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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 07/10/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in funzione di GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 123/2023 R.L.P.A.
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo Parte_1 studio dell'avv. PERRIA ANTONIO che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI ARAGONI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Rendita per danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/02/2023, ritualmente notificato, Pt_1
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l , affermando
[...] CP_1 di essere affetto da malattie invalidanti (tendinite calcifica bilaterale della cuffia dei rotatori- Morbo di Dplay bilaterale-epicondilite e epitrocleite bilaterale), di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell'l'Istituto assicuratore
1 resistente all'indennizzo del danno biologico dalle stesse derivato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che le malattie erano state determinate, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_1 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 7 ottobre 2025 la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
La domanda é fondata.
Com'è noto, trattandosi di malattie professionali cosiddette non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e la patologia Parte_1 successivamente in sorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
2 Il consulente nominato, Dott. , dopo una dettagliata analisi Persona_1 delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
“.......Al fine di un corretto inquadramento quantitativo del danno, valutato con calcolo salomonico trattandosi di patologie concorrenti in quanto interessano lo stesso organo funzionale, sulla base delle risultanze degli esami clinico- strumentali presenti in atti e del quadro clinico rilevato, per quanto concerne la patologia a carico delle spalle, il danno biologico permanente è valutabile pari al
4% facendo riferimento ai codici tabellari 224 “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” e 227 “Esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale”; analogamente, per la patologia a carico dei gomiti, il danno biologico rilevato è valutabile pari al 3% facendo riferimento al codice tabellare 232 “Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità”. In definitiva, sulla base di quanto sopra espresso, si deduce che il quadro clinicodisfunzionale globale che ne è derivato, comprensivo delle patologie già riconosciute (discopatie lombari conglobato con preesistente infortunio del 2001 a carico della colonna cervicale con danno al 10%) è valutabile pari al 16%
(sedicipercento) a decorrere dal mese di aprile 2021, data di presentazione delle due domande amministrative.”
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13 Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l'indennizzo, mediante rendita, del danno biologico subito da , sulla base delle ragioni Parte_1 indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L viene pertanto condannata alla corresponsione della rendita richiesta, CP_1 unitamente ai ratei scaduti e agli interessi legali sui medesimi, decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ai sensi dell'articolo art. 7 della Legge n. 533/1973) e sino al saldo effettivo.
L viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 CPC, al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
3
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ Dichiara che ha diritto alla corresponsione della rendita Parte_1 prevista dall'art. 13, comma 2°e 5°, lettera a), D. Lgs. 23.02.2000 n° 38, per il danno biologico anche complessivo, subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 16%, e condanna l CP_1 resistente al pagamento della prestazione, decorrente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, determinata nella misura di legge, unitamente ai ratei scaduti maggiorati agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo.
➢ Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
3.000,00 per onorari, oltre le spese generali nella misura del 15%, CPA e
I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidato con separato decreto.
Oristano, addì 7 ottobre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Elisabetta Sanna
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