Sentenza 22 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7218 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07218/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00197/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questore di Roma, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Questore di Roma il -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. – Il signor -OMISSIS-, cittadino straniero, agisce per l’annullamento del decreto emesso dal Ministero dell'Interno il 25 ottobre 2022 sull’istanza del 30 dicembre 2021, con cui è stata respinta la sua richiesta di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
2. – Il gravato diniego è stato adottato ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, essendo stato accertato dalla Questura, in esito alla corrispondenza intercorsa con i competenti Uffici, che “ l’attestato di frequenza del corso di lingua italiana […] presentato in allegato alla richiesta, è falso ”, motivo per il quale l’interessato, in data 19 luglio 2022, è stato deferito All’A.G. per falsità ideologica e uso di atto falso.
3. – Parte ricorrente ne ha dedotto l’illegittimità invocando l’applicazione della presunzione d’innocenza (sub I) e l’assenza di sottoscrizione del diniego da parte del Questore (sub IV); ha censurato, poi, la circostanza che l’atto sia redatto solo in lingua italiana (sub III) e la mancanza di prova in ordine alla falsa dichiarazione che gli viene ascritta (sub II).
4. – Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
5. – La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026.
6. – Il ricorso va rigettato alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di immigrazione, la produzione di atti contraffatti o di false attestazioni a sostegno della richiesta di permesso di soggiorno è, di per sé, ai sensi dell’art. 4, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 286 del 1998, motivo idoneo e sufficiente a giustificare il diniego o la revoca del titolo; a tal fine non è neppure indispensabile che la falsità degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l’autorità amministrativa procedere a un’autonoma valutazione che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo; ne discende che, legittimamente, in casi del genere, in sede amministrativa, si può procedere all’esame della attendibilità degli atti e si può, dunque, negare o revocare il permesso di soggiorno laddove sia appurata la non veridicità della documentazione, a prescindere dalle conseguenze penali della relativa condotta ( cfr . ex plurimis T.A.R. Roma, sez. I ter, 14 giugno 2023, n. 10187 con richiamo al precedente della sezione n. 3208 del 2021).
7. – Nella specie, come accennato, l’Amministrazione ha adottato un provvedimento di rigetto in quanto dalle verifiche effettuate è emerso che l’attestato di lingua italiana presentato a corredo dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo era falso.
8. – Trattasi, a ben vedere, di motivazione adeguata che ben evidenzia la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per il rigetto d’istanze del tipo di quella in questione.
La dichiarazione non veritiera, infatti, è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 (cfr. T.A.R. Roma, sez. V bis, 15/8/2025, n. 15307).
8.1. – Nei procedimenti ad istanza di parte la non veridicità di quanto auto-dichiarato rileva sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco; peraltro, per costante giurisprudenza, la dichiarazione omessa o non veritiera è comunque indicativa di una non compiuta integrazione, in quanto può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l’Amministrazione, il che avvalora ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione da parte dello straniero ai valori dell’ordinamento del Paese nel quale intende soggiornare (T.A.R. Roma, sez. I ter, 31/08/2020 n. 9289; Id., n.10317/2020; Id., n. 7919/21; Id., n. 6541/2021).
Ciò che rileva, in sostanza, non è l’astratta riconducibilità del rilevato mendacio dichiarativo alla conseguente fattispecie penale quanto, ancora una volta, la condotta considerata nella sua effettiva consistenza storico-fattuale, ai fini della complessiva valutazione demandata all’amministrazione procedente.
9. – Di qui la reiezione del ricorso ove si consideri la genericità e l’assenza di allegazioni a supporto delle censure sollevate sub I, II, l’infondatezza della doglianza incentrata sulla mancata traduzione del provvedimento impugnato nella lingua madre dello straniero ( sub III) – trattandosi di omissione che, per costante giurisprudenza, non determina l'illegittimità del provvedimento stesso costituendo, a ben vedere, una mera irregolarità che può assumere rilievo ai fini della rimessione in termini, ove abbia causato una tardiva proposizione del ricorso (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 3/12/2024, n. 21736) – e, infine, l’inconsistenza della doglianza articolata sub IV, dovendo ritenersi del tutto fisiologica e legittima l’eventualità che il Questore si avvalga della possibilità di delegare, come nella specie, la firma di siffatti provvedimenti a un dirigente dell’Ufficio.
10. – La domanda di annullamento è, pertanto, respinta.
11. – Nulla per le spese, in difetto di costituzione dell’intimata P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC IA, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | IC IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.