CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
MORLINI GIANLUIGI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 281/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da Ricorrente_1 P.iva_Ricorrente_1 Spa -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro PR OV - OV MN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ADD.PROV.ACCISE 2010
- DINIEGO RIMBORSO ADD.PROV.ACCISE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 16/02/2026
FATTO
Promuovendo la presente controversia, Ricorrente_1 s.p.a. riferisce che, quale operatore del mercato della distribuzione dell'energia, ha sempre provveduto alla liquidazione ed al versamento delle accise e delle relative addizionali, in conformità al D.Lgs. n. 504/1995, cd. Testo Unico Accise
(TUA); che, quale soggetto passivo dell'imposta obbligato nei confronti dell'amministrazione finanziaria ex articolo 53 TUA, ha quindi volta per volta versato all'Erario il tributo corrispondente ai quantitativi di energia immessi in consumo, traslando poi il peso economico sui clienti finali in base alla rivalsa ex art. 56 TUA;
che tale meccanismo è stato utilizzato fino al 2012 anche con riferimento all'addizionale sulle accise ex art. 6 D.L. n. 511/1988; che detta addizionale è stata successivamente abrogata al fine di evitare una procedura di infrazione davanti alla CGUE;
che come noto, molti clienti finali hanno instaurato un contenzioso al fine di recuperare le addizionali versate con riferimento al periodo precedente all'abrogazione; che la Corte di cassazione, sulla base di una interpretazione fornita dalla CGUE, ha accolto le doglianze dei contribuenti, disapplicando l'addizionale sulle accise in quanto in contrasto con la normativa eurounitaria, e successivamente la Corte costituzionale con la pronuncia n. 43/2025 ha dichiarato l'incostituzionalità della norma.
Ricorrente_1 Società_1Ciò premesso, espone che il cliente finale l'ha evocata in giudizio, al fine di ottenere il rimborso delle addizionali provinciali illegittimamente corrisposte prima dell'abrogazione della norma con riferimento agli anni 2010-2011; che il Tribunale di Bologna, con sentenza n.
1710/2023 passata in giudicato, ha condannato Ricorrente_1 stessa alla restituzione, ex aliis, anche della somma di € 1.686,56 oltre interessi legali, con riferimento alle forniture avvenute a OV nel
Ricorrente_1periodo sopra indicato;
che ha quindi provveduto al pagamento, e con successiva missiva ha poi chiesto all'Agenzia delle NE ed alla Provincia di OV, destinatarie e beneficiarie del tributo, la rifusione di quanto pagato ex art. 14 comma 4 TUA;
che la Provincia di OV ha espressamente rigettato la richiesta, sul presupposto che il rimborso degli importi per forniture inferiori a 200 kw, quali quelle contese, spetta all'Agenzia delle NE e non già alla Provincia, mentre l'Agenzia delle
NE non ha fornito alcun riscontro ed è rimasta silente.
Sulla base di quanto sopra, Ricorrente_1 ha evocato nel presente giudizio la sola Provincia di OV, riservandosi di convenire in giudizio anche Agenzia delle NE e di chiedere la riunione, e domandando il pagamento in ripetizione di quanto versato al cliente finale.
Costituendosi in giudizio, ha resistito Provincia di OV, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per essere eventualmente tenuta alla restituzione l'Agenzia delle NE, nonché comunque l'inammissibilità del ricorso, la prescrizione del credito vantato e l'infondatezza della domanda.
Parte convenuta ha altresì depositato memoria ex articolo 32 D.Lgs. n. 546/1992.
La causa è stata discussa in contraddittorio con le parti e decisa con la lettura del dispositivo che segue.
DIRITTO
a) La questione di causa rilevante ai fini del giudizio, relativa alla legittimazione passiva, non può che essere definita alla luce del noto arresto di Cass. n. 21833/2024, emesso a seguito di un ricorso ex articolo 363 bis c.p.c. da parte della CGT di Piacenza.
Affrontando per la prima volta ed ex professo la questione, ha sancito la Suprema Corte che “spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 Kw”; ed ha così convalidato l'orientamento già fatto proprio da una parte della giurisprudenza di merito.
Tale conclusione si impone dovendosi valorizzare sia il dato normativo di cui all'articolo 63 comma 1
D.Lgs. n. 300/1999, che così come l'articolo 1 TUA prevede la competenza dell'Agenzia delle NE relativamente al contenzioso in tema di accise, sia la natura statale del tributo, affermata anche da Corte cost. n. 53/2013; e tenendo conto che, nel caso dell'addizionale in questione, la Provincia riceveva il pagamento per le forniture non abitative di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw, svolgendo meramente funzioni di tesoreria nell'ambito di una soglia discrezionalmente fissata dal legislatore fiscale statale.
A tale insegnamento, per evidenti ragioni di rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte, questo Giudice intende conformarsi.
Consegue che non può essere accolta la domanda nei confronti della Provincia di OV, nei cui confronti deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
b) Relativamente alle spese di lite, nonostante la totale soccombenza dell'attrice in ragione della pronuncia di inammissibilità, le spese vanno integralmente compensate, dovendosi rinvenire le
“gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 nel fatto che, così come illustrato più sopra, solo dopo l'inizio del contenzioso la Corte di cassazione si è per la prima volta pronunciata sulla questione giuridica oggetto di causa, e cioè sulla legittimazione passiva alla restituzione, componendo un radicale contrasto presente nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OV sez. I in funzione monocratica
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Provincia di OV;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
OV, 16/2/2026
Il Giudice monocratico
GI MO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
MORLINI GIANLUIGI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 281/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da Ricorrente_1 P.iva_Ricorrente_1 Spa -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro PR OV - OV MN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ADD.PROV.ACCISE 2010
- DINIEGO RIMBORSO ADD.PROV.ACCISE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 16/02/2026
FATTO
Promuovendo la presente controversia, Ricorrente_1 s.p.a. riferisce che, quale operatore del mercato della distribuzione dell'energia, ha sempre provveduto alla liquidazione ed al versamento delle accise e delle relative addizionali, in conformità al D.Lgs. n. 504/1995, cd. Testo Unico Accise
(TUA); che, quale soggetto passivo dell'imposta obbligato nei confronti dell'amministrazione finanziaria ex articolo 53 TUA, ha quindi volta per volta versato all'Erario il tributo corrispondente ai quantitativi di energia immessi in consumo, traslando poi il peso economico sui clienti finali in base alla rivalsa ex art. 56 TUA;
che tale meccanismo è stato utilizzato fino al 2012 anche con riferimento all'addizionale sulle accise ex art. 6 D.L. n. 511/1988; che detta addizionale è stata successivamente abrogata al fine di evitare una procedura di infrazione davanti alla CGUE;
che come noto, molti clienti finali hanno instaurato un contenzioso al fine di recuperare le addizionali versate con riferimento al periodo precedente all'abrogazione; che la Corte di cassazione, sulla base di una interpretazione fornita dalla CGUE, ha accolto le doglianze dei contribuenti, disapplicando l'addizionale sulle accise in quanto in contrasto con la normativa eurounitaria, e successivamente la Corte costituzionale con la pronuncia n. 43/2025 ha dichiarato l'incostituzionalità della norma.
Ricorrente_1 Società_1Ciò premesso, espone che il cliente finale l'ha evocata in giudizio, al fine di ottenere il rimborso delle addizionali provinciali illegittimamente corrisposte prima dell'abrogazione della norma con riferimento agli anni 2010-2011; che il Tribunale di Bologna, con sentenza n.
1710/2023 passata in giudicato, ha condannato Ricorrente_1 stessa alla restituzione, ex aliis, anche della somma di € 1.686,56 oltre interessi legali, con riferimento alle forniture avvenute a OV nel
Ricorrente_1periodo sopra indicato;
che ha quindi provveduto al pagamento, e con successiva missiva ha poi chiesto all'Agenzia delle NE ed alla Provincia di OV, destinatarie e beneficiarie del tributo, la rifusione di quanto pagato ex art. 14 comma 4 TUA;
che la Provincia di OV ha espressamente rigettato la richiesta, sul presupposto che il rimborso degli importi per forniture inferiori a 200 kw, quali quelle contese, spetta all'Agenzia delle NE e non già alla Provincia, mentre l'Agenzia delle
NE non ha fornito alcun riscontro ed è rimasta silente.
Sulla base di quanto sopra, Ricorrente_1 ha evocato nel presente giudizio la sola Provincia di OV, riservandosi di convenire in giudizio anche Agenzia delle NE e di chiedere la riunione, e domandando il pagamento in ripetizione di quanto versato al cliente finale.
Costituendosi in giudizio, ha resistito Provincia di OV, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per essere eventualmente tenuta alla restituzione l'Agenzia delle NE, nonché comunque l'inammissibilità del ricorso, la prescrizione del credito vantato e l'infondatezza della domanda.
Parte convenuta ha altresì depositato memoria ex articolo 32 D.Lgs. n. 546/1992.
La causa è stata discussa in contraddittorio con le parti e decisa con la lettura del dispositivo che segue.
DIRITTO
a) La questione di causa rilevante ai fini del giudizio, relativa alla legittimazione passiva, non può che essere definita alla luce del noto arresto di Cass. n. 21833/2024, emesso a seguito di un ricorso ex articolo 363 bis c.p.c. da parte della CGT di Piacenza.
Affrontando per la prima volta ed ex professo la questione, ha sancito la Suprema Corte che “spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 Kw”; ed ha così convalidato l'orientamento già fatto proprio da una parte della giurisprudenza di merito.
Tale conclusione si impone dovendosi valorizzare sia il dato normativo di cui all'articolo 63 comma 1
D.Lgs. n. 300/1999, che così come l'articolo 1 TUA prevede la competenza dell'Agenzia delle NE relativamente al contenzioso in tema di accise, sia la natura statale del tributo, affermata anche da Corte cost. n. 53/2013; e tenendo conto che, nel caso dell'addizionale in questione, la Provincia riceveva il pagamento per le forniture non abitative di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw, svolgendo meramente funzioni di tesoreria nell'ambito di una soglia discrezionalmente fissata dal legislatore fiscale statale.
A tale insegnamento, per evidenti ragioni di rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte, questo Giudice intende conformarsi.
Consegue che non può essere accolta la domanda nei confronti della Provincia di OV, nei cui confronti deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
b) Relativamente alle spese di lite, nonostante la totale soccombenza dell'attrice in ragione della pronuncia di inammissibilità, le spese vanno integralmente compensate, dovendosi rinvenire le
“gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 nel fatto che, così come illustrato più sopra, solo dopo l'inizio del contenzioso la Corte di cassazione si è per la prima volta pronunciata sulla questione giuridica oggetto di causa, e cioè sulla legittimazione passiva alla restituzione, componendo un radicale contrasto presente nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OV sez. I in funzione monocratica
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Provincia di OV;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
OV, 16/2/2026
Il Giudice monocratico
GI MO