Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 21/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 627/2024 promossa da:
) rappresentata e difesa dall'avv. MANUELA Parte_1 C.F._1
GHEZZA (C.Fisc. ) del Foro di Sondrio, presso il cui studio sito in CodiceFiscale_2
Chiavenna (SO), Via Dolzino n. 6, elegge domicilio giusta procura allegata al ricorso in copia informatica con firma digitale ex art. 83 III comma c.p.c.,
ricorrente contro
( C.F. ) elettivamente domiciliato in 20145 Milano, Via CP_1 C.F._3
Tiziano nr. 32 presso e nello Studio dell'avv. GASPARE POLIZZI (Codice fiscale C.F._4
– PEC: che lo rappresenta, assiste e difende giusta
[...] Email_1
procura alle liti allegata al fascicolo telematico resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
pagina 1 di 15
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“- Pronunciare la separazione personale ex art. 158 c.c. dei coniugi ed CP_1 [...]
il cui matrimonio concordatario era stato contratto in AM (SO) - frazione di S. Parte_1
Pietro - il 26-05-2012 [come da atto di matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di AM (SO), Anno 2012, Parte II, Serie A, numero 7];
- Disporre per il resto le seguenti e concordate
C O N D I Z I O N I
(Il mutuo rispetto)
1. Le parti vivranno separate con reciproco rispetto e si impegnano, anche verso terzi, a non assumere atteggiamenti o comportamenti lesivi della dignità reciproca.
2. Pertanto, i coniugi s'impegnano anche a rispettare pedissequamente gli accordi qui raggiunti che ambedue convengono essere stati il risultato di una trattativa che, oltre ad aver valutato le rispettive pretese economiche, ha anche considerato le rinunce da loro effettuate, ciò nell'ottica di comporre bonariamente l'insorta controversia, in primis nell'interesse dei figli minori nonché di regolamentare i loro rapporti giuridici ed economici derivanti dal matrimonio. Le medesime specificano che le condizioni di cui al presente accordo sono state tra loro concordate in una visione complessiva dei loro rapporti che intendono definire nella loro totalità; le condizioni de quibus sono, quindi, da considerarsi l'una complementare all'altra del che, l'impossibilità di perfezionare anche una soltanto delle stesse - anche eventualmente con atto e/o intervento integrativo al presente accordo - determinerà tra loro ricorrenti una revisione dell'intero accordo.
3. Inoltre, sempre nell'imprescindibile supremo interesse dei figli, s'impegnano a intavolare, nelle loro future interlocuzioni, un dibattito sereno che abbia il fine primario di favorire la moderazione, la concertazione, la condivisione e il dialogo nella risoluzione di una qualsiasi problematica dovesse fra loro insorgere.
(L'esercizio della responsabilità genitoriale)
4. I figli e verranno affidati in via congiunta ad entrambi i genitori, ai sensi Per_1 Persona_2 dell'art. 337-bis e ter c.c. con collocamento prevalente degli stessi presso la madre e cioè, attualmente, nell'abitazione sita in NO LA (SO), Viale Emilio Giani nr. 150/b.
5. Le decisioni attinenti alle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente dai genitori quando i figli saranno con uno di loro;
le decisioni e le scelte di particolare importanza, al di fuori dell'ordinaria amministrazione e, in ogni caso, quelle inerenti alla salute e all'educazione dei figli verranno invece prese insieme dai genitori che, sin d'ora, si impegnano a consultarsi reciprocamente in via preventiva.
pagina 2 di 15 6. I genitori si impegnano a curare, educare e istruire i minori con costanza e continuità esercitando in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale, obbligandosi ad adottare concordemente le scelte educative e tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la loro vita futura, nonché a prendere armonicamente fra loro tutti i provvedimenti, gli interventi e le decisioni diretti a risolvere eventuali futuri problemi dei figli, tenendo anche conto delle relative capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Resta che compagni/eventuali nuovi coniugi dei genitori resteranno esclusi dagli aspetti educativi dei minori, che rimarranno in capo esclusivamente ai genitori.
7. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare per tutto quanto necessario nell'interesse di e , ai fini di una sana e serena crescita, astenendosi da qualsiasi comportamento che, Per_1 Per_2 in qualche modo, anche indiretto, possa screditare l'una o l'altra figura genitoriale, anche in relazione alle scelte educative. Ogni controversia o, comunque, motivo di discussione tra i genitori, dovrà essere discussa e affrontata senza la presenza dei bambini.
8. In ogni caso, la madre, quale genitore collocatario, s'impegna sin d'ora affinché questi ultimi mantengano un rapporto equilibrato e continuativo anche con la figura paterna;
nel contempo, entrambi i genitori concordano sul fatto che i minori debbano conservare e preservare rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti dei loro rami genitoriali.
(Frequentazione padre-figli)
Fine settimana alternati
9. Il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 9:00 fino alla domenica sera ore 20:00, con pernottamento presso la propria abitazione in Borgonuovo di Piuro
(SO), Via Sarlone nr. 5 o domicilio in Regoledo di Cosio (SO), Via Statale nr. 115.
Frequenze infrasettimanali
10. Il padre terrà con sé i figli nella giornata di lunedì dalle ore 16:00 (orario in cui Per_1 attualmente termina la lezione di catechismo) alle ore 20:00, momento in cui li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
11. Durante le vacanze scolastiche estive dei figli, nei fine settimana di sua competenza il padre terrà con sé e dalle ore 9:00 circa del sabato, quando andrà a prenderli presso Per_1 Per_2
l'abitazione della madre, sino alle ore 20:00 circa del lunedì successivo, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
Modalità di frequentazione durante le festività e vacanze
12. Vacanze scolastiche natalizie: entro il primo dicembre di ogni anno, verranno stabiliti i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, con l'impegno ad assicurare congrui periodi per entrambi. In caso di mancato accordo, varrà il principio dell'alternanza, per cui: dal primo giorno delle vacanze scolastiche al 30 dicembre, i figli trascorreranno il periodo con un genitore;
dal 30 dicembre al 6 gennaio, con l'altro genitore. L'alternanza sarà invertita ogni anno per garantire equità
(nel 2025 sarà la madre a decidere per prima i periodi di permanenza, mentre nel 2026 sarà il padre, e così a seguire).
pagina 3 di 15 13. Vacanze scolastiche di carnevale e pasquali: la Domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore, invertendo l'ordine ogni anno;
per gli altri giorni di vacanze scolastiche pasquali e le vacanze scolastiche di carnevale si applicherà il calendario ordinario.
14. Ferie durante le vacanze scolastiche estive:
- Concordo annuale: i figli trascorreranno un periodo di ferie dalla durata di nr. 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
- Modalità di accordo: il periodo in questione verrà concordato, di anno in anno, entro il 31 maggio, tra i due genitori, tenendo conto, essenzialmente, dei reciproci impegni, nonché degli impegni scolastici e ludico-sportivi dei figli.
- Mancato accordo: qualora non si raggiunga un accordo entro il termine stabilito, il periodo di ferie sarà determinato alternativamente da ciascun genitore anno per anno, iniziando dal genitore presso cui i figli non sono collocati prevalentemente.
- Campi estivi: eventuali campi estivi frequentati dai minori durante la chiusura scolastica estiva dovranno essere individuati di comune accordo tra i genitori, con il relativo costo che sarà ripartito nella misura del 50% ciascuno.
15. Ulteriori festività (ponti scolastici): i minori trascorreranno le ulteriori festività scolastiche secondo il principio dell'alternanza e gli eventuali ponti scolastici con il genitore il cui fine settimana risulta di competenza in base al calendario di frequentazioni.
16. Ricorrenze famigliari:
− Ricorrenze principali: i figli trascorreranno la Festa del Papà con il IG. la Festa della CP_1
Mamma con la IG.ra il giorno del compleanno della madre con la stessa ed il giorno del Parte_1 compleanno del padre con quest'ultimo. Fermi restando gli impegni scolastici dei minori.
− Compleanno dei figli: i genitori, per quanto possibile, si impegneranno a trascorrere insieme il giorno del compleanno dei figli, organizzando in modo condiviso le celebrazioni. In caso di impossibilità, i genitori alterneranno la gestione del compleanno anno per anno, garantendo che l'altro genitore possa partecipare a un momento di festeggiamento con i figli in un giorno vicino.
Fermi restando gli impegni scolastici dei minori.
− Benessere dei minori: ogni eventuale variazione rispetto quanto sopra dovrà essere concordata tra le parti, tenendo prioritariamente conto dell'interesse e delle esigenze dei figli.
17. Per quanto concerne gli accordi di cui alle clausole precedenti (da 9 a 16) si specifica che gli orari in cui il padre andrà a prendere i figli e in cui li riaccompagnerà dalla madre saranno quelli indicati al punto 8 e quindi, rispettivamente, ore 9.00 circa e ore 20.00 circa restando inteso che le sere in cui il medesimo riaccompagnerà dalla sig.ra i figli, questi avranno già cenato con lui. Parte_1
18. Modiche al calendario: Gli accordi di cui alle clausole precedenti (da 9 a 16) potranno, comunque, essere modificati di comune accordo dai genitori, in funzione delle reciproche esigenze e di quelle dei figli. I genitori si impegnano a rispettare sempre le esigenze di questi ultimi, incluse quelle scolastiche e ludico-sportive, per garantire un rapporto equilibrato con entrambi.
pagina 4 di 15 (Flessibilità e collaborazione)
19. Le parti convengono che il calendario sopra stabilito sarà attuato compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici dei minori e che, con cadenza annuale, valuteranno di rivedere il calendario delle permanenze dei figli con padre, con l'obiettivo di incrementare tali momenti di frequentazione, ove possibile e nell'interesse della prole.
Tuttavia, resta fermo che il calendario rappresenta la regolamentazione di riferimento che dovrà essere da loro generalmente attuata.
20. Le parti si impegnano a collaborare per garantire il diritto di entrambi loro genitori di mantenere rapporti significativi con i figli e il principio della bigenitorialità.
21. Le parti, sin da ora, convengono che qualora il padre non riuscisse a tenere con sé i figli nei giorni di propria competenza, né darà avviso alla IG.ra almeno nr. 2 giorni prima;
laddove la Parte_1 stessa non potesse occuparsene, il costo per l'accudimento dei minori sarà da considerarsi interamente a carico del IG. CP_1
(L'obbligo di mantenere a carico del padre)
22. Le parti convengono che il IG. provvederà al mantenimento dei figli, oltre che in modo CP_1 diretto per i periodi in cui staranno con lui, anche con il versamento alla sig.ra , con Parte_1 decorrenza dal mese di febbraio 2025, di un importo mensile perequativo pari a complessivi euro
400,00 [per totali nr. 12 mensilità annue] quale contributo al mantenimento ordinario dei figli [euro
200,00 per ciascuno] sino al raggiungimento da parte di questi ultimi dell'indipendenza economica.
Sono rientranti nel mantenimento ordinario le spese specificatamente elencate nelle Linee Guida adottate presso il Tribunale di Sondrio 12.07.2024 e che s'intendono qui integralmente ritrascritte (in seguito, per brevità, anche solo il “Protocollo”).
23. La suddetta somma verrà versata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, con prima rivalutazione fissata per il febbraio 2026.
(Il regolamento sulle «spese straordinarie» per i figli)
24. Sempre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, tutte le spese straordinarie o cd. extra assegno relative ai figli medesimi saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%
(cinquanta/00) ciascuno, o comunque, affrontate/rimborsate, secondo le modalità e la disciplina indicata nelle Linee Guida adottate presso il Tribunale di Sondrio 12.07.2024 e che s'intendono qui integralmente ritrascritte (in seguito, per brevità, anche solo il “Protocollo”).
25. È comunque, chiaro ed insindacabile per entrambe le parti che non saranno ritenute valide ed efficaci, da un lato, le spese straordinarie che non siano state preventivamente concordate con l'altro genitore a norma del Protocollo e, dall'altro, obbiezioni/contestazioni sull'ammontare di dette spese, allorché siano state effettuate sempre e comunque nel maggior interesse morale e materiale dei figli.
(L'Assegno Unico Universale AUU e le eventuali detrazioni fiscali) 26. L'AUU, per i figli e , verrà percepito direttamente dalla IG.ra nella Per_1 Per_2 Parte_1 misura del 100%. All'uopo il sig. si impegna per quanto di sua competenza a continuare a CP_1 collaborare fattivamente al perseguimento di tal fine.
pagina 5 di 15 27. Le detrazioni d'imposta e ogni altro beneficio fiscale di legge, anche di nuova introduzione, rimarranno, invece, a favore di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno con riferimento alle spese sostenute per i minori.
(L'assegnazione della “casa coniugale”)
28. La casa coniugale sita in NO LA (SO) Viale Emilio Giani nr. 150/b, è e continuerà ad essere assegnata alla IG.ra con tutto quanto l'arreda e correda, vivendoci con i figli Parte_1 minori (per l'effetto delle statuizioni di cui ai punti successivi).
29. Le spese ordinarie e straordinarie attinenti all'immobile si intendono a carico della IG.ra nella misura del 100%. Parte_1
30. Analogamente saranno a carico della IG.ra nella misura del 100% le spese assicurative Parte_1 inerenti all'immobile e l'IMU, quest'ultima ove fosse effettivamente dovuta al di NO CP_2
LA (SO).
(Statuizioni in ordine alle reciproche cessioni di quote immobiliari a regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dal matrimonio)
31. A regolamentazione dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali, derivanti dal matrimonio, nell'ambito del procedimento di separazione coniugale con scioglimento della comunione dei beni, i due coniugi sono addivenuti alla determinazione di trasferire la proprietà della quota del sig. CP_1
relativa agli immobili siti nel comune di NO LA (SO), Viale Emilio Giani nr. 150/b alla
[...] signora . Parte_1
32. Per l'effetto di quanto sopra: il IG. (Codice fiscale ) CP_1 CodiceFiscale_5 promette e si obbliga a trasferire, a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità, alla IG.ra Parte_1
(Codice fiscale ) che accetta, le sue quote pari al 50% di proprietà pro-
[...] CodiceFiscale_6 indiviso degli immobili siti nel comune di NO LA (SO), Viale Emilio Giani nr. 150/b e precisamente:
- nr.1 appartamento ad uso abitazione al piano terreno e seminterrato composto da nr. 4 locali, censito al Catasto fabbricati del Comune predetto come segue: Foglio 43, Particella 294 sub. 3, Piano S1-T,
Categ. A/2, cl. 2, vani 4, Superficie Catastale Totale 81 mq (escluse aree scoperte 71 mq) e Rendita
Euro 289,22;
- nr. 1 box autorimessa al piano seminterrato, censito al Catasto fabbricati del Comune predetto come segue: Foglio 43, Particella 294 sub. 6, Piano S1, Categ. C/6, cl. 6, 20 mq., Superficie Catastale Totale
23 mq e Rendita Euro 49,58. 33. Il tutto meglio descritto nell'Atto di provenienza: compravendita immobiliare Rogito Notaio in data 09.09.2019, Rep n. 66464/20518 (Pr. N. 22225), Persona_3 registrato a Sondrio in data 11.09.2019 al n. 7605 Serie 1T, trascritto a Sondrio in data 11.09.2019 ai nn. 10248/8265. 34. Trattandosi di attribuzioni patrimoniali effettuate a regolamentazione dei rapporti nell'ambito della separazione e della cessazione del vincolo matrimoniale, le parti richiamano quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 nonché dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/e, datata 21.02.2014, ai fini dell'esecuzione di tutti i tributi diretti e indiretti ex art. 19 della L. 74/1987. Del che, l'atto di trasferimento, a seguito della formalizzazione del presente pagina 6 di 15 accordo separatizio, godrà della totale esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 L. 74/1987.
35. La stipula del contratto definitivo di trasferimento di cui sopra delle quote immobiliari davanti al
Notaio scelto dalla IG.ra dovrà avvenire entro 30 giorni dall'emissione della Parte_1 sentenza/omologa di separazione. Le parti si impegnano a rendere in tale atto tutte le ulteriori dichiarazioni e, in ogni caso, a collaborare concretamente ai fini della sua stipula. 36. Le spese notarili e successive inerenti e conseguenti all'atto di cui sopra di cessione delle quote saranno a carico della IG.ra stessa. L'accollo del contratto di mutuo 37. La IG.ra Parte_1 Parte_1 dichiara di accollarsi, a decorrere dalla stipula dell'atto di trasferimento, da parte del sig. CP_1
, in suo favore delle quote pari al 50% di proprietà pro-indiviso degli immobili siti nel comune di
[...]
NO LA (SO), Viale Emilio Giani nr. 150/b (Foglio 43, Particella 294 sub. 3 e sub. 6), il debito del IG. a titolo di residuo importo del mutuo gravante sui citati immobili nei confronti CP_1 dell'Istituto di credito (ora ) o di ogni Controparte_3 Controparte_4 altro eventuale istituto di credito che si dovesse surrogare ad essa o a cui il credito dovesse essere ceduto e, dunque, a corrispondere alla Banca mutuataria l'intera rata del citato mutuo fino alla sua integrale estinzione. 38. La IG.ra rinuncia, in conseguenza del trasferimento immobiliare Parte_1 in suo favore di cui sopra, senza alcuna riserva, a richiedere al IG. la restituzione/rimborso, CP_1 anche pro quota, delle rate di mutuo già pagate dalla medesima nonché dell'importo residuo del mutuo fino alla sua estinzione, rinunciando a qualsivoglia azione di rivalsa nei confronti del IG. CP_1 altresì la IG.ra si impegna a manlevare - come in effetti manleva – il IG. da ogni Parte_1 CP_1 pretesa che l'istituto di credito dovesse mai avanzare nei confronti dello stesso con riferimento al contratto di mutuo stipulato in data 09.09.2019- con atto rep. n. 66465/519 (Pr.n. 22226) – registrato a Sondrio in data 11.09.2019 al n. 7606 serie 1T - Notaio Dott. con l'istituto di credito Persona_3
(ora ) e/o da qualsivoglia altro Istituto Controparte_3 Controparte_4 bancario in ipotesi di surroga del contratto di mutuo o cessione del credito, impegnandosi espressamente a rimborsare ogni somma che il IG. fosse mai chiamato a versare all'Istituto CP_1 di credito mutuatario a far data dalla stipula del suddetto atto notarile. (La mediazione familiare e il supporto psicologico)
39. La IG.ra ed il IG. nell'interesse dei minori, si impegnano a proseguire il Parte_1 CP_1 percorso di mediazione familiare (già avviato) presso il consultorio familiare dell'Ospedale di
Chiavenna (SO) avanti la Dott.ssa fino a quando questa non avrà considerato risolti i Parte_2 problemi di comunicazione tra loro sussistenti.
40. Il IG. riconosce, sin da ora, in capo alla IG.ra la facoltà di CP_1 Parte_1 incaricare uno psicologo che possa offrire un adeguato sostegno psicologico ad entrambi i minori, qualora la stessa ravvisasse un peggioramento della di loro condizione psicologica. Il costo delle sedute dovrà essere ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. (Richieste di contribuzione reciproca e transazione tombale)
pagina 7 di 15 41. Le parti, allo stato attuale, ribadiscono di non formulare alcuna domanda o di avanzare pretese sotto il profilo del loro reciproco mantenimento.
42. Le parti, infine, si danno reciprocamente atto di aver chiarito le proprie posizioni e raggiunto un'equa ed esaustiva composizione delle rispettive ragioni.
43. Pertanto, nel riconoscere che non residuano obblighi o altre reciproche rivendicazioni derivanti dall'intercorso rapporto di coniugio, oltre tutte quelle di cui sopra, dichiarano che all'esatto adempimento di tutti gli impegni e obbligazioni di cui al presente accordo/note congiunte nulla più avranno a pretendere tra loro in riferimento al suddetto titolo. (Rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio)
44. Le parti esprimono reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli. A tal proposito resta fermo che l'espatrio potrà avvenire, solo previo espresso e specifico consenso dell'altro genitore e, comunque, solo ed esclusivamente per gite e/o vacanze e non anche per il trasferimento più o meno duraturo dei minori all'estero. (Rapporti scuola famiglia) 45. In considerazione della circolare MIUR 5336/15 che prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori di comune accordo e, a tal fine, prevede la stretta collaborazione dei medesimi nei rapporti scuola-famiglia, i ricorrenti nel rispetto dei loro diritti e doveri in ambito scolastico, si danno sin d'ora reciproco assenso a firmare singolarmente e/o disgiuntamente, a titolo esemplificativo, le comunicazioni di ruotine quali i voti delle lezioni e delle verifiche nonché le autorizzazioni alla partecipazione ad attività ordinarie nell'ambito didattico e uscite sul territorio.
Dovranno invece essere sottoscritti da ambo i genitori i principali documenti tra cui, a titolo esemplificativo, le comunicazioni didattiche e disciplinari di natura non “ordinaria”, le autorizzazioni alla partecipazione alle gite scolastiche, alla partecipazione ad attività scolastiche non ordinarie e/o a pagamento, le pagelle anche infra-annuali e le votazioni di verifiche e prove di ingresso o fine anno.
Entrambi i genitori potranno disporre di password di accesso al portale della scuola ed al registro elettronico dei figli. I genitori delegheranno congiuntamente l'eventuale ritiro dei figli da scuola, ove loro impossibilitati. Sin da ora concordano nel delegare la nonna materna. I genitori avranno facoltà di partecipare anche disgiuntamente ai colloqui faccia a faccia con gli insegnanti con l'impegno, in tal caso, di riferire all'altro genitore. (L'utilizzo dei “social media”)
46. Per pubblicare eventuali foto dei bambini sui più comuni social media e, comunque, su qualsiasi piattaforma social, i genitori dovranno di volta in volta consultarsi ed ottenere eventuale consenso da parte dell'altro.
47. L'utilizzo di dispositivi elettronici connessi a internet, l'accesso a siti e piattaforma social da parte dei figli sarà invece concordato da entrambi i genitori di comune accordo. I genitori concordano sin d'ora l'accesso da parte dei figli alle piattaforme scolastiche e la navigazione in rete ai fini scolastici. 48. Le parti si impegnano a comunicarsi l'un l'altro il cambio della loro residenza/domicilio mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno trenta giorni. Resta inteso che i genitori si consulteranno in merito all'eventuale trasferimento anagrafico e/o di fatto a distanza tale da pregiudicare la sopra concordata/prevista frequentazione genitoriale.
pagina 8 di 15 * * * Voglia, inoltre, il Tribunale di Sondrio, decorsi i termini di legge dalla data di pronuncia della separazione coniugale: - rimettere la causa sul ruolo e, preso atto della volontà delle Parti di non volersi riconciliare, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e Parte_1
, con rito concordatario in AM (SO) Fraz.ne S. Pietro il 26.05.2012, iscritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di AM (SO) Anno 2011, Parte II, Serie A – numero
7, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
AM (SO), prendendo atto degli accordi sopra riportati e, quindi, pronunciando in conformità agli stessi le condizioni di divorzio eguali alle condizioni di separazione di cui sopra che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.”
MOTIVI della DECISIONE
- Con ricorso ex art 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 30/8/2024 - premesso di aver Parte_1 contratto con matrimonio concordatario in AM (So), frazione S. Pietro, in data CP_1
26.05.2012 - atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AM (So), Anno
2012, Parte II, Serie A, numero 7 – e che dall'unione coniugale sono nati , in Merate Persona_4 il 3/07/2014 e in Merate il 7.12.2021, allegava: che il marito, nell'ottobre 2023, aveva Persona_2 lasciato la casa coniugale per trasferirsi in un appartamento in Piuro (SO) Fraz.ne Borgonuovo, che egli ha in comproprietà con i fratelli;
che sin dal suo trasferimento il sig. ha convissuto con il sig. CP_1
con in quale – la sig.ra ha poi appreso - aveva già intrecciato una relazione CP_5 Parte_1 sentimentale;
che Il sig. è stato dipendente, sino al corrente mese di agosto, della “Trafilerie CP_1
Alluminio Alexia S.p.a.” per oltre 17 anni. Allo stipendio di circa 1.700,00/1.800,00 € mensili, si aggiungevano circa € 200,00 di buoni pasto, per un'entrata media mensile che spesso superava i 2.000,00 €; che la sig.ra per accordo con il marito, è stata casalinga e si è occupata Parte_1 dell'accudimento dei figli sin dalla loro nascita;
che la signora ha dovuto reperire un Parte_1 impiego che le consentisse un immediato afflusso di liquidità. A decorrere dal dicembre 2023 la ricorrente ha iniziato un lavoro stagionale come donna delle pulizie a chiamata in Svizzera con scadenza alla fine del mese di marzo 2024; che il resistente aveva contribuito al mantenimento della prole dapprima in modo esiguo e sporadico e solo dal febbraio 2024 aveva iniziato a versare alla sig.ra
€ 400,00 mensili;
che il resistente era stato privo di buonsenso, di delicatezza e di tatto nel Parte_1 manifestare ai figli non solo la presenza di un nuovo affetto nella propria vita ma anche il proprio orientamento sessuale e, ciò, sia tra le mura di casa che in pubblico;
che i minori avevano risentito dei comportamenti inopportuni tenuti dal marito e dal nuovo compagno;
che il resistente aveva improvvisamente rassegnato le proprie dimissioni dal lavoro a tempo indeterminato che aveva da oltre
17 anni e ciò senza avere già individuato un'altra prospettiva di occupazione e per trasferirsi in Toscana con il compagno;
che il resistente aveva iniziato a trasferire su una carta prepagata prima inesistente, somme considerevoli, del tutto sproporzionate rispetto al reddito e rispetto alle necessità della famiglia
(in primis dei figli), oltre ad aver riscosso la polizza vita e incassato gli arretrati sull'assegno unico taciuti alla moglie. Per queste ragioni rassegnava le seguenti conclusioni: “ A) in via preliminare e pagina 9 di 15 cautelare urgente ex art. 473 bis.15 C.p.c., anche inaudita altera parte - dato atto che il sig. CP_1
, dal momento in cui ha lasciato la casa familiare per intrecciare nuovo rapporto sentimentale
[...] extraconiugale non si è dimostrato genitore tutelante della prole, né dal punto di vista morale né dal punto di vista materiale e che, peraltro, egli sta per trasferirsi a vivere in un'altra regione, affidare i figli minori e in via esclusiva alla sig.ra , di modo che ella possa Per_1 Per_2 Parte_1 anche assumere in autonomia ogni decisione a loro afferente, con previsione di frequentazioni con il padre in ambito protetto o, comunque, entro il territorio della Valchiavenna e con esclusione della presenza del sig. , ciò nelle more della verifica e valutazione della capacità genitoriale del CP_5 sig. che l'Ill.mo Giudice Vorrà delegare ai Servizi di Piano di Chiavenna;
- disporre in CP_1 tutela dei diritti economici della sig.ra , sia in proprio che in favore dei figli minori Parte_1
e , il sequestro conservativo delle somme a credito del sig. a Persona_4 Per_2 CP_1 titolo di ultimo stipendio e/o di spettanze di fine rapporto presso la ditta “Trafilerie Alluminio Alexia
S.p.a” – con sede legale in Bergamo (BG), Via Fantoni 16 e con sede operativa in Gordona (SO), via al Piano, 32 – P.IVA. - C.F. , Pec: - disporre P.IVA_1 P.IVA_2 Email_2 in tutela dei diritti economici della sig.ra in proprio e in favore dei figli minori Parte_1
e , il sequestro conservativo di tutte le somme che il sig. ha in Persona_4 Per_2 CP_1 attivo e/o a proprio credito a qualsiasi titolo nei confronti della con sede Controparte_6 in Milano, Piazza Tre Torri n. 1 – C. Fisc. n. - P. IVA - PEC P.IVA_3 P.IVA_4
; - disporre in tutela dei diritti economici della sig.ra in Email_3 Parte_1 proprio e in favore dei figli minori e , il sequestro conservativo di tutte le Persona_4 Per_2 somme che il sig. ha in attivo e/o a proprio credito a qualsiasi titolo nei confronti della CP_1
Crédit Agricole Italia S.p.A, con sede legale in Parma - 43121 - via Università, 1 - C.Fisc.
P.Iva – PEC B) In via P.IVA_5 P.IVA_6 Email_4 temporanea e urgente ai sensi dell'art. 473-bis.22 C.p.c.: - Affidare i figli minori, e in Per_1 Per_2 via esclusiva alla madre, sig.ra con collocazione presso di lei;
- disporre Parte_1
l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare in NO LA, Via Emilio Giani Parte_1
n. 150/b, distinta al Catasto fabbricati del medesimo Comune al Fg. 43, mappale 294, sub 3 – piano
S1-T - categoria A/2 – Classe 2 – consistenza vani 4 - superficie catastale totale mtq 81 - tot. escluse aree scoperte mtq 71, R.C. € 289,22 e Fg. 43, mappale 294, sub 6 - piano S1 - categoria C/6 – Classe 6
- consistenza mtq 20 - superficie catastale totale mtq 23 - R.C. € 49.58; - delegare agli Uffici di Piano della Comunità Montana della Valchiavenna, sede di Chiavenna e/o a C.T.U. la verifica della sussistenza della capacità e competenza genitoriale in capo al sig. con particolare CP_1 riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva, empatica, affettiva ed organizzativa, capacità di salvaguardare la figura dell'altro genitore a di assumersi attivamente le responsabilità indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità; - nelle more dell'indagine di cui al punto che precede, salva diversa indicazione degli Uffici di Piano, disporre le frequentazioni tra padre e figli in ambito protetto o, comunque, sul territorio della Valchiavenna e con esclusione della partecipazione a dette del sig. ; - disporre a carico del sig. l'obbligo di CP_5 CP_1
pagina 10 di 15 provvedere al mantenimento dei figli nella misura di € 800,00 mensili (€ 400,00 a figlio) mediante versamento sul conto corrente intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, somma da adeguare automaticamente di anno in anno in ragione della rivalutazione Istat;
- disporre a carico del sig. la contribuzione alle spese straordinarie afferenti ai figli nella CP_1 misura del 70%, in ragione di quanto più specificatamente previsto relativo Proocollo adottato dalla
Corte d'Appello di Milano con espressa deroga al consenso preventivo del padre alle spese straordinarie;
- disporre che l'assegno unico (o equipollente) spettante al nucleo famigliare venga percepito al 100% dalla sig.ra . C) In via principale definitiva nel merito: - pronunci Parte_1 la separazione personale, anche con sentenza parziale dei redditi coniugi per fatto addebitabile al marito, sig. , per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
- affidare i figli CP_1 minori, e in via esclusiva alla madre, sig.ra con collocazione presso Per_1 Per_2 Parte_1 di lei;
- disporre l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare in NO LA, Parte_1
Via Emilio Giani n. 150/b, distinta al Catasto fabbricati del medesimo Comune al Fg. 43, mappale
294, sub 3 - piano S1-T - categoria A/2 – Classe 2 – consistenza vani 4 - superficie catastale totale mtq
81 - tot. escluse aree scoperte mtq 71, R.C. € 289,22 e Fg. 43, mappale 294, sub 6 - piano S1 - categoria C/6 - Classe 6 - consistenza mtq 20 - superficie catastale totale mtq 23 - R.C. € 49.58; - disporre le frequentazioni tra padre e figli in ambito protetto o, comunque, sul territorio della
Valchiavenna e con esclusione della partecipazione a dette del sig. ; - disporre a carico CP_5 del sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli nella misura di € 800,00 CP_1 mensili (€ 400,00 a figlio) mediante versamento sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da adeguare automaticamente di anno in anno
[...] in ragione della rivalutazione Istat;
- disporre a carico del sig. la contribuzione alle CP_1 spese straordinarie afferenti ai figli nella misura del 70%, in ragione di quanto più specificatamente previsto dal relativo Protocollo adottato dalla Corte d'Appello di Milano con espressa deroga al consenso preventivo del padre alle spese straordinarie;
- disporre che l'assegno unico (o equipollente) spettante al nucleo famigliare venga percepito al 100% dalla sig.ra ; - disporre che il Parte_1 sig. , contribuisca al mantenimento della moglie, IG.ra , versando CP_1 Parte_1 mensilmente alla medesima la somma pari ad € 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat. D) Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice Relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili di detto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, il tutto con riserva di differentemente concludere in ragione dell'esito dell'indagine che verrà disposta e delegata ai Servizi Sociali e/o eventuale C.T.U. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali”.
- Il giudice delegato, rigettava l'istanza di adozione di provvedimenti indifferibili “- Considerato che il futuro ed eventuale trasferimento del resistente in Toscana non possa essere considerato di per sé pagina 11 di 15 elemento di pregiudizio per la prole, neppure da un punto di vista economico;
- Ritenuto che la competenza genitoriale della parti debba essere indagata nel corso del giudizio nel contraddittorio delle parti, senza che allo stato risulti allegata alcuna condotta di irreparabile pregiudizio per i minori
– attualmente già seguiti da una psicologa privata nell'intento di ottenere un supporto nella gestione del rapporto con i genitori, compresa l'introduzione della figura dell'attuale compagno del padre - peraltro già avvenuta in questo anno di separazione di fatto -; - Considerato altresì che le ulteriori circostanze allegate dalla ricorrente, ossia: che il resistente abbia probabilmente lasciato il proprio posto di lavoro;
abbia riscosso € 5.000,00 dalla Polizza vita n. 021856409 in Controparte_6
abbia incassato gli arretrati dell'assegno unico e abbia effettuato giroconti dalla suo conto ad
[...] una carta prepagata le somme € 4.010,00 a novembre;
€ 4.090,00 a dicembre;
€ 2.730,00 a gennaio
2024, non si ritengono elementi di per sé idonei a ritenere la sussistenza di un pregiudizio economico imminente e irreparabile. Si rileva peraltro che la stessa ricorrente ha evidenziato come il resistente stia in qualche misura contribuendo al mantenimento dei minori ove risulta che: nell'ottobre 2023 abbia lasciato la casa coniugale versando sul conto corrente cointestato con la moglie le somme di: €
200,00 a novembre, € 200,00 a dicembre ed € 100,00 a gennaio 2024, e a decorrere dal febbraio 2024 ha iniziato a versare € 400,00 mensili. Il resistente risulta inoltre comproprietario della casa coniugale in NO LA (SO) su cui grava mutuo ipotecario con un saldo attuale di circa € 90.000,00 e con rateo mensile di circa € 560,00 e di un appartamento in Piuro (SO) Fraz.ne Borgonuovo, che egli ha in comproprietà con i fratelli. - Rilevato, quindi, come non sia stato allegato un pregiudizio imminente e irreparabile o circostanze che fanno ritenere che la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti – sia con riferimento ai figli che alla madre” e fissava udienza per la comparizione delle parti;
salvo successivamente disporre un'udienza anticipata di comparizione parti per discussione dell'istanza cautelare su reiterata richiesta della ricorrente.
- Seguiva la costituzione del resistente quanto all'istanza così formulata che contestava quanto ex adverso dedotto, evidenziando: come il resistente non aveva intenzione di trasferire altrove la propria residenza;
che si era licenziato in vista di una prossima assunzione presso la nuova attività di bar ristorazione in procinto di essere avviata dal nuovo compagno;
che sempre aveva contribuito al mantenimento dei figli evidenziando anche la loro serenità anche con riferimento alla nuova relazione sentimentale del padre.
- All'udienza di comparizione parti, dopo discussione parte ricorrente rinunciava alla propria domanda cautelare alla luce dell'accordo così raggiunto: “Parte convenuta manifesta il proprio assenso affinché il figlio inizi un percorso di supporto piscologico presso la professionista già individuata dalla madre dott.ssa Le parti concordano circa il mantenimento del calendario di visite attualmente in Per_5 essere (fine settimana alternati); Le parti concordano che fino alla prossima udienza, approfondite le capacità economiche delle parti, il padre continuerà a versare per il mantenimento dei minori l'assegno mensile di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, le parti si accordano altresì affinché la ricorrente percepisca l'assegno unico al 100% e il convenuto pagherà il 50% della rata del pagina 12 di 15 mutuo;
Le parti si riservano di valutare l'avvio di un procedimento di mediazione sino alla prossima udienza;
Alla luce dell'accordo raggiunto parte attrice rinuncia all'istanza di sequestro a spese compensate e parte convenuta aderisce…”.
- Seguiva poi la costituzione del resistente che rassegnava le seguenti conclusioni: “(in via provvisoria e urgente ex art. 473 bis. 22 c.p.c.) 1) autorizzare la IG.ra e a vivere Parte_1 CP_1 separatamente;
2) assegnare la casa coniugale di NO LA (SO), Viale Emilio Giani Km 0,15 alla IG.ra perché ci viva con i figli minori e;
3) disporre che i figli Parte_1 Per_1 Per_2 restino affidati in via condivisa a entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337-bis e ter c.c. con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
4) disporre che il padre tenga con sé i figli conformemente agli accordi assunti all'udienza del 23-10-2024 e, quindi, a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della mamma [oltre a 2 pomeriggi nella settimana successiva al week end di competenza della madre]; 5) disporre che il padre corrisponda alla madre, con decorrenza dalla data della domanda ex art. 473 bis. 22 c.p.c., per il mantenimento di e , l'importo annuo di euro Per_1 Per_2
3'600,00 da corrispondersi in 12 rate mensili di euro 300,00 cad. da versarsi entro il 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT;
6) disporre che il padre si faccia carico del 50% delle spese straordinarie o extra assegno avendo cura di applicare il Protocollo in essere presso il
Tribunale di Sondrio;
7) disporre che il IG. non corrisponda alcun mantenimento per la CP_1 moglie essendo economicamente autosufficiente;
(nel merito con sentenza non definitiva di separazione ex art. 473bis.22 c.p.c.) 8) dichiarare la separazione personale fra e Parte_1 CP_1 del matrimonio concordatario contratto a AM (SO) il 30-05-2012; 9) confermare che
[...]
e sono autorizzati a vivere separatamente;
(nel merito e in via definitiva) 10) Parte_1 CP_1 pronunciare la separazione dei coniugi ex art. 151, II comma c.c. con dichiarazione di addebito della responsabilità della frattura coniugale alla moglie attesi gli intollerabili comportamenti dalla medesima posti in essere in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. 11) assumere gli altri provvedimenti in maniera conferme a quelli richiesti in via provvisoria e urgente ex art. 473 bis. 22, che devono intendersi qui integralmente ritrascritti Con il favore delle spese e di compensi”.
- All'udienza di comparizione dopo discussione le parti chiedevano un rinvio al fine di valutare il possibile raggiungimento di un accordo complessivo sulle condizioni di separazione e all'udienza del
5/2/2025 le parti chiedevano di poter precisare congiuntamente le conclusioni con rinuncia ai termini per memorie e prestando acquiescenza all'emananda sentenza, chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio e il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sussistono infatti tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia:
pagina 13 di 15 - rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio rilasciato dal
Comune di AM;
- le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Del resto, dalle stesse allegazioni e dichiarazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente, che da tempo ha già lasciato l'abitazione coniugale.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
Quanto alle condizioni di separazione, congiuntamente formulate in sede di precisazione delle conclusioni sopra trascritte e qui richiamate, ritenute eque e rispondenti all'interesse delle parti, e in particolare al preminente interesse dei figli , in Merate il 3/07/2014 e Persona_4 Persona_2 in Merate il 7.12.2021, di talché possono essere recepite.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di ed il cui matrimonio CP_1 Parte_1
pagina 14 di 15 concordatario è stato contratto in AM (SO) - frazione di S. Pietro - il 26-05-2012 [come da atto di matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AM
(SO), Anno 2012, Parte II, Serie A, numero 7];
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti inerenti alla prole e provvede in conformità alle ulteriori condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza;
4) spese di lite al definitivo;
5) provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore;
6) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 5/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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