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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1194/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6107/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240026230551000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 549/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Calabria e ad Agenzia delle Entrate Riscossione in data 5 novembre
2025, inviato in pari data a questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.09420240026230551000, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava alla ricorrente il pagamento della somma complessiva pari ad € 529,64, per l'omesso pagamento della TASSA AUTOMOBILISTICA per l'anno 2021.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria che stante l'intervenuto eseguito discarico della cartella chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'Agente della Riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendo indenne dalla conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Con successive memorie parte ricorrente insisteva per la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'avvenuto discarico della cartella di pagamento ad opera dell'Ente impositore deve essere dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Attesa la domanda della parte ricorrente, che ha dedotto l'intervenuto annullamento del credito solo a seguito della proposizione del ricorso, in applicazione del principio ella soccombenza virtuale le spese gravano sulla resistente Regione Calabria e si liquidano nella somma di € 143,00 in favore del procuratore antistatario. Si dispone la compensazione nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto mero delegato per la riscossione ed estraneo alle vicende impositive.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, in ordine al ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n.09420240026230551000 dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Dichiara le spese di giudizio interamente compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione. Condanna la Regione
Calabria al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore distrattario della ricorrente, che liquida in € 143,00 oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio Calabria il 10 febbraio 2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6107/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240026230551000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 549/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Calabria e ad Agenzia delle Entrate Riscossione in data 5 novembre
2025, inviato in pari data a questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.09420240026230551000, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava alla ricorrente il pagamento della somma complessiva pari ad € 529,64, per l'omesso pagamento della TASSA AUTOMOBILISTICA per l'anno 2021.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria che stante l'intervenuto eseguito discarico della cartella chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'Agente della Riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendo indenne dalla conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Con successive memorie parte ricorrente insisteva per la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'avvenuto discarico della cartella di pagamento ad opera dell'Ente impositore deve essere dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Attesa la domanda della parte ricorrente, che ha dedotto l'intervenuto annullamento del credito solo a seguito della proposizione del ricorso, in applicazione del principio ella soccombenza virtuale le spese gravano sulla resistente Regione Calabria e si liquidano nella somma di € 143,00 in favore del procuratore antistatario. Si dispone la compensazione nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto mero delegato per la riscossione ed estraneo alle vicende impositive.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, in ordine al ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n.09420240026230551000 dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Dichiara le spese di giudizio interamente compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione. Condanna la Regione
Calabria al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore distrattario della ricorrente, che liquida in € 143,00 oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio Calabria il 10 febbraio 2026