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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4/2020, pubblicata in data
2.1.2020, iscritto al n. 788/2020 del ruolo generale affari contenziosi, passato in decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
(c.f. ), presso i cui uffici in Via Diaz n. 11, è domiciliata ex lege, P.IVA_2 Pt_1
- appellante -
E
(c.f. ), già con sede Controparte_1 P.IVA_3 Controparte_2
legale in Milano, Viale Certosa n. 222, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr.
[...]
, rappresentata e difesa , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, CP_3
dagli avv.ti Alessandro Ghibellini (c.f. ) e Stefano Ghibellini (c.f. CodiceFiscale_1 [...]
), elettivamente domiciliati in Via Riviera di Chiaia n. 276, presso lo C.F._2 Pt_1 studio dell'avv. Giorgio Vaiana,
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale, non Controparte_4 P.IVA_4
costituita,
costituita fra Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
Controparte_8 Controparte_9 [...] acoltà Economia), Controparte_10 [...]
, Controparte_11 Controparte_12
(facoltà di Ingegneria), (p. iva ), con sede in Via de Pretis n. 102, in persona del P.IVA_5 Pt_1
legale rappresentante in carica, non costituita,
- appellati -
Motivi della decisione
Con atto notificato in data 27.2.2020, l' proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 4/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 2.1.2020, con la quale, respinta la opposizione proposta dalla avverso l'ingiunzione n. Controparte_1
285663 del 27.4.2016 della dell'importo di 355.931,51 € (di cui 250mila € a Controparte_4 titolo di restituzione di contributo erogato e 103.931,51 € a titolo di interessi dal 18.5.2009 al
20.4.2016), essa era stata condannata a pagare alla società assicuratrice l'importo di Parte_1
365.447,56 € , corrispondente a quanto effettivamente pagato dalla Controparte_1
alla Controparte_4
Aveva infatti affermato il Tribunale che, a seguito della revoca del finanziamento concesso Parte alla costituita dalla - mandataria con rappresentanza- e dalla Controparte_13 [...]
la aveva diritto ad ottenere la restituzione di Parte_1 Controparte_4
quanto erogato con gli interessi;
che la polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata dalla
[...] rientrava nell'ambito delle garanzie autonome, che prescindeva da eventuali Controparte_1
eccezioni inerenti il rapporto principale, con l'unico limite della exceptio doli;
che pertanto era irrilevante stabilire se la revoca del finanziamento era o meno fondata, essendosi la società assicuratrice impegnata al rimborso dell'importo garantito e degli interessi senza poter opporre alcuna eccezione;
che in base all'art. 9 della polizza fideiussoria l' era tenuta a rimborsare, a Parte_1 semplice richiesta, quanto dall'assicuratrice pagato alla rinunciando ad ogni eventuale CP_4 eccezione in ordine all'effettuato pagamento;
che la aveva agito con Controparte_1
colpa grave, atteso il mancato pagamento a prima richiesta, e sollevando eccezioni manifestamente infondate, alla luce delle previsioni contrattuali, per cui andava condannata al pagamento in favore della anche di un importo determinato ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CP_4
Deduceva l'appellante con un unico motivo di impugnazione essere erronea la sua condanna al pagamento in favore della anche degli interessi dovuti al ritardo Controparte_1
nel pagamento da parte della società garante;
che la società assicuratrice già in data 3.1.2011 e poi in data 11.11.2015 era stata richiesta del pagamento, tanto da averne informato l'Ateneo invitandolo al pagamento diretto con nota del 24.11.2015, omettendo poi il pagamento e sollevando eccezioni infondate tanto da essere stata condannata i sensi dell'art. 96 c.p.c.; che l'Ateneo con nota dell'11.12.2015 aveva fatto presente non essere stata a conoscenza della revoca del finanziamento e non ritenere legittima la revoca stessa, ma ciò non esimeva la società assicuratrice dal pagamento richiestole, avvenuto invece solo in corso di causa;
che dal momento della prima richiesta gli interessi quindi dovevano essere posti solo a carico della società assicuratrice, quale soggetto inadempiente, ed in tal senso chiedeva quindi venisse annullata e/o riformata la sentenza di primo grado.
Si costituiva in giudizio la evidenziando avere in più di Controparte_1 un'occasione (il 13.5.2011, 15.5.2012 e 22.4.2013) invitato la a fornire la Controparte_4
documentazione sottostante la richiesta di escussione della polizza fideiussoria, senza aver ottenuto riscontri, tanto da aver dovuto presentare due richieste di accesso agli atti in data 7.9.2016 e
26.10.2016; che pertanto il pagamento non era avvenuto immediatamente dovendo essere esaminata la documentazione sottostante in applicazione del dovere di protezione del garantito, che aveva anche comunicato di ritenere non legittima la richiesta della che anche l' aveva tenuto un CP_4 CP_14
atteggiamento contrario alla correttezza contrattuale, non mettendole a disposizione la documentazione in suo possesso e comunque non attivandosi per pagare l'importo richiesto dalla
Regione; che in base all'art. 9 della polizza assicurativa l' si era obbligato a rimborsarle CP_14
l'intero importo versato all'amministrazione, compresi gli interessi e rinunciando ad ogni eventuale eccezione;
che il contratto prevedeva all'art. 1 che l'ammontare del rimborso sarebbe stato automaticamente maggiorato degli interessi fino alla data della restituzione.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Dopo un rinvio d'ufficio e la sostituzione del consigliere relatore, alla udienza collegiale dell'8.1.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti depositava note scritte, per cui veniva assegnato nuovo termine perentorio fino al 14.1.2025; neanche entro tale termine, ritualmente comunicato, venivano depositate note scritte, per cui la Corte deliberava di pronunciare la presente sentenza.
Dal mancato deposito delle note di trattazione scritta disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dal mancato deposito di note nell'ulteriore termine perentorio concesso dal giudice, consegue la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione del processo, che va dichiarata di ufficio da questa
Corte, con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c..
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 4/2020 del Tribunale di Napoli, Parte_1
pubblicata il 2.1.2020, in contraddittorio con la la Controparte_1 Controparte_4
e la costituita fra Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
“ – Controparte_8 Controparte_9 Parte_1 Parte_1
Dipartimento di Matematica e Statistica (facoltà Economia), Controparte_10 Controparte_11
di Ricerca, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Ingegneria Elettrica
[...]
(facoltà di Ingegneria); disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
-----Dichiara estinto il giudizio, spese compensate.
Napoli, il 15.1.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo