Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 353/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 353/2025, in materia di disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Carla Garau
- ricorrente -
e
(C.F. , nato in [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Carla Garau
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 1.4.2025.
Condizioni congiunte: “l'Ecc.mo Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne nelle modalità di seguito indicate:
1. Stante la lontananza del padre, affidare in via esclusiva la
1
tutte le autorizzazioni, nessuna esclusa, per la scuola e per lo sport. La IGnora avrà cura di Pt_1
tenere informato il IGnor in ordine a tali decisioni;
2. Il IG. presta fin da CP_1 CP_1
ora il proprio consenso alla IG.ra di trasferire la sua residenza nel proprio paese di origine, a Pt_1
Gyongyos in Ungheria, unitamente a quella della figlia minore;
3. Il padre, in considerazione della sua lontananza e nell'impossibilità di prevedere un calendario dettagliato sugli incontri con la minore, potrà incontrare la figlia quando vorrà, previo accordo con la madre, tenuto conto delle eIGenze lavorative di entrambi i genitori e delle eIGenze e volontà della minore. I genitori, si impegnano a garantire continui contatti tra il padre e la figlia attraverso frequenti videochiamate;
4. Il IG. si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia minore corrispondendo in CP_1 favore della IG.ra , entro il cinque di ogni mese, la somma di € 350,00 mensili, da rivalutarsi Pt_1
annualmente in base agli indici Istat, ed oltre il 50% delle spese straordinarie così come regolamentate dalle linee guida indicate dal CNF”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 20.2.2025, le parti hanno domandato la disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli e hanno rappresentato: che “intrattenevano una relazione more uxorio dalla quale nasceva la piccola
, in data 11.06.2021 ad Alessandria, c.f. , Persona_1 C.F._3 regolarmente riconosciuta dal padre”; che “stabilivano la residenza familiare presso l'abitazione sita ad Alessandria nella via Gerolamo Savonarola n. 76, dove risiedono con contratto di locazione”; che “la IG.ra si trasferirà, unitamente alla figlia minorenne, Pt_1
presso il proprio Paese di origine, a Gyongyos (Ungheria), dove risiederà in altra abitazione, con contratto di locazione, sita nella via Kocsag Utca n. 33/1, impegnandosi a trasferire ivi sia la propria residenza anagrafica, sia quella della figlia” e che “il IG. invece CP_1 continuerà a risiedere presso l'attuale casa familiare ad Alessandria nella via Gerolamo
Savonarola n. 76”.
2. All'udienza del 9.4.2025, la IG.ra ha dichiarato: “vivo ad Alessandria, ma Parte_1
voglio tornare in Ungheria. In Ungheria vivrò in una casa in affitto, pagherò circa Euro
300,00 mensili. Non sono proprietaria di case o terreni, né Italia né all'estero. Ora, non lavoro. In Ungheria, lavorerò, lavorerò nella finanza, ho specializzazione tipo commercialista. So già che avrò un contratto a tempo indeterminato, lo stipendio è in fase di accordo. Vivo ancora col IG. sul nostro stato di famiglia c'è ancora Controparte_1 anche la mamma del IG. . Il IG. ha dichiarato: “vivo Controparte_1 Controparte_1
2 ad Alessandria, sono in affitto, pago circa Euro 300,00 mensili netti. Lavoro come corriere, presso Poste Italiane S.p.A., con retribuzione di circa Euro 2.000,00 mensili netti. Non sono proprietario di case, né di terreni, né in Italia né all'estero. Mia mamma, di stipendio, prende intorno a Euro 1.000,00. Prendiamo l'assegno unico per la figlia, per Euro 199,00 mensili”.
Il difensore della IG.ra ha rinunciato all'ammissione della cliente al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato e ne ha chiesto la revoca. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono. Considerato l'atto depositato in data 10.4.2025, deve osservarsi che la rinuncia all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non pare revocabile. In ogni caso, quand'anche la rinuncia all'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato fosse revocabile, il reddito della persona, diversa dalla controparte, che risulta dallo stato di famiglia della parte ammessa (qui, peraltro, non provato, avendo la parte ammessa dichiarato direttamente di rinunciare all'ammissione) rileva ai fini dell'eventuale superamento della soglia reddituale.
3. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “l'Ecc.mo Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne nelle modalità di seguito indicate: 1.
Stante la lontananza del padre, affidare in via esclusiva la piccola alla Persona_1
madre, la quale potrà prestare in via esclusiva i consensi medici e tutte le autorizzazioni, nessuna esclusa, per la scuola e per lo sport. La IGnora avrà cura di tenere informato il Pt_1
IGnor in ordine a tali decisioni;
2. Il IG. presta fin da ora il proprio CP_1 CP_1
consenso alla IG.ra di trasferire la sua residenza nel proprio paese di origine, a Pt_1
Gyongyos in Ungheria, unitamente a quella della figlia minore;
3. Il padre, in considerazione della sua lontananza e nell'impossibilità di prevedere un calendario dettagliato sugli incontri con la minore, potrà incontrare la figlia quando vorrà, previo accordo con la madre, tenuto conto delle eIGenze lavorative di entrambi i genitori e delle eIGenze e volontà della minore.
I genitori, si impegnano a garantire continui contatti tra il padre e la figlia attraverso
3 frequenti videochiamate;
4. Il IG. si obbliga a contribuire al mantenimento della CP_1
figlia minore corrispondendo in favore della IG.ra , entro il cinque di ogni mese, la Pt_1 somma di € 350,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, ed oltre il
50% delle spese straordinarie così come regolamentate dalle linee guida indicate dal CNF”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- revoca l'ammissione della IG.ra al patrocino a spese dello Stato che era stata Parte_1
anticipatamente disposta con provvedimento del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di
Alessandria in data 7.4.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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