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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 6 marzo 2025 ed iscritta al n. 345
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (C.F.: , nata a [...] il [...] e residente a [...]alla Parte_1 C.F._1
Via Magenta n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Barra del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lecco, Piazza degli Affari n.7, giusta procura agli atti telematici
- (C.F.: , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica
Bonanomi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Merate, Via
Turati n. 4, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 01.12.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 5 “PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in Pt_1 Parte_2
data 07.12.2013, in Missaglia (LC) alle medesime condizioni concordate tra le parti per la separazione consensuale dei coniugi:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I figli minori vengono affidati con modalità condivise ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni relative ad ogni questione di rilevante interesse per i minori saranno assunte di comune accordo dai genitori.
3. I genitori si impegnano a crescere ed educare e con equilibrio affinché provino analogo sentimento di Per_1 Per_2
affetto e di stima nei confronti di entrambi e delle rispettive famiglie d'origine.
4. Fino a quando il sig. non avrà esibito documentazione attestante l'agibilità dell'immobile nel quale vive, il Parte_2
padre potrà tenere con sé i figli prelevandoli dall'abitazione materna ed ivi riportandoli con le seguenti tempistiche: a settimane alternate, il sabato dalle ore 17,30 alle ore 21,00 o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 15,00. Una volta esibita la documentazione indicata ferma la gradualità necessaria a rispettare le esigenze dei figli che, ad oggi, non sono abituati a pernottare col padre, e quindi indicativamente per i primi due mesi dall'esibizione della documentazione attestante l'agibilità, il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato alle ore 16,30 sino alla domenica alle ore
18,00. Durante la settimana il lunedì, il padre si impegna ad accompagnare all'allenamento di calcio nonché a Per_1
riaccompagnarlo presso la residenza della madre una volta terminato l'allenamento.
Decorso il periodo sopra indicato e verificate da entrambi i genitori le condizioni di tranquillità e serenità dei figli,
verranno ampliate le visite con il padre e pertanto questi terrà con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato alle ore
10,00 alla domenica alle ore 18,00, fermo il giorno infrasettimanale sopra indicato.
5. I figli trascorreranno il giorno di Natale con un genitore e Santo Stefano con l'altro, Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro e viceversa l'anno successivo;
identico criterio verrà seguito per il giorno di Pasqua e Lunedì'
dell'Angelo suddividendo equamente tra i genitori i periodi di vacanze scolastiche, secondo il criterio dell'alternanza e salve le esigenze lavorative dei genitori.
6. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore: tali periodi dovranno essere concordati per iscritto, anche a mezzo WhatsApp o sms, reciprocamente fra le parti entro il 31/5 di ogni anno con impegno delle parti stesse a comunicarsi con congruo anticipo (20 giorni prima) località e recapiti di villeggiature ove si recheranno con i figli: durante tali periodi le modalità di visita ordinarie rimarranno sospese. Le
pagina 2 di 5 ulteriori festività religiose e non nel corso dell'anno verranno trascorse dai figli in via alternata con ciascun genitore. La
Festa del Papà verrà trascorsa con quest'ultimo e quella della Mamma con la stessa. Il compleanno della Mamma verrà
trascorso con quest'ultima e quella della Papà con lo stesso. I figli festeggeranno i loro compleanni sia col papà che con la mamma alternandosi di anno in anno con relativi pranzi e cene. Laddove a causa degli impegni scolastici e/o extrascolastici non fosse possibile far trascorrere ai minori le citate feste (Festa Mamma e Papà; Compleanno genitori e figli) con il relativo genitore, le parti si accordano nel garantire una giornata di visita ulteriore rispetto a quelle ordinarie che dovrà essere concordata con almeno 7 giorni di anticipo. In ogni caso, le parti stabiliscono che il genitore non collocatario potrà recarsi presso la residenza dei figli per gli auguri e per la consegna del proprio regalo di compleanno.
7. Le parti stabiliscono che le visite sopra indicate ai punti 5 e 6 verranno attuate solo una volta che sarà esibito il certificato di agibilità dell'abitazione di residenza del sig. e trascorso il periodo di adattamento dei minori Parte_2
indicato al punto 4 e comunque ritenuto necessario in relazione alla miglior tutela del benessere psicofisico dei minori. In
ogni caso, le parti stabiliscono che per le vacanze estive 2025 i bambini trascorreranno con il papà una sola settimana di vacanza nel mese di agosto. Dal 2026, i minori trascorreranno con il padre nel mese di agosto due settimane di vacanza anche non consecutive.
8. Le parti si danno la più ampia disponibilità a far trascorrere tempi ulteriori ai figli con il padre previo accordo con la madre che deve intercorrere con un preavviso di almeno 72 ore.
9. Le parti, onde garantire un contatto telefonico tra padre e minori, stabiliscono che il sig. potrà contattare Parte_2
telefonicamente i figli all'utenza della sig.ra tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 20,00 alle ore 20,30; Pt_1
parimenti quando i minori saranno presso il padre, sarà egli a garantire il contatto telefonico tra madre e figli, con le medesime modalità.
10. Nessun contributo di mantenimento verrà corrisposto reciprocamente fra i coniugi svolgendo entrambi attività
lavorativa.
11. Il sig. corrisponderà alla moglie a titolo di contributo di mantenimento per i figli la somma mensile di euro Parte_2
700,00 (350,00 euro per ciascun figlio), da corrispondere per 12 mensilità all'anno entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già comunicate dalla signora . Tale importo verrà corrisposto fin tanto che Pt_1
ciascun figlio non sarà economicamente autosufficiente e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
pagina 3 di 5 12. Le spese straordinarie - ad eccezione delle spese di natura sanitaria - relative ai figli verranno sostenute nella misura del 100% dalla sig.ra . Le spese straordinarie di natura sanitaria, invece, verranno ripartite nella misura del 50% Pt_1
a carico di ciascun genitore secondo il criterio e le tempistiche di cui al Protocollo d'Intesa vigente presso il
Tribunale di Lecco, da considerarsi quivi integralmente ritrascritto e ribadito.
13. L'assegno unico relativo ai figli, in considerazione di quanto indicato al punto precedente, verrà percepito al 100 %
dalla sig.ra . Pt_1
14. I figli resteranno fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% e le detrazioni inerenti alle spese straordinarie resteranno in capo a quello dei genitori che avrà sostenuto la spesa.
15. Il signor si impegna a rimborsare la sua quota di spese straordinarie arretrate sostenute dalla signora Parte_2
nell'interesse dei figli, pari a residui € 4.000,00 complessivi, versando la somma di € 1.000,00 entro il 30.03.2025 Pt_1
e successive 6 rate da € 500,00 ciascuna, scadenti l'ultimo giorno del mese da aprile 2025 a settembre 2025., a mezzo bonifico bancario alle coordinate note.
16. Le parti concordano che le presenti condizioni hanno efficacia immediata.
17. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e rinnovo dei documenti di identità
ed espatrio anche relativamente ai figli minori.
18. Spese e competenze legali si intendono compensate fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 17.3.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la separazione consensuale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 della Legge n.
898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 198/2025, deliberata nella camera di consiglio dle 29.4.2025 e pubblicata il
2.5.2025, è stata pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi e valutate positivamente dal Collegio.
2. - A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno depositato note scritte per ottenere la sentenza di divorzio.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione pagina 4 di 5 personale degli stessi, pronunciata su ricorso congiunto, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi. Nel caso di specie, dal momento della separazione –
pronunciata con sentenza n. 198/2025 pubblicata il 2.5.2025 passata in giudicato – è decorso il semestre ed i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - Gli accordi raggiunti dai coniugi non sono in contrasto con l'ordine pubblico e possono quindi essere omologati dal Collegio.
5. - Spese di giudizio integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra (C.F.: Parte_1
nata a [...] il [...] e (C.F.: , C.F._1 Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], sposati a Valmadrera il 27.9.2008 (atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte II, serie A, n. 21)
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valmadrera di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di mercoledì 17 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 6 marzo 2025 ed iscritta al n. 345
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (C.F.: , nata a [...] il [...] e residente a [...]alla Parte_1 C.F._1
Via Magenta n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Barra del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lecco, Piazza degli Affari n.7, giusta procura agli atti telematici
- (C.F.: , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica
Bonanomi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Merate, Via
Turati n. 4, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 01.12.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 5 “PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in Pt_1 Parte_2
data 07.12.2013, in Missaglia (LC) alle medesime condizioni concordate tra le parti per la separazione consensuale dei coniugi:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I figli minori vengono affidati con modalità condivise ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni relative ad ogni questione di rilevante interesse per i minori saranno assunte di comune accordo dai genitori.
3. I genitori si impegnano a crescere ed educare e con equilibrio affinché provino analogo sentimento di Per_1 Per_2
affetto e di stima nei confronti di entrambi e delle rispettive famiglie d'origine.
4. Fino a quando il sig. non avrà esibito documentazione attestante l'agibilità dell'immobile nel quale vive, il Parte_2
padre potrà tenere con sé i figli prelevandoli dall'abitazione materna ed ivi riportandoli con le seguenti tempistiche: a settimane alternate, il sabato dalle ore 17,30 alle ore 21,00 o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 15,00. Una volta esibita la documentazione indicata ferma la gradualità necessaria a rispettare le esigenze dei figli che, ad oggi, non sono abituati a pernottare col padre, e quindi indicativamente per i primi due mesi dall'esibizione della documentazione attestante l'agibilità, il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato alle ore 16,30 sino alla domenica alle ore
18,00. Durante la settimana il lunedì, il padre si impegna ad accompagnare all'allenamento di calcio nonché a Per_1
riaccompagnarlo presso la residenza della madre una volta terminato l'allenamento.
Decorso il periodo sopra indicato e verificate da entrambi i genitori le condizioni di tranquillità e serenità dei figli,
verranno ampliate le visite con il padre e pertanto questi terrà con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato alle ore
10,00 alla domenica alle ore 18,00, fermo il giorno infrasettimanale sopra indicato.
5. I figli trascorreranno il giorno di Natale con un genitore e Santo Stefano con l'altro, Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro e viceversa l'anno successivo;
identico criterio verrà seguito per il giorno di Pasqua e Lunedì'
dell'Angelo suddividendo equamente tra i genitori i periodi di vacanze scolastiche, secondo il criterio dell'alternanza e salve le esigenze lavorative dei genitori.
6. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore: tali periodi dovranno essere concordati per iscritto, anche a mezzo WhatsApp o sms, reciprocamente fra le parti entro il 31/5 di ogni anno con impegno delle parti stesse a comunicarsi con congruo anticipo (20 giorni prima) località e recapiti di villeggiature ove si recheranno con i figli: durante tali periodi le modalità di visita ordinarie rimarranno sospese. Le
pagina 2 di 5 ulteriori festività religiose e non nel corso dell'anno verranno trascorse dai figli in via alternata con ciascun genitore. La
Festa del Papà verrà trascorsa con quest'ultimo e quella della Mamma con la stessa. Il compleanno della Mamma verrà
trascorso con quest'ultima e quella della Papà con lo stesso. I figli festeggeranno i loro compleanni sia col papà che con la mamma alternandosi di anno in anno con relativi pranzi e cene. Laddove a causa degli impegni scolastici e/o extrascolastici non fosse possibile far trascorrere ai minori le citate feste (Festa Mamma e Papà; Compleanno genitori e figli) con il relativo genitore, le parti si accordano nel garantire una giornata di visita ulteriore rispetto a quelle ordinarie che dovrà essere concordata con almeno 7 giorni di anticipo. In ogni caso, le parti stabiliscono che il genitore non collocatario potrà recarsi presso la residenza dei figli per gli auguri e per la consegna del proprio regalo di compleanno.
7. Le parti stabiliscono che le visite sopra indicate ai punti 5 e 6 verranno attuate solo una volta che sarà esibito il certificato di agibilità dell'abitazione di residenza del sig. e trascorso il periodo di adattamento dei minori Parte_2
indicato al punto 4 e comunque ritenuto necessario in relazione alla miglior tutela del benessere psicofisico dei minori. In
ogni caso, le parti stabiliscono che per le vacanze estive 2025 i bambini trascorreranno con il papà una sola settimana di vacanza nel mese di agosto. Dal 2026, i minori trascorreranno con il padre nel mese di agosto due settimane di vacanza anche non consecutive.
8. Le parti si danno la più ampia disponibilità a far trascorrere tempi ulteriori ai figli con il padre previo accordo con la madre che deve intercorrere con un preavviso di almeno 72 ore.
9. Le parti, onde garantire un contatto telefonico tra padre e minori, stabiliscono che il sig. potrà contattare Parte_2
telefonicamente i figli all'utenza della sig.ra tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 20,00 alle ore 20,30; Pt_1
parimenti quando i minori saranno presso il padre, sarà egli a garantire il contatto telefonico tra madre e figli, con le medesime modalità.
10. Nessun contributo di mantenimento verrà corrisposto reciprocamente fra i coniugi svolgendo entrambi attività
lavorativa.
11. Il sig. corrisponderà alla moglie a titolo di contributo di mantenimento per i figli la somma mensile di euro Parte_2
700,00 (350,00 euro per ciascun figlio), da corrispondere per 12 mensilità all'anno entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già comunicate dalla signora . Tale importo verrà corrisposto fin tanto che Pt_1
ciascun figlio non sarà economicamente autosufficiente e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
pagina 3 di 5 12. Le spese straordinarie - ad eccezione delle spese di natura sanitaria - relative ai figli verranno sostenute nella misura del 100% dalla sig.ra . Le spese straordinarie di natura sanitaria, invece, verranno ripartite nella misura del 50% Pt_1
a carico di ciascun genitore secondo il criterio e le tempistiche di cui al Protocollo d'Intesa vigente presso il
Tribunale di Lecco, da considerarsi quivi integralmente ritrascritto e ribadito.
13. L'assegno unico relativo ai figli, in considerazione di quanto indicato al punto precedente, verrà percepito al 100 %
dalla sig.ra . Pt_1
14. I figli resteranno fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% e le detrazioni inerenti alle spese straordinarie resteranno in capo a quello dei genitori che avrà sostenuto la spesa.
15. Il signor si impegna a rimborsare la sua quota di spese straordinarie arretrate sostenute dalla signora Parte_2
nell'interesse dei figli, pari a residui € 4.000,00 complessivi, versando la somma di € 1.000,00 entro il 30.03.2025 Pt_1
e successive 6 rate da € 500,00 ciascuna, scadenti l'ultimo giorno del mese da aprile 2025 a settembre 2025., a mezzo bonifico bancario alle coordinate note.
16. Le parti concordano che le presenti condizioni hanno efficacia immediata.
17. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e rinnovo dei documenti di identità
ed espatrio anche relativamente ai figli minori.
18. Spese e competenze legali si intendono compensate fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 17.3.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la separazione consensuale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 della Legge n.
898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 198/2025, deliberata nella camera di consiglio dle 29.4.2025 e pubblicata il
2.5.2025, è stata pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi e valutate positivamente dal Collegio.
2. - A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno depositato note scritte per ottenere la sentenza di divorzio.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione pagina 4 di 5 personale degli stessi, pronunciata su ricorso congiunto, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi. Nel caso di specie, dal momento della separazione –
pronunciata con sentenza n. 198/2025 pubblicata il 2.5.2025 passata in giudicato – è decorso il semestre ed i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - Gli accordi raggiunti dai coniugi non sono in contrasto con l'ordine pubblico e possono quindi essere omologati dal Collegio.
5. - Spese di giudizio integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra (C.F.: Parte_1
nata a [...] il [...] e (C.F.: , C.F._1 Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], sposati a Valmadrera il 27.9.2008 (atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte II, serie A, n. 21)
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valmadrera di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di mercoledì 17 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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