Articolo 2 della Legge 28 giugno 1991, n. 215
Articolo 1
Versione
23 luglio 1991
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 23 luglio 1991
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