Ordinanza collegiale 9 maggio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02099/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00517/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 517 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Immacolata Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del riscontro parziale fornito dal Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria con nota prot. -OMISSIS-.U del -OMISSIS- all’istanza di accesso formulata dal ricorrente;
nonché, per l’accertamento
dell’illegittimità del diniego implicito formatosi sula parte residua dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 11 dicembre 2024, con la quale il ricorrente, in esecuzione della decisione della Commissione per l’Accesso n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha richiesto l’ostensione integrale della documentazione relativa alla propria posizione personale;
e per la conseguente declaratoria
del diritto del ricorrente ad accedere integralmente alla documentazione richiesta, con ordine all’Amministrazione resistente di consentire la visione ed estrazione copia di tutti gli atti oggetto dell’istanza di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa LV De LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente - appartenente al Corpo della polizia penitenziaria - ha domandato la condanna dell’Amministrazione all’ostensione della documentazione richiesta con istanza dell’11 dicembre 2024, esibita solo parzialmente, attinente, in estrema sintesi, al conferimento degli incarichi cui lo stesso ambiva, e per i quali gli sono stati invece preferiti altri colleghi, e al connesso trattamento di missione.
In diritto il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/990 in materia di accesso ai documenti ed evidenzia di avere un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza di tutta la documentazione richiesta, per verificare l’esistenza di comportamenti discriminatori del datore di lavoro, posti in essere in occasione del conferimento degli incarichi suddetti, e per attivare eventuali iniziative a tutela dei propri interessi.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, evidenziando di avere fornito larga parte della documentazione richiesta, ad eccezione di quella inerente ai soggetti terzi assegnatari degli incarichi indicati nella richiesta di accesso.
3. Con ordinanza n. 849 del 9 maggio 2025, il Collegio ha ordinato alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei riguardi dei controinteressati, ossia dei soggetti cui si riferisce la documentazione richiesta.
4. Nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025, su istanza di parte ricorrente e con l’accordo dell’Amministrazione resistente, è stato concesso un rinvio per consentire il rinnovo delle notifiche, posto che all’epoca, per cause non imputabili all’interessata, non era stato possibile dimostrarne il perfezionamento.
5. Nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di accesso ai documenti inerenti alla posizione della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, nei cui riguardi, ancora oggi, per disguidi imputabili al servizio postale, non è stato possibile dimostrare il perfezionamento dell’ iter di notificazione.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
6. Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 84, comma 4 c.p.a., va preliminarmente dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della domanda di accesso alla documentazione che riguarda la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, atteso che parte ricorrente, pur in assenza delle formalità prescritte dalla norma citata, ha espressamente dichiarato di rinunciarvi.
7. Va altresì dichiarata inammissibile la domanda di accesso alla documentazione che riguarda la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, poiché in atti non vi è prova che la notifica nei suoi riguardi si sia perfezionata.
Ed infatti, sono state depositate solo la relata di notifica dell’ufficiale giudiziario che attesta di avere effettuato la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e di avere trasmesso raccomandata A.R. n. -OMISSIS- del 30 maggio 2025 per avvisare l’interessata del deposito del plico presso la casa comunale (cfr. doc. 3 di parte ricorrente) e un avviso di ricevimento, che tuttavia contiene, come unico elemento identificativo, un numero di invio non coincidente con quello della suddetta raccomandata (cfr. doc. 5 di parte ricorrente).
Nei riguardi della sig.ra -OMISSIS-, inoltre, parte ricorrente non ha provveduto al rinnovo della notifica, nonostante il rinvio concesso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
8. Per il resto, nei termini di seguito precisati, il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, l'interesse, nell'accesso difensivo, trova il proprio fondamento nel diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione e sussiste ogni volta in cui i documenti richiesti possano ritenersi strumentali e direttamente connessi rispetto alla futura ed eventuale instaurazione di un giudizio finalizzato alla difesa di interessi qualificati del richiedente.
Una concezione così ampia del diritto di difesa impone di riconoscere la sussistenza del diritto di accesso tutte le volte in cui dall’esibizione dei documenti possa derivare una qualche utilità per la tutela di situazioni soggettive, da verificarsi in astratto, e non in concreto.
D’altra parte, secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza, l'art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 determina la prevalenza dell'accesso a carattere difensivo rispetto alle contrapposte ragioni della riservatezza, soprattutto quando non vengono in considerazione dati sensibili o sensibilissimi.
È stato infine chiarito che “è preclusa sia all'Amministrazione detentrice del documento, sia al Giudice adito, ai sensi dell'art. 116, d.l.vo n. 104 del 2010, qualunque valutazione ex ante sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, salva l'evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla L. n. 241 del 1990” (cfr. per tutte, di recente, Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2025, n. 7457).
Ebbene, alla luce dei principi sopra esposti, nel caso di specie deve ritenersi sussistente l’interesse della parte ricorrente ad ottenere copia della documentazione richiesta, relativa al conferimento degli incarichi cui la stessa ambiva e per i quali le sono stati invece preferiti altri colleghi e al connesso trattamento di missione, al fine di verificare la legittimità del comportamento tenuto dall’Amministrazione datrice di lavoro nei propri riguardi.
Non sono emerse del resto ragioni di riservatezza che possano, in base alla vigente normativa, giustificare la mancata ostensione di atti inerenti a procedure che per legge devono essere improntate ai principi di trasparenza e par condicio .
Ciò detto, va accolta la domanda di accertamento del diritto della parte ricorrente ad ottenere l’ostensione dei documenti richiesti con la domanda dell’11 dicembre 2024 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente), ad esclusione di quelli che riguardano la sig.ra -OMISSIS- e la sig.ra -OMISSIS-, per le ragioni che si sono dette sopra.
Per i documenti mancanti, l’Amministrazione è tenuta a rilasciare una dichiarazione, di cui si assume la piena responsabilità, che ne attesti formalmente l’inesistenza (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 11 marzo 2024, n. 1627; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 marzo 2022, n. 2485; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 11 ottobre 2019, n. 2131).
L’Amministrazione resistente dovrà provvedere ai suddetti adempimenti entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.
9. Le spese del giudizio sono liquidate a favore della parte ricorrente, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e della parziale inammissibilità e improcedibilità della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile la domanda di accesso alla documentazione che riguarda la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-;
- dichiara inammissibile la domanda di accesso alla documentazione che riguarda la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-;
- lo accoglie per il resto, nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite, liquidandole in € 1.000,00, oltre oneri accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV La IA, Presidente
LV De LI, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV De LI | LV La IA |
IL SEGRETARIO