TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/11/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1853/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1853/2025 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa congiuntamente da
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Salvatorfrancesco Bandiera, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
e
(C.F. ) nata Siracusa il 30/01/1988, ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Salvatorfrancesco Bandiera, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 24.6.2025 proposto congiuntamente le parti sopraindicate hanno domandato la ratifica della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore (il 16.2.2023) e ai diritti a quest'ultima afferenti. Per_1
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte, le parti hanno proposto la seguente regolamentazione:
“La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori e data la tenera Persona_2 età collocata, salvo successivi accordi futuri, presso l'abitazione della madre come in premessa specificata.
Il sig. potrà vedere la minore tutti i giorni presso l'abitazione della madre, come Pt_1 fino ad oggi è sempre stato fatto, e potrà tenerla con se un giorno della settimana dalle ore
16.00 alle ore 20.00 compatibilmente con i propri impegni di lavoro. Il padre potrà, altresì, tenere con se la figlia alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 11.00 alle ore 19.00. Ulteriori periodi di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
E' sempre fatto salvo il diverso accordo dei genitori, valendo le superiori clausole in via residuale nell'ipotesi di mancato accordo o disaccordo.
I genitori si obbligano a prestare reciprocamente la più ampia e viva collaborazione nell'interesse del figlio, rendendosi disponibili nelle ipotesi di malattia dell'altro genitore
o di sua impossibilità oggettiva e comprovata a tenere e/o badare al minore.
pagina 2 di 4 A titolo di mantenimento ordinario della minore il sig. si obbliga a Parte_1 corrispondere alla sig.ra entro giorno 5 di ogni mese la somma di E. Parte_2
200,00 con rivalutazione annuale ISTAT.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla madre che si obbliga ad impegnarlo esclusivamente per il mantenimento della figlia.
Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico esclusivo del padre”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 14.11.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. il Giudice delegato ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Passando al merito,il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire a condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Per_1
In definitiva, ritiene il Collegio che le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1853/2025
V.G.: omologa le condizioni concordate dalle parti in causa, riportate in seno al ricorso;
compensa interamente le spese di lite.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il
17/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1853/2025 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa congiuntamente da
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Salvatorfrancesco Bandiera, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
e
(C.F. ) nata Siracusa il 30/01/1988, ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Salvatorfrancesco Bandiera, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 24.6.2025 proposto congiuntamente le parti sopraindicate hanno domandato la ratifica della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore (il 16.2.2023) e ai diritti a quest'ultima afferenti. Per_1
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte, le parti hanno proposto la seguente regolamentazione:
“La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori e data la tenera Persona_2 età collocata, salvo successivi accordi futuri, presso l'abitazione della madre come in premessa specificata.
Il sig. potrà vedere la minore tutti i giorni presso l'abitazione della madre, come Pt_1 fino ad oggi è sempre stato fatto, e potrà tenerla con se un giorno della settimana dalle ore
16.00 alle ore 20.00 compatibilmente con i propri impegni di lavoro. Il padre potrà, altresì, tenere con se la figlia alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 11.00 alle ore 19.00. Ulteriori periodi di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
E' sempre fatto salvo il diverso accordo dei genitori, valendo le superiori clausole in via residuale nell'ipotesi di mancato accordo o disaccordo.
I genitori si obbligano a prestare reciprocamente la più ampia e viva collaborazione nell'interesse del figlio, rendendosi disponibili nelle ipotesi di malattia dell'altro genitore
o di sua impossibilità oggettiva e comprovata a tenere e/o badare al minore.
pagina 2 di 4 A titolo di mantenimento ordinario della minore il sig. si obbliga a Parte_1 corrispondere alla sig.ra entro giorno 5 di ogni mese la somma di E. Parte_2
200,00 con rivalutazione annuale ISTAT.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla madre che si obbliga ad impegnarlo esclusivamente per il mantenimento della figlia.
Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico esclusivo del padre”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 14.11.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. il Giudice delegato ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Passando al merito,il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire a condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Per_1
In definitiva, ritiene il Collegio che le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1853/2025
V.G.: omologa le condizioni concordate dalle parti in causa, riportate in seno al ricorso;
compensa interamente le spese di lite.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il
17/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4