Art. 6. ((1. I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1991, compresi quelli relativi alle attivita' alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi improrogabilmente fino al 30 giugno 1994.
2. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, improrogabilmente entro il 31 dicembre 1990.
Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400))
2. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, improrogabilmente entro il 31 dicembre 1990.
Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400))