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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
RG 7479/ 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il giudice dott.ssa Valentina Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7479 del 2024
Rilevato che all'udienza del 27.05.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto dell'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, e hanno chiesto che il giudice pronunci la cessazione della materia del contendere;
rilevato che parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
rilevato che, anche nel caso in cui fosse riconosciuta la soccombenza sostanziale di parte ricorrente, non potrebbe essere assunta alcuna pronuncia in ordine alle spese del giudizio non essendo applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002. Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n.
18583 e Cass. Civ. Sez. 6 - 2, 29/11/2018, n. 30876);
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
nulla sulle spese.
Cagliari, 29/05/2025.
Il giudice
Valentina Frongia
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il giudice dott.ssa Valentina Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7479 del 2024
Rilevato che all'udienza del 27.05.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto dell'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, e hanno chiesto che il giudice pronunci la cessazione della materia del contendere;
rilevato che parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
rilevato che, anche nel caso in cui fosse riconosciuta la soccombenza sostanziale di parte ricorrente, non potrebbe essere assunta alcuna pronuncia in ordine alle spese del giudizio non essendo applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002. Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n.
18583 e Cass. Civ. Sez. 6 - 2, 29/11/2018, n. 30876);
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
nulla sulle spese.
Cagliari, 29/05/2025.
Il giudice
Valentina Frongia