Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.