impiegato in attività lavorativa in Italia sin dal 2013, è titolare di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti dal 16.9.2019.
In data 2.12.2022 ha presentato domanda dci autorizzazione - 7 -
all'inserimento nel nucleo familiare, ai fini del riconoscimento degli
ANF A decorrere dall'1.7.2019, della moglie Persona_2
nata il [...], e dei figli , nata il
[...] Persona_3
25.07.2010, nato il [...], Persona_4 [...]
, nata il [...]. Persona_5
e figli, nel periodo di causa, hanno sempre risieduto in Pt_3
Nigeria.
Parte_ In data 6.12.2022 ha presentato domanda di pagamento per il periodo 1.7.2019 / 28.2.2022, autocertificando la composizione del nucleo familiare e del reddito dei familiari, nonché l'assenza di altri trattamenti di famiglia in Itale o all'estero. In particolare, ha allegato dichiarazioni rilasciate avanti l' della Nigeria a Roma, con CP_1
traduzione in lingua italiana e con legalizzazione della firma del funzionario dell' relative alla composizione del nucleo CP_1
familiare e all'assenza di redditi da parte dei familiari, come pure di beni immobili e mobili registrati in Nigeria.
La domanda è stata respinta perché la documentazione prodotta «non
è stata rilasciata dagli Uffici anagrafici del luogo ove risiedono i
familiari e non tradotta e legalizzata da Ambasciata italiana in
Nigeria».
Il lavoratore ha allora agito nel presente giudizio, con il rito speciale ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 150/2011, sostenendo il carattere discriminatorio delle disposizioni interne, cui nella specie si era attenuto l' (circolare n.95 del 2022) e assunte a seguito delle Pt_1
pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, c-302/2019 e - 8 -
c-303/2019, depositate il 25 novembre 2020, nonché della sentenza della Corte Costituzione n.67 dell'11 marzo 2022, avendo dette disposizioni interne introdotto per gli stranieri un onere documentale non previsto per i cittadini italiani con familiari residenti all'estero, in tal modo creando una disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri.
In grado di appello, ha depositato un certificato del Dipartimento di
Polizia dell'Edo State che attesta il nucleo familiare e la situazione reddituale in conformità a quanto certificato, munita di traduzione e relativa attestazione da parte del Consolato Italiano a Lagos, facendo presente di aver dovuto attendere più di sette mesi per ottenere la suddetta certificazione, come emerge dallo scambio di corrispondenza allegata.
L' ha contestato le difese del lavoratore, sostenendo di aver Pt_1
operato secondo legge, essendo la circolare invocata dal ricorrente conforme alle previsioni dell'art.3, commi 2 e 3, del d.p.r. 445/2000,
secondo il quale il cittadino straniero non appartenente all'Unione
può utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt.46 e 47 del medesimo decreto, limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante e, al di fuori di questi casi, gli stati, le qualità personali ed i fatti devono invece essere documentati con certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello - 9 -
Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana e autenticati dall'Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità
all'originale (c.d. apostilla).
Il giudice di primo grado, come premesso, ha accolto il ricorso del lavoratore e dopo aver accertato la dedotta discriminazione, ha condannato l' alla corresponsione in favore del ricorrente Pt_1
dell'importo corrispondente agli assegni per il nucleo familiare per il periodo di causa.
***
Ciò premesso quanto ai fatti, l' si duole delle statuizioni del Pt_1
Tribunale e, con il primo motivo di appello, rileva che pur essendo
Parte_ ormai superata la questione della spettanza dell' anche per i figli residenti all'estero di lavoratore straniero con permesso per lungo soggiornanti, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per mancanza di domanda amministrativa, posto che il petitum sostanziale della domanda giudiziale avanzata dal lavoratore sarebbe comunque costituito dalla prestazione previdenziale negata, e l'utilizzo formale dell'azione antidiscriminatoria non farebbe venir meno la necessità di detto presupposto di legge.
Nella specie, la domanda amministrativa presentata dal ricorrente non integrerebbe questo presupposto, essendo risultata carente dal punto di vista della documentazione necessaria per il suo accoglimento.
Il motivo va disatteso.
Sotto un primo profilo, deve rilevarsi che la domanda proposta dal - 10 -
ricorrente non è una domanda di prestazione previdenziale, bensì una domanda in materia di discriminazione in ragione della nazionalità e pertanto si tratta di domanda che ha quale causa petendi l'asserita condotta discriminatoria posta in essere dall'ente previdenziale, per cui la stessa (pur avendo come petitum la corresponsione della prestazione negata o meglio delle somme corrispondenti a tale prestazione) non rientra tra le domande di cui all'art. 442 c.p.c. (non richiedendo di conseguenza la previa proposizione di domanda amministrativa).
Sotto diverso profilo, anche a voler opinare diversamente, è pacifico in causa che il ricorrente, prima di promuovere l'odierna causa, ha proposto domanda amministrativa all' (si tratta, in verità, di Pt_1
molteplici domande, ognuna riguardante il singolo anno in relazione al quale è richiesto l'ANF), e il fatto che questa domanda non sia stata corredata della documentazione ritenuta dall'ente previdenziale indispensabile per riconoscere il diritto alla prestazione, è del tutto indifferente, nel senso che non può annullare il fatto storico che la domanda amministrativa sia stata proposta (così come avviene ogni qualvolta la domanda amministrativa sia respinta anche per ragioni diverse da quelle riguardanti l'adeguatezza della documentazione allegata dal richiedente.
***
L' con il secondo motivo di gravame, critica il merito della Pt_1
decisione e rileva che la propria condotta sarebbe stata conforme alle previsioni dell'art. 3 del d.p.r. 445 del 2000, secondo cui i cittadini - 11 -
non appartenenti all'Unione e regolarmente soggiornanti in Italia
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, al pari degli italiani,
unicamente per attestare gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili da parte dei soggetti pubblici italiani o in virtù di specifiche convenzioni internazionali tra l'Italia e il paese di provenienza dello straniero, e al di fuori di questi casi, gli stati, le qualità delle persone e altri fatti sono documentati mediante certificati e attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità
consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti e documenti non veritieri (c.d. apostilla).
Osserva l' che pertanto nessun contenuto discriminatorio può Pt_1
assumere la condotta della pubblica amministrazione che applica le disposizioni di legge o regolamentari vigenti.
Deduce ancora che le richiamate previsioni normative (e di riflesso le coerenti disposizioni della circolare n. 95 del 2022), contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non avrebbero alcun contenuto discriminatorio, in quanto regolano la materia allo stesso identico modo per i cittadini italiani o della UE e gli stranieri (come chiarito anche nel precedente di questa stessa Corte territoriale, sent. n. 437
del 2016), posto che anche i primi non possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive per attestare stati e altri fatti relativi a familiari residenti all'estero, ma devono fornire la stessa documentazione richiesta agli stranieri. - 12 -
Le censure non possono essere condivise.
Preliminarmente, occorre chiarire che la documentazione prodotta in appello, anche qualora si volesse ipotizzare che essa, pur provenendo da un commissariato di polizia e non da un ufficio anagrafe, sia conforme ai documenti richiesti dall' , non sarebbe comunque Pt_1
risolutiva dell'odierna controversia in termini di rigetto dell'appello,
perché, come si è detto sopra, il lavoratore non ha agito per ottenere la prestazione negatagli dall' bensì con la speciale azione Pt_1
antidiscriminatoria e al fine di denunciare la discriminazione subita e dovuta alla condotta dell' che lo ha trattato, per quanto riguarda Pt_1
la prova dei requisiti in questione, in maniera diversa rispetto ai cittadini italiani con familiari residenti all'estero, consentendo soltanto a questi ultimi di far ricorso alle dichiarazioni sostitutive e così negandogli la prestazione richiesta perché non provata con adeguata e aggiuntiva documentazione (il che equivale a dire che,
anche nel caso in cui si volesse ritenere che il ricorrente nel corso del giudizio abbia depositato documentazione conforme a quella richiesta dall' tale circostanza non avrebbe alcun rilievo sotto il profilo Pt_1
dell'asserita condotta discriminatoria, non incidendo detta produzione sulla prospettata disparità di trattamento, essendo stato il ricorrente ad adeguarsi alle richieste dell'ente previdenziale e non quest'ultimo ente a modificare la condotta denunciata).
Passando al merito, giova premettere che l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988,
convertito in legge n. 153 del 1988, a norma del quale tale - 13 -
prestazione, introdotta in sostituzione dei vecchi assegni familiari, «...
compete in misura differenziata in rapporto al numero dei
componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella
allegata al presente decreto», e «il nucleo familiare è composto dai
coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a
18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a
causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ... ».
Per quanto attiene poi al requisito del reddito, la norma sancisce che
«il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi
complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti dai suoi componenti
nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore
per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo. ... Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi
di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva se superiori ad € ...».
L'assegno al nucleo familiare, dunque, in sostanziale discontinuità
rispetto alle misure precedenti, si riferisce al reddito familiare
considerato nel suo complesso e costituito dalla somma di quanto apportato da ciascuno dei suoi componenti alla condizione economica della famiglia, ai fini del raggiungimento della soglia reddituale che dà diritto alla prestazione. - 14 -
Ed ancora, l'importo dell'assegno va calcolato in base alla situazione reddituale dichiarata dal richiedente, rapportata alla consistenza effettiva del nucleo familiare documentata dallo stato di famiglia e la prestazione è erogata unitariamente, a beneficio dell'intero nucleo, ed ha struttura modulare: nel senso che una crescita progressiva del nucleo familiare ne comporta l'incremento, così come, a parità
(anche) di suoi appartenenti, una crescita di reddito dell'intero nucleo familiare ne comporta la diminuzione.
Da ciò consegue che il possesso del requisito reddituale in capo all'intero nucleo familiare è un elemento costitutivo del diritto ed è
dato dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti nell'anno solare precedente l'1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo.
La nozione di “nucleo familiare” fa poi riferimento al solo legame familiare, senza alcun richiamo alla residenza o alla convivenza: il familiare fa parte del nucleo, ai fini del diritto agli ANF e anche ai fini del reddito della famiglia, per il solo fatto di avere un determinato grado di parentela (coniuge non separato, figlio minore, ecc.),
indipendentemente dalla circostanza che il familiare sia convivente e sia residente sul territorio nazionale.
Ne deriva che anche la composizione del nucleo familiare è un requisito che rileva ai fini della prestazione in esame.
Queste essendo le disposizioni di legge, la giurisprudenza di legittimità ha anzitutto chiarito che la sussistenza delle condizioni per - 15 -
l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare deve essere provata dall'interessato (Cass. n. 16710/2022 e Cass. n. 8973/2014), il quale pertanto, nel caso di familiari residenti all'estero, deve provare non solo che questi facciano parte del nucleo familiare e siano a suo carico, ma anche il loro eventuale reddito quale componente del reddito complessivo dell'intero nucleo familiare.
Come detto, il ricorrente ha dedotto che l' negando valore Pt_1
probatorio alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli stranieri non cittadini italiani e non appartenenti alla UE, diversamente da quanto avverrebbe per costoro, e richiedendo agli stranieri ulteriore documentazione attestante lo stato del nucleo familiare e il reddito dei familiari all'estero, creerebbe una disparità di trattamento in violazione sia dell'art.2, comma 3, del d.lgs.286 del 1998, che sancisce il diritto alla parità di trattamento tra italiani e stranieri nei rapporti con la p.a., sia del diritto dell'Unione, che proprio in materia di ANF ha sancito l'obbligo di parità di trattamento tra stranieri e cittadini UE, trattandosi di prestazione rientrante nella materia della sicurezza sociale.
Le difese del ricorrente, già accolte dal giudice di primo grado,
meritano condivisione, nonostante le critiche dell Pt_1
Al riguardo deve precisarsi che questa conclusione deriva non tanto dalla contrarietà delle previsioni (regolamentari) dell'art. 3 del d.p.r.445 del 2000 con le direttive 2003/109 e 2011/98, e, prima ancora, con la norma di rango primario di cui all'art.2, comma 5, TU
sull'immigrazione, in materia parità di trattamento tra cittadini e - 16 -
stranieri nei rapporti con la p.a., come accertato dal giudice di prime cure, quanto piuttosto dal fatto che l' pratichi, in concreto, una Pt_1
disparità di trattamento tra stranieri con familiari residenti all'estero e cittadini italiani o UE, pure con familiari all'estero, richiedendo soltanto agli stranieri la documentazione prevista dal cit. art.3 e consentendo invece ai cittadini italiani o UE di far ricorso alle sole dichiarazioni sostitutive.
Questa Corte, come pure ricordato dall' si è già pronunciata Pt_1
sull'interpretazione dell'art. 3, commi 2 e 3, del d.p.r. 445 del 2000, e ritiene di ribadire detta interpretazione (cfr. sent.437 del 2016).
Occorre chiarire che queste norme sono quelle che oggi si applicano in materia di prova dei requisiti per accedere all'ANF, quanto meno per quanto riguarda il reddito, posto che, a mente dell'art.2, comma 9,
della d.l. 69 del 1988, «l'attestazione del reddito del nucleo familiare
è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art.
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15» e poiché quest'ultima legge è
stata abrogata, il riferimento è oggi alle dichiarazioni sostitutive disciplinate dal d.p.r. 445 del 2000.
L'art.3 di quest'ultimo d.p.r., dopo aver stabilito, al comma 1, che le disposizioni del T.U. si applicano ai cittadini italiani e della UE,
recita, al comma 2, che «i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli
stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte - 17 -
di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero».
Aggiunge, al comma 3, che «al di fuori dei casi previsti al comma 2, i
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a
soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la
produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni
internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante».
Infine, al comma 4, dispone che «al di fuori dei casi di cui ai commi 2
e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri».
L'art. 46 del medesimo d.p.r. stabilisce poi che «sono comprovati con
dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni
i seguenti stati, qualità personali e fatti» (segue l'elenco di una serie di situazioni, tra cui lo stato di coniugato, la nascita del figlio e la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali).
L'art.47 sancisce infine che «l'atto di notorietà concernente stati,
qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza - 18 -
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal
medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38».
A fronte di questa disciplina complessiva, è indubbio che l'applicabilità delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 ai cittadini italiani (o comunitari) presuppone pur sempre che si tratti di fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani.
Ciò si desume non solo dal fatto che l'autocertificazione sostituisce le certificazioni della Pubblica Amministrazione (italiana, è appena il caso di dire), ma soprattutto dal correlato obbligo di controllo e verifica che lo stesso d.p.r. 445/2000 impone alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi (art. 43, commi 1, 2, 4
e 5, art.71 e art .44 bis del d.p.r.).
Dal complesso dei poteri e degli obblighi previsti in capo alle pubbliche amministrazioni, si ricava allora che le autocertificazioni di cui agli art. 46 e 47 devono necessariamente riguardare stati, qualità
personali e fatti certificabili da parte dei soggetti pubblici italiani e che certamente un cittadino italiano non può autocertificare uno stato,
una qualità personale o un fatto rispetto al quale non sono esercitabili i poteri di informazione e accertativi d'ufficio della Pubblica
Amministrazione, in quanto fatto verificatosi in un paese extracomunitario o qualità e stati relativi ad un ordinamento extracomunitario.
In altri termini, il cittadino italiano (e il comunitario) non può
autocertificare i propri status, qualità personali o fatti quando si tratti di status, qualità e fatti non riscontrabili presso una PA italiana. In - 19 -
questi casi il cittadino italiano dovrà necessariamente ricorrere a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello
Stato estero, corredati di traduzione autenticata dall'autorità
consolare.
Il principio generale sotteso alla materia de qua è, infatti, quello che la pubblica amministrazione non può chiedere documenti che già
possiede o che può acquisire d'ufficio da altra pubblica amministrazione (italiana, ovviamente) ai sensi degli art. 43 e segg.
del DPR 445/2000, valendo in questo caso le dichiarazioni sostitutive,
ma, al contrario, quando si tratta di fatti non accertabili dalla pubblica amministrazione italiana, la documentazione che li attesta deve essere prodotta e le dichiarazioni sostitutive non hanno alcun valore probatorio.
Se questo è il principio, risulta quindi certo che anche per il cittadino italiano vige il limite degli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Risulta a questo punto chiara quale sia la corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2, del d.p.r. 445/2000: la previsione ha voluto estendere ai cittadini extracomunitari l'applicabilità degli artt. 46 e 47,
precisando tuttavia che, in ogni caso, le relative autocertificazioni possono riguardare solo stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
L'opportunità della precisazione è evidente: siccome la possibilità di avvalersi delle autocertificazioni presuppone comunque l'esercizio del potere di informazione e verifica da parte della Pubblica - 20 -
Amministrazione, con l'art. 3, c. 2, è stato chiarito espressamente che
(anche) i cittadini extracomunitari possano avvalersi delle autocertificazioni, ma ciò solo limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici, secondo il principio che vale in generale per i cittadini italiani e della UE.
Se così è, ne consegue che non sussiste alcuna disparità di trattamento tra cittadini italiani o della UE e stranieri realizzata dalla normativa in parola.
In argomento la sentenza di primo grado deve essere pertanto rivista.
***
Sennonché, una volta raggiunta la conclusione che precede, occorre ancora verificare se l' come dedotto dal ricorrente, tratti Pt_1
diversamente, in concreto e di fatto, i cittadini italiani (o UE) e gli stranieri per quanto riguarda la prova dei requisiti per accedere all'ANF, nel caso di familiari residenti all'estero (composizione del nucleo familiare e reddito dei familiari residenti all'estero), nel senso di accettare che soltanto il cittadino italiano (o UE) possa autocertificare la composizione del proprio nucleo familiare e i redditi in capo ai familiari residenti all'estero, laddove lo straniero è invece tenuto ad allegare alla domanda amministrativa certificati riguardanti la composizione del nucleo famigliare e il reddito dei familiari residenti all'estero, autenticati e con apostilla (ai sensi del cit.art.3
d.p.r. 445 del 2000).
Ebbene, le emergenze di causa forniscono elementi sufficienti a riscontrare questa condotta dell'ente previdenziale. - 21 -
Anzitutto, i moduli scaricati dal sito web dell' e prodotti dal Pt_1
ricorrente in primo grado (doc.13 fasc.1° grado), riguardanti l'autorizzazione per l'inclusione di familiari nel nucleo del richiedente ai fini dell'ANF, danno conto del diverso trattamento, per quanto riguarda i familiari residenti all'estero, tra cittadino italiano e,
per quel che qui rileva, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo: il cittadino italiano è tenuto ad allegare dichiarazione di responsabilità che attesti la composizione del nucleo familiare residente all'estero; il cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno è invece tenuto ad allegare certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità consolare, autenticati e con apostilla, sia con riferimento al nucleo familiare, sia con riferimento al reddito prodotto all'estero dai componenti del nucleo (cfr.
penultima pagina del modulo).
In secondo luogo, la stessa circolare n.95/2022, con la quale l' ha Pt_1
riconosciuto anche agli stranieri il diritto di percepire l'ANF per i familiari residenti all'estero (adeguandosi alle pronunce giurisdizionali in materia, ivi comprese le due sentenze della Corte di
Giustizia del 25 novembre 2020 e la sentenza della Corte
Costituzionale n.67 del 2022), dispone che ai fini dell'accesso alla prestazione gli stessi non possano avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, ma debbano presentare le attestazioni e le certificazioni di cui all'art.3, comma 3, d.p.r.445 del 2000, sia per quanto attiene alla composizione del nucleo familiare, sia per quanto attiene al reddito - 22 -
dei componenti del nucleo residenti all'estero.
Questa circolare si riferisce in via esclusiva agli stranieri e non risulta che analoga circolare sia stata adottata dall' anche per i cittadini Pt_1
italiani, con familiari residenti all'estero (secondo il ricorrente una circolare analoga a quella riguardante gli stranieri e riferita ai cittadini italiani non esiste).
Tali essendo le risultanze, il diverso trattamento riservato dall' Pt_1
agli stranieri risulta sufficientemente dimostrato in causa, anche alla luce del fatto che l'ente previdenziale pur negando il fatto in questione (e affermando che anche i cittadini italiani, per quanto riguarda i familiari residenti all'estero, sarebbero tenuti a presentare la stessa documentazione richiesta agli stranieri) non ha fornito alcun elemento di prova capace di smentire le risultanze ora esaminate.
Che poi il diverso trattamento in questione riservato dall' agli Pt_1
stranieri contrasti con il principio di parità di trattamento tra italiani a stranieri nei rapporti con la pubblica amministrazione, per come sancito dall'art. 2, comma 3, del d.lgs.286 del 1998 e, più in generale,
con il principio di parità di trattamento tra cittadini UE e stranieri nell'accesso ad una prestazione di sicurezza sociale sancito dagli artt.
11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE e 12, paragrafo
1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, è indubbio, essendo ormai pacifico che l'ANF presenti caratteristiche tali da essere ricompreso nell'ambito della sicurezza sociale (come più volte affermato dalla
Corte di Cassazione); ed essendo altrettanto certo che il principio di parità di trattamento è violato, di fatto, anche quando lo straniero è - 23 -
onerato, per accedere alla prestazione di sicurezza sociale, e a parità
di tutte le altre condizioni, di un onere probatorio aggiuntivo e più
gravoso (che, in concreto, potrebbe anche rendergli impossibile l'accesso alla prestazione o comunque indurlo a rinunciare alla stessa,
per la difficoltà di reperire la documentazione aggiuntiva richiesta).
Né l'accertata diversità di trattamento può essere giustificata dall'impossibilità di controllo da parte della pubblica amministrazione italiana dei fatti attestati dallo straniero (per quanto attiene i familiari residenti all'estero), atteso che questa impossibilità
di controllo ricorre anche per i fatti attestati dal cittadino italiano con riferimento ai familiari residenti all'estero e una volta che la p.a.
decida di derogare alle norme ed ai principi di cui al d.p.r.445 del
2000 nei confronti del cittadino italiano (consentendogli di autocertificare fatti non verificabili dalla p.a. italiana), è evidente che la stessa deroga non può che valere per lo straniero, pena la violazione dei principi di parità di trattamento sopra richiamati.
Sussiste, dunque, la condotta discriminatoria dell'ente previdenziale denunciata dal ricorrente.
In definitiva, l'appello va respinto, seppure con una motivazione non completamente sovrapponibile a quella della sentenza di primo grado.
***
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell' e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in Pt_1
favore dei procuratori costituiti, antistatari, che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. - 24 -
Il Collegio dà atto, ai fini della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'importo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'impugnazione è stata integralmente respinta.
PQM
respinge l'appello avverso la sentenza n. 1169/24 del Tribunale di
Brescia e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite,
liquidate in € 1.600, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, antistatari.
Brescia, 9 ottobre 2025
Il Presidente est.
NT MA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. NT MATANO Presidente rel.
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con atto di citazione depositato in Cancelleria il giorno 04.12.2024 iscritta al 397/2024
R.G. Sezione Lavoro e trattenuta in decisione all'udienza collegiale
del 09.10.2025
d a
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
OGGETTO: Alessandro Mineo dell'Avvocatura Distrettuale di Brescia, Pt_1
Altre controversie in come da procura generale in atti. materia di previdenza
RICORRENTE APPELLANTE obbligatoria c o n t r o
, rappresentato e difeso dagli Parte_2
avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri del foro di Milano e dall'avv.
AN IZ del foro di Brescia, quest'ultimo domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO - 2 -
In punto: appello a sentenza n. 1169 del 2024 del Tribunale di
Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e Diritto
Con sentenza n.1169/24, il Tribunale di Brescia, giudice del lavoro,
all'esito del giudizio promosso da ai Parte_2
sensi dell'art. 28 d.lgs. 150/2011 e dell'art. 281 decies c.p.c., ha accolto il ricorso ed ha accertato la sussistenza della condotta discriminatoria dell' per aver respinto la domanda amministrativa Pt_1
di corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare avanzata dal ricorrente, non essendo stata corredata della documentazione richiesta dallo stesso ente, condannando l'istituto previdenziale a corrispondere al ricorrente l'importo di € 12.373,20, più interessi legali dal 121°
giorno dalla domanda amministrativa al saldo, oltre spese di lite.
Il Tribunale, una volta superate l'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità del ricorso e l'eccezione dell'inammissibilità
dell'azione discriminatoria, ha premesso, per quanto attiene al merito,
che il ricorrente, lavoratore di nazionalità nigeriana e titolare di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti dal 2019, aveva richiesto in data 6.12.2022 l'assegno per il nucleo familiare per il periodo luglio 2019 / febbraio 2022, composto dalla moglie e 3 figli - 3 -
minori, tutti residenti in [...], e l aveva respinto la domanda, Pt_1
mancando prova adeguata dei requisiti di legge per avere diritto a detta prestazione.
In particolare, l' invocando la propria circolare che a sua volta Pt_1
richiamava le previsioni del d.p.r. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive, richiedeva che gli stranieri non appartenenti all'Unione europea, documentassero la composizione del nucleo familiare residente all'estero e il reddito dell'intero nucleo familiare mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità
straniera, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attestasse la conformità
all'originale.
Ciò diversamente da quanto veniva richiesto dall'ente previdenziale ai cittadini italiani o dell'Unione, ai quali era invece consentito far ricorso all'autocertificazione.
Una simile condotta creava disparità di trattamento tra cittadini UE e stranieri, in violazione del principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale garantito dalle direttive 2003/109 e 2011/98.
Ha rilevato che anche l'art. 3 del d.p.r. 445/2000, escludendo la possibilità per gli stranieri non cittadini dell'Unione di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, nel caso di stati o situazioni non accertabili dalle autorità italiane, creava una disparità di trattamento ai danni degli stranieri del tutto priva di giustificazione, rendendo per loro più
gravosa la prova dei requisiti per accedere alle prestazioni in materia di sicurezza sociale, in quanto, se i cittadini dell'Unione potevano - 4 -
documentare la composizione del nucleo familiare ed i redditi dell'intero nucleo, ivi compresi quelli dei familiari residenti all'estero, utilizzando le dichiarazioni sostitutive, gli stranieri, nella stessa identica posizione, erano invece tenuti a produrre documentazione aggiuntiva, non essendo sufficiente la dichiarazione sostitutiva, e ciò pur essendo pacifico che per i familiari residenti all'estero di entrambi, cittadini e stranieri, il controllo da parte delle
Autorità italiane della veridicità della dichiarazioni sostitutive fosse ugualmente impossibile.
Il Tribunale ha pertanto affermato che le previsioni dell'art. 3 del d.p.r. 445/2000 (peraltro regolamentari) in punto fossero in contrasto,
a loro volta, con le citate direttive 2003/109 e 2011/98, e, prima ancora, con la norma di rango primario di cui all'art. 2, comma 5, TU
in materia di immigrazione, secondo cui allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
Ha quindi osservato che il lavoratore aveva prodotto in giudizio documentazione ben eccedente quella necessaria, avendo documentato già in sede amministrativa, oltre al proprio status di lungo soggiornante, la composizione della propria famiglia, l'assenza di redditi dei familiari e la circostanza che egli provvedesse al loro mantenimento, nonché l'assenza di altri redditi in Italia diversi da quelli di lavoro. In particolare:
- quanto al rapporto di coniugio, la relazione istruttoria depositata - 5 -
dallo stesso precisava che quanto autocertificato dal ricorrente Pt_1
aveva trovato riscontro nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente in Italia, dalla quale risultava che il ricorrente era coniugato dall'8.9.2005 con nata il [...]; Persona_1
- quanto al numero e alla generalità dei figli, il ricorrente aveva prodotto in sede amministrativa i certificati di nascita degli stessi,
seppure non tradotti e legalizzati e in giudizio l'autocertificazione resa avanti l' a Roma e il certificato di Stato di Controparte_1
Famiglia rilasciato dalla stessa Ambasciata, tradotto e sottoscritto;
- quanto al requisito reddituale, oltre alla propria certificazione dei redditi e all'estratto contributivo, ha prodotto l'autocertificazione resa avanti alla stessa Ambasciata, munita della legalizzazione della
Prefettura, attestante che la moglie e i figli non hanno redditi propri in
Nigeria.
Pertanto, il Tribunale ha accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'ente previdenziale che aveva negato la prestazione dell'ANF al ricorrente, pur in presenza dei requisiti di legge e non riconoscendo il valore probatorio all'autocertificazione e ai documenti prodotti, al contrario idonei e sufficienti a provare i requisiti costitutivi del relativo diritto.
Ha quindi condannato l' a corrispondere al ricorrente la somma di Pt_1
€ 12.373,20 (oltre interessi legali), relativa al periodo dall'1 luglio
2029 al 28 febbraio 2022, quale misura idonea a rimuovere gli effetti dell'accertata discriminazione e comunque a titolo di adeguato risarcimento del danno. - 6 -
Contro la sentenza l' ha proposto appello, impugnando sia il capo Pt_1
che ha respinto l'eccezione di improponibilità o improcedibilità del ricorso, sia il capo sul merito, e ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con rigetto delle domande proposte al ricorrente.
si è costituito tempestivamente in Parte_2
giudizio e ha resistito all'impugnazione, chiedendone il rigetto, se del caso, anche per effetto di nuova documentazione di cui ha chiesto l'ammissione (certificazione del Dipartimento di Polizia di Edo State,
con traduzione e relativa attestazione da parte del Consolato Italiano a
Lagos, che attesta i legami familiari e la condizione reddituale di tutti i componenti del nucleo familiare).
All'odierna udienza, la causa, in applicazione degli artt. 350, co. 3, e
281 sexies c.p.c., è stata discussa oralmente e trattenuta per la decisione.
***
L'appello non può trovare accoglimento, seppure la motivazione della sentenza di primo grado meriti in qualche punto alcune precisazioni e modifiche.
Il ricorrente, cittadino nigeriano, regolarmente impiegato in attività
lavorativa in Italia dal 2013, è titolare di permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo dal 2017.
È pacifico che il lavoratore, cittadino nigeriano regolarmente impiegato in attività lavorativa in Italia sin dal 2013, è titolare di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti dal 16.9.2019.
In data 2.12.2022 ha presentato domanda dci autorizzazione - 7 -
all'inserimento nel nucleo familiare, ai fini del riconoscimento degli
ANF A decorrere dall'1.7.2019, della moglie Persona_2
nata il [...], e dei figli , nata il
[...] Persona_3
25.07.2010, nato il [...], Persona_4 [...]
, nata il [...]. Persona_5
e figli, nel periodo di causa, hanno sempre risieduto in Pt_3
Nigeria.
Parte_ In data 6.12.2022 ha presentato domanda di pagamento per il periodo 1.7.2019 / 28.2.2022, autocertificando la composizione del nucleo familiare e del reddito dei familiari, nonché l'assenza di altri trattamenti di famiglia in Itale o all'estero. In particolare, ha allegato dichiarazioni rilasciate avanti l' della Nigeria a Roma, con CP_1
traduzione in lingua italiana e con legalizzazione della firma del funzionario dell' relative alla composizione del nucleo CP_1
familiare e all'assenza di redditi da parte dei familiari, come pure di beni immobili e mobili registrati in Nigeria.
La domanda è stata respinta perché la documentazione prodotta «non
è stata rilasciata dagli Uffici anagrafici del luogo ove risiedono i
familiari e non tradotta e legalizzata da Ambasciata italiana in
Nigeria».
Il lavoratore ha allora agito nel presente giudizio, con il rito speciale ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 150/2011, sostenendo il carattere discriminatorio delle disposizioni interne, cui nella specie si era attenuto l' (circolare n.95 del 2022) e assunte a seguito delle Pt_1
pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, c-302/2019 e - 8 -
c-303/2019, depositate il 25 novembre 2020, nonché della sentenza della Corte Costituzione n.67 dell'11 marzo 2022, avendo dette disposizioni interne introdotto per gli stranieri un onere documentale non previsto per i cittadini italiani con familiari residenti all'estero, in tal modo creando una disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri.
In grado di appello, ha depositato un certificato del Dipartimento di
Polizia dell'Edo State che attesta il nucleo familiare e la situazione reddituale in conformità a quanto certificato, munita di traduzione e relativa attestazione da parte del Consolato Italiano a Lagos, facendo presente di aver dovuto attendere più di sette mesi per ottenere la suddetta certificazione, come emerge dallo scambio di corrispondenza allegata.
L' ha contestato le difese del lavoratore, sostenendo di aver Pt_1
operato secondo legge, essendo la circolare invocata dal ricorrente conforme alle previsioni dell'art.3, commi 2 e 3, del d.p.r. 445/2000,
secondo il quale il cittadino straniero non appartenente all'Unione
può utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt.46 e 47 del medesimo decreto, limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante e, al di fuori di questi casi, gli stati, le qualità personali ed i fatti devono invece essere documentati con certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello - 9 -
Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana e autenticati dall'Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità
all'originale (c.d. apostilla).
Il giudice di primo grado, come premesso, ha accolto il ricorso del lavoratore e dopo aver accertato la dedotta discriminazione, ha condannato l' alla corresponsione in favore del ricorrente Pt_1
dell'importo corrispondente agli assegni per il nucleo familiare per il periodo di causa.
***
Ciò premesso quanto ai fatti, l' si duole delle statuizioni del Pt_1
Tribunale e, con il primo motivo di appello, rileva che pur essendo
Parte_ ormai superata la questione della spettanza dell' anche per i figli residenti all'estero di lavoratore straniero con permesso per lungo soggiornanti, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per mancanza di domanda amministrativa, posto che il petitum sostanziale della domanda giudiziale avanzata dal lavoratore sarebbe comunque costituito dalla prestazione previdenziale negata, e l'utilizzo formale dell'azione antidiscriminatoria non farebbe venir meno la necessità di detto presupposto di legge.
Nella specie, la domanda amministrativa presentata dal ricorrente non integrerebbe questo presupposto, essendo risultata carente dal punto di vista della documentazione necessaria per il suo accoglimento.
Il motivo va disatteso.
Sotto un primo profilo, deve rilevarsi che la domanda proposta dal - 10 -
ricorrente non è una domanda di prestazione previdenziale, bensì una domanda in materia di discriminazione in ragione della nazionalità e pertanto si tratta di domanda che ha quale causa petendi l'asserita condotta discriminatoria posta in essere dall'ente previdenziale, per cui la stessa (pur avendo come petitum la corresponsione della prestazione negata o meglio delle somme corrispondenti a tale prestazione) non rientra tra le domande di cui all'art. 442 c.p.c. (non richiedendo di conseguenza la previa proposizione di domanda amministrativa).
Sotto diverso profilo, anche a voler opinare diversamente, è pacifico in causa che il ricorrente, prima di promuovere l'odierna causa, ha proposto domanda amministrativa all' (si tratta, in verità, di Pt_1
molteplici domande, ognuna riguardante il singolo anno in relazione al quale è richiesto l'ANF), e il fatto che questa domanda non sia stata corredata della documentazione ritenuta dall'ente previdenziale indispensabile per riconoscere il diritto alla prestazione, è del tutto indifferente, nel senso che non può annullare il fatto storico che la domanda amministrativa sia stata proposta (così come avviene ogni qualvolta la domanda amministrativa sia respinta anche per ragioni diverse da quelle riguardanti l'adeguatezza della documentazione allegata dal richiedente.
***
L' con il secondo motivo di gravame, critica il merito della Pt_1
decisione e rileva che la propria condotta sarebbe stata conforme alle previsioni dell'art. 3 del d.p.r. 445 del 2000, secondo cui i cittadini - 11 -
non appartenenti all'Unione e regolarmente soggiornanti in Italia
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, al pari degli italiani,
unicamente per attestare gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili da parte dei soggetti pubblici italiani o in virtù di specifiche convenzioni internazionali tra l'Italia e il paese di provenienza dello straniero, e al di fuori di questi casi, gli stati, le qualità delle persone e altri fatti sono documentati mediante certificati e attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità
consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti e documenti non veritieri (c.d. apostilla).
Osserva l' che pertanto nessun contenuto discriminatorio può Pt_1
assumere la condotta della pubblica amministrazione che applica le disposizioni di legge o regolamentari vigenti.
Deduce ancora che le richiamate previsioni normative (e di riflesso le coerenti disposizioni della circolare n. 95 del 2022), contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non avrebbero alcun contenuto discriminatorio, in quanto regolano la materia allo stesso identico modo per i cittadini italiani o della UE e gli stranieri (come chiarito anche nel precedente di questa stessa Corte territoriale, sent. n. 437
del 2016), posto che anche i primi non possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive per attestare stati e altri fatti relativi a familiari residenti all'estero, ma devono fornire la stessa documentazione richiesta agli stranieri. - 12 -
Le censure non possono essere condivise.
Preliminarmente, occorre chiarire che la documentazione prodotta in appello, anche qualora si volesse ipotizzare che essa, pur provenendo da un commissariato di polizia e non da un ufficio anagrafe, sia conforme ai documenti richiesti dall' , non sarebbe comunque Pt_1
risolutiva dell'odierna controversia in termini di rigetto dell'appello,
perché, come si è detto sopra, il lavoratore non ha agito per ottenere la prestazione negatagli dall' bensì con la speciale azione Pt_1
antidiscriminatoria e al fine di denunciare la discriminazione subita e dovuta alla condotta dell' che lo ha trattato, per quanto riguarda Pt_1
la prova dei requisiti in questione, in maniera diversa rispetto ai cittadini italiani con familiari residenti all'estero, consentendo soltanto a questi ultimi di far ricorso alle dichiarazioni sostitutive e così negandogli la prestazione richiesta perché non provata con adeguata e aggiuntiva documentazione (il che equivale a dire che,
anche nel caso in cui si volesse ritenere che il ricorrente nel corso del giudizio abbia depositato documentazione conforme a quella richiesta dall' tale circostanza non avrebbe alcun rilievo sotto il profilo Pt_1
dell'asserita condotta discriminatoria, non incidendo detta produzione sulla prospettata disparità di trattamento, essendo stato il ricorrente ad adeguarsi alle richieste dell'ente previdenziale e non quest'ultimo ente a modificare la condotta denunciata).
Passando al merito, giova premettere che l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988,
convertito in legge n. 153 del 1988, a norma del quale tale - 13 -
prestazione, introdotta in sostituzione dei vecchi assegni familiari, «...
compete in misura differenziata in rapporto al numero dei
componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella
allegata al presente decreto», e «il nucleo familiare è composto dai
coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a
18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a
causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ... ».
Per quanto attiene poi al requisito del reddito, la norma sancisce che
«il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi
complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti dai suoi componenti
nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore
per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo. ... Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi
di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva se superiori ad € ...».
L'assegno al nucleo familiare, dunque, in sostanziale discontinuità
rispetto alle misure precedenti, si riferisce al reddito familiare
considerato nel suo complesso e costituito dalla somma di quanto apportato da ciascuno dei suoi componenti alla condizione economica della famiglia, ai fini del raggiungimento della soglia reddituale che dà diritto alla prestazione. - 14 -
Ed ancora, l'importo dell'assegno va calcolato in base alla situazione reddituale dichiarata dal richiedente, rapportata alla consistenza effettiva del nucleo familiare documentata dallo stato di famiglia e la prestazione è erogata unitariamente, a beneficio dell'intero nucleo, ed ha struttura modulare: nel senso che una crescita progressiva del nucleo familiare ne comporta l'incremento, così come, a parità
(anche) di suoi appartenenti, una crescita di reddito dell'intero nucleo familiare ne comporta la diminuzione.
Da ciò consegue che il possesso del requisito reddituale in capo all'intero nucleo familiare è un elemento costitutivo del diritto ed è
dato dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti nell'anno solare precedente l'1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo.
La nozione di “nucleo familiare” fa poi riferimento al solo legame familiare, senza alcun richiamo alla residenza o alla convivenza: il familiare fa parte del nucleo, ai fini del diritto agli ANF e anche ai fini del reddito della famiglia, per il solo fatto di avere un determinato grado di parentela (coniuge non separato, figlio minore, ecc.),
indipendentemente dalla circostanza che il familiare sia convivente e sia residente sul territorio nazionale.
Ne deriva che anche la composizione del nucleo familiare è un requisito che rileva ai fini della prestazione in esame.
Queste essendo le disposizioni di legge, la giurisprudenza di legittimità ha anzitutto chiarito che la sussistenza delle condizioni per - 15 -
l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare deve essere provata dall'interessato (Cass. n. 16710/2022 e Cass. n. 8973/2014), il quale pertanto, nel caso di familiari residenti all'estero, deve provare non solo che questi facciano parte del nucleo familiare e siano a suo carico, ma anche il loro eventuale reddito quale componente del reddito complessivo dell'intero nucleo familiare.
Come detto, il ricorrente ha dedotto che l' negando valore Pt_1
probatorio alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli stranieri non cittadini italiani e non appartenenti alla UE, diversamente da quanto avverrebbe per costoro, e richiedendo agli stranieri ulteriore documentazione attestante lo stato del nucleo familiare e il reddito dei familiari all'estero, creerebbe una disparità di trattamento in violazione sia dell'art.2, comma 3, del d.lgs.286 del 1998, che sancisce il diritto alla parità di trattamento tra italiani e stranieri nei rapporti con la p.a., sia del diritto dell'Unione, che proprio in materia di ANF ha sancito l'obbligo di parità di trattamento tra stranieri e cittadini UE, trattandosi di prestazione rientrante nella materia della sicurezza sociale.
Le difese del ricorrente, già accolte dal giudice di primo grado,
meritano condivisione, nonostante le critiche dell Pt_1
Al riguardo deve precisarsi che questa conclusione deriva non tanto dalla contrarietà delle previsioni (regolamentari) dell'art. 3 del d.p.r.445 del 2000 con le direttive 2003/109 e 2011/98, e, prima ancora, con la norma di rango primario di cui all'art.2, comma 5, TU
sull'immigrazione, in materia parità di trattamento tra cittadini e - 16 -
stranieri nei rapporti con la p.a., come accertato dal giudice di prime cure, quanto piuttosto dal fatto che l' pratichi, in concreto, una Pt_1
disparità di trattamento tra stranieri con familiari residenti all'estero e cittadini italiani o UE, pure con familiari all'estero, richiedendo soltanto agli stranieri la documentazione prevista dal cit. art.3 e consentendo invece ai cittadini italiani o UE di far ricorso alle sole dichiarazioni sostitutive.
Questa Corte, come pure ricordato dall' si è già pronunciata Pt_1
sull'interpretazione dell'art. 3, commi 2 e 3, del d.p.r. 445 del 2000, e ritiene di ribadire detta interpretazione (cfr. sent.437 del 2016).
Occorre chiarire che queste norme sono quelle che oggi si applicano in materia di prova dei requisiti per accedere all'ANF, quanto meno per quanto riguarda il reddito, posto che, a mente dell'art.2, comma 9,
della d.l. 69 del 1988, «l'attestazione del reddito del nucleo familiare
è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art.
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15» e poiché quest'ultima legge è
stata abrogata, il riferimento è oggi alle dichiarazioni sostitutive disciplinate dal d.p.r. 445 del 2000.
L'art.3 di quest'ultimo d.p.r., dopo aver stabilito, al comma 1, che le disposizioni del T.U. si applicano ai cittadini italiani e della UE,
recita, al comma 2, che «i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli
stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte - 17 -
di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero».
Aggiunge, al comma 3, che «al di fuori dei casi previsti al comma 2, i
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a
soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la
produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni
internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante».
Infine, al comma 4, dispone che «al di fuori dei casi di cui ai commi 2
e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri».
L'art. 46 del medesimo d.p.r. stabilisce poi che «sono comprovati con
dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni
i seguenti stati, qualità personali e fatti» (segue l'elenco di una serie di situazioni, tra cui lo stato di coniugato, la nascita del figlio e la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali).
L'art.47 sancisce infine che «l'atto di notorietà concernente stati,
qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza - 18 -
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal
medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38».
A fronte di questa disciplina complessiva, è indubbio che l'applicabilità delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 ai cittadini italiani (o comunitari) presuppone pur sempre che si tratti di fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani.
Ciò si desume non solo dal fatto che l'autocertificazione sostituisce le certificazioni della Pubblica Amministrazione (italiana, è appena il caso di dire), ma soprattutto dal correlato obbligo di controllo e verifica che lo stesso d.p.r. 445/2000 impone alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi (art. 43, commi 1, 2, 4
e 5, art.71 e art .44 bis del d.p.r.).
Dal complesso dei poteri e degli obblighi previsti in capo alle pubbliche amministrazioni, si ricava allora che le autocertificazioni di cui agli art. 46 e 47 devono necessariamente riguardare stati, qualità
personali e fatti certificabili da parte dei soggetti pubblici italiani e che certamente un cittadino italiano non può autocertificare uno stato,
una qualità personale o un fatto rispetto al quale non sono esercitabili i poteri di informazione e accertativi d'ufficio della Pubblica
Amministrazione, in quanto fatto verificatosi in un paese extracomunitario o qualità e stati relativi ad un ordinamento extracomunitario.
In altri termini, il cittadino italiano (e il comunitario) non può
autocertificare i propri status, qualità personali o fatti quando si tratti di status, qualità e fatti non riscontrabili presso una PA italiana. In - 19 -
questi casi il cittadino italiano dovrà necessariamente ricorrere a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello
Stato estero, corredati di traduzione autenticata dall'autorità
consolare.
Il principio generale sotteso alla materia de qua è, infatti, quello che la pubblica amministrazione non può chiedere documenti che già
possiede o che può acquisire d'ufficio da altra pubblica amministrazione (italiana, ovviamente) ai sensi degli art. 43 e segg.
del DPR 445/2000, valendo in questo caso le dichiarazioni sostitutive,
ma, al contrario, quando si tratta di fatti non accertabili dalla pubblica amministrazione italiana, la documentazione che li attesta deve essere prodotta e le dichiarazioni sostitutive non hanno alcun valore probatorio.
Se questo è il principio, risulta quindi certo che anche per il cittadino italiano vige il limite degli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Risulta a questo punto chiara quale sia la corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2, del d.p.r. 445/2000: la previsione ha voluto estendere ai cittadini extracomunitari l'applicabilità degli artt. 46 e 47,
precisando tuttavia che, in ogni caso, le relative autocertificazioni possono riguardare solo stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
L'opportunità della precisazione è evidente: siccome la possibilità di avvalersi delle autocertificazioni presuppone comunque l'esercizio del potere di informazione e verifica da parte della Pubblica - 20 -
Amministrazione, con l'art. 3, c. 2, è stato chiarito espressamente che
(anche) i cittadini extracomunitari possano avvalersi delle autocertificazioni, ma ciò solo limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici, secondo il principio che vale in generale per i cittadini italiani e della UE.
Se così è, ne consegue che non sussiste alcuna disparità di trattamento tra cittadini italiani o della UE e stranieri realizzata dalla normativa in parola.
In argomento la sentenza di primo grado deve essere pertanto rivista.
***
Sennonché, una volta raggiunta la conclusione che precede, occorre ancora verificare se l' come dedotto dal ricorrente, tratti Pt_1
diversamente, in concreto e di fatto, i cittadini italiani (o UE) e gli stranieri per quanto riguarda la prova dei requisiti per accedere all'ANF, nel caso di familiari residenti all'estero (composizione del nucleo familiare e reddito dei familiari residenti all'estero), nel senso di accettare che soltanto il cittadino italiano (o UE) possa autocertificare la composizione del proprio nucleo familiare e i redditi in capo ai familiari residenti all'estero, laddove lo straniero è invece tenuto ad allegare alla domanda amministrativa certificati riguardanti la composizione del nucleo famigliare e il reddito dei familiari residenti all'estero, autenticati e con apostilla (ai sensi del cit.art.3
d.p.r. 445 del 2000).
Ebbene, le emergenze di causa forniscono elementi sufficienti a riscontrare questa condotta dell'ente previdenziale. - 21 -
Anzitutto, i moduli scaricati dal sito web dell' e prodotti dal Pt_1
ricorrente in primo grado (doc.13 fasc.1° grado), riguardanti l'autorizzazione per l'inclusione di familiari nel nucleo del richiedente ai fini dell'ANF, danno conto del diverso trattamento, per quanto riguarda i familiari residenti all'estero, tra cittadino italiano e,
per quel che qui rileva, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo: il cittadino italiano è tenuto ad allegare dichiarazione di responsabilità che attesti la composizione del nucleo familiare residente all'estero; il cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno è invece tenuto ad allegare certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità consolare, autenticati e con apostilla, sia con riferimento al nucleo familiare, sia con riferimento al reddito prodotto all'estero dai componenti del nucleo (cfr.
penultima pagina del modulo).
In secondo luogo, la stessa circolare n.95/2022, con la quale l' ha Pt_1
riconosciuto anche agli stranieri il diritto di percepire l'ANF per i familiari residenti all'estero (adeguandosi alle pronunce giurisdizionali in materia, ivi comprese le due sentenze della Corte di
Giustizia del 25 novembre 2020 e la sentenza della Corte
Costituzionale n.67 del 2022), dispone che ai fini dell'accesso alla prestazione gli stessi non possano avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, ma debbano presentare le attestazioni e le certificazioni di cui all'art.3, comma 3, d.p.r.445 del 2000, sia per quanto attiene alla composizione del nucleo familiare, sia per quanto attiene al reddito - 22 -
dei componenti del nucleo residenti all'estero.
Questa circolare si riferisce in via esclusiva agli stranieri e non risulta che analoga circolare sia stata adottata dall' anche per i cittadini Pt_1
italiani, con familiari residenti all'estero (secondo il ricorrente una circolare analoga a quella riguardante gli stranieri e riferita ai cittadini italiani non esiste).
Tali essendo le risultanze, il diverso trattamento riservato dall' Pt_1
agli stranieri risulta sufficientemente dimostrato in causa, anche alla luce del fatto che l'ente previdenziale pur negando il fatto in questione (e affermando che anche i cittadini italiani, per quanto riguarda i familiari residenti all'estero, sarebbero tenuti a presentare la stessa documentazione richiesta agli stranieri) non ha fornito alcun elemento di prova capace di smentire le risultanze ora esaminate.
Che poi il diverso trattamento in questione riservato dall' agli Pt_1
stranieri contrasti con il principio di parità di trattamento tra italiani a stranieri nei rapporti con la pubblica amministrazione, per come sancito dall'art. 2, comma 3, del d.lgs.286 del 1998 e, più in generale,
con il principio di parità di trattamento tra cittadini UE e stranieri nell'accesso ad una prestazione di sicurezza sociale sancito dagli artt.
11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE e 12, paragrafo
1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, è indubbio, essendo ormai pacifico che l'ANF presenti caratteristiche tali da essere ricompreso nell'ambito della sicurezza sociale (come più volte affermato dalla
Corte di Cassazione); ed essendo altrettanto certo che il principio di parità di trattamento è violato, di fatto, anche quando lo straniero è - 23 -
onerato, per accedere alla prestazione di sicurezza sociale, e a parità
di tutte le altre condizioni, di un onere probatorio aggiuntivo e più
gravoso (che, in concreto, potrebbe anche rendergli impossibile l'accesso alla prestazione o comunque indurlo a rinunciare alla stessa,
per la difficoltà di reperire la documentazione aggiuntiva richiesta).
Né l'accertata diversità di trattamento può essere giustificata dall'impossibilità di controllo da parte della pubblica amministrazione italiana dei fatti attestati dallo straniero (per quanto attiene i familiari residenti all'estero), atteso che questa impossibilità
di controllo ricorre anche per i fatti attestati dal cittadino italiano con riferimento ai familiari residenti all'estero e una volta che la p.a.
decida di derogare alle norme ed ai principi di cui al d.p.r.445 del
2000 nei confronti del cittadino italiano (consentendogli di autocertificare fatti non verificabili dalla p.a. italiana), è evidente che la stessa deroga non può che valere per lo straniero, pena la violazione dei principi di parità di trattamento sopra richiamati.
Sussiste, dunque, la condotta discriminatoria dell'ente previdenziale denunciata dal ricorrente.
In definitiva, l'appello va respinto, seppure con una motivazione non completamente sovrapponibile a quella della sentenza di primo grado.
***
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell' e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in Pt_1
favore dei procuratori costituiti, antistatari, che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. - 24 -
Il Collegio dà atto, ai fini della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'importo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'impugnazione è stata integralmente respinta.
PQM
respinge l'appello avverso la sentenza n. 1169/24 del Tribunale di
Brescia e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite,
liquidate in € 1.600, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, antistatari.
Brescia, 9 ottobre 2025
Il Presidente est.
NT MA