TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1602/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. CO IA Presidente dott.ssa UL Costantino Giudice dott.ssa UL IU Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1602/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
C.F. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Ortenzi , giusta procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 9 aprile 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio il 23 giugno 2001 in Parte_2
1 TA FA (USA) e precisando che dall'unione sono nati i figli Persona_1
(il 15 aprile 2005) maggiorenne ma non economicamente indipendente e Per_2
(il 18 settembre 2009) minorenne - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla
[...] sottoscrizione dell'accordo raggiunto mediante procedimento di negoziazione assistita in data 11 agosto 2023 e autorizzato dal Pubblico Ministero in data 21 agosto 2023 - hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 12 dicembre 2025.
2. L'accordo prevede quanto segue:
“a. i figli della coppia saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e verranno collocati presso la madre;
b. i figli potranno stare con il padre due pomeriggi a settimana ed un fine settimana
a settimane alterne compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, nonché quelli lavorativi del padre;
c. durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre 15 giorni consecutivi di vacanze. Il Sig. cascino si impegna a comunicare le date delle vacanze entro il mese di maggio di ciascun anno;
d. durante le festività natalizie i figli trascorreranno con i genitori ad anni alterni il giorno del 24 dicembre e del 25 dicembre, del 31 dicembre e del 1° gennaio;
durante le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
e. il Sig. verserà alla sig.ra la somma complessiva euro 450,00 Pt_1 Pt_2
(quattrocentocinquanta/oo) a figlio a titolo di mantenimento ordinario per i figli, tenuto conto delle esigenze attuali dei ragazzi e . Per_1 Per_2
f. Nell'assegno di mantenimento non sono incluse per congiunta volontà delle parti:
g. – le spese per l'abbigliamento, le quali saranno trattate come una spesa straordinaria da concordare tra le parti, con una percentuale di suddivisione del
60% a carico del Sig.ra ; Pt_1
h. La casa coniugale viene assegnata in qualità di collocataria della prole alla sig.ra Pt_2
i. In caso di vendita di tale immobile il compenso economico sarà diviso al 50 % fra
i coniugi al netto della eventuale somma dovuta per l'estinzione del mutuo;
2 j. I coniugi, economicamente autosufficienti, nulla dovranno a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile l'uno all'altra;
k. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Marino perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge” (cfr. note scritte in sostituzione dell 'udienza depositate il 10 dicembre 2025).
3. Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento U E n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dei coniugi.
Le parti sono entrambe residenti in territorio italiano (v. certificati di residenza allegati al ricorso introduttivo) e pertanto sussiste la competenza giurisdizionale dell'intestato Tribunale.
3.1. Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, sussiste la giurisdizione italiana in applicazione dell'art. 7 del citato Regolamento
Ue n. 1111/2019 a mente del quale “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”. Sussiste altresì la giurisdizione italiana quanto alla regolamentazione delle condizioni di mantenimento del minore, ai sensi dell'art. 3, lett. d) del
Regolamento CE n. 4 del 2009, a mente del quale “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”.
Come risulta dalla documentazione allegata al ricorso (certificato di residenza allegato al ricorso), il figlio minore delle parti risiede in Italia;
sussiste pertanto la competenza giurisdizionale del tribunale adito anche in relazione a tali condizioni di divorzio.
4. Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione e alla domanda di divorzio, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 9 aprile 2025, è applicabile il regolamento (UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al
3 divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal
21 giugno 2012, il cui art. 5 par. 1 stabilisce che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo ; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti risultavano residenti in Italia e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dalle parti, deve essere applicata la legge italiana.
4.1. In ragione della residenza abituale del minore in Italia, la legge applicabile all e condizioni di affidamento e mantenimento dei figli delle parti è quella italiana, in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101 con riferimento alle questioni relative all'affidamento della prole minorenne e in virtù dell'art. 15 del Reg. CE n. 4/ 2009 per ciò che concerne il mantenimento dei figli.
5. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni sono congrue , conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
pertanto, possono essere poste a fondamento della decisione .
6. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio il 23 giugno 2001 in TA FA
[...]
(USA), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Marino (RM), atto n° 437, parte II, serie C, volume 7 – anno 2001.
4 O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Marino (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL IU CO IA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. CO IA Presidente dott.ssa UL Costantino Giudice dott.ssa UL IU Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1602/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
C.F. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Ortenzi , giusta procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 9 aprile 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio il 23 giugno 2001 in Parte_2
1 TA FA (USA) e precisando che dall'unione sono nati i figli Persona_1
(il 15 aprile 2005) maggiorenne ma non economicamente indipendente e Per_2
(il 18 settembre 2009) minorenne - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla
[...] sottoscrizione dell'accordo raggiunto mediante procedimento di negoziazione assistita in data 11 agosto 2023 e autorizzato dal Pubblico Ministero in data 21 agosto 2023 - hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 12 dicembre 2025.
2. L'accordo prevede quanto segue:
“a. i figli della coppia saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e verranno collocati presso la madre;
b. i figli potranno stare con il padre due pomeriggi a settimana ed un fine settimana
a settimane alterne compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, nonché quelli lavorativi del padre;
c. durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre 15 giorni consecutivi di vacanze. Il Sig. cascino si impegna a comunicare le date delle vacanze entro il mese di maggio di ciascun anno;
d. durante le festività natalizie i figli trascorreranno con i genitori ad anni alterni il giorno del 24 dicembre e del 25 dicembre, del 31 dicembre e del 1° gennaio;
durante le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
e. il Sig. verserà alla sig.ra la somma complessiva euro 450,00 Pt_1 Pt_2
(quattrocentocinquanta/oo) a figlio a titolo di mantenimento ordinario per i figli, tenuto conto delle esigenze attuali dei ragazzi e . Per_1 Per_2
f. Nell'assegno di mantenimento non sono incluse per congiunta volontà delle parti:
g. – le spese per l'abbigliamento, le quali saranno trattate come una spesa straordinaria da concordare tra le parti, con una percentuale di suddivisione del
60% a carico del Sig.ra ; Pt_1
h. La casa coniugale viene assegnata in qualità di collocataria della prole alla sig.ra Pt_2
i. In caso di vendita di tale immobile il compenso economico sarà diviso al 50 % fra
i coniugi al netto della eventuale somma dovuta per l'estinzione del mutuo;
2 j. I coniugi, economicamente autosufficienti, nulla dovranno a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile l'uno all'altra;
k. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Marino perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge” (cfr. note scritte in sostituzione dell 'udienza depositate il 10 dicembre 2025).
3. Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento U E n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dei coniugi.
Le parti sono entrambe residenti in territorio italiano (v. certificati di residenza allegati al ricorso introduttivo) e pertanto sussiste la competenza giurisdizionale dell'intestato Tribunale.
3.1. Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, sussiste la giurisdizione italiana in applicazione dell'art. 7 del citato Regolamento
Ue n. 1111/2019 a mente del quale “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”. Sussiste altresì la giurisdizione italiana quanto alla regolamentazione delle condizioni di mantenimento del minore, ai sensi dell'art. 3, lett. d) del
Regolamento CE n. 4 del 2009, a mente del quale “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”.
Come risulta dalla documentazione allegata al ricorso (certificato di residenza allegato al ricorso), il figlio minore delle parti risiede in Italia;
sussiste pertanto la competenza giurisdizionale del tribunale adito anche in relazione a tali condizioni di divorzio.
4. Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione e alla domanda di divorzio, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 9 aprile 2025, è applicabile il regolamento (UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al
3 divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal
21 giugno 2012, il cui art. 5 par. 1 stabilisce che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo ; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti risultavano residenti in Italia e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dalle parti, deve essere applicata la legge italiana.
4.1. In ragione della residenza abituale del minore in Italia, la legge applicabile all e condizioni di affidamento e mantenimento dei figli delle parti è quella italiana, in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101 con riferimento alle questioni relative all'affidamento della prole minorenne e in virtù dell'art. 15 del Reg. CE n. 4/ 2009 per ciò che concerne il mantenimento dei figli.
5. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni sono congrue , conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
pertanto, possono essere poste a fondamento della decisione .
6. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio il 23 giugno 2001 in TA FA
[...]
(USA), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Marino (RM), atto n° 437, parte II, serie C, volume 7 – anno 2001.
4 O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Marino (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL IU CO IA
5