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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/03/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6147 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
14/03/2025, vertente
TRA
Parte_1
Part (c.f. , difesa dall'Avv.
[...] C.F._1
ONOFRI FEDERICO (c.f. ); C.F._2
RECLAMANTE
E
AVV NQ CURATORE DELLA Controparte_1
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (c.f. ), C.F._3
RESISTENTE
E
(c.f. ), CP_2 C.F._4
RESISTENTE
OGGETTO: reclamo contro la sentenza n. 663/2024 emessa dal Tribunale Roma di in data 07/11/2024.
Conclusioni della reclamante: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, previa sospensione, per gravi e fondati motivi, della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione - in riforma della sentenza n. 663/2024 emessa in data 07/11/2024, all'esito del procedimento n. 1573/2023 R.G., dal Tribunale Ordinario di Roma Sezione
Fallimentare - revocare la procedura di liquidazione giudiziale n. 582/2024 aperta a r.g. n. 1 carico della ” (c.f. e p.iva . Parte_3 P.IVA_1
Con vittoria di spese da liquidarsi a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”.
FATTO E DIRITTO
Illustrato il proprio interesse al reclamo sulla base della qualità di ex socio della
Cooperativa Urbana Lavoro – società cooperativa, ha dedotto Parte_1
che non poteva esserne aperta la liquidazione giudiziale, dato che la società risultava estinta e cancellata dal registro delle imprese sin dal 24/11/2021, circostanza che ha specificamente documentato (all. 3 al reclamo).
Per giunta lo stesso credito portato dal decreto ingiuntivo e posto dal creditore a base del ricorso per l'apertura della liquidazione si era formato contro un soggetto ormai non più esistente, essendo successivo alla cancellazione della debtrice.
Nella contumacia dei contraddittori si è svolta l'udienza in camera di consiglio all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo è fondato.
Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale era stato depositato in data
16/11/2023 e quindi oltre l'anno dalla cancellazione è intervenuta la sentenza, in violazione dell'art. 33 CCII.
Trattandosi di società che ha cessato l'attività ed estinta non vi è spazio per le cautele previste dall'art. 53, co. 4, CCII.
Le spese del grado, tenuto conto della contumacia dei contraddittori e dell'assenza di difesa nel giudizio dinanzi al tribunale possono essere compensate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) accoglie il reclamo e revoca la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della n. 663/2024 emessa Parte_3
dal Tribunale Roma di in data 07/11/2024.
b) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il giorno 15/03/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2