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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1775/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. , con l'avv. Giovanni Gozzi Parte_1 C.F._1
Appellante
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria (C.F. CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Massimo P.IVA_2
Botter
Appellato
Oggetto: Fideiussione. Appello avverso la sentenza n. 1406/22 del Tribunale di
Verona pubblicata in data 21/07/2022 CONCLUSIONI
Per l'appellante
In via principale e di merito Annullarsi e/o riformarsi la sentenza n. 1406/2022,
pubblicata il 21.7.2022 nella procedura avanti al Tribunale di Verona R.G. 1036/18,
sent. not. il 22.7.2022 e, per l'effetto, accogliersi le conclusioni precisate, per T_
, in sede di precisazione delle conclusioni di I grado, innanzi al Trib. di Verona, in
[...]
data 24.2.2022, conclusioni che qui di seguito letteralmente si ritrascrivono: “per T_
, l'avv. G. Gozzi del foro di Vicenza precisa le conclusioni come di seguito ferma
[...]
la non accettazione del contraddittorio su eventuali nuove o modificate domande di
Per parte avversaria previa la revoca/modifica dell'ordinanza in data 28.6.2018, dott.ssa
[...
, con la quale veniva rigettata la domanda di assegnazione di un termine per l'avvio del procedimento di mediazione rilevato che la sent. cass. 1181/2014 e le plurime sentenze in essa richiamate, hanno insegnato che: “il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione dei fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti;
nel secondo caso, la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova (cfr. cass.
1 ottobre 1999 n. 10871; cass. 31 marzo 1990 n. 2629; cass. 4 aprile 1989 n. 1620; cass.
19 aprile 1099 n. 3064). naturalmente ciò non significa che le parti possano sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. e' necessario, invece, che le la parte deduca quanto meno il fatto che pone a pag. 2/15 fondamento del proprio diritto;
che il giudice ritenga che il fatto sia possibile, rilevante e tale da lasciare tracce accertabili o, comunque, da poter essere ricostruito dal consulente;
che l'accertamento richieda cognizioni tecniche che il giudice non possiede;
che il consulente indaghi sui fatti prospettati dalle parti e non su fatti diversi …”. previa quindi anche la revoca/modifica dell'ordinanza in data 23.1.2019, dott. con la Per_2
quale veniva rigettata l'intera richiesta di istruire la causa, sia con prova per testi e sia con il sollecito di c.t.u., richiesta come articolata in “memoria e art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c.” in data 27.9.2018, anche rilevato – come ribadito anche in suddetto scritto – che ha già eccepito nell'atto introduttivo della presente procedura di non aver Parte_1
ricevuto gli estratti conto periodici” si chiede in via pregiudiziale e di rito disporsi il procedimento di mediazione ritenuto obbligatorio per legge in via preliminare e di merito accertarsi e dichiararsi la prescrizione del diritto azionato e la decadenza da ogni azione in capo a nei confronti di Controparte_1 T_
[...]
in via preliminare e di rito revocarsi e/o sospendersi la provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo n. 4671/2017 dep. in data 28.11.2017 del tribunale di Verona
in via principale e di merito
1) accertarsi e dichiararsi la nullità del mandato ad litem in riferimento al ricorso per ingiunzione
2) accertarsi e dichiararsi l'invalidità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4671/2017
dep. in data 28.11.2017 del tribunale di Verona
3) accertarsi e dichiararsi che nulla deve a Parte_1 Controparte_1
pag. 3/15 4) condannarsi fino 2 a risarcire e a pagare la somma di euro Controparte_1
40.000,00 o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare, oltre a interesse e a rivalutazione, in caso di iscrizione/trascrizione di pregiudizievole sui diritti immobiliari di proprietà di Parte_1
5) condannarsi a risarcire e a pagare la somma di euro Controparte_3
7.000,00 o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare, oltre a interesse e a rivalutazione, a titolo di violazione del t.u.b. e di interessi non dovuti e a titolo di risarcimento del danno da usura del rapporto in ogni caso e nel merito condannarsi fino 2 a rifondere e a pagare a Controparte_1
le spese, le competenze legali e il rimborso spese al 15% della presente Parte_1
procedura, oltre agli accessori di legge”.
In ogni caso spese, competenze, rimborso spese al 15% completamente rifusi, sia per il I
gr. e sia per il II gr. di giudizio.”
Per l'appellato
In via preliminare
1. Dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e per l'effetto rigettare il gravame.
2. Dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e per l'effetto rigettare il gravame.
In via principale
3. Rigettare, per i motivi esposti in atti, l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso pag. 4/15 4. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi già dedotti in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., da intendersi qui ritrascritti.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con decreto n. 4671/17 del Tribunale di Verona del 28.11.2017, emesso in favore di veniva ingiunto a il pagamento della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 44.568,87, oltre interessi e spese, sulla base della fideiussione specifica sottoscritta in data 27.05.2002 quale garante di Basys s.r.l.. (fallita il 1.3.2006).
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data
29.01.2018, contestava la nullità del mandato ad litem, la prescrizione del Parte_1
credito, il difetto di legittimazione di l'illegittimità del Controparte_1
saldaconto, l'infondatezza del credito così come conteggiato nell'estratto dimesso in fase monitoria, l'illegittimità dell'eventuale iscrizione ipotecaria sul bene immobile di proprietà, l'indebita applicazione di interessi superiori a quelli contrattualmente pattuiti,
nonché lo sforamento del tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contratto e il mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Si costituiva quale mandataria di contestando CP_2 Controparte_1
le avverse domande e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Nelle more del giudizio veniva espletata la procedura di mediazione, la quale si concludeva con esito negativo.
pag. 5/15 Con la sentenza 1406/22 il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione con integrale conferma del decreto ingiuntivo e condanna alle spese dell'opponente. Il giudice di
prime cure , rigettate le eccezioni preliminari di nullità della procura e improcedibilità
per mancato esperimento del procedimento di mediazione, rigettava anche nel merito l'opposizione rilevando che le doglianze relative all'efficacia probatoria della certificazione ex art. 50 TUB erano superate dalla produzione in giudizio della documentazione contrattuale relativa al contratto di conto corrente e al contratto di finanziamento. Il giudice assumeva inoltre la sussistenza della legittimazione dell'ingiungente sulla base della documentazione dimessa. Quanto all'applicazione degli interessi anatocistici e usurari in corso di rapporto, il giudice qualificava il contratto sottoscritto dal quale fideiussione a prima richiesta ritenendo che T_
conseguentemente la proposizione delle eccezioni doveva differirsi a un momento successivo a quello di esecuzione del pagamento.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 565/22 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e dichiarando Parte_1
esplicitamente di riproporre le censure svolte in primo grado ad esclusione delle questioni relative alla nullità del mandato, alla prescrizione del diritto e alle censure relative al saldaconto, motivi che venivano espressamente rinunciati (pur se richiamati in sede di precisazione delle conclusioni con il richiamo alle conclusioni svolte in primo grado) e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
pag. 6/15 Si è costituita e per essa la mandataria la quale Controparte_1 CP_2
ha eccepito in via preliminare di rito l'inammissibilità dell'appello e nel merito ha chiesto il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante censura la ritenuta non obbligatorietà della mediazione e inoltre la nullità e la tardività della mediazione esperita nel corso del giudizio.
L'appellante assume che il procedimento di mediazione di cui al d. lgs. 28/2010,
sarebbe stato proposto tardivamente solo in corso di giudizio da , e Controparte_1
il procedimento sarebbe stato inoltre viziato per la mancata presenza della parte personalmente. Inoltre la prova relativa all'esperimento della mediazione sarebbe stata fornita tardivamente essendo stato dimesso il verbale di mediazione solo all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta il difetto di legittimazione e di interesse da parte di e la mancata prova della cessione del credito Controparte_4
rilevando l'insufficienza a tal fine della documentazione dimessa in giudizio relativa alla sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle cessioni.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo l'appellante contesta il mancato esame della documentazione dimessa contestando la quantificazione del credito.
Quarto motivo di impugnazione.
pag. 7/15 Con il quarto motivo l'appellante lamenta il mancato esame da parte del giudice di
prime cure delle eccezioni e delle domande svolte con riferimento all'anatocismo e all'usura e l'erroneo rigetto della richiesta di ctu tecnico-contabile.
Quinto motivo di impugnazione.
Con il quinto motivo censura la sentenza nel punto in cui avrebbe qualificato il contratto quale fideiussione a prima richiesta contestando il rilievo officioso relativo all'applicabilità della clausola solve et repete di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione in mancanza di tempestiva eccezione della parte. L'appellante rileva inoltre che la clausola sarebbe affetta da nullità per violazione della normativa di cui alla Legge
108/96 e dell'art. 644 c.p..
Ragioni della decisione.
Tanto brevemente premesso va preliminarmente rilevato come risulta del tutto infondato il motivo d'appello riferito al procedimento di mediazione. Nel caso di specie il procedimento, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, di mediazione deve ritenersi facoltativo in quanto la fideiussione non è immediatamente riconducibile ai contratti bancari e non rientra nelle materie soggette alla mediazione obbligatoria ex art.5 comma 1 bis d.lgs. n.28/2010. Come osservato dalla Suprema Corte: “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1
bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari,
rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel Pt_2
(d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata pag. 8/15 dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (cfr. Cass civ n.31209/2022 e conforme Cass. civ.
n.26821/2024) risultando pertanto nel caso di specie del tutto inconferenti le dedotte illegittimità del procedimento.
Ciò premesso l'appello va accolto tenuto conto della fondatezza del secondo motivo d'impugnazione, assorbiti gli altri.
In proposito va rilevato come a fronte della chiara contestazione svolta dall'opponente rispetto alla prova del credito vantato dall'ingiungente, il Controparte_1
giudice di prime cure ha ritenuto sufficiente la prova dell'avvenuta pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale delle cessioni in blocco, limitandosi ad osservare in sentenza che:
“Parte opposta ha, infatti, prodotto in giudizio la documentazione comprovante le operazioni di cartolarizzazione susseguitesi nel corso del tempo, in forza delle quali la stessa è divenuta titolare del credito vantato nei confronti dell'opponente (docc. 11 – 14
di parte convenuta)”.
Sul punto va osservato in linea generale che va distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità
del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Più specificamente, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei pag. 9/15 crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata,
possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario ( cfr. Cass. civ. 9412/2023).
Ed ancora: “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano,
quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr. Cass. civ., n. 17944/2023).
Ebbene tanto premesso in linea generale nel caso di specie, a fronte della specifica e reiterata contestazione da parte dell'opponente, non è stata svolta nessuna specifica allegazione da parte della cessionaria che consenta di ritenere riconducibile con certezza pag. 10/15 il credito dalla medesima azionato monitoriamente a quelli oggetto delle plurime cessioni sopra indicate.
Parte appellata non ha svolto alcuna specifica allegazione che consenta di ritenere che il credito monitoriamente azionato da rientrasse nel compendio Controparte_1
delle diverse cessioni succedutesi nel tempo dall'originaria creditrice a Controparte_5
e poi ad NPL One s.r.l. e infine a Controparte_6 CP_7 [...]
limitandosi a ritenere esaustiva la pubblicazione dell'avviso in Controparte_1
Gazzetta Ufficiale
La documentazione dimessa comprova solo l'avvenuta notificazione di una serie di cessioni ex art 58 TUB e in particolare:
- in data 27.11.2008 un pacchetto di crediti “individuabili in blocco” ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del T.U.B., veniva ceduto da ad Aspra Finance Controparte_5
S.p.A., atto di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica Italiana,
Parte Seconda, n. 146 del 11.12.2008 (doc. 12 fase monitoria);
- in data 14.10.2010 Aspra Finance S.p.A. si è fusa per incorporazione in
[...]
(doc. 11 fase monitoria); Controparte_6
- in data 20.11.2014 vi è stata una ulteriore operazione di cartolarizzazione, da
[...]
ad NPL One S.r.l. e l'atto di cessione è stato Controparte_6 CP_7
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 139 del
25.11.2014 (doc. 13 fase monitoria);
- in data 14.07.2017 Arena NPL One S.r.l. ha ceduto dei crediti pro soluto individuati in blocco a con atto di cessione pubblicato sulla Gazzetta Controparte_1
pag. 11/15 Ufficiale del Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 93 del 08.08.2017 (doc. 14 fase monitoria).
Va osservato tuttavia come nei predetti avvisi i crediti ceduti vengono positivamente individuati rispetto a talune caratteristiche e negativamente tenuto conto di una serie di esclusioni.
Gli elementi che caratterizzano in positivo e in negativo i crediti ceduti sono tuttavia differenti nelle diverse cessioni. Nella cessione da ad Aspra Finance spa- i CP_5
crediti ceduti vengono indicati come “tutti crediti pecuniari … in essere al 31 ottobre
2008 connessi ai rapporti qualificabili come Sofferenze …” esclusi tutti i crediti che risultano relativi a rapporti privi di documentazione contrattuale in originale, rapporti prescritti, tutti i crediti verso dipendenti, i crediti sottoposti ad accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria penale, crediti in relazione ai quali sia in corso di accertamento una condotta fraudolenta (cfr. doc. 12). Diversamente nella seconda cessione, da ad (cfr.doc. 13) i Controparte_6 Parte_3
crediti pecuniari sono individuati positivamente come i crediti già in titolarità di che alla data del 31 ottobre 2014 avevano le Controparte_6
seguenti caratteristiche: crediti in sofferenza precedentemente acquistati da Aspra
Finance spa stipulati con una serie di società cedenti ivi indicate , derivanti da finanziamenti retti dal diritto italiano, denominati in euro e derivanti da contratti di finanziamento classificati a sofferenza entro il 30.4.2009, ad esclusione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento in relazione ai quali erano in corso azioni revocatorie fallimentari, che hanno usufruito di contributi o agevolazioni , derivanti da contratti di finanziamento erogati con fondi di terzi, crediti derivanti da contratti di pag. 12/15 factoring, crediti nei confronti di banche. derivanti da contratti di finanziamento assistito da garanzia consortile, con credito di firma ovvero crediti derivanti da contratti di finanziamento nei confronti di persone fisiche … specificamente individuati con numeri identificativi.
Ed ancora, nella cessione , da a (doc Parte_3 Controparte_1
14) i crediti ceduti vengono indicati come tutti crediti di che alla Parte_3
data del 3.7.2017 non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti, non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali , non siano stati oggetto di cessioni in blocco di cui agli avvisi in G.U. 145/2016 e 68/2017 e ulteriori caratteristiche ed esclusioni.
Ebbene ciò posto dal ricorso per decreto ingiuntivo, emerge che il credito azionato monitoriamente è fondato su di una fideiussione specifica sottoscritta nel 27.5.2002 con riferimento ad un contratto di finanziamento chirografario stipulato in data 27.5.2002
sottoforma di apertura di credito semplice in conto corrente della società Basys s.r.l.
fallita in data 1.3.2006 ed il pagamento è stato intimato in data 24.5.2005.
Va osservato che sulla base di tali elementi e in assenza di alcuna allegazione sul punto,
né di ulteriori elementi di prova, non risulta possibile stabilire univocamente che tale credito sia stato specificamente compreso nel perimetro delle diverse cessioni rispondendo ai diversi criteri indicati nelle medesime, sì che l'appello va dunque integralmente accolto .
Conclusioni e spese
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Verona
n.1406/2022 pubblicata il 21/7/2022 va dunque accertata e dichiarata l'inesistenza del pag. 13/15 credito azionato in via monitoria e per l'effetto va Controparte_1
condannato a restituire a le somme ricevute in forza della provvisoria Parte_1
esecutorietà concessa al decreto ingiuntivo opposto, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo soccombenza va condannato a rifondere a Pt_4 Controparte_1 T_
le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano secondo il dm n.55/2014
[...]
e vista la nota spese , secondo lo scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 per il primo grado in euro 4.296,00 per compensi ed euro 286,00 per spese (c.u. e marca),
oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro
4.206,00 per compensi ed euro 382,50 per spese (c.u. e marca) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA , con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis:
1) in accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Tribunale di Verona
n.1406/2022 pubblicata il 21/7/2022 accertando l'inesistenza del credito azionato in via monitoria;
2) condanna a restituire a le somme ricevute Controparte_1 Parte_1
in forza della provvisoria esecutorietà concessa al decreto ingiuntivo opposto, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo;
3) condanna a rifondere a ,le spese Controparte_1 Parte_1
processuali, che si liquidano, ex DM 55/14, quanto al primo grado in 4.296,00 per compensi ed in 286,00 per esborsi e quanto al secondo grado in 4.206,00 per compensi pag. 14/15 ed in 804,00 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1775/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. , con l'avv. Giovanni Gozzi Parte_1 C.F._1
Appellante
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria (C.F. CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Massimo P.IVA_2
Botter
Appellato
Oggetto: Fideiussione. Appello avverso la sentenza n. 1406/22 del Tribunale di
Verona pubblicata in data 21/07/2022 CONCLUSIONI
Per l'appellante
In via principale e di merito Annullarsi e/o riformarsi la sentenza n. 1406/2022,
pubblicata il 21.7.2022 nella procedura avanti al Tribunale di Verona R.G. 1036/18,
sent. not. il 22.7.2022 e, per l'effetto, accogliersi le conclusioni precisate, per T_
, in sede di precisazione delle conclusioni di I grado, innanzi al Trib. di Verona, in
[...]
data 24.2.2022, conclusioni che qui di seguito letteralmente si ritrascrivono: “per T_
, l'avv. G. Gozzi del foro di Vicenza precisa le conclusioni come di seguito ferma
[...]
la non accettazione del contraddittorio su eventuali nuove o modificate domande di
Per parte avversaria previa la revoca/modifica dell'ordinanza in data 28.6.2018, dott.ssa
[...
, con la quale veniva rigettata la domanda di assegnazione di un termine per l'avvio del procedimento di mediazione rilevato che la sent. cass. 1181/2014 e le plurime sentenze in essa richiamate, hanno insegnato che: “il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione dei fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti;
nel secondo caso, la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova (cfr. cass.
1 ottobre 1999 n. 10871; cass. 31 marzo 1990 n. 2629; cass. 4 aprile 1989 n. 1620; cass.
19 aprile 1099 n. 3064). naturalmente ciò non significa che le parti possano sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. e' necessario, invece, che le la parte deduca quanto meno il fatto che pone a pag. 2/15 fondamento del proprio diritto;
che il giudice ritenga che il fatto sia possibile, rilevante e tale da lasciare tracce accertabili o, comunque, da poter essere ricostruito dal consulente;
che l'accertamento richieda cognizioni tecniche che il giudice non possiede;
che il consulente indaghi sui fatti prospettati dalle parti e non su fatti diversi …”. previa quindi anche la revoca/modifica dell'ordinanza in data 23.1.2019, dott. con la Per_2
quale veniva rigettata l'intera richiesta di istruire la causa, sia con prova per testi e sia con il sollecito di c.t.u., richiesta come articolata in “memoria e art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c.” in data 27.9.2018, anche rilevato – come ribadito anche in suddetto scritto – che ha già eccepito nell'atto introduttivo della presente procedura di non aver Parte_1
ricevuto gli estratti conto periodici” si chiede in via pregiudiziale e di rito disporsi il procedimento di mediazione ritenuto obbligatorio per legge in via preliminare e di merito accertarsi e dichiararsi la prescrizione del diritto azionato e la decadenza da ogni azione in capo a nei confronti di Controparte_1 T_
[...]
in via preliminare e di rito revocarsi e/o sospendersi la provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo n. 4671/2017 dep. in data 28.11.2017 del tribunale di Verona
in via principale e di merito
1) accertarsi e dichiararsi la nullità del mandato ad litem in riferimento al ricorso per ingiunzione
2) accertarsi e dichiararsi l'invalidità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4671/2017
dep. in data 28.11.2017 del tribunale di Verona
3) accertarsi e dichiararsi che nulla deve a Parte_1 Controparte_1
pag. 3/15 4) condannarsi fino 2 a risarcire e a pagare la somma di euro Controparte_1
40.000,00 o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare, oltre a interesse e a rivalutazione, in caso di iscrizione/trascrizione di pregiudizievole sui diritti immobiliari di proprietà di Parte_1
5) condannarsi a risarcire e a pagare la somma di euro Controparte_3
7.000,00 o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare, oltre a interesse e a rivalutazione, a titolo di violazione del t.u.b. e di interessi non dovuti e a titolo di risarcimento del danno da usura del rapporto in ogni caso e nel merito condannarsi fino 2 a rifondere e a pagare a Controparte_1
le spese, le competenze legali e il rimborso spese al 15% della presente Parte_1
procedura, oltre agli accessori di legge”.
In ogni caso spese, competenze, rimborso spese al 15% completamente rifusi, sia per il I
gr. e sia per il II gr. di giudizio.”
Per l'appellato
In via preliminare
1. Dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e per l'effetto rigettare il gravame.
2. Dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e per l'effetto rigettare il gravame.
In via principale
3. Rigettare, per i motivi esposti in atti, l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso pag. 4/15 4. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi già dedotti in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., da intendersi qui ritrascritti.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con decreto n. 4671/17 del Tribunale di Verona del 28.11.2017, emesso in favore di veniva ingiunto a il pagamento della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 44.568,87, oltre interessi e spese, sulla base della fideiussione specifica sottoscritta in data 27.05.2002 quale garante di Basys s.r.l.. (fallita il 1.3.2006).
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data
29.01.2018, contestava la nullità del mandato ad litem, la prescrizione del Parte_1
credito, il difetto di legittimazione di l'illegittimità del Controparte_1
saldaconto, l'infondatezza del credito così come conteggiato nell'estratto dimesso in fase monitoria, l'illegittimità dell'eventuale iscrizione ipotecaria sul bene immobile di proprietà, l'indebita applicazione di interessi superiori a quelli contrattualmente pattuiti,
nonché lo sforamento del tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contratto e il mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Si costituiva quale mandataria di contestando CP_2 Controparte_1
le avverse domande e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Nelle more del giudizio veniva espletata la procedura di mediazione, la quale si concludeva con esito negativo.
pag. 5/15 Con la sentenza 1406/22 il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione con integrale conferma del decreto ingiuntivo e condanna alle spese dell'opponente. Il giudice di
prime cure , rigettate le eccezioni preliminari di nullità della procura e improcedibilità
per mancato esperimento del procedimento di mediazione, rigettava anche nel merito l'opposizione rilevando che le doglianze relative all'efficacia probatoria della certificazione ex art. 50 TUB erano superate dalla produzione in giudizio della documentazione contrattuale relativa al contratto di conto corrente e al contratto di finanziamento. Il giudice assumeva inoltre la sussistenza della legittimazione dell'ingiungente sulla base della documentazione dimessa. Quanto all'applicazione degli interessi anatocistici e usurari in corso di rapporto, il giudice qualificava il contratto sottoscritto dal quale fideiussione a prima richiesta ritenendo che T_
conseguentemente la proposizione delle eccezioni doveva differirsi a un momento successivo a quello di esecuzione del pagamento.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 565/22 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e dichiarando Parte_1
esplicitamente di riproporre le censure svolte in primo grado ad esclusione delle questioni relative alla nullità del mandato, alla prescrizione del diritto e alle censure relative al saldaconto, motivi che venivano espressamente rinunciati (pur se richiamati in sede di precisazione delle conclusioni con il richiamo alle conclusioni svolte in primo grado) e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
pag. 6/15 Si è costituita e per essa la mandataria la quale Controparte_1 CP_2
ha eccepito in via preliminare di rito l'inammissibilità dell'appello e nel merito ha chiesto il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante censura la ritenuta non obbligatorietà della mediazione e inoltre la nullità e la tardività della mediazione esperita nel corso del giudizio.
L'appellante assume che il procedimento di mediazione di cui al d. lgs. 28/2010,
sarebbe stato proposto tardivamente solo in corso di giudizio da , e Controparte_1
il procedimento sarebbe stato inoltre viziato per la mancata presenza della parte personalmente. Inoltre la prova relativa all'esperimento della mediazione sarebbe stata fornita tardivamente essendo stato dimesso il verbale di mediazione solo all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta il difetto di legittimazione e di interesse da parte di e la mancata prova della cessione del credito Controparte_4
rilevando l'insufficienza a tal fine della documentazione dimessa in giudizio relativa alla sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle cessioni.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo l'appellante contesta il mancato esame della documentazione dimessa contestando la quantificazione del credito.
Quarto motivo di impugnazione.
pag. 7/15 Con il quarto motivo l'appellante lamenta il mancato esame da parte del giudice di
prime cure delle eccezioni e delle domande svolte con riferimento all'anatocismo e all'usura e l'erroneo rigetto della richiesta di ctu tecnico-contabile.
Quinto motivo di impugnazione.
Con il quinto motivo censura la sentenza nel punto in cui avrebbe qualificato il contratto quale fideiussione a prima richiesta contestando il rilievo officioso relativo all'applicabilità della clausola solve et repete di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione in mancanza di tempestiva eccezione della parte. L'appellante rileva inoltre che la clausola sarebbe affetta da nullità per violazione della normativa di cui alla Legge
108/96 e dell'art. 644 c.p..
Ragioni della decisione.
Tanto brevemente premesso va preliminarmente rilevato come risulta del tutto infondato il motivo d'appello riferito al procedimento di mediazione. Nel caso di specie il procedimento, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, di mediazione deve ritenersi facoltativo in quanto la fideiussione non è immediatamente riconducibile ai contratti bancari e non rientra nelle materie soggette alla mediazione obbligatoria ex art.5 comma 1 bis d.lgs. n.28/2010. Come osservato dalla Suprema Corte: “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1
bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari,
rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel Pt_2
(d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata pag. 8/15 dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (cfr. Cass civ n.31209/2022 e conforme Cass. civ.
n.26821/2024) risultando pertanto nel caso di specie del tutto inconferenti le dedotte illegittimità del procedimento.
Ciò premesso l'appello va accolto tenuto conto della fondatezza del secondo motivo d'impugnazione, assorbiti gli altri.
In proposito va rilevato come a fronte della chiara contestazione svolta dall'opponente rispetto alla prova del credito vantato dall'ingiungente, il Controparte_1
giudice di prime cure ha ritenuto sufficiente la prova dell'avvenuta pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale delle cessioni in blocco, limitandosi ad osservare in sentenza che:
“Parte opposta ha, infatti, prodotto in giudizio la documentazione comprovante le operazioni di cartolarizzazione susseguitesi nel corso del tempo, in forza delle quali la stessa è divenuta titolare del credito vantato nei confronti dell'opponente (docc. 11 – 14
di parte convenuta)”.
Sul punto va osservato in linea generale che va distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità
del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Più specificamente, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei pag. 9/15 crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata,
possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario ( cfr. Cass. civ. 9412/2023).
Ed ancora: “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano,
quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr. Cass. civ., n. 17944/2023).
Ebbene tanto premesso in linea generale nel caso di specie, a fronte della specifica e reiterata contestazione da parte dell'opponente, non è stata svolta nessuna specifica allegazione da parte della cessionaria che consenta di ritenere riconducibile con certezza pag. 10/15 il credito dalla medesima azionato monitoriamente a quelli oggetto delle plurime cessioni sopra indicate.
Parte appellata non ha svolto alcuna specifica allegazione che consenta di ritenere che il credito monitoriamente azionato da rientrasse nel compendio Controparte_1
delle diverse cessioni succedutesi nel tempo dall'originaria creditrice a Controparte_5
e poi ad NPL One s.r.l. e infine a Controparte_6 CP_7 [...]
limitandosi a ritenere esaustiva la pubblicazione dell'avviso in Controparte_1
Gazzetta Ufficiale
La documentazione dimessa comprova solo l'avvenuta notificazione di una serie di cessioni ex art 58 TUB e in particolare:
- in data 27.11.2008 un pacchetto di crediti “individuabili in blocco” ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del T.U.B., veniva ceduto da ad Aspra Finance Controparte_5
S.p.A., atto di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica Italiana,
Parte Seconda, n. 146 del 11.12.2008 (doc. 12 fase monitoria);
- in data 14.10.2010 Aspra Finance S.p.A. si è fusa per incorporazione in
[...]
(doc. 11 fase monitoria); Controparte_6
- in data 20.11.2014 vi è stata una ulteriore operazione di cartolarizzazione, da
[...]
ad NPL One S.r.l. e l'atto di cessione è stato Controparte_6 CP_7
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 139 del
25.11.2014 (doc. 13 fase monitoria);
- in data 14.07.2017 Arena NPL One S.r.l. ha ceduto dei crediti pro soluto individuati in blocco a con atto di cessione pubblicato sulla Gazzetta Controparte_1
pag. 11/15 Ufficiale del Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 93 del 08.08.2017 (doc. 14 fase monitoria).
Va osservato tuttavia come nei predetti avvisi i crediti ceduti vengono positivamente individuati rispetto a talune caratteristiche e negativamente tenuto conto di una serie di esclusioni.
Gli elementi che caratterizzano in positivo e in negativo i crediti ceduti sono tuttavia differenti nelle diverse cessioni. Nella cessione da ad Aspra Finance spa- i CP_5
crediti ceduti vengono indicati come “tutti crediti pecuniari … in essere al 31 ottobre
2008 connessi ai rapporti qualificabili come Sofferenze …” esclusi tutti i crediti che risultano relativi a rapporti privi di documentazione contrattuale in originale, rapporti prescritti, tutti i crediti verso dipendenti, i crediti sottoposti ad accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria penale, crediti in relazione ai quali sia in corso di accertamento una condotta fraudolenta (cfr. doc. 12). Diversamente nella seconda cessione, da ad (cfr.doc. 13) i Controparte_6 Parte_3
crediti pecuniari sono individuati positivamente come i crediti già in titolarità di che alla data del 31 ottobre 2014 avevano le Controparte_6
seguenti caratteristiche: crediti in sofferenza precedentemente acquistati da Aspra
Finance spa stipulati con una serie di società cedenti ivi indicate , derivanti da finanziamenti retti dal diritto italiano, denominati in euro e derivanti da contratti di finanziamento classificati a sofferenza entro il 30.4.2009, ad esclusione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento in relazione ai quali erano in corso azioni revocatorie fallimentari, che hanno usufruito di contributi o agevolazioni , derivanti da contratti di finanziamento erogati con fondi di terzi, crediti derivanti da contratti di pag. 12/15 factoring, crediti nei confronti di banche. derivanti da contratti di finanziamento assistito da garanzia consortile, con credito di firma ovvero crediti derivanti da contratti di finanziamento nei confronti di persone fisiche … specificamente individuati con numeri identificativi.
Ed ancora, nella cessione , da a (doc Parte_3 Controparte_1
14) i crediti ceduti vengono indicati come tutti crediti di che alla Parte_3
data del 3.7.2017 non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti, non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali , non siano stati oggetto di cessioni in blocco di cui agli avvisi in G.U. 145/2016 e 68/2017 e ulteriori caratteristiche ed esclusioni.
Ebbene ciò posto dal ricorso per decreto ingiuntivo, emerge che il credito azionato monitoriamente è fondato su di una fideiussione specifica sottoscritta nel 27.5.2002 con riferimento ad un contratto di finanziamento chirografario stipulato in data 27.5.2002
sottoforma di apertura di credito semplice in conto corrente della società Basys s.r.l.
fallita in data 1.3.2006 ed il pagamento è stato intimato in data 24.5.2005.
Va osservato che sulla base di tali elementi e in assenza di alcuna allegazione sul punto,
né di ulteriori elementi di prova, non risulta possibile stabilire univocamente che tale credito sia stato specificamente compreso nel perimetro delle diverse cessioni rispondendo ai diversi criteri indicati nelle medesime, sì che l'appello va dunque integralmente accolto .
Conclusioni e spese
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Verona
n.1406/2022 pubblicata il 21/7/2022 va dunque accertata e dichiarata l'inesistenza del pag. 13/15 credito azionato in via monitoria e per l'effetto va Controparte_1
condannato a restituire a le somme ricevute in forza della provvisoria Parte_1
esecutorietà concessa al decreto ingiuntivo opposto, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo soccombenza va condannato a rifondere a Pt_4 Controparte_1 T_
le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano secondo il dm n.55/2014
[...]
e vista la nota spese , secondo lo scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 per il primo grado in euro 4.296,00 per compensi ed euro 286,00 per spese (c.u. e marca),
oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro
4.206,00 per compensi ed euro 382,50 per spese (c.u. e marca) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA , con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis:
1) in accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Tribunale di Verona
n.1406/2022 pubblicata il 21/7/2022 accertando l'inesistenza del credito azionato in via monitoria;
2) condanna a restituire a le somme ricevute Controparte_1 Parte_1
in forza della provvisoria esecutorietà concessa al decreto ingiuntivo opposto, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo;
3) condanna a rifondere a ,le spese Controparte_1 Parte_1
processuali, che si liquidano, ex DM 55/14, quanto al primo grado in 4.296,00 per compensi ed in 286,00 per esborsi e quanto al secondo grado in 4.206,00 per compensi pag. 14/15 ed in 804,00 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 15/15