Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1014 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. LA GRUTTA LUDOVICO ed elettivamente domiciliato in via Crociferi n.12
Trapani.
-ricorrente- contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: obbligo contributivo nella gestione separata . CP_2
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 6/03/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 18/06/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' , proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_2
59902021 00016030 65 000, con cui l' ha intimato il pagamento di euro 5717,96 a CP_2
titolo di contributi di pertinenza della gestione separata per l'anno 2012, eccependo l'intervenuta prescrizione e comunque l'insussistenza dei presupposti dell'iscrizione e contribuzione alla gestione separata in quanto già iscritto alla Gestione Inarcassa.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha contestato l'assunto attoreo,eccependo la CP_2
decadenza per tardività del ricorso nonché l'infondatezza nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
1
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
L'opposizione proposta è inammissibile in quanto tardivamente proposta in data
17/06/2024 avverso l'avviso di addebito de quo notificato il 4/1//2022 e quindi oltre il termine di giorni 40 dalla sua notifica.
Il termine, previsto dall'art. 24 d.lgs 46/99, norma originariamente applicabile all'opposizione nel merito avverso il ruolo è riferibile ora all'avviso di addebito
(comma 14 dell'art. 30, d.l. n. 78/2010 ai sensi del quale “ai fini di cui al presente articolo, tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”).
Invero, dal tenore dei motivi di ricorso emerge chiaramente che viene eccepita dal ricorrente la prescrizione del credito in quanto già maturata alla data di notifica dell'avviso di addebito opposto, avendo così articolato l'eccezione:
“Infatti, per stessa ammissione dell il pagamento doveva avvenire entro il CP_2
giorno 8 luglio 2013 data questa da cui decorrono i cinque anni per la prescrizione che è maturata in data 8 luglio 2018
Di contro l'atto di messa in mora con la richiesta di pagamento è stato redatto solo in data 12 luglio 2018 e successivamente spedito per raccomandata all'ing.
al cui indirizzo è pervenuta in data 01/08/2018 come attestato dal Parte_1
portalettere sulla busta del plico nel lasciare, al destinatario, l' avviso di giacenza“.
In sede di discussione la parte ricorrente ha precisato che l'opposizione proposta va qualificata come opposizione ex art 615 comma 1, cpc, richiamando un indirizzo di legittimità, ma tale deduzione non vale da se sola a riqualificare l'opposizione proposta, dovendosi avere riguardo al suo contenuto che, come detto, contiene un motivo di merito ossia l'eccezione di prescrizione dei contributi
2 avvenuta anteriormente alla formazione del titolo esecutivo (alla notifica dell'avviso di addebito).
Peraltro, anche a voler accedere alla tesi del ricorrente, il motivo è comunque infondato, in quanto una volta che l'avviso di addebito si consolida per omessa opposizione nel termine di legge, può proporsi opposizione all'esecuzione ma solo facendo valere fatti estintivi o modificativi del titolo in quanto sorti successivamente al titolo medesimo (prescrizione successiva al titolo), mentre, nel caso in esame trattasi di prescrizione già maturata anteriormente alla formazione del titolo e non fatta valere con la rituale opposizione nel termine di legge.
Quanto al merito, ossia la circostanza della coeva iscrizione ad AS , con la contribuzione mediante i soli contributi a percentuale e senza la creazione di una posizione previdenziale, che a dire del ricorrente sarebbe ostativa alla contributiva alla gestione separata, si osserva che anche in questo caso trattasi di motivi di merito preclusi dalla tardività dell'opposizione.
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1.rigetta il ricorso.
2.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell , che liquida in euro 2.800,00 per compenso professionale, oltre CP_2
accessori di legge.
Trapani, 27/03/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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