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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/10/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2585/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2585/2024 promossa da:
, nato a [...] l'[...] ( Parte_1 C.F._1 llesalvetti (LI), Fraz. Stagno, Via Ai
[...] tivamente domiciliato in Venturina (LI), Via Indipendenza nr.237 presso l'Avv. Maria Bellino
RICORRENTE/I
Contro nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
n. 16 (C.F.: ) elettivamente domiciliata in Livorno, Via C.F._2
Montegrappa n. 5 presso lo studio dell'avv. Angie De Santi Simonini
RESISTENTE/I
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes
pagina 1 di 3 FATTO
Con ricorso in data 5.11.2024, il ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore nato dalla convivenza more uxorio con la resistente alle Per_1 condizioni di cui al ricorso.
Con provvedimento in data 3.12.2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.2.2025.
In data 31.1.2025 si costituiva in giudizio la resistente, la quale chiedeva l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
Nelle more del processo le parti addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e rassegnavano conclusioni congiunte.
Il Giudice Relatore, quindi, in data 16.10.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento possono essere recepite, essendo le stesse conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue:
1) il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre;
pagina 2 di 3 2) starà con il padre secondo il seguente regime: una settimana un Per_1 gio artedì con pernotto ed uno di giovedì con pernotto, l'altra settimana un giorno infrasettimanale con pernotto e dal venerdì alla domenica con i due pernotti;
le parti, se per ragioni legate ai turni di lavoro, dovranno modificare i giorni di permanenza del bambino presso il padre, si dovranno accordare nell'interesse del figlio con congruo preavviso di almeno tre giorni.
3) Durante le vacanze natalizie starà con ciascun genitore ad anni alterni Per_1 la vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, ultimo dell'anno, Capodanno e Befana. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta trascorrerà una intera giornata con la Per_1 madre ed una intera giornata con il padre, con relativo pernotto, ad anni alterni.
Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore quindici Per_1 giorni non consecutivi, da concordare tra gli stessi almeno un mese prima.
Tutte le altre festività da calendario saranno trascorse dal minore con ciascun genitore ad anni alterni.
Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse del figlio minore.
4) la casa familiare è assegnata alla Sig.ra CP_1
5) Il padre verserà alla Sig.ra entro il 10 di ogni mese, per il CP_1 mantenimento del figlio, la somm ,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio da intendersi spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, non coperte dal SSN, spese scolastiche, sportive, artistiche, ricreative e di svago, secondo le linee guida del CNF.
6) L'assegno Unico verrà percepito dalla sola Sig.ra CP_1
7) Spese compensate.
Livorno, 16.10.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2585/2024 promossa da:
, nato a [...] l'[...] ( Parte_1 C.F._1 llesalvetti (LI), Fraz. Stagno, Via Ai
[...] tivamente domiciliato in Venturina (LI), Via Indipendenza nr.237 presso l'Avv. Maria Bellino
RICORRENTE/I
Contro nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
n. 16 (C.F.: ) elettivamente domiciliata in Livorno, Via C.F._2
Montegrappa n. 5 presso lo studio dell'avv. Angie De Santi Simonini
RESISTENTE/I
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes
pagina 1 di 3 FATTO
Con ricorso in data 5.11.2024, il ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore nato dalla convivenza more uxorio con la resistente alle Per_1 condizioni di cui al ricorso.
Con provvedimento in data 3.12.2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.2.2025.
In data 31.1.2025 si costituiva in giudizio la resistente, la quale chiedeva l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
Nelle more del processo le parti addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e rassegnavano conclusioni congiunte.
Il Giudice Relatore, quindi, in data 16.10.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento possono essere recepite, essendo le stesse conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue:
1) il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre;
pagina 2 di 3 2) starà con il padre secondo il seguente regime: una settimana un Per_1 gio artedì con pernotto ed uno di giovedì con pernotto, l'altra settimana un giorno infrasettimanale con pernotto e dal venerdì alla domenica con i due pernotti;
le parti, se per ragioni legate ai turni di lavoro, dovranno modificare i giorni di permanenza del bambino presso il padre, si dovranno accordare nell'interesse del figlio con congruo preavviso di almeno tre giorni.
3) Durante le vacanze natalizie starà con ciascun genitore ad anni alterni Per_1 la vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, ultimo dell'anno, Capodanno e Befana. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta trascorrerà una intera giornata con la Per_1 madre ed una intera giornata con il padre, con relativo pernotto, ad anni alterni.
Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore quindici Per_1 giorni non consecutivi, da concordare tra gli stessi almeno un mese prima.
Tutte le altre festività da calendario saranno trascorse dal minore con ciascun genitore ad anni alterni.
Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse del figlio minore.
4) la casa familiare è assegnata alla Sig.ra CP_1
5) Il padre verserà alla Sig.ra entro il 10 di ogni mese, per il CP_1 mantenimento del figlio, la somm ,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio da intendersi spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, non coperte dal SSN, spese scolastiche, sportive, artistiche, ricreative e di svago, secondo le linee guida del CNF.
6) L'assegno Unico verrà percepito dalla sola Sig.ra CP_1
7) Spese compensate.
Livorno, 16.10.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3