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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/09/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5588/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5588/2025 (separazione consensuale) promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PECCE MARZIA, elettivamente domiciliati in C.F._2 VIA VALDOSSOLA N. 2 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. PECCE MARZIA
Ricorrenti Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig.ra nata il [...] in [...], e il Sig. Parte_1 Parte_2 nato il [...], hanno contratto matrimonio a Piave di Cento (BO), in data 22 agosto 2004,- Atto N.
3 parte 1 - anno 2004 in regime di comunione di beni;
dalla loro unione sono nati nata Persona_1 il 21/08/1993, e nato il [...], oggi entrambi maggiorenni ed Persona_2 economicamente indipendenti, che hanno lasciato la casa familiare. È venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. In particolare, essi danno atto che: i coniugi vivono nella abitazione in comproprietà, sita in Pieve di Cento (BO), alla Via Giotto n.1. […] Nel corso degli anni la relazione coniugale è entrata in crisi a causa del venir meno della affectio coniugalis e da alcuni anni i coniugi, pur rimanendo a vivere nella medesima abitazione hanno provveduto a dividerla di fatto in due distinti ed autonomi appartamenti con entrate separate (Doc. 8); I due appartamenti, attualmente divisi pagina 1 di 3 internamente con una porta blindata, verranno definitivamente separati mediante chiusura della porta con una parete in cartongesso, che le parti concordano di predisporre entro fine maggio 2025; le due porzioni così divise mantengono quali servizi/impianti comuni la caldaia (che si trova nella porzione di immobile abitata dal sig. ed il quadro elettrico generale (che si trova nella porzione di Parte_2 immobile abitata dalla sig.ra . Pt_1
Essi chiedono quindi di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.9.2025 hanno confermato tale volontà. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite con la presente sentenza di separazione. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
a – pronuncia la separazione fra nata il [...] in [...], e Parte_1
nato il [...], che hanno contratto matrimonio a Piave di Cento (BO), in data Parte_2
22 agosto 2004 - Atto N. 3 parte 1 - anno 2004 in regime di comunione di beni;
manda all'Ufficiale di
Stato Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
b – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2. I coniugi continueranno a vivere nella medesima abitazione, di cui sono comproprietari, già precedentemente diviso in due distinti ed autonomi appartamenti con le modifiche indicate in motivazione. Nello specifico, i coniugi concordano che:
a) le spese di gestione - manutenzione dell'immobile saranno tra loro suddivise in parti uguali. Ciascuno si farà carico della manutenzione ordinaria della porzione nella quale vive, mentre le spese straordinarie e comuni saranno suddivise in parti uguali;
b) il giardino comune sarà diviso da una rete che verrà apposta a cura e spese comuni;
le spese di manutenzione delle rispettive porzioni di giardino saranno a carico del rispettivo titolare;
c) verrà rimossa la porta blindata interna che suddivide le porzioni dell' immobile occupate da ciascuno dei coniugi e sostituita con parete in cartongesso, entro fine maggio 2025;
d) ciascuno dei coniugi potrà disporre di una chiave aggiuntiva dell' abitazione dell' altro e che potrà essere utilizzata solo in caso di necessità di accedere nell'appartamento del sig. per interventi sulla caldaia e nell' appartamento della sig.ra er Parte_2 Pt_1
pagina 2 di 3 interventi sul quadro elettrico, in caso di necessità in assenza e previo consenso dell' altra parte;
e) In caso di vendita a terzi dell' immobile in comproprietà i coniugi concordano che il ricavato sarà tra loro diviso in parti uguali;
3. A seguito dello scioglimento della comunione di beni per effetto della separazione dei coniugi, le parti concordano che i saldi effettivi sui conti bancari e gli attuali investimenti di ciascuno rimarranno di sua esclusiva proprietà;
4. le parti concordano che ciascun coniuge rimarrà proprietario esclusivo degli autoveicoli/motoveicoli a sè intestati, che tutte le spese relative allo scooter di proprietà della sig.ra d in uso al sig. rimarrano ad esclusivo carico di quest' ultimo;
Pt_1 Parte_2
5. Nulla sarà dovuto da ciascuno dei coniugi all' altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
c – Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5588/2025 (separazione consensuale) promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PECCE MARZIA, elettivamente domiciliati in C.F._2 VIA VALDOSSOLA N. 2 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. PECCE MARZIA
Ricorrenti Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig.ra nata il [...] in [...], e il Sig. Parte_1 Parte_2 nato il [...], hanno contratto matrimonio a Piave di Cento (BO), in data 22 agosto 2004,- Atto N.
3 parte 1 - anno 2004 in regime di comunione di beni;
dalla loro unione sono nati nata Persona_1 il 21/08/1993, e nato il [...], oggi entrambi maggiorenni ed Persona_2 economicamente indipendenti, che hanno lasciato la casa familiare. È venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. In particolare, essi danno atto che: i coniugi vivono nella abitazione in comproprietà, sita in Pieve di Cento (BO), alla Via Giotto n.1. […] Nel corso degli anni la relazione coniugale è entrata in crisi a causa del venir meno della affectio coniugalis e da alcuni anni i coniugi, pur rimanendo a vivere nella medesima abitazione hanno provveduto a dividerla di fatto in due distinti ed autonomi appartamenti con entrate separate (Doc. 8); I due appartamenti, attualmente divisi pagina 1 di 3 internamente con una porta blindata, verranno definitivamente separati mediante chiusura della porta con una parete in cartongesso, che le parti concordano di predisporre entro fine maggio 2025; le due porzioni così divise mantengono quali servizi/impianti comuni la caldaia (che si trova nella porzione di immobile abitata dal sig. ed il quadro elettrico generale (che si trova nella porzione di Parte_2 immobile abitata dalla sig.ra . Pt_1
Essi chiedono quindi di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.9.2025 hanno confermato tale volontà. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite con la presente sentenza di separazione. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
a – pronuncia la separazione fra nata il [...] in [...], e Parte_1
nato il [...], che hanno contratto matrimonio a Piave di Cento (BO), in data Parte_2
22 agosto 2004 - Atto N. 3 parte 1 - anno 2004 in regime di comunione di beni;
manda all'Ufficiale di
Stato Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
b – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2. I coniugi continueranno a vivere nella medesima abitazione, di cui sono comproprietari, già precedentemente diviso in due distinti ed autonomi appartamenti con le modifiche indicate in motivazione. Nello specifico, i coniugi concordano che:
a) le spese di gestione - manutenzione dell'immobile saranno tra loro suddivise in parti uguali. Ciascuno si farà carico della manutenzione ordinaria della porzione nella quale vive, mentre le spese straordinarie e comuni saranno suddivise in parti uguali;
b) il giardino comune sarà diviso da una rete che verrà apposta a cura e spese comuni;
le spese di manutenzione delle rispettive porzioni di giardino saranno a carico del rispettivo titolare;
c) verrà rimossa la porta blindata interna che suddivide le porzioni dell' immobile occupate da ciascuno dei coniugi e sostituita con parete in cartongesso, entro fine maggio 2025;
d) ciascuno dei coniugi potrà disporre di una chiave aggiuntiva dell' abitazione dell' altro e che potrà essere utilizzata solo in caso di necessità di accedere nell'appartamento del sig. per interventi sulla caldaia e nell' appartamento della sig.ra er Parte_2 Pt_1
pagina 2 di 3 interventi sul quadro elettrico, in caso di necessità in assenza e previo consenso dell' altra parte;
e) In caso di vendita a terzi dell' immobile in comproprietà i coniugi concordano che il ricavato sarà tra loro diviso in parti uguali;
3. A seguito dello scioglimento della comunione di beni per effetto della separazione dei coniugi, le parti concordano che i saldi effettivi sui conti bancari e gli attuali investimenti di ciascuno rimarranno di sua esclusiva proprietà;
4. le parti concordano che ciascun coniuge rimarrà proprietario esclusivo degli autoveicoli/motoveicoli a sè intestati, che tutte le spese relative allo scooter di proprietà della sig.ra d in uso al sig. rimarrano ad esclusivo carico di quest' ultimo;
Pt_1 Parte_2
5. Nulla sarà dovuto da ciascuno dei coniugi all' altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
c – Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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