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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3390/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Stefania Caparello Giudice
Dr.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis 14 c.p.c. da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DORIGATO PAOLA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
All'udienza del 09/10/25, parte ricorrente ha precisato le conclusioni per la pronuncia di separazione personale, come di seguito:
1 “-pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
-spese di lite rifuse”
Conclusioni del PM: “Non si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale
[...]
a chiesto la pronuncia di separazione personale dal coniuge Parte_1
Controparte_1
dato atto che, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, parte resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace;
osservato che all'udienza del 09/10/25, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe;
osservato che sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione personale dei coniugi, tenuto conto che, per quanto dedotto negli atti difensivi e stante la mancata costituzione della parte resistente, può
ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale;
osservato che dal matrimonio è nato un figlio oggi maggiorenne ed economicamente indipendente;
osservato che parte ricorrente non ha formulato richieste in ordine al proprio mantenimento, poiché indipendente economicamente;
osservato, quanto alle spese di lite, che le stesse vanno poste integralmente a carico del resistente contumace, tenuto conto: i) che in data
2 10/03/2025 entrambi i coniugi hanno sottoscritto innanzi all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Caprino Veronese un accordo di separazione ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132/2014 (cfr. doc. 4 attoreo), che poi la mancata comparizione del sig. non ha consentito di formalizzare (cfr. doc. 5 CP_1
attoreo), impedendo il buon esito della procedura di separazione ed imponendo alla ricorrente di introdurre il presente giudizio;
ii) del principio di causalità delle spese, in base al quale il rimborso delle spese processuali viene posto a carico del soggetto che ne ha provocato l'insorgenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo, ogni ulteriore e diversa domanda od eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e Controparte_1
2) condanna rifondere le spese di lite a Controparte_1 [...]
liquidate in € 2.905,00 per compensi e € 98,00 per spese, Parte_1
oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA
come per legge;
3) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CAPRINO VERONESE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 14/10/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Stefania Caparello Giudice
Dr.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis 14 c.p.c. da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DORIGATO PAOLA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
All'udienza del 09/10/25, parte ricorrente ha precisato le conclusioni per la pronuncia di separazione personale, come di seguito:
1 “-pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
-spese di lite rifuse”
Conclusioni del PM: “Non si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale
[...]
a chiesto la pronuncia di separazione personale dal coniuge Parte_1
Controparte_1
dato atto che, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, parte resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace;
osservato che all'udienza del 09/10/25, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe;
osservato che sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione personale dei coniugi, tenuto conto che, per quanto dedotto negli atti difensivi e stante la mancata costituzione della parte resistente, può
ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale;
osservato che dal matrimonio è nato un figlio oggi maggiorenne ed economicamente indipendente;
osservato che parte ricorrente non ha formulato richieste in ordine al proprio mantenimento, poiché indipendente economicamente;
osservato, quanto alle spese di lite, che le stesse vanno poste integralmente a carico del resistente contumace, tenuto conto: i) che in data
2 10/03/2025 entrambi i coniugi hanno sottoscritto innanzi all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Caprino Veronese un accordo di separazione ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132/2014 (cfr. doc. 4 attoreo), che poi la mancata comparizione del sig. non ha consentito di formalizzare (cfr. doc. 5 CP_1
attoreo), impedendo il buon esito della procedura di separazione ed imponendo alla ricorrente di introdurre il presente giudizio;
ii) del principio di causalità delle spese, in base al quale il rimborso delle spese processuali viene posto a carico del soggetto che ne ha provocato l'insorgenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo, ogni ulteriore e diversa domanda od eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e Controparte_1
2) condanna rifondere le spese di lite a Controparte_1 [...]
liquidate in € 2.905,00 per compensi e € 98,00 per spese, Parte_1
oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA
come per legge;
3) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CAPRINO VERONESE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 14/10/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
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