CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6794/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 614555 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3911/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti della società Società_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo (indicato in premessa) emesso in seguito al mancato pagamento della TARI, anno
2015, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: a) omessa notifica del sollecito di pagamento;
b) prescrizione del tributo comunale;
c) decadenza dell'azione di riscossione;
d) omessa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo.
Costituitasi in giudizio, la società AR RL (agente della riscossione) ha eccepito l'omessa citazione in giudizio dell'Ente creditore;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del18/11/2025, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato per considerazioni infra indicate.
Va disatteso il primo motivo avente ad oggetto l'omessa notifica del sollecito di pagamento.
Attraverso la documentazione prodotta in giudizio, la società AR spa ha dimostrato che l'atto in argomento è stato spedito in data 30/8/2023 a mezzo posta con raccomandata (n. finale 616) cui è seguita la ricevuta della raccomandata informativa (c.d. CAD, n. finale 315), notificata in data 13/9/2023 a mani della moglie convivente del destinatario.
Non è maturata la prescrizione del credito tributario, eccepita con il secondo motivo che va respinto.
Invero dalla data di notifica del sollecito di pagamento (avvenuta il 13/9/2023) decorre il termine quinquennale di prescrizione della TARI che è stato interrotto dalla notifica dell'atto impugnato avvenuta in data 5/6/2024.
Sono destituiti di fondamento i residui motivi concernenti l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la decadenza dell'Ente comunale dall'azione di riscossione.
L'agente della riscossione ha prodotto in giudizio la notifica dell'avviso di accertamento (n. 555) avvenuta in data 30/11/2020 a mani del destinatario. In assenza di impugnazione nei termini di legge, l'anzidetto atto impositivo è divenuto definitivo con conseguente impossibilità del contribuente di eccepire la decadenza dell'Ente impositore dall'azione di riscossione.
Per completezza espositiva si evidenzia che la suddetta produzione documentale rende superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente creditore, avanzata dalla società convenuta.
La soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in favore della società AR spa da distrarsi al suo difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania di primo grado, in composizione monocratica, sezione 2°, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in
Euro 150,00 oltre oneri accessori in favore della società resistente da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario. Catania 1811/2025 Il Giudice (dott.sa Carmela La Rosa)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6794/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 614555 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3911/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti della società Società_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo (indicato in premessa) emesso in seguito al mancato pagamento della TARI, anno
2015, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: a) omessa notifica del sollecito di pagamento;
b) prescrizione del tributo comunale;
c) decadenza dell'azione di riscossione;
d) omessa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo.
Costituitasi in giudizio, la società AR RL (agente della riscossione) ha eccepito l'omessa citazione in giudizio dell'Ente creditore;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del18/11/2025, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato per considerazioni infra indicate.
Va disatteso il primo motivo avente ad oggetto l'omessa notifica del sollecito di pagamento.
Attraverso la documentazione prodotta in giudizio, la società AR spa ha dimostrato che l'atto in argomento è stato spedito in data 30/8/2023 a mezzo posta con raccomandata (n. finale 616) cui è seguita la ricevuta della raccomandata informativa (c.d. CAD, n. finale 315), notificata in data 13/9/2023 a mani della moglie convivente del destinatario.
Non è maturata la prescrizione del credito tributario, eccepita con il secondo motivo che va respinto.
Invero dalla data di notifica del sollecito di pagamento (avvenuta il 13/9/2023) decorre il termine quinquennale di prescrizione della TARI che è stato interrotto dalla notifica dell'atto impugnato avvenuta in data 5/6/2024.
Sono destituiti di fondamento i residui motivi concernenti l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la decadenza dell'Ente comunale dall'azione di riscossione.
L'agente della riscossione ha prodotto in giudizio la notifica dell'avviso di accertamento (n. 555) avvenuta in data 30/11/2020 a mani del destinatario. In assenza di impugnazione nei termini di legge, l'anzidetto atto impositivo è divenuto definitivo con conseguente impossibilità del contribuente di eccepire la decadenza dell'Ente impositore dall'azione di riscossione.
Per completezza espositiva si evidenzia che la suddetta produzione documentale rende superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente creditore, avanzata dalla società convenuta.
La soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in favore della società AR spa da distrarsi al suo difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania di primo grado, in composizione monocratica, sezione 2°, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in
Euro 150,00 oltre oneri accessori in favore della società resistente da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario. Catania 1811/2025 Il Giudice (dott.sa Carmela La Rosa)