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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 22/12/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
SETTORE CIVILE
N. 394/2021 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Irene Colladet ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 394/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GHEZZE PAOLO (c.f. Parte_1 C.F._1
) giusta procura in atti;
C.F._2
attore contro
(c.f. ), con l'avv. CREPAZ MARCO Controparte_1 C.F._3
) e l'avv. DE MATTIA MONICA (c.f. giusta CodiceFiscale_4 C.F._5
procura in atti;
convenuta
(c.f. , Controparte_2 C.F._6
convenuta contumace
e con la chiamata di
c.f. ) CP_3 CodiceFiscale_7
Terza chiamata contumace in punto: accertamento usucapione pianerottolo in comproprietà pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore (cfr. nota congiunta depositata in data 29.8.2025):
“Voglia, l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Belluno, in composizione monocratica, per le causali di cui in premessa: nel merito:
- accertare e dichiarare che nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, ex art. 1158 c.c. è proprietario del pianerottolo sito all'ultimo piano prospiciente l'appartamento C.F._1
identificato al Libro Fondiario di Cortina d'Ampezzo quale porzione “tre” in P.T. 3009, p. ed. 1860 rappresentato nella planimetria allegata sub. doc. 6;
- si ordini al Giudice Tavolare di procedere alla intavolazione dell'emananda sentenza;
- con vittoria di spese;
in via istruttoria: - si chiede disporsi c.t.u. onde procedere alla identificazione del pianerottolo oggetto di usucapione con modalità idonee a consentire l'intavolazione della sentenza e le volture catastali.
Conclusioni della convenuta (cfr. nota congiunta depositata in data 29.8.2025): Controparte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione così giudicare:
- nel merito: rigettarsi le domande attoree tutte, siccome integralmente infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti.
- Con vittoria delle spese.
- Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, sia accertato e dichiarato che la terza chiamata nata a [...] il [...], e residente in [...]
Siena, Via Camporegio, n.5 è tenuta ex lege e convenzionalmente alla garanzia per evizione della cosa compravenduta e, per
l'effetto, sia la stessa dichiarata tenuta e condannata a ripetere in favore della convenuta Controparte_1
corrispondente parte del prezzo della compravendita di cui ad atto Notaio d.d.25.10.2016, in Cortina Persona_1
d'Ampezzo, Repertorio n.14197, Raccolta n.7841, nella misura che, allo stato, si indica in €.15.000,00 (euro quindicimila/00), salva diversa misura, maggiore o minore ritenuta all'esito del giudizio, oltre al risarcimento del danno da
pagina 2 di 12 determinarsi anche equitativamente;
o, comunque, nelle misure maggiori o minori che verranno determinate, anche in via equitativa;
- in tal caso sia la stessa terza chiamata condannata a rimborsare in favore della convenuta CP_3 [...]
le spese di lite che quest'ultima fosse condannata a pagare in favore dell'attore. Controparte_1
Con ristoro, in ogni caso, delle proprie spese di lite.
- in via istruttoria: siano ammessi i capitoli di prova per testimoni formulati in memoria n.2 di questa difesa d.d.23.12.2022,
n.1, n.2 n.4, n.5 e n.6 e con i testi ivi indicati e non ammessi con Ordinanze d.d.16.3.2023 e d.d.08.11.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva instaurato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di al fine di far accertare che l'attore è proprietario del pianerottolo sito
[...] Controparte_2
all'ultimo piano prospiciente l'appartamento identificato al Libro Fondiario di Cortina d'Ampezzo quale porzione “tre” in P.T. 3009, p. ed. 1860 rappresentato nella planimetria allegata sub. doc. 6, in forza di usucapione.
A fondamento della propria domanda l'attore deduceva:
- di essere usufruttuario della porzione “uno” della p.ed. 1860 in P.T. 3809 del Libro Fondiario di Cortina
d'Ampezzo così descritta: “al piano terra tutto il piano escluso il vano scale, un appartamento comprendente: un ingresso, un soggiorno-pranzo, cucina, dispensa, corridoio, un water-closed-bagno, due stanze ed un poggiolo;
questa porzione è gravata a favore della porzione “due” della servitù di passaggio attraverso l'autorimessa al piano interrato, in comproprietà con la porzione “tre” per l'accesso al ripostiglio sempre al piano interrato sul cantone di settentrione e per l'accesso alla centrale termica al piano interrato sul lato di mattina-settentrione”, di cui la figlia è nuda proprietaria;
Controparte_2
- che la figlia è unica proprietaria della porzione “tre” della p.ed. 1860 così descritta: “al Controparte_2
piano sottotetto tutto il piano meno il vano scale, comprendente l'appartamento composto da cucina, stanza, un water-closed- bagno, un ripostiglio, un piccolo poggiolo sul lato di mezzogiorno-sera e un poggiolo sul lato di mezzogiorno;
questa porzione è gravata a favore della porzione “due” della servitù di passaggio attraverso l'autorimessa al piano interrato, in comproprietà con
pagina 3 di 12 la porzione “tre” per l'accesso al ripostiglio sempre al piano interrato sul cantone di settentrione e per l'accesso alla centrale termica al piano interrato sul lato di mattina-mezzogiorno”;
- che la signora è unica proprietaria della porzione “due” in p. ed. 1860 così Controparte_1
descritta: “al piano interrato un ripostiglio sul lato di settentrione;
al primo piano tutto il piano escluso il vano scale, comprendente un appartamento composto da ingresso, soggiorno-pranzo, una cucina, una dispensa, un corridoio, un water- closed-bagno e due stanze, un poggiolo che da lato di mezzogiorno-sera si prolunga sul lato di mattina-mezzogiorno; questa porzione gode a carico delle porzioni “uno” e “tre” del diritto di passaggio attraverso l'autorimessa del piano interrato per accedere al ripostiglio sul cantone di settentrione e per l'accesso alla centrale termica sul lato di mattina-settentrione”;
- che sono consortali fra le porzioni “uno” e “tre”, con metà per ciascuna, l'autorimessa al piano interrato ed il ripostiglio in capo ad essa sul lato di mattina-mezzogiorno;
- che sono consortali fra le porzioni “uno”, “due” e “tre” per la quota di 388/1000 per la porzione “uno”, di 372/1000 per la porzione “due” e di 240/1000 per la porzione “tre”, al piano interrato la centrale termica sul lato di mattina-settentrione, tutto il vano scale che dal piano interrato porta al piano sottotetto e l'intera p.f. 6433/2;
- che il pianerottolo dell'ultimo piano prospiciente l'appartamento identificato al Libro Fondiario quale porzione “tre” in P.T. 3009, p. ed. 1860 rappresentato nella planimetria allegata sub doc. 6, risulta in rapporto pertinenziale con detta porzione, oggi di esclusiva proprietà della sig.ra Controparte_2
- che in ragione di un accordo intercorso sin dal 1981 con il sig. all'epoca proprietario della CP_4
porzione “due” ed il Sig. a sua volta dante causa della sig.ra Parte_1 Controparte_2
(donazione del 30.3.2006) relativamente alle porzioni “uno” e “tre”, si conveniva la cessione a titolo gratuito del pianerottolo in favore del sig. Parte_1
- che giusta autorizzazione edilizia n. 81 del 15.7.1981 veniva edificata la parete con porta a chiusura di detto pianerottolo;
detta opera veniva riportata nello stato di fatto del progetto relativo all'autorizzazione n.
135 del 29.3.1994, volta ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria;
pagina 4 di 12 - che di ciò vi era conferma nell'atto di compravendita del 25.10.2016 (rep. n. 14197, racc. n. 7841, Notaio dott.ssa ) quando la sig.ra avente causa di nel vendere alla Persona_1 CP_3 CP_4
sig.ra la porzione “due”, evidenziava in atti che, pur cedendo anche tutto “il vano Controparte_1
scale che dal piano interrato porta al piano sottotetto”, all'ultimo piano vi era una porta che impediva l'accesso al pianerottolo ed al tetto;
- che dal 1981 al 1991 ed oltre - e così per un ventennio - il sig. possedeva Parte_1
pacificamente ed esclusivamente il pianerottolo dell'ultimo piano prospiciente l'appartamento identificato con la porzione “tre” del quale era proprietario sino al 2006;
- che a norma dell'art. 1158 c.c., sussistevano tutti i presupposti per invocare l'usucapione del
[...]
; Parte_2
- che la procedura di mediazione instaurata aveva esito negativo.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a CP_1
chiamare in causa la sua dante causa nel merito di rigettarsi le domande attoree e, in via CP_3
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertarsi e dichiararsi che la terza chiamata è tenuta ex lege e convenzionalmente alla garanzia per evizione della cosa CP_3
compravenduta e, per l'effetto, sia la stessa dichiarata tenuta e condannata a ripetere in favore della convenuta corrispondente parte del prezzo della compravendita di cui ad atto Controparte_1
Notaio d.d.25.10.2016, in Cortina d'Ampezzo, Repertorio n.14197, Raccolta n.7841, Persona_1
nella misura che veniva indica in €.15.000,00 (euro quindicimila/00), oltre al risarcimento del danno da determinarsi anche equitativamente;
o, comunque, nelle misure maggiori o minori che verranno determinate nel corso di causa, anche in via equitativa, nonché al pagamento delle spese di lite a favore dell'attore.
A sostegno della propria posizione, la convenuta allegava:
- di aver acquistato, con contratto di compravendita rogato dal Notaio in Cortina Persona_1
d'Ampezzo il 25.10.2016, dalla Signora porzione di fabbricato in comune di Cortina CP_3
pagina 5 di 12 d'Ampezzo, Località Verocai, così identificata: “con la p. ed. 1860 di mq.73 in PT 3809 del Libro Fondiario di
Ampezzo, la porzione "due", così descritta nel foglio di consistenza: "Al piano interrato un ripostiglio sul cantone di settentrione. Al piano primo tutto il piano escluso il vano scale comprendente un appartamento composto da: ingresso, soggiorno pranzo, una cucina, una dispensa, un corridoio, un W.C. - bagno e due stanze, un poggiolo che dal lato di mezzogiorno sera si prolunga sul lato di mattina mezzogiorno. Questa porzione gode a carico delle porzioni "uno" e "tre" del diritto di passaggio attraverso l'autorimessa del piano interrato per accedere al ripostiglio sul cantone di settentrione e per
l'accesso alla centrale termica sul lato di mattina - settentrione. A detta porzione è congiunta la comproprietà di 372/1000
(trecentosettantadue millesimi): al piano interrato la centrale termica sul lato di tutto il vano scale che da Parte_3
piano interrato porta al piano sottotetto e l'intera p.f.6433/2 di mq.523.
Risulta riportata nel Catasto Fabbricati del detto Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) al foglio 58, come segue: mappale 1860, sub.3, p.S1-1, categ. A/3, cl.3, vani 5,5, sup. cat.mq75 (escluse aree scoperte mq 70), RC Euro1.164,61."
(cfr. doc.n.1 convenuta);
- che la compravendita veniva intavolata presso il Libro Fondiario di Cortina d'Ampezzo, giusta Decreto del Giudice Tavolare d.d.11.10.2017 (cfr. doc.2 convenuta);
- che dalle planimetrie emerge il regime del vano scale, indicato nella comproprietà delle porzioni "uno",
"due" e "tre" su tutti i piani, ivi compreso il pianerottolo del piano sottotetto, per cui è causa;
- che nel medesimo contratto, la venditrice precisava e confermava che costituiva oggetto CP_3
della compravendita anche la comproprietà per la quota di 372/1000 di tutto il vano scale, dando atto dell'esistenza di una porta al piano sottotetto;
- che sempre nella compravendita si legge: "la parte venditrice si dichiara responsabile nei confronti della parte acquirente , nonché disponibile ed obbligata ad agire, anche con la parte acquirente stessa, al fine di arrivare alla risoluzione di detta situazione di fatto";
- che dalla data di acquisto dell'immobile (25.10.2016) sul lato esterno della porta al piano sottotetto rimaneva sempre inserita e disponibile la chiave, consentendo alla convenuta di accedervi e di CP_1
pagina 6 di 12 affacciarsi alla finestra ivi collocata ed avente anche funzione di consentire il ricambio d'aria dell'immobile e del vano scale in particolare;
- che l'attore è esclusivamente usufruttuario della porzione "uno" della p. ed.1860, posta al piano terra;
mentre non è proprietario, né usufruttuario della porzione "tre", ovvero quella posta al piano sottotetto, ove trovasi il pianerottolo oggetto di contesa;
- che anche le spese condominiali di pulizia dell'intero vano scale venivano sempre suddivise per millesimi e ripartite senza alcuno scorporo del pianerottolo oggetto di presunta usucapione;
- che le autorizzazioni del Comune di Cortina, rispettivamente n.81 del 1981 e 135 del 1994, depositate da parte attrice, non riguardavano il pianerottolo de quo;
- che con atto di donazione, in favore della figlia della porzione "tre", sita al piano Controparte_2
sottotetto dell'immobile in esame, rogato dal Notaio in Cortina d'Ampezzo il Persona_1
30.3.2006, Rep.5333, Raccolta 1942, conformemente alle risultanze tavolari, l'attore dichiarava di donare alla figlia, (fra l'altro) ".... porzione "tre" così descritta nel foglio di consistenza: "Al piano sottotetto tutto il piano meno il vano scala, comprendente l'appartamento composto da cucina...."; ed ancora: "a dette porzioni ("uno" e "tre" - ndr ) sono congiunte le quote di " (...)388/1000 (trecontottantotto millesimi) per la porzione"uno" e 240/1000 (duecentoquaranta millesimi) per la porzione "tre" di: al piano interrato la centrale termica sul lato di mattina-settentrione, tutto il vano scale che da piano interrato porta al piano sottotetto e l'intera p.f. 6433/2 di mq.523" (cfr. doc.n.4); in diritto
- che non sussistevano i presupposti per configurarsi l'acquisto per usucapione;
- che in forza dell'art.5, comma 3 R.D.499/29, i diritti di acquisto a titolo originario non sono opponibili ai terzi che abbiano acquistato sulla fede del Libro Fondiario anteriormente all'iscrizione, cancellazione, o annotazione della domanda giudiziale di accertamento dell'acquisto per usucapione;
- che la Signora sia in forza del dovere legale di garanzia dall'evizione di cui agli artt.1476 e CP_3
ss. c.c., sia in virtù di patto espresso, era tenuta a garantire la signora da ogni eventuale pronuncia CP_1
di accoglimento della domanda attorea.
pagina 7 di 12 Con provvedimento in data 28.7.2021 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo e differita la prima udienza.
All'udienza dell'11.1.2022, verificata la regolarità della notifica (plico ritirato in data 19.9.2021), veniva dichiarata la contumacia della terza chiamata CP_3
All'udienza del 7.6.2022, verificata la regolarità della notifica (plico ricevuto dalla destinataria in data
20.1.2022) veniva dichiarata la contumacia di Controparte_2
La causa veniva istruita documentalmente.
Il fascicolo veniva assegnato a questo Giudice in data 19.9.2023.
Venivano escussi i testi (udienza 5.2.2024).
Il fascicolo veniva provvisoriamente riassegnato dal 28.10.2024 a causa del congedo per maternità del giudice titolare.
All'udienza dell'11.9.2025 venivano precisate le conclusioni e, all'esito, la causa veniva trattenuta a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento assunto in data 23.9.2025.
L'art. 1102 comma secondo c.c. statuisce che “Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha enucleato i seguenti principi:
- “In tema di comunione, anche in mancanza di un atto formale di interversione del possesso, può essere usucapita la quota di un comproprietario da parte degli altri, sempre che l'esercizio della signoria di fatto sull'intera proprietà comune non sia dovuto alla mera astensione del titolare della quota ma risulti inconciliabile con la possibilità di godimento di quest'ultimo ed evidenzi, al contrario, in modo del tutto univoco, la volontà di possedere "uti dominus" e non "uti condominus"”. (cfr.
Cass. 12775/2008).
- “Il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituita da atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da rendere
pagina 8 di 12 riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà” (cfr. Cass. 2261/1998).
- “Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164
c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Sez. 2, n. 9100,
12/4/2018, Rv. 648079; conf., ex multis, Cass. nn. 8404/2019, 10734/2018, 10734/2018, 24214/2014,
7221/2009, 16841/2005, 2622/1984)” (cfr. Cass. 26024/2024);
- “Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.
(Nella specie la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso che possa costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere
l'unico ad averne la disponibilità)” (cfr. cass. 9359/2021).
In forza dei principi dianzi riportati, ai fini dell'usucapione del pianerottolo de quo, l'attore doveva provare il possesso esclusivo, pubblico e pacifico per almeno vent'anni dell'area in questione.
Invece l'attore si limitava a:
- allegare di aver posizionato, nel 1981, per accordo intercorso con il sig. allora proprietario della Per_2
porzione “due” (piano primo), una porta in cima alle scale del secondo piano, prima del pianerottolo a confine con l'appartamento al piano attico;
pagina 9 di 12 - provare l'esistenza della porta (dal 1981 secondo le dichiarazioni di il teste Controparte_2 Tes_1
colloca l'esistenza della porta almeno al 1992).
[...]
Tuttavia non veniva comunque provato che la presenza della porta fosse tale da escludere l'accesso al pianerottolo da parte di soggetti diversi dall'attore a far data dal 1981 e per il ventennio successivo, in quanto nessuno dei testi dichiarava che la porta veniva sistematicamente chiusa a chiave, impedendo l'accesso al pianerottolo a soggetti terzi diversi dall'attore e/o da questi autorizzati.
Anzi, dall'escussione dei testi è emerso che, oltre al sig. , anche la figlia Parte_1 CP_2
ed il sig. erano in possesso della chiave della ridetta porta (pare dal 2000, epoca in
[...] Persona_3
cui iniziavano a vivere nell'appartamento adiacente al pianerottolo). Non emerge in alcun modo che la porta venisse sistematicamente chiusa a chiave per il ventennio di rilevanza. Neppure il fatto che CP_2
e esercitassero il possesso in nome e per conto dell'attore non veniva in alcun
[...] Persona_3
modo provato e, considerato che la sig.ra nel 2006 diventava intestataria pro quota dell'area Controparte_2
de qua, nonché proprietaria dell'appartamento adiacente al ridetto pianerottolo, è ragionevole concludere che la medesima fosse in possesso della chiave proprio in quanto comproprietaria dell'area e perché unica via di accesso al proprio appartamento. Non solo. Risulta non contestato che nel 2016, quando la convenuta pretendeva di accedere al pianerottolo, le veniva consegnata una copia Controparte_1
della chiave.
In altre parole non è in alcun modo stata raggiunta la prova che per il ventennio di rilevanza la porta in questione venisse sistematicamente chiusa a chiave impedendo a soggetti diversi dall'attore il godimento del pianerottolo.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità già richiamata (cfr. ex multis Cass. 9359/2021) ha peraltro chiarito che anche quando viene sostituita la serratura (attività equiparabile all'installazione di una porta dotata di serratura che prima non c'era) da parte del coerede in possesso del bene, ai fini dell'usucapione occorre che il medesimo dimostri che “l'azione sia stata voluta e manifestata al fine d'escludere il compossesso dei
pagina 10 di 12 coeredi e non piuttosto a fini d'ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto"
(cfr. Cass. 1370/1999).
Tale prova non è stata in alcun modo raggiunta. Al contrario, il teste di parte attrice Per_3
, escusso all'udienza del 5.2.2024, dichiarava: “Io provvedo sempre a chiudere a chiave e a toglierla dalla
[...]
toppa quando devo uscire in quanto nell'appartamento ho tutte le mie cose”, evidenziando quindi la funzionalità della porta a “migliore preservazione di quanto contenuto nell'immobile”.
A ciò si aggiunga che, come allegato e documentato (cfr. doc. 3) dalla convenuta e non contestato da parte attrice, le spese di pulizia dell'intero vano scale, senza alcun scorporo del pianerottolo oggetto di presunta usucapione, venivano ripartite tra tutti i comproprietari, ivi compresa la convenuta, con la conseguenza che l'attore non si faceva neppure carico in via esclusiva degli oneri di pulizia della ridetta area.
Non essendo stata raggiunta la prova che l'attore estendeva il proprio possesso in termini di esclusività, con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus" per il ventennio di rilevanza, la domanda attorea non può essere accolta.
Il rigetto della domanda attorea comporta l'assorbimento della domanda formulata nei confronti della terza chiamata.
La contumacia della convenuta e della terza chiamata impone di Controparte_2 CP_3
regolare le spese di lite solo nei rapporti tra e le medesime Parte_1 CP_1 CP_1
seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi dello scaglione di riferimento per le quattro fasi ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 394/2021 R.G. promossa da (c.f. Parte_1
) contro (c.f. ) e C.F._1 Controparte_1 C.F._3
pagina 11 di 12 c.f. , nonché con la chiamata in causa di Controparte_2 C.F._6 CP_3
(c.f. ), ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta e/o assorbita: C.F._8
I. RIGETTA la domanda attorea;
II. NN (c.f. ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per CP_1 C.F._3
compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Belluno, 22/12/2025
Il Giudice dott. Irene Colladet
pagina 12 di 12