Articolo 5 della Legge 8 novembre 2021, n. 163
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 dicembre 2021
Art. 5. Disposizioni specifiche in materia
di taluni titoli universitari abilitanti 1. Le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.
2. Per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale di cui al comma 1 nonche' per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni dell'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono adottati, fermo restando il concerto del Ministro vigilante sull'ordine o collegio professionale, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale.
Entrata in vigore il 4 dicembre 2021
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