Ordinanza cautelare 15 gennaio 2020
Ordinanza collegiale 24 giugno 2021
Sentenza 2 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 15/01/2020, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2020
N. 00009/2020 REG.PROV.CAU.
N. 02770/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2770 del 2019, proposto da
IC IC, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Giardina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Sottocommissione Esame Avvocato Anno 2018/19 c/o Corte Appello di Palermo, II Sottocommissione Esame Avvocato Anno 2018/19 c/o Corte Appello di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del verbale n. 10 del 10.10.2019, della seconda sottomissione esami di avvocato di Palermo, con il quale è stata dichiarata non idonea al superamento dell’esame di avvocato dell’anno 2018;
2) del giudizio di non idoneità alla prova orale con la votazione di 145 del 10.10.2019;
2.1) delle votazioni attribuite dei singoli commissari all’esame della ricorrente del 10.10.2019, così come risulta nel verbale del 10.10.2019;
3) del giudizio di non idoneità alla iscrizione all’albo degli avvocati per non avere superato l’esame avendo acquisito la votazione di 255/450 del 10.10.2019;
4) del verbale n. 10 del 10.10.2019, nella parte in cui la sottocommissione ha selezionato le 40 domande per materia per la selezione ai candidati;
5) della procedura di esame orale così come realizzata dalla seconda sottocommissione degli esami di avvocato presso la corte di appello di Palermo, alla data del 10.10.2019, come risulta dai verbali del 10 ottobre 2019;
6) delle delibere della sottocommissione degli esami di avvocato insediata presso la Corte di Appello di Palermo del 04.07.2019 e del 22 luglio 2019, in si stabilivano le modalità di svolgimento dell’esame orale per avvocato dell’anno 2018;
7) delle ulteriori delibere della sottocommissione degli esami di avvocato insediata presso la Corte di Appello di Palermo, di estremi sconosciuti, con cui eventualmente sono state date ulteriori modalità operative di svolgimento della prova orale dell’esame di abilitazioni della professione forense, per l’anno 2018;
8) della ulteriori delibere della sottocommissione degli esami di avvocato insediata presso la Corte di Appello di Palermo, di estremi sconosciuti, ove esistente, con le quali sarebbero state selezionati per le 13 materie le domande, da cui dovevano poi essere estratte le 40 domande da sottoporre ai candidati in sede di esame;
9) ove occorrer possa, dell’intero verbale del 10.10.2019;
10) ove occorrer possa dell’intera procedura di svolgimento degli esami orali di avvocato, per l’anno 2018, effettuata dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo, così come disegnata dalla sottocommissioni ivi istituita, con tutte le relative delibere;
nonché per l’accertamento
del diritto della candidata alla ripetizione della prova orale dell’esame di abilitazione forense per l’anno 2018, dinnanzi ad una diversa sottocommissione alla Corte di Appello di Palermo, in base alle disposizioni effettivamente vigenti che regolano la prova orale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Sottocommissione Esame Avvocato Anno 2018/19 c/o Corte Appello di Palermo - II Sottocommissione Esame Avvocato Anno 2018/19 c/o Corte Appello di Palermo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2020 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, allo stato degli atti, si ritiene l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare in quanto:
- la sottocommissione ha indicato, nella parte relativa allo svolgimento della prova orale, nel relativo verbale, l’art. 8 del D.M. n. 48/2016, senza che, tuttavia, possa fondatamente ritenersi, dal contesto, che abbia inteso effettivamente darvi integrale applicazione, anticipatamente rispetto alla sua formale entrata in vigore;
- deve, infatti, ritenersi che, in realtà, la sottocommissione abbia, in sostanza, con la contestata indicazione, inteso effettuare un rinvio improprio alla predetta disposizione, ossia nel senso di riprodurre, nell’ambito della disciplina della procedura in corso, le relative disposizioni, senza ritenere che la relativa norma fosse già in vigore e anzi proprio nella consapevolezza del contrario, attenendosi, peraltro, sul punto, alle indicazioni fornite da parte della Commissione centrale;
- le disposizioni relative alle modalità di svolgimento della prova orale contenute negli impugnati verbali non si pongono in contrasto con il richiamato art. 17 bis del R.D. n. 37/1934, che, nella parte di interesse, al comma 3, si limita a statuire, senza alcuna ulteriore specificazione, che “ 3. Le prove orali consistono: a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
4. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame. …”;
- le predette contestate modalità attengono, invece, esclusivamente, alla procedura da seguire ai fini della redazione e dell’individuazione delle domande da sottoporre al candidato, profili e aspetti su cui la norma surrichiamata nulla dispone in modo specifico, lasciando, pertanto, un margine di libertà alle commissioni;
- né risulta che, agendo in tal modo, si sia inteso, in qualche modo, richiamare e dare applicazione all’art. 12 del d.P.r. n. 487/1994, che, pacificamente, opera in un diverso contesto;
- la Commissione centrale e, conseguentemente, la Sottocommissione di cui trattasi, poteva, pertanto, legittimamente disciplinare il profilo in contestazione questa sede, in mancanza di vincoli normativi al riguardo;
- la scelta effettuata, in concreto non appare nemmeno illogica, mirando ad assicurare la trasparenza e la parità di trattamento nell’ambito di una procedura che consente lo svolgimento dell’attività professionale di avvocato;
- e, d'altronde, per quanto attiene, invece alle materie della prova orale nonché al relativo punteggio, non risulta che la sottocommissione non si sia uniformata a quanto richiesto dalla normativa attualmente in vigore;
- la censura articolata con il quarto motivo di ricorso, con cui è stata dedotta la violazione dei verbali del 7.7.2019 e del 22.7.2019, non trova, infine, conferma fattuale negli atti di causa;
- non è stato, in ogni caso, rilevato, in alcun modo, sotto quale specifico profilo la modalità (asseritamente illegittima) di svolgimento della prova orale abbia potuto incidere sull’espletamento della prova da parte della ricorrente e/o sulla valutazione che la commissione ha reso della predetta prova;
Considerato che le spese della fase cautelare seguono la relativa soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, facendo applicazione delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore dell’amministrazione, che liquida in complessivi euro 900,00 (novecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore
Maria Cappellano, Consigliere
Calogero Commandatore, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO