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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1232/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 17 luglio 2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Arrigo Tiziano Zorzan e Alessandro Banterle, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Verona, Lungadige Matteotti, n. 12; appellante
1 contro
), e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
), in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Verona, via Settembrini, n. 5; appellata
Oggetto: “Altri contratti bancari e controversie tra banche” - Appello avverso la sentenza n. 1114/2024 pubblicata in data 14 maggio 2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 6609/2022 R.G. avanti al Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Nel merito in via principale: disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento dell'opposizione della scrivente difesa revocare, annullare, o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 2453/2022 del
08/09/2022, R.G. n. 5842/2022 emesso dal Tribunale di Verona con rigetto delle domande tutte ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ragione del difetto di titolarità del credito e legittimazione attiva di
[...]
rispetto alle domande azionate;
Controparte_1
Nel merito in via subordinata: in caso di conferma nel merito della sentenza di primo grado rideterminare la statuizione in ordine alla ripartizione tra le parti
2 delle spese di lite alla luce della parziale soccombenza del sig. Parte_1
con conseguente compensazione delle medesime tra le parti.
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di
Giudizio.”
- per parte appellata:
“In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 342 cpc;
2) In subordine, accertare e dichiarare l'appello inammissibile ovvero manifestamente infondato ex art. 348 bis cpc;
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda dell'appellante e confermare la sentenza appellata;
4) Dichiarare l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, vista la mancanza dei requisiti necessari per la sua sospensione e, altresì, per la mancata istanza di sospensione da parte dell'opponente;
5) In ogni caso accertare che è creditrice nei confronti Controparte_1
dell'appellante della somma di € 9.368,89 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora al tasso legale fino al saldo, con condanna al pagamento;
6) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”
3 Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 30 settembre 2022, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Parte_1
Verona e per essa chiedendo Controparte_1 Controparte_2
la revoca, o comunque la declaratoria di nullità/annullamento, del decreto ingiuntivo n. 2453/2022 con il quale il medesimo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di euro 25.011,23, oltre accessori, a titolo di residuo saldo debitore derivante dal contratto di finanziamento n. 121109 stipulato in data 15 febbraio
2011 con del , (di cui 9.368,89 Controparte_3 Controparte_4
per capitale, oltre interessi convenzionali di mora dalla decadenza del beneficio termine e altri accessori), ed oggetto di cessione pro soluto, dapprima, a
[...]
a seguito di fusione per incorporazione, poi da Controparte_5 [...]
a infine, da all'opposta Controparte_5 Controparte_6 Controparte_6
Controparte_1
L'opponente eccepiva:
a) il difetto legittimazione attiva dell'opposta e la nullità della procura sostanziale
“per gestione incasso e recupero” rilasciata da a Controparte_1 [...]
perché del tutto generica e senza alcun riferimento specifico Controparte_2
al rapporto dedotto in giudizio;
a ciò sarebbe conseguito il difetto di rappresentanza e il difetto di legittimazione attiva per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo con conseguente nullità e inefficacia del medesimo;
4 b) il difetto di legittimazione e di titolarità del credito azionato in ragione della Contro mancata notifica della cessione (da – incorporante di – a e CP_3 CP_6
CP da a ) e in violazione dell'art. 58 TUB, che prevede ai fini dell'efficacia CP_6
e dell'opponibilità della cessione la dimostrazione dell'inclusione in essa dello specifico credito dedotto (in caso contestazione) e, del comma 2 della medesima norma, che prevede oltre alla pubblicazione in G.U. anche l'iscrizione al registro delle imprese dell'avvenuta cessione, carente nel caso di specie;
c) l'inesigibilità e la mancanza di liquidità del credito azionato per mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (almeno fino alla domanda giudiziale) e, per l'effetto, la non debenza degli interessi moratori per euro 12.342,78 (essendo prevista, a tal fine, contrattualmente la necessità di una notifica di un atto recettizio mai avvenuta);
d) la prescrizione del diritto al pagamento degli interessi ultra-quinquennali, ex art. 2948 n. 4 c.c., antecedenti al 20 gennaio 2017, data di ricevimento della lettera di diffida proveniente da Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 gennaio 2023, si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma della condanna di parte opponente al pagamento della somma ingiunta
(o di quella maggiore o minore risultante come effettivamente dovuta all'esito dell'istruttoria), deducendo che il credito non sarebbe stato contestato, né il debitore avrebbe provato il proprio adempimento e di avere dato rituale e sufficiente prova delle avvenute cessioni (tanto da a , con la CP_6 CP_1
5 dichiarazione di parte cedente in relazione all'elenco dei crediti ceduti, oltre al fatto che la stessa parte opponente aveva dato atto di avere ricevuto la relativa missiva;
Contro quanto da a , per il tramite della G.U. del 2 luglio 2015, in uno alla CP_6
dichiarazione di cessione del credito da parte della cedente). L'opposta allegava che ai fini della decadenza dal beneficio del termine non fosse prevista alcuna notifica e in ogni caso che ad essa dovesse ritenersi equipollente la proposta domanda giudiziale;
infine, rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione degli interessi ex art. 2948 n. 4 c.c., in quanto non applicabile agli interessi moratori da inadempimento.
All'esito di istruttoria documentale, con sentenza a verbale n. 1114/2024 pubblicata in data 14 maggio 2024, il Tribunale di Verona così decideva:
“
1. Revoca il d.i. opposto;
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Parte_1
parte opposta, , per come sopra rappresentata, Controparte_1
dell'importo di € 9.368,89, oltre interessi corrispettivi convenzionali ex art. 1282,
I comma, c.c., pattuiti al tasso percentuale annuo del 11,65% con decorrenza dalla scadenza di ogni rata impagata al mese di settembre 2022; oltre interessi di mora sul capitale residuo dal mese di settembre 2022 al saldo, al tasso convenzionalmente stabilito in misura annua percentuale del 15,96%;
3. Condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 157,50 per esborsi ed in € 4.295 per compensi difensivi (di cui € 920 per fase di studio, € 775 per fase introduttiva, € 900 per fase
6 di trattazione ed € 1700 per fase decisoria); oltre IVA e CPA come per legge ove dovute e oltre contributo spese generali al 15%”.
In particolare, il Tribunale riteneva infondate le eccezioni sulla nullità della procura da a e sul difetto di legittimazione per mancata Controparte_1 Controparte_2
Contro
CP prova delle cessioni da a e da a : quanto alla prima cessione CP_6 CP_6
“essa risulta non soltanto dalla pubblicazione […] in Gazzetta Ufficiale n. 75 del
2.7.15 dell'avviso di cessione […] quanto specificatamente anche dalla dichiarazione sottoscritta in data 28.7.2015 dalla cessionaria, CP_8
(incorporante e rilasciata in favore proprio della cedente CP_3 CP_6
”; quanto alla seconda cessione “essa risulta dall'atto di cessione del
[...]
28.10.2021 dei crediti, con elenco omissato, prodotti in giudizio”. Inoltre, accertava che “ai fini tanto della decorrenza degli interessi moratori nella misura prevista quanto della decadenza del beneficio del termine, fosse presupposto costitutivo l'invio e la ricezione di una dichiarazione ad hoc e che nel caso di specie non risulta documentata in atti […], se non a far data dalla notifica del ricorso e della relativa ingiunzione intervenuta nel mese di settembre del 2022”.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava il debitore al pagamento del solo capitale non restituito (comprese le rate scadute) per euro
9.368,89, oltre agli interessi corrispettivi ex art. 1282, comma 1, c.c., convenzionalmente pattuiti al tasso del 11,65%, dalla scadenza di ogni rata sino alla notifica della proposizione (settembre 2022) della domanda giudiziale monitoria e da tale data al saldo, risultando dovuti gli interessi moratori nella misura contrattualmente prevista pari al 15,96% sulla somma dovuta a titolo di
7 capitale. Infine, rigettava l'eccezione di prescrizione degli interessi poiché la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata iniziava a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operava la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 15 luglio 2024,
ha proposto tempestivo appello invocandone la riforma per i Parte_1
seguenti motivi.
Col primo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata l'avvenuta cessione del credito e sussistente la titolarità del medesimo in capo a , lamentando l'inefficacia e comunque la Controparte_1
mancanza di prova delle cessioni e la conseguente carenza di titolarità del credito CP e il difetto di legittimazione ad agire di .
Con riferimento alla prima cessione, “gli elementi probatori valorizzati dal Giudice di prime cure sono in realtà insufficienti ed inidonei a dimostrare l'avvenuta cessione”, poiché oltre alla mancanza della formale notificazione al debitore della cessione del credito, mancherebbe altresì l'iscrizione nel registro delle imprese, prevista dall'art. 4, L. 130/1999, mentre la dichiarazione del cedente in tal senso non avrebbe valenza sostitutiva del contratto di cessione.
Allo stesso modo non esisterebbe alcuna prova valida a dimostrazione CP dell'avvenuta cessione del credito da a . CP_6
Col secondo motivo ha impugnato la sentenza in punto di spese.
8 Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 dicembre 2024, per il tramite della mandataria Controparte_1 [...]
ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. Controparte_2
nonché la manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., rilevando la carenza di CP_ interesse dell'appellante a eccepire il mancato trasferimento del credito. ha altresì ribadito di aver provato la cessione del credito e che comunque non vi sarebbe ragione di escludere il credito dalla cessione per la mancata prova della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, atteso che dalla Contro documentazione prodotta in atti emergerebbe chiaramente che ritenendo il debitore decaduto dal beneficio del termine, l'ha ricompreso nella cessione stipulata con . CP_6
Con ordinanza del 19 dicembre 2024 sono stati fissati i termini di cui all'art. 352
c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
In diritto
1. Preliminarmente, va presa in esame l'istanza di declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. formulata dalla parte appellata.
L'eccezione è infondata.
Vanno infatti esclusi i profili di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. dedotti da , posto che l'appellante ha indicato sia le parti della Controparte_1
9 sentenza che intendeva censurare, sia – con sufficiente precisione – le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione ed ha riproposto la domanda dichiarata inammissibile (v.
Cass. sez. un. sent. n. 27199/2017; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio 2024, n.1932 applicabili anche alla nuova formulazione dell'articolo ancorché trattasi di pronunce emesse nel vigore dell'art.342 c.p.c. ante riforma
Cartabia).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 bis c.p.c. dalla difesa della banca non risulta neppure pertinente, in quanto alla stregua della formulazione vigente del predetto disposto normativo non è più prevista – come in precedenza – una forma di inammissibilità per mancanza di possibilità di accoglimento dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo l'appellante censura la valutazione con la quale il Tribunale CP_ ha ritenuto comprovate in causa le cessioni dei crediti dalle originarie titolari a
. CP_1
Il motivo è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Mette conto innanzitutto rilevare che il contratto di cessione di crediti non richiede, di regola, la forma scritta e che di esso può essere fornita prova con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni. Ed invero, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “il contratto di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità onde può essere provata la cessione e la ricomprensione del credito nella
10 cessione con qualunque mezzo di prova. La Suprema Corte è infatti incline a ritenere che per dimostrare la titolarità attiva del credito ceduto in capo alla cessionaria è sufficiente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr.
Cassazione civile sez. III, - 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29/12/2017, n. 31118)”.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre avuto modo di ribadire la indiscutibile valenza probatoria “potenzialmente decisiva” della dichiarazione del creditore cedente (Cass. 10200/2021), che – in ogni caso – rappresenta un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito, così come la disponibilità in capo al cessionario della documentazione afferente il credito fatto valere.
Ritiene pertanto la Corte che gli elementi acquisiti in causa valgano a dimostrare in maniera sufficientemente chiara e univoca l'esistenza dei contratti di cessione, come correttamente ritenuto dal primo Giudice.
In particolare, per quanto riguarda la cessione da (incorporante Controparte_8
a la dichiarazione al debitore ceduto da parte del CP_3 Controparte_6
cedente dell'avvenuta cessione del credito (v. doc. 6 fascicolo di parte convenuta opposta) rappresenta un elemento in grado di dare indiretta dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito e, a un tempo, vale a escludere per il debitore ceduto l'eventualità di essere esposto a una richiesta di pagamento da parte del cedente.
11 Tale dichiarazione, sottoscritta in data 28 luglio 2015, che l'appellante non hai mai contestato di aver ricevuto, - individua il rapporto oggetto di cessione: NDG
4922518; - indica la data di avvenuta cessione del credito (22 giugno 2015, uguale a quello della G.U. 75/2015); - indicata la società cessionaria ( ; - Controparte_6
prevede espressamente previsto che il credito riguarda “tutte le ragioni di credito originariamente vantate da .it.”. Pt_2
Contro Da tale dichiarazione risulta con evidenza che ritenendo il debitore decaduto dal benefizio del termine, l'ha ricompreso nella cessione (la GU n. 75/2015 indica che tra i crediti ceduti vi sono quelli “per i quali, alle ore 23.59 del 29 maggio 2015, sia già stata comunicata dalla Cedente ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento” v. doc. 4 fascicolo monitorio).
La circostanza che il primo Giudice abbia ritenuto non provata la decadenza non incide sulla prova della titolarità del credito oggetto di cessione (che lo stesso
Giudice ha ritenuto in capo ad ), bensì esclusivamente sulla Controparte_1
debenza degli interessi moratori che, in accoglimento di uno dei motivi di Contro opposizione, è stata esclusa. Detto altrimenti, ha ceduto il credito in questione ritenendo effettuata la comunicazione al debitore di decadenza dal beneficio del termine e la mancata prova dell'avvenuta comunicazione non può di per sé escludere, in presenza degli univoci elementi evidenziati, l'avvenuta cessione.
Con riferimento invece alla cessione da a CP_6 Controparte_1
(regolarmente notificata al debitore ceduto, v. docc.6 e 7 fascicolo monitorio) va condivisa la decisione del primo Giudice di ritenere comprovato l'avvenuto trasferimento del credito dalla produzione dei seguenti documenti: - il contratto di
12 cessione del credito, stipulato in data 28/10/2021 tra la e la CP_6 CP_1
, in favore di quest'ultima (doc.5 fascicolo monitorio); - dall'estratto
[...]
elenco crediti allegato all'anzidetto contratto di cessione, omissato per ragioni di privacy, nel quale è contenuto anche il credito oggetto di opposizione (doc.4 fascicolo convenuta opposta). Il credito è individuato dal numero di rapporto
(121109), identico a quello contenuto nella comunicazione di avvenuta cessione notificata da al debitore. CP_1
Inoltre, la titolarità del credito in capo ad è confermata dal Controparte_1
possesso, da parte dell'appellata, di tutta la documentazione relativa al rapporto da cui è sorto il credito vantato da quest'ultima società, costituita dal possesso del contratto di finanziamento n. 121109, sottoscritto con MPS Consum.it del gruppo Contro in data 11 febbraio 2011 (doc.3 fascicolo monitorio), nonché della documentazione contabile generata e certificata dalla cedente (estratti conto: doc.8 fascicolo monitorio;
contabile di erogazione del credito: doc.5 fascicolo monitorio).
Ciò posto e ribadito che la prova del contratto di cessione di crediti non richiede la forma scritta, gli elementi sopra evidenziati sono senz'altro idonei a provare le avvenute cessioni ed il loro oggetto, non lasciando alcun dubbio sul loro contenuto e valendo, altresì, a escludere il rischio per il debitore ceduto di essere esposto alla richiesta da parte del cedente. A ben vedere, infatti, la contestazione da parte del debitore ceduto in ordine alla effettiva titolarità del credito in capo al cessionario trova la sua fondamentale giustificazione nella necessità per costui di evitare di
13 essere esposto al rischio di dover effettuare doppi pagamenti: nel caso di specie, per quanto evidenziato, tale rischio risulta escluso.
3. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che le spese di lite siano state poste interamente a carico dell'opponente, in ragione della sua
“prevalente soccombenza”, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento di un importo sensibilmente inferiore al credito monitoriamente azionato.
Il motivo è infondato.
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire che
“L'accoglimento parziale dell'opposizione, pur comportando la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non si traduce d'altronde in una reciproca soccombenza, idonea a giustificare la condanna del creditore al pagamento, in tutto o in parte, delle spese processuali, avendo il giudizio ad oggetto una domanda articolata in unico capo, il cui accoglimento in misura ridotta non comporta l'applicabilità dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., operante esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dalla predetta disposizione (cfr. Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061;
Cass., Sez. II, 17/05/2024, n. 13827).” (Cass. n.16636/2025).
14 Esclusa quindi l'ipotesi di soccombenza reciproca, nonché – com'era sua facoltà – dei presupposti per la compensazione, il primo Giudice ha correttamente liquidato le spese a carico dell'attore opponente basandosi sul credito rideterminato all'esito della revoca del decreto ingiuntivo.
In definitiva l'appello va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico. Alla liquidazione di esse si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da euro 5.201 ad euro
26.000), in ragione delle attività effettivamente espletate in questo grado e dato atto del mancato deposito della nota spese.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 111/2024 del Parte_1
Tribunale di Verona, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese processuali da questa sostenute, che liquida in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e in quanto dovuti;
dà atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
15 Venezia, 2 dicembre 2025
la Presidente dott.ssa Gabriella Zanon
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 17 luglio 2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Arrigo Tiziano Zorzan e Alessandro Banterle, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Verona, Lungadige Matteotti, n. 12; appellante
1 contro
), e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
), in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Verona, via Settembrini, n. 5; appellata
Oggetto: “Altri contratti bancari e controversie tra banche” - Appello avverso la sentenza n. 1114/2024 pubblicata in data 14 maggio 2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 6609/2022 R.G. avanti al Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Nel merito in via principale: disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento dell'opposizione della scrivente difesa revocare, annullare, o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 2453/2022 del
08/09/2022, R.G. n. 5842/2022 emesso dal Tribunale di Verona con rigetto delle domande tutte ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ragione del difetto di titolarità del credito e legittimazione attiva di
[...]
rispetto alle domande azionate;
Controparte_1
Nel merito in via subordinata: in caso di conferma nel merito della sentenza di primo grado rideterminare la statuizione in ordine alla ripartizione tra le parti
2 delle spese di lite alla luce della parziale soccombenza del sig. Parte_1
con conseguente compensazione delle medesime tra le parti.
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di
Giudizio.”
- per parte appellata:
“In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 342 cpc;
2) In subordine, accertare e dichiarare l'appello inammissibile ovvero manifestamente infondato ex art. 348 bis cpc;
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda dell'appellante e confermare la sentenza appellata;
4) Dichiarare l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, vista la mancanza dei requisiti necessari per la sua sospensione e, altresì, per la mancata istanza di sospensione da parte dell'opponente;
5) In ogni caso accertare che è creditrice nei confronti Controparte_1
dell'appellante della somma di € 9.368,89 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora al tasso legale fino al saldo, con condanna al pagamento;
6) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”
3 Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 30 settembre 2022, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Parte_1
Verona e per essa chiedendo Controparte_1 Controparte_2
la revoca, o comunque la declaratoria di nullità/annullamento, del decreto ingiuntivo n. 2453/2022 con il quale il medesimo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di euro 25.011,23, oltre accessori, a titolo di residuo saldo debitore derivante dal contratto di finanziamento n. 121109 stipulato in data 15 febbraio
2011 con del , (di cui 9.368,89 Controparte_3 Controparte_4
per capitale, oltre interessi convenzionali di mora dalla decadenza del beneficio termine e altri accessori), ed oggetto di cessione pro soluto, dapprima, a
[...]
a seguito di fusione per incorporazione, poi da Controparte_5 [...]
a infine, da all'opposta Controparte_5 Controparte_6 Controparte_6
Controparte_1
L'opponente eccepiva:
a) il difetto legittimazione attiva dell'opposta e la nullità della procura sostanziale
“per gestione incasso e recupero” rilasciata da a Controparte_1 [...]
perché del tutto generica e senza alcun riferimento specifico Controparte_2
al rapporto dedotto in giudizio;
a ciò sarebbe conseguito il difetto di rappresentanza e il difetto di legittimazione attiva per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo con conseguente nullità e inefficacia del medesimo;
4 b) il difetto di legittimazione e di titolarità del credito azionato in ragione della Contro mancata notifica della cessione (da – incorporante di – a e CP_3 CP_6
CP da a ) e in violazione dell'art. 58 TUB, che prevede ai fini dell'efficacia CP_6
e dell'opponibilità della cessione la dimostrazione dell'inclusione in essa dello specifico credito dedotto (in caso contestazione) e, del comma 2 della medesima norma, che prevede oltre alla pubblicazione in G.U. anche l'iscrizione al registro delle imprese dell'avvenuta cessione, carente nel caso di specie;
c) l'inesigibilità e la mancanza di liquidità del credito azionato per mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (almeno fino alla domanda giudiziale) e, per l'effetto, la non debenza degli interessi moratori per euro 12.342,78 (essendo prevista, a tal fine, contrattualmente la necessità di una notifica di un atto recettizio mai avvenuta);
d) la prescrizione del diritto al pagamento degli interessi ultra-quinquennali, ex art. 2948 n. 4 c.c., antecedenti al 20 gennaio 2017, data di ricevimento della lettera di diffida proveniente da Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 gennaio 2023, si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma della condanna di parte opponente al pagamento della somma ingiunta
(o di quella maggiore o minore risultante come effettivamente dovuta all'esito dell'istruttoria), deducendo che il credito non sarebbe stato contestato, né il debitore avrebbe provato il proprio adempimento e di avere dato rituale e sufficiente prova delle avvenute cessioni (tanto da a , con la CP_6 CP_1
5 dichiarazione di parte cedente in relazione all'elenco dei crediti ceduti, oltre al fatto che la stessa parte opponente aveva dato atto di avere ricevuto la relativa missiva;
Contro quanto da a , per il tramite della G.U. del 2 luglio 2015, in uno alla CP_6
dichiarazione di cessione del credito da parte della cedente). L'opposta allegava che ai fini della decadenza dal beneficio del termine non fosse prevista alcuna notifica e in ogni caso che ad essa dovesse ritenersi equipollente la proposta domanda giudiziale;
infine, rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione degli interessi ex art. 2948 n. 4 c.c., in quanto non applicabile agli interessi moratori da inadempimento.
All'esito di istruttoria documentale, con sentenza a verbale n. 1114/2024 pubblicata in data 14 maggio 2024, il Tribunale di Verona così decideva:
“
1. Revoca il d.i. opposto;
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Parte_1
parte opposta, , per come sopra rappresentata, Controparte_1
dell'importo di € 9.368,89, oltre interessi corrispettivi convenzionali ex art. 1282,
I comma, c.c., pattuiti al tasso percentuale annuo del 11,65% con decorrenza dalla scadenza di ogni rata impagata al mese di settembre 2022; oltre interessi di mora sul capitale residuo dal mese di settembre 2022 al saldo, al tasso convenzionalmente stabilito in misura annua percentuale del 15,96%;
3. Condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 157,50 per esborsi ed in € 4.295 per compensi difensivi (di cui € 920 per fase di studio, € 775 per fase introduttiva, € 900 per fase
6 di trattazione ed € 1700 per fase decisoria); oltre IVA e CPA come per legge ove dovute e oltre contributo spese generali al 15%”.
In particolare, il Tribunale riteneva infondate le eccezioni sulla nullità della procura da a e sul difetto di legittimazione per mancata Controparte_1 Controparte_2
Contro
CP prova delle cessioni da a e da a : quanto alla prima cessione CP_6 CP_6
“essa risulta non soltanto dalla pubblicazione […] in Gazzetta Ufficiale n. 75 del
2.7.15 dell'avviso di cessione […] quanto specificatamente anche dalla dichiarazione sottoscritta in data 28.7.2015 dalla cessionaria, CP_8
(incorporante e rilasciata in favore proprio della cedente CP_3 CP_6
”; quanto alla seconda cessione “essa risulta dall'atto di cessione del
[...]
28.10.2021 dei crediti, con elenco omissato, prodotti in giudizio”. Inoltre, accertava che “ai fini tanto della decorrenza degli interessi moratori nella misura prevista quanto della decadenza del beneficio del termine, fosse presupposto costitutivo l'invio e la ricezione di una dichiarazione ad hoc e che nel caso di specie non risulta documentata in atti […], se non a far data dalla notifica del ricorso e della relativa ingiunzione intervenuta nel mese di settembre del 2022”.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava il debitore al pagamento del solo capitale non restituito (comprese le rate scadute) per euro
9.368,89, oltre agli interessi corrispettivi ex art. 1282, comma 1, c.c., convenzionalmente pattuiti al tasso del 11,65%, dalla scadenza di ogni rata sino alla notifica della proposizione (settembre 2022) della domanda giudiziale monitoria e da tale data al saldo, risultando dovuti gli interessi moratori nella misura contrattualmente prevista pari al 15,96% sulla somma dovuta a titolo di
7 capitale. Infine, rigettava l'eccezione di prescrizione degli interessi poiché la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata iniziava a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operava la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 15 luglio 2024,
ha proposto tempestivo appello invocandone la riforma per i Parte_1
seguenti motivi.
Col primo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata l'avvenuta cessione del credito e sussistente la titolarità del medesimo in capo a , lamentando l'inefficacia e comunque la Controparte_1
mancanza di prova delle cessioni e la conseguente carenza di titolarità del credito CP e il difetto di legittimazione ad agire di .
Con riferimento alla prima cessione, “gli elementi probatori valorizzati dal Giudice di prime cure sono in realtà insufficienti ed inidonei a dimostrare l'avvenuta cessione”, poiché oltre alla mancanza della formale notificazione al debitore della cessione del credito, mancherebbe altresì l'iscrizione nel registro delle imprese, prevista dall'art. 4, L. 130/1999, mentre la dichiarazione del cedente in tal senso non avrebbe valenza sostitutiva del contratto di cessione.
Allo stesso modo non esisterebbe alcuna prova valida a dimostrazione CP dell'avvenuta cessione del credito da a . CP_6
Col secondo motivo ha impugnato la sentenza in punto di spese.
8 Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 dicembre 2024, per il tramite della mandataria Controparte_1 [...]
ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. Controparte_2
nonché la manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., rilevando la carenza di CP_ interesse dell'appellante a eccepire il mancato trasferimento del credito. ha altresì ribadito di aver provato la cessione del credito e che comunque non vi sarebbe ragione di escludere il credito dalla cessione per la mancata prova della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, atteso che dalla Contro documentazione prodotta in atti emergerebbe chiaramente che ritenendo il debitore decaduto dal beneficio del termine, l'ha ricompreso nella cessione stipulata con . CP_6
Con ordinanza del 19 dicembre 2024 sono stati fissati i termini di cui all'art. 352
c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
In diritto
1. Preliminarmente, va presa in esame l'istanza di declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. formulata dalla parte appellata.
L'eccezione è infondata.
Vanno infatti esclusi i profili di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. dedotti da , posto che l'appellante ha indicato sia le parti della Controparte_1
9 sentenza che intendeva censurare, sia – con sufficiente precisione – le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione ed ha riproposto la domanda dichiarata inammissibile (v.
Cass. sez. un. sent. n. 27199/2017; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio 2024, n.1932 applicabili anche alla nuova formulazione dell'articolo ancorché trattasi di pronunce emesse nel vigore dell'art.342 c.p.c. ante riforma
Cartabia).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 bis c.p.c. dalla difesa della banca non risulta neppure pertinente, in quanto alla stregua della formulazione vigente del predetto disposto normativo non è più prevista – come in precedenza – una forma di inammissibilità per mancanza di possibilità di accoglimento dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo l'appellante censura la valutazione con la quale il Tribunale CP_ ha ritenuto comprovate in causa le cessioni dei crediti dalle originarie titolari a
. CP_1
Il motivo è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Mette conto innanzitutto rilevare che il contratto di cessione di crediti non richiede, di regola, la forma scritta e che di esso può essere fornita prova con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni. Ed invero, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “il contratto di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità onde può essere provata la cessione e la ricomprensione del credito nella
10 cessione con qualunque mezzo di prova. La Suprema Corte è infatti incline a ritenere che per dimostrare la titolarità attiva del credito ceduto in capo alla cessionaria è sufficiente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr.
Cassazione civile sez. III, - 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29/12/2017, n. 31118)”.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre avuto modo di ribadire la indiscutibile valenza probatoria “potenzialmente decisiva” della dichiarazione del creditore cedente (Cass. 10200/2021), che – in ogni caso – rappresenta un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito, così come la disponibilità in capo al cessionario della documentazione afferente il credito fatto valere.
Ritiene pertanto la Corte che gli elementi acquisiti in causa valgano a dimostrare in maniera sufficientemente chiara e univoca l'esistenza dei contratti di cessione, come correttamente ritenuto dal primo Giudice.
In particolare, per quanto riguarda la cessione da (incorporante Controparte_8
a la dichiarazione al debitore ceduto da parte del CP_3 Controparte_6
cedente dell'avvenuta cessione del credito (v. doc. 6 fascicolo di parte convenuta opposta) rappresenta un elemento in grado di dare indiretta dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito e, a un tempo, vale a escludere per il debitore ceduto l'eventualità di essere esposto a una richiesta di pagamento da parte del cedente.
11 Tale dichiarazione, sottoscritta in data 28 luglio 2015, che l'appellante non hai mai contestato di aver ricevuto, - individua il rapporto oggetto di cessione: NDG
4922518; - indica la data di avvenuta cessione del credito (22 giugno 2015, uguale a quello della G.U. 75/2015); - indicata la società cessionaria ( ; - Controparte_6
prevede espressamente previsto che il credito riguarda “tutte le ragioni di credito originariamente vantate da .it.”. Pt_2
Contro Da tale dichiarazione risulta con evidenza che ritenendo il debitore decaduto dal benefizio del termine, l'ha ricompreso nella cessione (la GU n. 75/2015 indica che tra i crediti ceduti vi sono quelli “per i quali, alle ore 23.59 del 29 maggio 2015, sia già stata comunicata dalla Cedente ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento” v. doc. 4 fascicolo monitorio).
La circostanza che il primo Giudice abbia ritenuto non provata la decadenza non incide sulla prova della titolarità del credito oggetto di cessione (che lo stesso
Giudice ha ritenuto in capo ad ), bensì esclusivamente sulla Controparte_1
debenza degli interessi moratori che, in accoglimento di uno dei motivi di Contro opposizione, è stata esclusa. Detto altrimenti, ha ceduto il credito in questione ritenendo effettuata la comunicazione al debitore di decadenza dal beneficio del termine e la mancata prova dell'avvenuta comunicazione non può di per sé escludere, in presenza degli univoci elementi evidenziati, l'avvenuta cessione.
Con riferimento invece alla cessione da a CP_6 Controparte_1
(regolarmente notificata al debitore ceduto, v. docc.6 e 7 fascicolo monitorio) va condivisa la decisione del primo Giudice di ritenere comprovato l'avvenuto trasferimento del credito dalla produzione dei seguenti documenti: - il contratto di
12 cessione del credito, stipulato in data 28/10/2021 tra la e la CP_6 CP_1
, in favore di quest'ultima (doc.5 fascicolo monitorio); - dall'estratto
[...]
elenco crediti allegato all'anzidetto contratto di cessione, omissato per ragioni di privacy, nel quale è contenuto anche il credito oggetto di opposizione (doc.4 fascicolo convenuta opposta). Il credito è individuato dal numero di rapporto
(121109), identico a quello contenuto nella comunicazione di avvenuta cessione notificata da al debitore. CP_1
Inoltre, la titolarità del credito in capo ad è confermata dal Controparte_1
possesso, da parte dell'appellata, di tutta la documentazione relativa al rapporto da cui è sorto il credito vantato da quest'ultima società, costituita dal possesso del contratto di finanziamento n. 121109, sottoscritto con MPS Consum.it del gruppo Contro in data 11 febbraio 2011 (doc.3 fascicolo monitorio), nonché della documentazione contabile generata e certificata dalla cedente (estratti conto: doc.8 fascicolo monitorio;
contabile di erogazione del credito: doc.5 fascicolo monitorio).
Ciò posto e ribadito che la prova del contratto di cessione di crediti non richiede la forma scritta, gli elementi sopra evidenziati sono senz'altro idonei a provare le avvenute cessioni ed il loro oggetto, non lasciando alcun dubbio sul loro contenuto e valendo, altresì, a escludere il rischio per il debitore ceduto di essere esposto alla richiesta da parte del cedente. A ben vedere, infatti, la contestazione da parte del debitore ceduto in ordine alla effettiva titolarità del credito in capo al cessionario trova la sua fondamentale giustificazione nella necessità per costui di evitare di
13 essere esposto al rischio di dover effettuare doppi pagamenti: nel caso di specie, per quanto evidenziato, tale rischio risulta escluso.
3. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che le spese di lite siano state poste interamente a carico dell'opponente, in ragione della sua
“prevalente soccombenza”, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento di un importo sensibilmente inferiore al credito monitoriamente azionato.
Il motivo è infondato.
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire che
“L'accoglimento parziale dell'opposizione, pur comportando la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non si traduce d'altronde in una reciproca soccombenza, idonea a giustificare la condanna del creditore al pagamento, in tutto o in parte, delle spese processuali, avendo il giudizio ad oggetto una domanda articolata in unico capo, il cui accoglimento in misura ridotta non comporta l'applicabilità dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., operante esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dalla predetta disposizione (cfr. Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061;
Cass., Sez. II, 17/05/2024, n. 13827).” (Cass. n.16636/2025).
14 Esclusa quindi l'ipotesi di soccombenza reciproca, nonché – com'era sua facoltà – dei presupposti per la compensazione, il primo Giudice ha correttamente liquidato le spese a carico dell'attore opponente basandosi sul credito rideterminato all'esito della revoca del decreto ingiuntivo.
In definitiva l'appello va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico. Alla liquidazione di esse si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da euro 5.201 ad euro
26.000), in ragione delle attività effettivamente espletate in questo grado e dato atto del mancato deposito della nota spese.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 111/2024 del Parte_1
Tribunale di Verona, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese processuali da questa sostenute, che liquida in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e in quanto dovuti;
dà atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
15 Venezia, 2 dicembre 2025
la Presidente dott.ssa Gabriella Zanon
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