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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Laura De Simone Presidente Dott. Vincenza Agnese Giudice relatore Dott. Rosa Grippo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione apertura della liquidazione giudiziale
R.G. 1492-1/2025 . CP_1
promosso su ricorso depositato DA
[C.F. ] Parte_1 P.IVA_1 C.F. ] Parte_2 P.IVA_2
con sede legale in Milano Via Giuseppe Rovani n. 7
RICORRENTI IN PROPRIO
***** letto il ricorso di liquidazione giudiziale presentato dalle suddette società ex art. 287 CCII quali appartenenti al medesimo;
vista l'integrazione documentale depositata;
udita la relazione del giudice designato per l'istruttoria, ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:
• Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale/COMI delle imprese è situata in Milano e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa
• Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 287 comma 1 CCII per l'assoggettamento di entrambe le imprese a una procedura di liquidazione giudiziaria unitaria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 287, comma 1, CCII in quanto: TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
a) entrambe le imprese appartengono allo stesso gruppo, come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) del CCII da cui emerge che esercita il controllo totalitario su Parte_1 [...]
e fanno entrambe parte di un gruppo di rilievo internazionale, il tutto come Parte_2 da seguente prospetto:
b) le due società presentano collegamenti di natura economica e produttiva, in quanto (già) entrambe attive nel settore della vendita e costruzione di turbine eoliche: in particolare
[...]
opera nella vendita e costruzione di turbine sul mercato italiano mentre Pt_1 CP_2 [...]
supporta l'attività di vendita delle turbine prodotte dalla prima;
Parte_2
c) la composizione dei patrimoni è stata incisa da rapporti infragruppo, sia per servizi accentrati di cd. transfer pricing policy (cfr. doc. 23) che per operazioni di finanziamenti infragruppo (cfr. doc. 24);
d) le due società sono amministrate dai medesimi soggetti (cfr. visure camerali in atti)
• Gli elementi di cui alle lettere b),c),d) integrano i requisiti fondanti l'opportunità di procedere a forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi in funzione dell'obiettivo del miglior soddisfacimento delle diverse imprese del gruppo (cfr. art. 287, comma 1, secondo periodo CCII).
• Gli ulteriori requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale vanno valutati con riguardo a ciascuna delle imprese indicate.
• Ciascuna delle società presenta i requisiti dimensionali di cui agli artt. 2 e 121 CCII, come emergenti dai bilanci depositati in atti.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI. dal momento che ciascuna delle imprese sopra indicate presenta un indebitamento ampiamente superiore ad €
30.000.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• Entrambe le società versano in una conclamata situazione di insolvenza come desumibile dalle dichiarazioni confessorie in atti e dalla documentazione contabile prodotta, non risultando le due società in grado di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni e avendo accumulato l'ingentissima esposizione debitoria sopra indicata.
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità delle imprese di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Stante la particolare complessità della procedura attinente unitariamente alle due società con rapporti di natura internazionale con altre società del gruppo assoggettate a procedura di insolvenza estera, considerata l'entità del passivo complessivo ricorrono le condizioni di cui all'art. 49, comma 2, lett. d) CCII in ordine ai tempi di fissazione dell'adunanza dei creditori
PQM
Visti gli articoli 26 e 287 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 287 CCII delle seguenti imprese in quanto appartenenti al medesimo gruppo quale procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg (UE) 848/2015:
c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
C.F. ] Parte_2 P.IVA_2 entrambe con sede legale in Milano Via Giuseppe Rovani n. 7
2. NOMINA giudice delegato la dott. Vincenza Agnese;
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
3. NOMINA Curatore avv. Aiello Roberto Antonio professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato, avvertendo i debitori che possono chiedere di essere sentiti ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo, fissando udienza come segue:
6 maggio 2026 ore 10:00 Parte_1
maggio 2026 ore 11:45 Parte_2
6. ASSEGNA ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
7. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
8. AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
9. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
10. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Milano, il 11/12/2025
Il Giudice estensore
dott.ssa Vincenza Agnese Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone
Pagina nr. 5
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Laura De Simone Presidente Dott. Vincenza Agnese Giudice relatore Dott. Rosa Grippo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione apertura della liquidazione giudiziale
R.G. 1492-1/2025 . CP_1
promosso su ricorso depositato DA
[C.F. ] Parte_1 P.IVA_1 C.F. ] Parte_2 P.IVA_2
con sede legale in Milano Via Giuseppe Rovani n. 7
RICORRENTI IN PROPRIO
***** letto il ricorso di liquidazione giudiziale presentato dalle suddette società ex art. 287 CCII quali appartenenti al medesimo;
vista l'integrazione documentale depositata;
udita la relazione del giudice designato per l'istruttoria, ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:
• Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale/COMI delle imprese è situata in Milano e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa
• Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 287 comma 1 CCII per l'assoggettamento di entrambe le imprese a una procedura di liquidazione giudiziaria unitaria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 287, comma 1, CCII in quanto: TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
a) entrambe le imprese appartengono allo stesso gruppo, come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) del CCII da cui emerge che esercita il controllo totalitario su Parte_1 [...]
e fanno entrambe parte di un gruppo di rilievo internazionale, il tutto come Parte_2 da seguente prospetto:
b) le due società presentano collegamenti di natura economica e produttiva, in quanto (già) entrambe attive nel settore della vendita e costruzione di turbine eoliche: in particolare
[...]
opera nella vendita e costruzione di turbine sul mercato italiano mentre Pt_1 CP_2 [...]
supporta l'attività di vendita delle turbine prodotte dalla prima;
Parte_2
c) la composizione dei patrimoni è stata incisa da rapporti infragruppo, sia per servizi accentrati di cd. transfer pricing policy (cfr. doc. 23) che per operazioni di finanziamenti infragruppo (cfr. doc. 24);
d) le due società sono amministrate dai medesimi soggetti (cfr. visure camerali in atti)
• Gli elementi di cui alle lettere b),c),d) integrano i requisiti fondanti l'opportunità di procedere a forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi in funzione dell'obiettivo del miglior soddisfacimento delle diverse imprese del gruppo (cfr. art. 287, comma 1, secondo periodo CCII).
• Gli ulteriori requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale vanno valutati con riguardo a ciascuna delle imprese indicate.
• Ciascuna delle società presenta i requisiti dimensionali di cui agli artt. 2 e 121 CCII, come emergenti dai bilanci depositati in atti.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI. dal momento che ciascuna delle imprese sopra indicate presenta un indebitamento ampiamente superiore ad €
30.000.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• Entrambe le società versano in una conclamata situazione di insolvenza come desumibile dalle dichiarazioni confessorie in atti e dalla documentazione contabile prodotta, non risultando le due società in grado di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni e avendo accumulato l'ingentissima esposizione debitoria sopra indicata.
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità delle imprese di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Stante la particolare complessità della procedura attinente unitariamente alle due società con rapporti di natura internazionale con altre società del gruppo assoggettate a procedura di insolvenza estera, considerata l'entità del passivo complessivo ricorrono le condizioni di cui all'art. 49, comma 2, lett. d) CCII in ordine ai tempi di fissazione dell'adunanza dei creditori
PQM
Visti gli articoli 26 e 287 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 287 CCII delle seguenti imprese in quanto appartenenti al medesimo gruppo quale procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg (UE) 848/2015:
c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
C.F. ] Parte_2 P.IVA_2 entrambe con sede legale in Milano Via Giuseppe Rovani n. 7
2. NOMINA giudice delegato la dott. Vincenza Agnese;
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
3. NOMINA Curatore avv. Aiello Roberto Antonio professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato, avvertendo i debitori che possono chiedere di essere sentiti ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo, fissando udienza come segue:
6 maggio 2026 ore 10:00 Parte_1
maggio 2026 ore 11:45 Parte_2
6. ASSEGNA ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
7. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
8. AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
9. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
10. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Milano, il 11/12/2025
Il Giudice estensore
dott.ssa Vincenza Agnese Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone
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