TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/07/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6139/2023 tra:
, con il patrocinio dell'avv.to VALENTE ILARIO;
Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv.to DI GREGORIO MARIA LIBERA;
Controparte_1
OGGETTO: divorzio a seguito di sentenza di separazione con cumulo di domande ex art. 473 bis
49 c.p.c.;
CONCLUSIONI: all'udienza del 7 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti, di cui alle note di trattazione scritta depositate, la causa era riservata per la decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/12/2023, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge, , con la quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 concordatario il 24.08.2002 in Manfredonia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del menzionato Comune all'atto n.203, Parte II, Serie A, anno 2002, precisando che dalla detta unione non erano nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati.
Parte ricorrente ha chiesto, dunque, autorizzarsi i coniugi a vivere separati, nulla disponendosi in ordine al mantenimento, essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti. Si è costituita aderendo alla domanda di separazione e chiedendo in via Controparte_1 riconvenzionale, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., che, all'esito del giudizio di separazione, maturate le condizioni di procedibilità, il procedimento abbia corso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente, nelle proprie note scritte depositate per l'udienza del 28.06.2024, non si è opposto alla predetta domanda ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Con ordinanza del 29.06.2024, il Giudice delegato ha constatato l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, sulle conclusioni depositate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione.
Il Pm ha reso parere favorevole il 2.07.2024.
Con sentenza n. 1837/2024, pubblicata il 05/07/2024, il Tribunale di Foggia ha pronunciato la separazione tra i coniugi, fissando con separata ordinanza l'udienza dinnanzi al Giudice relatore, ai fini della decisione sulla domanda di divorzio, disponendo la trattazione scritta della stessa.
All'udienza del 7.07.2025, tenutasi in modalità cartolare, i coniugi hanno insistito nella domanda di divorzio. Il Giudice, dunque, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
Il PM ha rassegnato parere favorevole il 10.07.2025.
La domanda di divorzio proposta da e è Parte_1 Controparte_1 fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970
(e successive modifiche) e segnatamente:
inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato il divorzio tra le parti.
Le condizioni concordate tra le parti sono conformi a diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia costitutiva sullo status e non residuando questioni controverse tra le parti, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicchè le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, in epigrafe meglio generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti il 24.08.2002 in Manfredonia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del menzionato Comune all'atto n.203, Parte II, Serie A, anno 2002;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno
14/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6139/2023 tra:
, con il patrocinio dell'avv.to VALENTE ILARIO;
Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv.to DI GREGORIO MARIA LIBERA;
Controparte_1
OGGETTO: divorzio a seguito di sentenza di separazione con cumulo di domande ex art. 473 bis
49 c.p.c.;
CONCLUSIONI: all'udienza del 7 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti, di cui alle note di trattazione scritta depositate, la causa era riservata per la decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/12/2023, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge, , con la quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 concordatario il 24.08.2002 in Manfredonia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del menzionato Comune all'atto n.203, Parte II, Serie A, anno 2002, precisando che dalla detta unione non erano nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati.
Parte ricorrente ha chiesto, dunque, autorizzarsi i coniugi a vivere separati, nulla disponendosi in ordine al mantenimento, essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti. Si è costituita aderendo alla domanda di separazione e chiedendo in via Controparte_1 riconvenzionale, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., che, all'esito del giudizio di separazione, maturate le condizioni di procedibilità, il procedimento abbia corso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente, nelle proprie note scritte depositate per l'udienza del 28.06.2024, non si è opposto alla predetta domanda ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Con ordinanza del 29.06.2024, il Giudice delegato ha constatato l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, sulle conclusioni depositate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione.
Il Pm ha reso parere favorevole il 2.07.2024.
Con sentenza n. 1837/2024, pubblicata il 05/07/2024, il Tribunale di Foggia ha pronunciato la separazione tra i coniugi, fissando con separata ordinanza l'udienza dinnanzi al Giudice relatore, ai fini della decisione sulla domanda di divorzio, disponendo la trattazione scritta della stessa.
All'udienza del 7.07.2025, tenutasi in modalità cartolare, i coniugi hanno insistito nella domanda di divorzio. Il Giudice, dunque, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
Il PM ha rassegnato parere favorevole il 10.07.2025.
La domanda di divorzio proposta da e è Parte_1 Controparte_1 fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970
(e successive modifiche) e segnatamente:
inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato il divorzio tra le parti.
Le condizioni concordate tra le parti sono conformi a diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia costitutiva sullo status e non residuando questioni controverse tra le parti, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicchè le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, in epigrafe meglio generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti il 24.08.2002 in Manfredonia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del menzionato Comune all'atto n.203, Parte II, Serie A, anno 2002;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno
14/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO