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Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00600/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01217/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2025, proposto da
Consorzio Campale Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di CC, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cuc Sele-Picentini, con Comune di Bellizzi Capofila, non costituito in giudizio;
nei confronti
Dm Technology S.r.l., non costituito in giudizio;
Green Attitude S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per la declaratoria di nullità ovvero in subordine per l’annullamento previo mutamento del rito e sospensione, anche monocratica
i) del bando e del disciplinare di gara relativi alla “procedura aperta relativa all'appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale” - CIG: B15FB32703, indetto dalla Centrale Unica di Committenza Sele- Picentini (Amministrazione aggiudicatrice) per conto del Comune di CC (Stazione appaltante), pubblicato in data 26 aprile 2024 sia nella sua versione originaria che nella versione rettificata dal provvedimento del 4 settembre 2024, sulla scorta dei precedenti provvedimenti del Comune di CC (prot. 182 del 2 agosto 2024) e della stessa CUC (prot. 721 del 28 agosto 2024) denominato avviso di rettifica, con il quale la stazione appaltante ed il Comune di CC hanno disposto la modifica del punto 6.3 lett. a) del disciplinare di gara, inserendo gli anni 2021, 2022 e 2023 quale periodo di riferimento per la verifica dei requisiti tecnico professionali, in luogo di quanto statuito dalla sentenza n. 1602/2024 di Codesto Ecc.mo T.A.R. Campania – Salerno, passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine semestrale, alla cui stregua il termine di cui sopra andava rideterminato tenendo conto dei trentasei mesi precedenti l’indizione della gara e non delle tre annualità solari e con cui è stato testualmente disposto che “mentre in relazione ai requisiti di capacità economico finanziaria il triennio va riferito alla nozione di "esercizio" (inteso come periodo amministrativo di durata ordinariamente annuale, coincidente con l'anno solare), nel caso del requisito della capacità tecnica e professionale “il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente alla data di pubblicazione del bando” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2306; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 dicembre 2021, n. 1925)”;
ii) del provvedimento del 4 settembre 2024 e dei precedenti provvedimenti del Comune di CC prot. 182 del 2 agosto 2024 e della stessa CUC prot. 721 del 28 agosto 2024, con i quali la stazione appaltante ed il Comune di CC si sono determinati per la rettifica dell’atto annullato e ne hanno disposto la modifica del punto 6.3. lett. a), inserendo gli anni 2021, 2022 e 2023 quale periodo di riferimento per la verifica dei requisiti tecnico professionali in luogo del più corretto termine dal 25 aprile 2021 al 25 aprile 2024;
iii) ove e per quanto occorra, della determina a contrarre recante n. 244 del 19 settembre 2023 (Reg. Gen. n. 587 del 19 settembre 2023), con la quale il Comune di CC si determinò per la prossima indizione di una procedura finalizzata all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale, rimandando alla competente centrale unica di committenza;
iv) della determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini n. 380 del 18.04.2024 (Reg.Gen.), con cui furono poi approvati gli atti di gara necessari all’espletamento della ridetta procedura;
v) del provvedimento di aggiudicazione disposto con determina Area Tecnica n. 503/Reg. Gen. del 23 giugno 2025, trasmessa alla C.U.C. con nota prot. n. 13673 del 03 luglio 2025, e successivo avviso di aggiudicazione pubblicato ex art. 90 codice dei contratti in data 17 luglio 2025;
vi) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo, tra cui, ove e per quanto di ragione, il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale, il provvedimento di nomina della commissione, i verbali della commissione, il contratto sottoscritto con la CUC, la nomina degli organi della procedura, la delibera di C.C. 5/2024, il D.U.P 2024/2026, il piano industriale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e relativa relazione tecnica illustrativa, anche con riferimento alla valutazione dei costi del personale, tutti gliavvisi e/o le comunicazioni pubblicate in occasione della procedura di gara, ulteriori provvedimenti di rettifica o modifica della lex specialis, la graduatoria finale, tutti gli atti eventualmente inerenti alla verifica di anomalia sull’aggiudicataria ed alla verifica sul costo della manodopera,
nonché per l’annullamento, per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità del contratto eventualmente sottoscritto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di CC e di Green Attitude S.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa AN SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con atto depositato in data 23 marzo 2026 parte ricorrente ha dichiarato la volontà di rinunciare alla prosecuzione del giudizio, ribadita all’udienza pubblica del 25 marzo 2026;
Ritenuto che pertanto il giudizio vada dichiarato estinto ai sensi degli articoli 35, comma 2, lett. c, e 84, commi 1 e 3, c.p.a.;
Ritenuto che, in ragione dell’esito meramente processuale della lite, sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il giudizio estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL AP, Presidente
AN SA, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SA | AL AP |
IL SEGRETARIO